Sentenza 22 aprile 2021
Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/04/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02847/2025REG.PROV.COLL.
N. 10553/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10553 del 2021, proposto da Fra.Ma di RA CO e C. NC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di San Damiano D’Asti, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 430 del 23 febbraio 2021, resa tra le parti, concernente un diniego di rimborso degli oneri versati per opere di urbanizzazione a carattere non edificatorio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Enrico Rabino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della descrizione dei fatti di causa occorre premettere che la predetta società è proprietaria, in Comune di San Damiano d’Asti, del terreno censito al locale N.C.T., al Foglio 40, mapp. 196, 213, 881 e 879, tipizzato nel Piano Regolatore Generale quale area produttiva di riordino, completamento e ampliamento.
Il 7 giugno 2007 la ricorrente ha ottenuto il permesso di costruire relativo alla realizzazione di un nuovo edificio ad uso artigianale, costituito da capannone, abitazione dei custodi e uffici, nonché da un piazzale da destinare a manovra di automezzi.
2. Con provvedimento del 28 giugno 2007, l’Ufficio Tecnico del Comune di San Damiano d’Asti ha quantificato in complessivi euro 30.345,35 gli oneri di costruzione, dei quali euro 8.275,47 per oneri di urbanizzazione primaria, euro 6.065,30 per oneri di urbanizzazione secondaria, euro 20.858,10 per “ urbanizzazione a carattere non edificatorio ”, ed infine euro 3.357,24 per contributo di costruzione.
Detti importi sono stati regolarmente versati dalla società ricorrente che, tuttavia, in data 23 marzo 2015, ha proposto istanza di restituzione della somma versata a titolo di oneri “ per urbanizzazione a carattere non edificatorio ”, ritenendola priva di giustificazione. Con nota prot. n. 4454 del 26 marzo 2015 il Comune di San Damiano d’Asti ha respinto tala richiesta di rimborso.
3. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 695/2015, proposto dinanzi al T.a.r. Piemonte, la società Fra.Ma di RA CO e C. NC (di seguito anche la società) ha chiesto:
- l’annullamento della nota prot. n. 4454, adottata in data 26.3.2015 dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale di San Damiano d’Asti, con la quale è stata respinta la domanda proposta dalla ricorrente di restituzione del contributo concessorio versato in data 24 ottobre 2007 “ per attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio ” a seguito della presentazione, al Comune di San Damiano d’Asti, di istanza di permesso di costruire prot. n. 2007/2370 in data 7.6.2007;
- l’accertamento e consequenziale declaratoria del diritto della società ricorrente di ottenere la ripetizione del contributo concessorio versato con riferimento all’immobile di sua proprietà, sito in San Damiano d’Asti, via Govone, “ per urbanizzazione a carattere non edificatorio ”, nella misura di euro 20.858,10, nonché per contributo commisurato al costo di costruzione, nella misura di euro 3.357,24, di cui alla determinazione del contributo di concessione prot. n. 9363 in data 28 giugno 2007, afferente al permesso di costruire n. 2007/494 del 15 novembre 2007;
e la conseguente condanna del Comune di San Damiano d’Asti alla restituzione della somma di euro 20.858,10 e della somma di euro 3.357,24 e così per un totale di euro 24.215,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
L’odierna appellante ha impugnato la predetta nota, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il rimborso sia di quanto pagato a titolo di oneri per “ urbanizzazione a carattere non edificatorio ” sia di quanto pagato a titolo di contributo di costruzione.
4. Con unico, articolato, motivo, la società ha dedotto violazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 19 del d.P.R. n. 380/01, della tabella 5 di cui al Regolamento del Comune di San Damiano d’Asti recante “ Disciplina concernente la determinazione del contributo di costruzione degli interventi edilizi ”, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illegittimità derivata, sostanzialmente deducendo che non vi sarebbe alcuna norma che consenta al Comune di pretendere il pagamento delle somme contestate.
5. Il T.a.r., con la sentenza n. 430/2021, pubblicata in data 22 aprile 2021, ha respinto il ricorso ritenendo, in primo luogo, corretta la valutazione del Comune in ordine al mancato riconoscimento dell’esonero dalla corresponsione del contributo concessorio afferente ai costi di costruzione.
Ciò in quanto, nel caso di specie, con il permesso di costruire è stata autorizzata la realizzazione non soltanto di un capannone destinato ad attività artigianale, ma anche di un alloggio, ubicato al piano primo del medesimo edificio, destinato ad ospitare i custodi.
In secondo luogo, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, la sentenza precisa che sono riferiti, nel caso di specie, alla superficie del piazzale pertinenziale al capannone ove affluiscono e transitano i TIR di proprietà della società ricorrente e risultano correttamente determinati dal Comune appellato.
In particolare, il T.a.r. ha ritenuto infondata la relativa censura sulla scorta dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 380/01, in quanto la realizzazione di un piazzale in cemento o asfalto e, quindi, di una “costruzione” o un “impianto” funzionale all’esercizio di un’attività produttiva o artigianale rientra nell’ambito di applicazione della citata norma e comporta l’obbligo di corrispondere il contributo commisurato alle opere di urbanizzazione.
6. Avverso tale pronuncia è insorta la Fra.Ma. di RA CO & C. S.n.c., con atto di appello notificato in data 22/11/2021 e depositato in data 17/12/2021, a mezzo del quale ha censurato la sentenza impugnata per avere il T.a.r. ritenuto legittimo il contributo richiesto dall’amministrazione comunale.
6.1. Con unico, articolato, motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità della pretesa comunale riguardo agli oneri di costruzione, in quanto la caratteristica intrinsecamente pertinenziale dell’alloggio del custode avrebbe comportato l’assoggettamento ai soli oneri di urbanizzazione relativi alla destinazione produttiva, in virtù della sua caratteristica intrinsecamente pertinenziale.
In relazione, poi, agli oneri di urbanizzazione per il piazzale ove vengono parcheggiati i TIR, l’appellante, reiterando sostanzialmente le medesime censure articolate in primo grado, lamenta l’assenza di una norma che consenta al Comune di pretendere il pagamento delle somme contestate.
7. Il Comune di San Damiano d’Asti, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Come evidenziato in narrativa si impugna la nota con la quale è stata respinta la domanda proposta dalla ricorrente di restituzione del contributo concessorio versato in data 24.10.2007 “ per attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio ” a seguito della presentazione, al Comune di San Damiano d’Asti, di istanza di permesso di costruire prot. n. 2007/2370 in data 7.6.2007.
10.1. Ricapitolando il tenore delle censure formulate da parte appellante occorre riportare quanto segue:
- per quanto riguarda l’alloggio del custode, si richiama un preciso orientamento del T.a.r. secondo cui non sarebbero dovuti gli oneri di urbanizzazione essendo estranei all’assetto produttivo per i quali soltanto si imporrebbero;
- per quanto riguarda il piazzale, si evidenzia che la Regione Piemonte ha ritenuto di imporre e di quantificare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione solo “ per attività di cui al secondo comma art. 10 ”, ossia per le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali e non anche per le “ attività produttive di cui al primo comma dell’art. 10 ”. Sottolinea parte appellante che “ In ordine all’attività edificatoria eseguita dalla società FRA.MA. s.n.c., l’edificazione assoggettata a contributo concessorio (e con riferimento ai soli oneri di urbanizzazione), a norma di legge, è solo quella afferente la costruzione del capannone artigianale, mentre la realizzazione del piazzale e dei percorsi interni per i mezzi resta assorbita dalla realizzazione del manufatto artigianale, per il quale gli oneri sono stati interamente versati ”.
11. Entrambi i corni motivazionali del gravame risultano infondati.
11.1. Circa l’alloggio del custode è da condividere quanto osservato dal T.a.r. laddove richiama un preciso orientamento di questo Consiglio secondo cui non può essere riconosciuto l’esonero dal costo di costruzione se non per gli immobili a destinazione produttiva; tale non è l’alloggio del custode.
Per vero l’esonero dal contributo di costruzione riguarda soltanto “ costruzioni e impianti destinati ad attività industriali o artigianali, dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi ”. Ebbene in tale perimetro applicativo, tracciato da un preciso quadro sintattico, non è riconducibile l’alloggio del custode non avendo alcuna destinazione produttiva.
Del resto si registra in sede giurisprudenziale un preciso orientamento secondo cui vige il principio di stretta interpretazione cui devono soggiacere i casi di esonero dal contributo di concessione (T.a.r. Napoli, Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 516; T.a.r. Parma, n. 121/2015). Più esattamente si è osservato che il contributo di costruzione posto a carico del costruttore trova causa nell’utilità che questi ne ritrae e, trattandosi di principio di portata generale (cfr. Corte Costituzionale, 3 novembre 2016, n. 231), ogni deroga alla onerosità del titolo edilizio non può che ricorrere nelle “ sole ipotesi tassativamente previste dalla legge ” da intendersi di stretta interpretazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2013, n. 2467). Si è quindi sostenuto che trova, pertanto, “ campo elettivo d'applicazione, specie con riguardo alle norme che prevedono l'esonero e la riduzione del pagamento del contributo, il criterio interpretativo delle norme c.d. a fattispecie esclusiva, proprio delle disposizioni tributarie. Ossia l'interprete, oltre a doversi attenere alla littera legis, deve individuare il criterio in base al quale è stata disposto il beneficio che deroga all’ordinario regime paratributario, al fine di non estenderne l'applicazione oltre i casi espressamente preveduti ” (cfr. T.a.r. Liguria, Sez. I, 30 settembre 2014, n. 1401; T.a.r. Veneto, Sez. II, 27 novembre 2017, n.1053).
La censura in esame è per tali ragioni da reputare infondata.
11.2. Per quanto riguarda il piazzale vengono in evidenza due specifici profili che denotano l’infondatezza della censura e segnatamente, sotto un profilo materiale, la particolare rilevanza dell’area di riferimento che, come segnalato dall’amministrazione nel corso del giudizio di prime cure, consiste in una superficie pari a mq. 10.429,05 che è ben quattro volte quella di calpestio del capannone.
Vi è infatti da rilevare che tale significativa caratteristica dimensionale dell’opera non consente di configurare la mera strumentalità di accesso all’area relativa al capannone assumendo così una piena autonomia funzionale.
Tanto più che si tratta di un’area, come traspare dalla documentazione fotografica agli atti del giudizio di prime cure, caratterizzata da una struttura solida e consistente, funzionale al transito e allo stazionamento di mezzi pesanti. Ne consegue, pertanto, che non si configura alcun assorbimento del contributo versato per il capannone rispetto al piazzale.
Il secondo profilo, più strettamente giuridico-formale, attiene alla disciplina di riferimento ed in particolare all’art. 1 della legge n. 10 del 1977, il quale, utilizzando una formula generale, stabilisce che “ ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi ”.
Si può quindi dire che la disciplina di riferimento ha introdotto un vero e proprio principio generale, non per vero contraddetto da quella intervenuta successivamente e segnatamente dagli artt. 16 e 19 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia di edilizia).
Il primo di tali articoli testé citati, infatti, espressamente prevede che: “ salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 3 [norma che di certo non si riferisce al caso di specie] , il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo ”. La norma sancisce così un vero e proprio principio generale dalla più ampia latitudine applicativa. Più esattamente per le opere o impianti non destinati alla residenza, all’art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ha fatto seguito l’art. 19 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, norma che, con una formulazione sostanzialmente sovrapponibile, così statuisce: “ Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva ”. A tale ultimo specifico riguardo va precisato che il contributo nel caso di specie veniva regolarmente determinato sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 30 gennaio 2006, n. 6.
12. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
12.1. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 10553/2021), lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio RAniero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio RAniero |
IL SEGRETARIO