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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Teresa Barillari Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Concetta Zinghini' G.Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518/2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., per memorie conclusionali e repliche e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Palerno giusta Parte_1 procura a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme - Via Sinopoli n. 12.
APPELLANTE
CONTRO
E rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
Pietro Sinopoli giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Natalia Giuliano in Catanzaro - Via A.
De Gasperi n. 48.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Tomaino giusta Controparte_3
procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme, via T. Fusco n. 59.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
n persona del Curatore pro- tempore Controparte_4
1 APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni:
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, ritenere fondati i motivi esposti nel medesimo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
117/2018 del Tribunale di Lamezia Terme, resa nel giudizio n. 5073/2009 R.G., accogliere integralmente tutte le domande proposte dal sig. nel Parte_1
giudizio di Primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. maggiorati degli accessori di legge”.
Conclusioni per e appellati-appellanti Controparte_1 CP_2
incidentali.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:
a) In relazione all'appello principale promosso dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 117/2018 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data
09.01.2018:
1. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità, anche ex artt. 342, 348 bis e ter c.p.c. dell'impugnazione promossa dal sig. , avverso la sentenza n. Parte_1
117/2018 emessa e depositata dal Tribunale di Lamezia Terme in data
09.01.2018, e per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale di appello formulata dal sig. ; Parte_1
2. nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, non dovesse ritenere inammissibile il gravame proposto dalla parte appellante ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. accertare e dichiarare, in ogni caso e sempre per tutti i motivi di cui in narrativa,l'inammissibilità ovvero, in subordine,
l'infondatezza di tutte le domande formulate nell'impugnazione promossa dal sig.
, avverso la sentenza n. 117/2009 emessa e depositata dal Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme in data 09.01.2018 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale di appello e/o l'impugnazione formulata dal sig. Parte_1
, in quanto inammissibile, ovvero in subordine, infondata, sia in fatto che
[...]
in diritto;
2 b) In relazione all'appello incidentale promosso dal sig. e Controparte_1
avverso e/o in riforma della sentenza n. 117/2018 emessa dal CP_2
Tribunale di Lamezia Terme in data 09.01.2018:
- in via pregiudiziale, ritenere ammissibile il presente gravame e/o giudizio di appello incidentale avverso la sentenza n. 117/2018 emessa dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 09.01.2018 depositata in cancelleria in data 02.02.2018° definizione del giudizio civile RG n. 5073/2018;
- in via rescindente ed in accoglimento dei motivi di appello illustrati e dedotti nel presente atto, annullare e/o riformare la sentenza n. 117/2018 emessa dal
Tribunale civile di Lamezia Terme in data 9 gennaio 2018- depositata in cancelleria in data 02.02.2018- a definizione del giudizio R.G. n. 5073/2009;
-in via rescindente e sempre in accoglimento dei motivi di appello illustrati e dedotti nel presente atto, accogliere le conclusioni formulate dal sig. CP_1
e nel corso del giudizio di primo grado e precisamente:
[...] CP_2
a) in via preliminare, accertare e dichiarare, per le motivazioni illustrate in tutti gli atti e verbali di giudizio,la decadenza, a carico del sig. , dal Parte_1
diritto di garanzia rivendicata nel presente giudizio per mancata denuncia dei vizi contestati in atti nel termine previsto dall'art. 1495 c.c. e/o la prescrizione dell'azione giudiziale svolta dal sig. per omesso esercizio della Parte_1 stessa azione entro l'anno rispetto alla consegna del bene e per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale proposta dal medesimo sig. ; Parte_1
b) in via gradatamente subordinata e salvo gravame e/impugnazione, nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccepita decadenza e/o prescrizione sollevata e sopra formulata, nel merito:
1. rigettare la domanda giudiziale promossa dal sig. , in quanto Parte_1
inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondata sia in fatto che in diritto;
2. in subordine e salvo impugnazione, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello di Catanzaro adita, ritenesse comunque fondata la domanda giudiziale spiegata dal sig. , previa in ogni caso giusta ed equa Parte_1 limitazione e/o riduzione delle somme pretese da quest'ultimo in ordine ai fatti di causa, accertare e dichiarare la responsabilità della società in CP_4
persona del legale rappresentante pro-tempore-oggi in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di impresa esecutrice
3 dei lavori e dell'arch. in qualità di progettista e direttore dei Controparte_3
lavori,in solido tra loro e ciascuno secondo il grado di colpa e/o responsabilità,in ordine ai fatti contestati ed in particolare in relazione ai vizi e/o difetti lamentati dall'attore sig. in riferimento all'immobile oggetto di giudizio Parte_1
ed identificato al foglio 20,particella 464,sub e n. 70 del Catasto fabbricati del
Comune di Lamezia Terme;
per l'effetto condannare direttamente la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore fallimento CP_4 CP_5 CP_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore- e l'arch. Controparte_3
in solido tra loro e ciascuno secondo il grado di colpa e/o responsabilità, al pagamento di tutte le somme eventualmente disposte- a titolo di riduzione del prezzo e/o di risarcimento del danno-in favore del sig. ,ovvero Parte_1
in subordine, a manlevare e/o tenere indenni e/o rimborsare i sigg. CP_1
e di tutte le somme che dovessero essere tenuti a pagare
[...] CP_2
al sig. in caso di soccombenza e/o da qualsiasi pregiudizio che Parte_1
possa derivare ai medesimi sigg. e dal presente Controparte_1 CP_2
giudizio;
-in ogni caso, condannare il sig. , anche ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c. al pagamento,in favore dei sigg. e , delle Controparte_1 CP_2
spese e dei compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado e/o di appello,oltre il rimborso forfettario per spese generali, iva e
c.p.a. come per legge, di sentenza e successive occorrende, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ovvero, in subordine, condannare il sig. , Parte_1 anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ,nonché il fallimento in persona del CP_4 legale rappresentante pro-tempore e l'arch. tutti in solido tra Controparte_3
loro, al pagamento, in favore dei sigg. e , delle Controparte_1 CP_2
spese e dei compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado e/o di appello, oltre il rimborso forfettaria per spese generali, iva
e c.p.a. come per legge, di sentenza e successive occorrende, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Condannare in ogni caso il sig. al pagamento delle spese di Parte_1
CTU, per come liquidate, ovvero, in subordine, condannare il sig. Parte_1
, nonché il in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_4 tempore, e l'arch. tutti in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_3
spese di C.T.U. come liquidate.
4 Emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria del caso”.
Conclusioni per EN appellato-appellante incidentale CP_3
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, per tutti i motivi rappresentati, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto, e in accoglimento dello spiegato appello incidentale, voglia riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la parziale responsabilità dell'arch. e la conseguente condanna di questi Controparte_3
al pagamento dei danni e delle spese legali e di C.T.U., condannando gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ed artt. 91 e 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Lamezia Terme così esponeva i fatti di causa:
“ Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
evocava in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme i sigg. e CP_1
, chiedendo l'accertamento e la declaratoria di responsabilità di CP_2 costoro,nella loro qualità di venditori, per i vizi occulti gravanti sull'immobile oggetto di compravendita fra le parti, con conseguente condanna dei medesimi al pagamento della somma di € 25.000,00 in favore dell'attore, a titolo di riduzione del prezzo corrisposto per l'immobile in questione e/o a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento e/o sfruttamento economico dell'immobile
(vendita,locazione ecc).
Preliminarmente, chiedeva l'acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo all'A.T.P. agli atti.
Si costituivano in giudizio i sigg. e , i quali, previa CP_1 CP_2
istanza di autorizzazione di chiamata in causa della società esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori, resistevano alla domanda giudiziale, eccependo la decadenza dell'attore dalla garanzia rivendicata per mancata denuncia dei vizi contestati nel termine previsto dall'art.1495 c.c. e la prescrizione dell'azione giudiziale per omesso esercizio dell'azione giudiziale entro il prescritto anno decorrente dalla consegna del bene;
chiedevano, altresì, l'accertamento e la declaratoria di responsabilità della società in persona del legale CP_4
rappresentante pro-tempore in qualità di impresa Controparte_6 esecutrice dei lavori, e dell'arch. in qualità di progettista e Controparte_3
5 direttore dei lavori, in solido tra di loro o ciascuno secondo il grado di colpa e/o responsabilità, in ordine ai fatti contestati.
Si costituivano in giudizio l'arch. nonché la società Controparte_3
. CP_4
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della consulenza tecnica espletata nel procedimento per ATP, integrata nel giudizio di merito e l'assunzione di prova orale.
Il Tribunale di Lamezia Terme con la sentenza n. 117/2018 emessa in data
09.01.2018 e depositata in data 02.02.2018, preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza dell'azione di garanzia e di prescrizione, nel merito ha ritenuto la domanda attorea parzialmente fondata e ha così statuito:
“– Accoglie parzialmente la domanda spiegata dal sig. ; Parte_1
- condanna la Curatela del Fallimento Sire in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 3.999,14, pari al 70% di € 5.713,05, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'arch. al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_3
della somma di € 1.142,61, pari al 20% di € 5.713,05, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- condanna i sigg. e al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore dell'attore, della somma di € 571,00, pari al 10% di € 5.713,05, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- condanna la Curatela del l'arch. Controparte_4 CP_3
ed i sigg. e al pagamento delle spese
[...] Controparte_1 CP_2
legali che liquida, in ragione della parziale compensazione, in € 1.900 – oltre accessori come per legge- nella misura del 70% la Curatela del Fallimento
[...]
nella misura del 20% l'arch. e nella restante misura del CP_4 Controparte_3
10% i sigg. e;
Controparte_1 CP_2
- condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, l'arch. ed i sigg. e Controparte_3 Controparte_1
al pagamento delle spese di CTU, come già liquidate in decreto, da CP_2
ripartirsi tra le parti nelle misure suindicate”.
Avverso tale decisione, ha proposto gravame Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza gravata di cui ha dedotto la erroneità
6 in relazione “alla errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che da una errata applicazione dei principi che disciplinano la garanzia per i vizi della compravendita, con conseguente violazione dei dettami di cui agli artt. 1490 e ss. c.c.”.
Nello specifico, ha assunto:
- a) la erroneità della decisione laddove il Tribunale ha ritenuto la domanda attorea solo parzialmente fondata con attribuzione della responsabilità per vizi accertati, solo nella misura del 50% anziché del 100%;
- b) la erroneità della decisione nella parte relativa alla attribuzione della
“residuale responsabilità” per i vizi riscontrati nel box , in particolare ove Parte_1
dopo avere argomentato di dover attribuire la residuale responsabilità stabilita nella misura del 50% solidarmente in capo alla società oggi in CP_4
fallimento, al direttore dei lavori ed ai sigg. , ha poi Parte_2
percentualizzato la responsabilità di costoro quantificandola rispettivamente in capo alla società nella misura del 70%, del 20% del direttore dei lavori e del restante 10% in capo ai sigg. ; Parte_3
- c) la erroneità della decisione laddove il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta ex art. 1494 c.c. reputando che “quanto agli ulteriori danni lamentati da parte attrice nessuna prova è stata fornita…”.
Ed invero, deduce l'appellante ove risulti la prova della colpa del venditore, il risarcimento si estende a tutti i danni subiti dall'acquirente in relazione alla parziale e/o mancata utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita e/o sfruttamento economico del bene, ossia agli ulteriori danni rispetto all'intrinseca difettosità del bene. Il Tribunale, avrebbe, perciò, dovuto riconoscere la domanda risarcitoria con determinazione equitativa dell'importo dovuto, quanto meno in ragione delle spese sostenute per la C.T.U. espletata nella fase di A.T.P. e quelle di C.T.P.
Si sono costituiti e che confutando Controparte_1 CP_2
analiticamente le argomentazioni ex adverso hanno contestato la fondatezza della impugnazione chiedendone il rigetto. Hanno, poi, proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 117/2018 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data
09.01.2018, deducendo i profili di censura come di seguito trascritti:
1.” Inammissibile, erronea, non pertinente, contraddittoria, carente di motivazione in ordine alla declaratoria di rigetto dell'eccezione di decadenza e/o
7 di prescrizione sollevata dai sigg. e;
violazione Controparte_1 CP_2
del principio del contraddittorio, della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, della disponibilità e valutazione delle prove, ai sensi degli artt.
101,112,115,116,183,184 bis,189 c.p.c.”.
Rilevano che:
- il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia spiegata dal sulla base della difesa spiegata dallo Parte_1
stesso solo nella memoria conclusionale e/o autorizzata del 18.09.2017 all'esito della precisazione delle conclusioni, dunque, oltre i termini utili consentiti per prendere posizione rispetto alle difese delle parti;
- la tardività della contestazione rispetto all'eccepita decadenza e/o prescrizione dell'azione (puntualmente rilevata da essi appellanti incidentali che hanno dichiarato di non accertare il contraddittorio), implica la sua inammissibilità e l'applicazione da parte del Tribunale della statuizione ex art. 115
c.p.c., non potendo neppure ritenersi ammissibile il suo rilievo d'ufficio che integrerebbe la violazione ex art. 101 c.p.c. e 183 c.p.c.;
- il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 101 II comma c.p.c. assegnando alle parti a pena di nullità per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione;
- il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda formulata da Parte_1
per decadenza dal diritto di garanzia da esso rivendicato, mancando la prova rispetto alla scoperta dei vizi, ovvero dimostrazione di aver proposto, in ordine alla presunta scoperta dei vizi lamentati, regolare denuncia degli stessi entro il termine previsto ai sensi dell'art. 1495 c.c.
- anche quando in ipotesi volesse ritenersi tempestiva la denuncia dei vizi lamentati, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione annuale dell'azione di garanzia promossa dal che ha ricevuto la consegna del box auto sin dal Parte_1
26-07.2007, mentre la denuncia delle infiltrazioni d'acqua risale al
15.11.2007allorchè egli assistito da un tecnico, ha formalmente manifestato la propria certezza circa l'esistenza del vizio lamentato e la pretesa della garanzia;
- l'azione di garanzia ex art. 1492 c.c. è stata formulata con l'atto di citazione notificato in data 04.11.2009, dunque, ad oltre due anni dalla consegna del bene (26.7.2007) e tanto implica l'estinzione del diritto di garanzia vantato e quindi l'inammissibilità della domanda giudiziale;
8 - priva di rilievo è la notifica del ricorso per A.T.P. atteso che la data della scoperta dei vizi deve essere collocata (novembre 2007) prima del deposito della relazione peritale espletata in tale procedura, perciò l'azione di garanzia introdotta con domanda del 4.11.2009 deve considerarsi prescritta;
- il non ha assolto all'onere probatorio di avere denunciato i vizi Parte_1
entro otto giorni dalla scoperta, non esistendo sul punto alcun riscontro utile ai fini processuali, (essendosi limitato all'udienza del 10.01.2011 a impugnare e contestare le avverse deduzioni richieste e conclusioni, perché destituite in fatto ed in diritto), né possono valere le compiacenti quanto contraddittorie dichiarazioni del teste;
Testimone_1
- a fronte della mancata presa di posizione su fatti costitutivi del diritto preteso il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccepita decadenza e/o prescrizione dichiarando la inammissibilità dell'azione proposta dal Parte_1 perché priva dei presupposti necessari ai fini dell'esercizio della garanzia ex art. 1495 c.c.;
2. “Erronea, contraddittoria, carente motivazione in ordine alla pretesa creditoria rivendicata dal;
violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 Parte_1
c.p.c. e 1490 e segg. c.c.”
La sentenza impugnata è contraddittoria rispetto alla declaratoria di responsabilità in capo ai convenuti e di e . Controparte_1 CP_2
In particolare gli appellanti incidentali deducono che:
- lo stesso Tribunale ha affermato che nessuna indagine approfondita e/o adeguata sia stata compiuta dal C.T.U. tesa a verificare con esattezza l'effettiva esistenza di impermeabilizzazione sul muro di contenimento, tanto da potere statuire in ordine alla riconducibilità delle infiltrazioni alla presunta carente impermeabilizzazione (p.4 sentenza);
- il Tribunale sulla base di quanto direttamente accertato dal C.T.U., ha altresì, riconosciuto la presenza di copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal marciapiedi sovrastante il box del e incidenti sulla parete oggetto di Parte_1
valutazione, che possono avere inciso sui vizi lamentati indipendentemente dalla mancanza della impermeabilizzazione del muro di contenimento;
- il primo giudice ha confermato che presso l'immobile oggetto di causa, era progettualmente prevista una intercapedine areata destinata ad isolare la parte interna dell'immobile dal muro di contenimento, la cui mancanza costituisce
9 circostanza nota ed accettata, insieme all'immobile acquistato dal anche Parte_1
in riferimento alle possibili conseguenze non addebitabili ai convenuti odierni appellanti incidentali e;
Controparte_1 CP_2
- il Tribunale ha statuito come sia evidente la incontestabilità delle infiltrazioni di acqua, a ridosso della parete oggetto della doglianza derivanti:
“ in maniera copiosa dal marciapiedi o dagli scarichi delle coperture del fabbricato dai condizionatori dei negozi esistenti nello stesso fabbricato in cui ricade il box di proprietà dell'attore…”, reputando trattarsi di infiltrazioni addebitabili a cattiva manutenzione di pertinenza di altri soggetti giuridici non divenuti parte del giudizio;
in virtù di ciò si profila contraddittoria inammissibile e priva di motivazione la declaratoria residuale di responsabilità a carico di e in relazione ad infiltrazioni non dimostrate e Controparte_1 CP_2
non accertate per effetto di una altrettanto non dimostrata carente impermeabilizzazione;
- la sentenza gravata è contraddittoria, altresì, in ordine alla residuale responsabilità dichiarata dal Tribunale, rispetto il riconoscimento al Parte_1 dell'importo di € 5.713,05 (anziché la minor somma non superiore ad € 2.285,23 pari alla misura proporzionale dei costi quantificati dal CTU rispetto a 5.00 mt) per l'eliminazione dei vizi lamentati, in rapporto ai costi di riparazione quantificati dal CTU nella misura complessiva di € 11.426,14 per tutta l'estensione del muro di contenimento paria 25 ml di cui soltanto5,00 di pertinenza del box;
Parte_1
3. “Erronea, contraddittoria, carente motivazione in ordine alla soccombenza ed alle spese di liti;
violazione degli artt. 91,92,112,113,115,116 e
132 c.p.c.”;
Secondo gli appellanti incidentali i dedotti profili di gravame dimostrano che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la soccombenza del;
inoltre, Parte_1 egli ha rifiutato proposta transattiva da essi formulata all'udienza del 11.07.2014
e, consistente nella realizzazione a proprie spese del rimedio tecnico alternativo condiviso anche dal C.T.U., che assume ulteriore pregio in considerazione del fatto che la responsabilità dei vizi lamentati dal è da imputarsi a carico Parte_1
di altri soggetti ( per come anche risulta nella C.T.U. Controparte_7
redatta in data 5.8.2015; nonostante la proposta transattiva (peraltro più favorevole rispetto al riconoscimento giudiziale) il ha proseguito Parte_1
10 nell'azione giudiziaria intrapresa così incorrendo nel disposto ex art. 91 c.p.c. E' perciò errata la decisione impugnata in relazione alla condanna degli appellanti incidentale e al pagamento delle spese di lite e Controparte_1 CP_2
di C.T.U.
4. “Erronea, contraddittoria, carente motivazione in ordine alla omessa decisione del giudice di primo grado sulle domande di giudizio in via istruttoria;
violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.”.
E' errata la sentenza gravata, laddove il Tribunale non ha adottato alcuna decisione e non ha fornito alcuna motivazione in relazione alle domande ed istanze istruttorie formulate da e;
in particolare Controparte_1 CP_2
rispetto alla richiesta di ammissione della produzione documentale di cui all'udienza del 14.11.2014 relativa alle condizioni meteo del mese di novembre
2007, tesa a confutare le dichiarazioni rese dal teste;
alla Testimone_1
richiesta di acquisizione delle informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. nei confronti di ovvero del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare con Pt_4
riferimento alle precipitazioni del mese di novembre 2007 compreso il giorno
11.11.2007; alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, e comunque la richiesta di chiarimenti alla C.T.U.
Si è altresì costituito (terzo chiamato) che premessa la Controparte_3
erroneità della decisione in relazione all'attribuzione di porzione della responsabilità, mancando la prova della nomina a direttore dei lavori, avendo egli rivestito la qualità di direttore tecnico della propone appello CP_4
incidentale deducendo i seguenti motivi:
1.” Violazione di legge. Omessa Motivazione. Contraddittorietà. Errato apprezzamento della documentazione probatoria. Omessa pronuncia “.
Rileva che: - la sentenza gravata non contiene alcuna motivazione in relazione alle ragioni per cui egli è stato ritenuto responsabile sia pure nella misura del 20% dei danni lamentati dal;
Parte_1
- la sua nomina quale direttore dei lavori non risulta da nessun documento e non è emersa dal quadro probatorio;
- il Tribunale non si è pronunciato in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva, con conseguente vizio di motivazione della sentenza;
- manca la prova del nesso di causalità tra le infiltrazioni lamentate e la impermeabilizzazione del muro di contenimento;
- la C.T.U. espletata non contiene alcuna apprezzabile accertamento in relazione alla sussistenza o meno
11 della impermeabilizzazione, dunque, non può essere richiamata a sostegno dell'accertamento di responsabilità;- la distribuzione della residuale responsabilità del 50% statuita dal Tribunale è arbitraria ed immotivata;
- il muro di contenimento è un muro condominiale, onde la eventuale responsabilità avrebbe dovuto attribuirsi al ex art. 2051 c.c. e non alle parti del giudizio e Parte_5
tanto più al direttore dei lavori.
La Corte con provvedimento del 31.1.2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 22.01.2019 ha disposto la notifica dell'appello incidentale proposto da e nei confronti della Controparte_1 CP_2
in persona del Curatore pro-tempore rinviando per il Controparte_4 prosieguo all'udienza del 11.06.2019.
Con successivo provvedimento del 17.06.2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 11.06.2019, in ordine alle richieste istruttorie formulate dagli appellati-appellanti incidentali e Controparte_1 CP_2
[...
, la Corte ha ritenuto che la causa potesse essere decisa senza ulteriore attività istruttoria la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Assunta la causa in decisione all'udienza del 8.11.2022 la Corte con provvedimento del 11.07.2023 dato atto che il Dott. componente Persona_1
del Collegio in qualità di consigliere è stato trasferito ad altro Ufficio Giudiziario senza che fosse stato dato corso alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione, rimetteva la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale. (28-11-23)
Successivamente all'udienza del 26.03.2024 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le proprie richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe e dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Tutte le parti costituite hanno depositato comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata in persona del Curatore pro-tempore legale Controparte_4
rappresentante, che sebbene ritualmente convenuta non si è costituita in giudizio.
In via altrettanto pregiudiziale la Corte ritiene di dover respinge le eccezioni formulate da parte appellata –appellante incidentale Controparte_1
12 e ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto l'appello, così come CP_2
proposto, non integra la fattispecie della manifesta infondatezza (ex art. 348 bis c.p.c.), né, peraltro, risulta connotato da complessiva inammissibilità ex art. 342
c.p.c. in quanto indica con sufficiente chiarezza le parti della sentenza che costituiscono oggetto di gravame e le ragioni dell'impugnazione, onde devono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere alla valutazione nel merito dei profili di gravame dedotti dall'appellante principale di cui alle lettera a) b) e c) del superiore svolgimento che posso essere esaminati congiuntamente.
Inoltre, deve darsi atto della mancanza in atti del fascicolo del procedimento per A.T.P. ritualmente acquisito al processo, nel quale risulta essere stata depositata la missiva del 27.11.2007 inviata da e Controparte_1
alla società al cui contenuto il Tribunale ha attribuito CP_2 CP_4
valore confessorio in relazione alla conoscenza dei vizi di umidità al box acquistato dal , sanante la eventuale decadenza, ove intervenga dopo che Parte_1 sia spirato il termine di cui all'art. 1495 comma 1.c.c.
Il gravame, dunque, sarà deciso allo stato degli atti sulla base della sola documentazione in essere nel fascicolo della parte appellante principale e tenendo conto degli elementi non in contestazione
II
Nell'ordine logico delle questioni deve esaminarsi l'appello incidentale con cui e censurano la sentenza gravata per un Controparte_1 CP_2
verso laddove il Tribunale ha rigetto dell'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia formulata da e, per altro verso rilevando Parte_1
la erroneità della decisione e la sua carente motivazione in ordine alla pretesa creditoria vantata dal . Parte_1
Il primo profilo di censura è infondato.
Deve premettersi che l'azione proposta da è da Parte_1
inquadrare come domanda di risarcimento del danno derivante da vizi della cosa compravenduta ex art. 1494 c.c.; nell'atto introduttivo e Controparte_1 sono citati nella loro espressa qualità di venditori dell'immobile e CP_2 viene fatto espresso riferimento all'atto di compravendita per Notaio Per_2
del 26.07.2007; da ciò, consegue l'applicabilità alla fattispecie dei termini
[...]
di decadenza ex art. 1495 c.c. di otto giorni dalla scoperta dei vizi e di prescrizione dell'azione.
13 Nel caso di specie, la consegna dell'immobile deve ritenersi effettuata in sede di stipula del rogito notarile di compravendita (26.07.2007), inoltre, risulta provato, che il primo atto con cui l'acquirente ha denunziato al venditore l'esistenza dei vizi lamentati con l'atto introduttivo è costituito dalla missiva del
15.11.2007 nella quale si legge:”….ieri sera (14.11.2007) l'immobile ha presentato notevoli infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro che divide il box dal terrapieno…”; su tale scorta, alla data di denunzia dei vizi da parte dell'acquirente (15.11.2007), nei termini temporali in essa indicati, riscontrati dalle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 11.07.2007, Testimone_1
rispetto alla data di consegna del bene effettuata in sede di stipula dell'atto pubblico di compravendita per Notaio in data 26.07.2007, Persona_2
considerato il proposto ricorso per ATP, i termini ex art. 1495 c.c. non erano ancora decorsi.
A tanto si aggiunge, la rilevanza decisiva del tenore della missiva del
27.11.2007 inviata da e alla società Controparte_1 CP_2 CP_4 cui il Tribunale ha attribuito valore confessorio atteso che “…riconoscevano che il box per ci è causa presentava vizi di umidità richiedendo un immediato intervento riparatorio alla Sire s.r.l…”; sebbene alla Corte sia preclusa la valutazione diretta del contenuto di tale nota (valorizzata dal Tribunale ai fini del rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ) per la mancanza in atti del fascicolo dell' tuttavia, non è in contestazione che essa si trovasse allegata al CP_8 fascicolo dell' (v. verbale del 29.09.2017), così come è dato documentale CP_8
che di tale fascicolo (R.G. 1866/2008) con ordinanza del 3.10.2013 sia stata disposta l'acquisizione a quello R.G. 5073/2009, dunque, non vi sono elementi conducenti nel senso di dover disattendere la valutazione del Tribunale rispetto al la valutazione confessoria del suo contenuto, in quanto documento ritualmente acquisito al processo, ed a prescindere dalla analoga valutazione del contenuto della missiva contenuta nella comparsa conclusionale del , il cui Parte_1
contenuto si profila del tutto compatibile con la funzione della memoria conclusionale a sostegno delle proprie ragioni sulla base degli elementi acquisiti al processo.
E' stato poi depositato ricorso per A.T.P. (RG 1866/2008) notificato agli appellanti incidentali in data 13.06.2008 che ha dato contezza giuridicamente
14 rilevante al rispetto ai vizi denunciati e dai cui poi è scaturito il Parte_1
procedimento R.G. 5073/2009 definito con la sentenza oggetto di gravame.
III
Parimenti infondato il secondo profilo di gravame afferente alla dedotta erroneità, contraddittoria, carente motivazione in ordine alla pretesa creditoria rivendicata dal;
violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c. e 1490 e Parte_1
segg. c.c.
Il riconoscimento della responsabilità dei venditori rispetto ai vizi accertati, in termini di residualità, poi percentualizzata dal Tribunale tra la società
il direttore dei lavori e gli stessi venditori, è sostenuta dagli esiti della CP_4
C.T.U. espletata in sede di A.T.P. integrata poi in sede di giudizio di merito.
Ed infatti, nella Consulenza del 10.02.2009 redatta in sede di A.T.P. (p. 3) nei tratti salienti di interesse si legge: “in seguito ai sopralluoghi effettuati nel box di proprietà del sig. potuto riscontrare che sul muro di Parte_6
contenimento che costituisce la parete esterna del box sono evidenti i segni di infiltrazioni manifestate con il distacco della pittura e muffe….(p.4)…le infiltrazioni rilevate sulla parete esterna del box…sono senza dubbio causate dalla mancanza di impermeabilizzazione sulla facciata esterna del muro di contenimento,cioè quella a contatto con il terrapieno, o. qualora
l'impermeabilizzazione fosse stata realizzata ai tempi della costruzione del fabbricato dalla sua inefficienza…(p.5-6)..al fine di eliminare le infiltrazioni sopra descritte, l'intervento più idoneo è quello di ripristinare lo strato di impermeabilizzante sul muro di contenimento…tale intervento non può essere ridotto alla sola superficie in corrispondenza del box di proprietà , ma Parte_1 deve essere estesa per tutta la lunghezza del muro perimetrale…il costo delle opere da realizzare per l'eliminazione delle infiltrazioni ed il ripristino della parete interessata ammonta in € 11.426,13 ….”.
Nella consulenza integrativa del 5.8.2015 redatta nel giudizio di merito nei tratti salienti di interesse si legge: “ …(p.5) su gran parte dei muri perimetrali del piano interrato sono evidenti segni di umidità. Il fatto che questi segni non si riscontrano in alcun caso sulle superfici delle pareti interne fa escludere
l'eventualità di fenomeni di condensazione dell'aria interna che, d'altra parte, insorgono in caso di eccessiva umidità interna (tipica di ambienti riscaldati, o con presenza di acqua calda, o poco areati). Sul muro esterno del box le Parte_1
15 macchie d'umidità non sono state riscontrate ai piedi del muto ma a circa metà della sua altezza (v. foto n.1) e i muri interni dello stesso box non evidenziano segni di umidità. Ciò, fa escludere anche la possibilità che l'umidità presente sul muro sia causata da fenomeni di “risalita” i quali si generano in presenza di terreni di fondazione poco drenanti ….si deduce che il formarsi di macchie di umidità derivi dal fatto che l'acqua che permane nel terrapieno retrostante il muro attraversi per capillarità tutto lo spessore del muro fino a presentarsi sulla faccia interna……è facile dedurre che se la parete fosse dotata di una efficiente impermeabilizzazione , idoneo ad interrompere il flusso idrico verso l'interno, in nessun caso si presenterebbero gli inconvenienti rilevati. Per tale motivo sono pervenuto alla conclusione che il muro manca di una adeguata impermeabilizzazione sulla faccia esterna o perché non è mai stata applicata o perché, nel caso fosse stata applicata, allo stato attuale non è più completamente efficiente. Dalle caratteristiche costruttive del muro, progettato per svolgere unicamente funzione di contenimento del terrapieno e non come parte di chiusura perimetrale per il piano interrato, ritengo sia più probabile che non sia mai stata applicata alcuna impermeabilizzazione, a meno che in corso d'opera…non sia stata apportata una variazione a quanto progettato…”.
In tale contesto prive di pregio sono i profili di doglianza che afferiscono il secondo profilo di doglianza di cui all'appello incidentale.
Ed infatti, il consulente tecnico nella relazione peritale espletata nel procedimento di A.T.P. (p.10) ha concluso ….tali infiltrazioni sono da imputare alla mancanza dell'impermeabilizzazione sulla faccia contro terra del muro di contenimento che costituisce la parete esterna del box o, qualora fosse stata realizzata …dal suo deterioramento…e nella consulenza integrativa nel giudizio di merito (p.6) ha dedotto…per tale motivo sono pervenuto alla conclusione che il muro manca di una adeguata impermeabilizzazione sulla faccia esterna o perché non è mai stata applicata o perché, nel caso fosse stata applicata, allo stato attuale non è più completamente efficiente….
Tali argomentazioni che non possono ricondursi ad dedotto mero riscontro visivo del perito, ma, piuttosto collocate entro l'ambito di un ragionamento logico sostenuto da valide deduzioni tecniche sulla base di idonea documentazione tecnica, che hanno, altresì, indotto il consulente ad operare un distinguo tra le macchie di umidità presenti lungo la parete del box auto del Piazzetta attribuite
16 alla mancanza e/o al deterioramento dell'impermeabilizzazione, e le infiltrazioni di acqua proveniente dal piano del marciapiedi in corrispondenza di alcune mattonelle di vetrocemento le cui connessioni, non perfettamente sigillate, lasciano penetrare acqua che ricade sul muro di contenimento, rispetto alle quali a pag. 9) della relazione integrativa si legge: “…in corrispondenza del box Parte_1
non vi sono pali di illuminazione né sono evidenti altre opere la cui esecuzione abbia potuto comportare conseguenze dirette o indiretta agli inconvenienti riscontrati nel box. Né tantomeno sulla parete esterna del box si evidenziano segni particolari o localizzati che possano far collegare l'insorgere di umidità sul muro in questione a cause legate all'esecuzione di lavori o installazioni per la sistemazione della sede stradale. Per quanto sopra detto, si conclude che per quanto attiene alle acque provenienti dalla sede stradale , e che in seguito alla presenza di anomalie, lesioni, ed avallamenti della pavimentazione stradale vanno ad interessare in terrapieno a ridosso del muro di contenimento che delimita sul lato strada il box di proprietà , l'insorgenza delle Parte_1 infiltrazioni all'interno è da ricondurre in ogni caso alla mancanza o inefficienza dell'impermeabilizzazione del muro di contenimento (…)le acque meteoriche che si riversano direttamente sul marciapiedi o provenienti dagli scarichi delle coperture del fabbricato e le acque di condensa generate dai condizionatori dei negozi esistenti nello stesso fabbricato in cui ricade il box di proprietà , Parte_1
scaricate sul marciapiede direttamente o tramite i pluviali del fabbricato,si infiltrano nel box attraverso i giunti delle piastrelle in vetrocemento e le Parte_1
lesioni presenti sulla soletta del marciapiede che costituisce copertura per una parte del box. A causa di una evidente carenza di manutenzione allo stato attuale, tali fessure presentano larghezze considerevoli e lasciano penetrare ingenti quantitativi d'acqua all'interno del box…”.
In tale contesto, a fronte di una pluralità di cause verosimilmente incidenti sulle infiltrazioni interessanti il box auto di proprietà , la decisione del Parte_1
Tribunale in ordine al riconoscimento di una responsabilità residuale in capo agli appellanti incidentali è perfettamente coerente con il quadro probatorio acquisito, sostenuto dagli esiti dell'accertamento peritale in atti;
a sua volta il riscontro processuale in relazione all'obbligo di provvedere alla impermeabilizzazione del muro di contenimento, acquisito dalla deposizione del teste Testimone_2 escusso all'udienza del 14.11.2014 ove ha dichiarato: “ …la società esecutrice si
17 era obbligata ad effettuare l'impermeabilizzazione per come descritto nella circostanza di prova predetta , anche se non so con precisione se questi lavori sono stati fatti….”, legittima a sua volta la distribuzione di essa percentualizzata tra le parti.
Parimenti infondato il profilo di censura che afferisce al quantum riconosciuto al nella misura di € 5.713,05 per l'eliminazione dei vizi Parte_1 lamentati dall'appellante ritenuto dagli appellanti incidentali sproporzionato in rapporto ai costi di riparazione quantificati dal C.T.U .nella misura complessiva di
€ 11.426,14 per tutta l'estensione del muro di contenimento per cui è causa pari a
25 mt, di cui soltanto 5,00 di pertinenza del box , ritenuto congruo dagli Parte_1 appellanti nella misura minore di € 2.285,23 pari alla misura proporzionale dei costi quantificati dal CTU rispetto a 5 mt..
Il profilo di censura non coglie nel senso in quanto non tiene conto che il riconoscimento della somma di € 5.713,05 è stato dal Tribunale effettuato tenendo conto della percentuale di responsabilità riconosciuta nella misura del 50%
(11.426,14: 2= 5.713,05) e non come assunto dagli appellanti incidentali in misura direttamente proporzionale alla metratura di interesse.
L'appello incidentale è dunque infondato
IV
E qui viene in rilievo l'appello principale proposto da Parte_1
con il quale censura la sentenza gravata laddove il Tribunale non ha integralmente accolto la domanda da esso proposta ex art. 1492 c.c. nei confronti dei coniugi
, ritenendola solo parzialmente fondata con attribuzione per i Parte_2
vizi accertati della responsabilità solo nella misura del 50% anziché del 100%, nonché, laddove il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da esso appellante ex art. 1494 c.c. assumendo che “ quanto agli ulteriori danni lamentati da parte attrice nessuna prova è stata fornita…”.
L'appello principale è infondato.
Le superiori osservazioni in relazione alle risultanze della perizia espletata tanto in sede di A.T.P. che in quella integrativa espletata nel giudizio di merito nelle quali è stato effettuato un chiaro distinguo rispetto alle cause che hanno determinato l'insorgenza delle infiltrazioni all'interno del box acquistato dal
, da ricondurre per un verso alla mancanza o inefficienza Parte_1 dell'impermeabilizzazione del muro di contenimento, per altro verso alle le acque
18 meteoriche che si riversano direttamente sul marciapiedi o provenienti dagli scarichi delle coperture del fabbricato e le acque di condensa generate dai condizionatori dei negozi esistenti nello stesso fabbricato in cui ricade il box di proprietà , scaricate sul marciapiede direttamente o tramite i pluviali del Parte_1
fabbricato, impongono di ribadire la condivisibilità dell'iter argomentativo con il quale il Tribunale ha reputato di dover individuare in capo ai convenuti venditori solo una residuale responsabilità quantificata nella misura del Parte_2
50%, non potendo essi essere chiamati a rispondere rispetto alla concausa delle infiltrazioni scaturente dalle acque che ricadono direttamente sulla superficie del marciapiedi addebitabile a cattiva manutenzione di pertinenza di altri soggetti giuridici non divenuti parte del giudizio.
Il C.T.U. in risposta allo specifico quesito (n.4) rispetto all'incidenza delle infiltrazioni sull'idoneità del bene rispetto all'uso destinato “autorimessa”, ha chiarito che “..tali inconvenienti, al di la del fastidio di una continua manutenzione per eliminare la presenza di muffe o ricostituire intonaci e pitture…visto che l'uso del locale quale autorimessa non prevede la permanenza prolungata di persone al suo interno, non invalidano l'idoneità del box in relazione all'uso previsto”; tanto implica che non possa riconoscersi il pregiudizio derivante dal mancato utilizzo del box, così, come la mancata prova risultante dal quadro probatorio acquisito di ulteriori danni atti a sostenere la domanda risarcitoria formulate per il mancato godimento dell'immobile gravato da vizi e per il mancato sfruttamento economico dello stesso ( vendita,locazione ecc.)…) implica doversi condividere la sentenza gravata laddove il Tribunale ha reputato che …non è nemmeno possibile liquidare il danno in via equitativa in quanto la prova del danno non era né impossibile né eccessivamente difficoltosa…”.
Ed infatti se è vero che secondo pacifica giurisprudenza di legittimità in linea di principio l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 c.c. può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, quindi non solo a quelle per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche quelli per la mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso, tuttavia, nella specie le conseguenze dannose invocate dall'appellante a sostegno della domanda risarcitoria si sono rivelate astratte e ipotetiche, non avendo la detta parte compiutamente dimostrato i generici
19 pregiudizi (mancato godimento dell'immobile, mancato sfruttamento economico, vendita, locazione ecc.) soltanto apoditticamente lamentati.
La declaratoria della sussistenza del diritto al risarcimento, all'accertamento della sussistenza di una concreta ipotesi di responsabilità, deve sempre accompagnarsi anche l'accertamento della sussistenza di concreti effetti pregiudizievoli prodottisi nella sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del danneggiato, di diretta derivazione eziologica rispetto all'illecito accertato.
Nel caso di specie, sebbene l'attore odierno appellante ha invocato i danni per il mancato godimento dell'immobile e mancato sfruttamento economico del bene, nulla ha né dedotto né provato al fine di dimostrare l'effettività dei menzionati pregiudizi, che giammai possono ritenersi in re ipsa; peraltro, la mancata prova di tali pregiudizi, implica non potersi liquidare il danno in via equitativa, consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza ( Cass. 08/01/2016, n.127 e Cass.
28/12/2016, n. 27183), circostanza questa, non sussistente nel caso di specie, oggettivamente non è neppure ravvisabile la difficoltà di prova dell'ipotetico danno.
Su tale scorta, gli elementi acquisiti al quadro probatorio in relazione alla domanda risarcitoria proposta da non consentono di Parte_1 riconoscere l'invocata liquidazione in via equitativa, non potendosi superare che deficienze probatorie sul punto.
V
Viene ora in rilievo l'appello incidentale formulato da Controparte_3
con il quale si duole della erroneità della sentenza gravata deducendo i seguenti profili di gravame: Violazione di legge- Omessa motivazione-Contraddittorietà-
Errato apprezzamento della documentazione probatoria –Omessa pronuncia.
L'appello incidentale formulato da è infondato. Controparte_3
I rilievi esposti in merito alla carenza di legittimazione passiva mancando in atti la prova rispetto alla sua nomina quale direttore dei lavori è smentita dal quadro probatorio acquisito in atti. Ed infatti, anche a voler prescindere dalla deposizione del teste che escusso all'udienza del 14.11.2014, Testimone_2
ha confermato tanto la nomina del quale direttore dei lavori che la sua CP_3
presenza sul cantiere, il ruolo svolto da trova documentale risconto dalla CP_3
20 documentazione allegata in atti, ed in particolare dal contenuto del “certificato di regolare esecuzione” dei lavori del 07.11.2006 presentato al Comune di Lamezia
Terme ed allegato al fascicolo di parte di e , Controparte_1 CP_2
redatto e sottoscritto dallo stesso nella dichiarata qualità di “progettista e CP_3 direttore dei lavori”.
Rispetto alle questioni tecniche dedotte in relazione alla mancanza di prova del nesso di causalità tra le infiltrazioni e la impermeabilizzazione del muro di contenimento, valgono le superiori osservazioni che hanno indotto la Corte al rigetto delle analoghe questioni formulate nell'appello incidentale spiegato da e nonché al rigetto dell'appello principale Controparte_1 CP_2
spiegato da . Parte_1
Conclusivamente la Corte
Rigetta tanto l'appello principale che l'appello incidentale proposto da e nonché l'appello incidentale proposto da Controparte_1 CP_2
e, conferma la sentenza impugnata. Controparte_3
Ogni altra questione assorbita.
Quanto alle spese di lite del grado esse vengono compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. Nulla per le spese rispetto al CP_4
non avendo questi svolto alcuna attività difensiva.
[...]
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, tanto per l'appellante principale che per gli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
in data 27.07.2018, nonché l'appello incidentale proposto da CP_1
E con comparsa depositata in data 28.12.2018 e
[...] CP_2
l'appello incidentale proposto da con comparsa Controparte_3
depositata in data 29.12.2018, avverso la sentenza n. 117/2018 emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 09.01.2018, depositata il 02.02.2018, così provvede:
21 - Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_1 CP_2
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
-Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del grado di giudizio;
- Nulla per le spese rispetto al Controparte_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante principale che per gli appellanti incidentali dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, III
Sezione nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2024.
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Teresa Barillari)
22