Articolo 175 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 175. Reparti e unita' dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche 1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:
a) il Reggimento corazzieri; b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali; c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero; d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali; e) le unita' paracadutiste ed eliportate; f) il gruppo di intervento speciale; g) la banda dell'Arma dei carabinieri; h) le unita' presso dicasteri vari. 2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010