Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 578 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BOTTA FABRIZIO e l'Avv. MONICO e l'Avv. GUAGLIONE LUCA ROBERTO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via Cinque Giornate, 41 22100 Como ITALIA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CAPPELLINI LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via
Isonzo, 71 22066 Mariano Comense
- RESISTENTE -
Oggetto: demansionamento, risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 agosto 2021 ha convenuto in Giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Como il per vedere accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così giudicare: A. NEL MERITO ED IN
VIA PRINCIPALE: - accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti, il demansionamento del signor Parte_1
(c.f.: ) a far data dal giorno 23 luglio 2019 sino al giorno 06 luglio 2021, accertare e
[...] CodiceFiscale_2 dichiarare il diritto del signor a percepire, dal (c.f.: , in persona Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro tempore, con sede in Cermenate (CO), via Scalabrini n. 153, la somma di euro 48.190,52 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
per l'effetto,
pagina 1 di 9
- con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28 marzo 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
*
è stato assunto dal Comune di in data 02.08.1999, con contratto di Parte_1 CP_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time e inquadramento nella categoria D del C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali. Nominato responsabile dell'area edilizia privata a far data dal 13.01.1999, è stato altresì individuato come titolare di posizione organizzativa sino al 30.09.2019.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, dal giorno 1° ottobre 2019, a seguito della riorganizzazione operata con la deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 25.09.2019, il Comune lo avrebbe privato della responsabilità di settore (e della relativa posizione organizzativa), e lo avrebbe altresì assegnato a mansioni inferiori, meramente esecutive, proprie del personale appartenente alle categorie B e C. Secondo la ricostruzione del ricorrente, il predetto demansionamento troverebbe ragione in alcune richieste di chiarimento inviate dal ricorrente in risposta alla missiva del Sindaco datata 23.7.2019 nella quale lo stesso chiedeva di sottoporre alla sua preventiva “visione, tutti gli atti/provvedimenti/ordinanze e qualsiasi comunicazione inerente il suo Ufficio, che intende assumere, prima della loro trasmissione ai destinatari”.
Ciò premesso, si richiamano preliminarmente in principi in materia di demansionamento. Come è noto, infatti, il demansionamento integra una condotta datoriale posta in essere in violazione dell'art. 2103 c.c., il quale impone di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali egli è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero, ancora, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. La violazione di tale obbligo determina una responsabilità da inadempimento, cosicché, sotto il profilo probatorio, opera il regime ex art. 1218 c.c. Ne consegue che grava sul lavoratore, quale creditore della suddetta obbligazione,
l'onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali evincere un sostanziale svuotamento del ruolo in precedenza affidatogli (Cass. lav., n. 4561/2021), mentre spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto adempimento e, quindi, provare che non vi sia stato demansionamento e che l'adibizione a mansioni pagina 2 di 9 inferiori sia stata espressione del legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o, infine, che l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni ascrivibili al medesimo livello di inquadramento sia dipesa da causa a lui non imputabile (Cfr., cfr., tra le altre, oltre alla richiamata Cass. 1169/2018, anche Cass. 3 marzo 2016, n.
4211; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-07-2018, n. 173654).
Quanto alle conseguenze della condotta, poi, è onere del presunto danneggiato provare la sussistenza e la consistenza del pregiudizio non patrimoniale sofferto, in quanto “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cass. lav., n.
21527/2024). Ciò, peraltro, con la precisazione che “se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tuttavia la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione” (Cass. lav., n. 21/2019).
In tema di legittimo uso dello ius variandi datoriale nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 d.lgs. 161/2001 reca una disciplina diversa da quella dell'art. 2103 c.c.
(nel testo anteriore alla sua riscrittura per effetto dell'art. 3 d.lgs. n. 81/2015), disponendo che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a” (comma 1).
Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, “in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 52, comma 1, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva
(indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita” (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 22535/2014;
Cass. 11 maggio 2010 n. 11405). pagina 3 di 9 Se, dunque, le mansioni attribuite al lavoratore possono essere considerate equivalenti nell'ambito del livello di inquadramento contrattuale posseduto, si rientrerà nel legittimo uso dello ius variandi del datore di lavoro pubblico. Né può sostenersi che la nuova formulazione dell'art. 52, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009, avrebbe determinato il superamento del suddetto principio di equivalenza formale, imponendo di accertare, all'interno dell'area di inquadramento, la reale equivalenza tra i profili professionali cui siano ascrivibili le mansioni considerate.
A ciò si aggiunga, in linea generale, che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (Cassazione civile sez. lav., 17/09/2020, n.19419); inoltre, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Corte appello Catanzaro sez. lav., 17/12/2019, n.1330).
Tanto premesso in punto di diritto, ai fini dello scrutinio della fattispecie concreta occorre prendere le mosse dalle declaratorie contrattuali.
Il C.C.N.L. applicabile al rapporto di lavoro (ovverosia il C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali - Personale non dirigente e, in particolare, il C.C.N.L. 31/03/1999, Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni-Autonomie locali), prevede che appartengono alla Categoria B “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche
(la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, pagina 4 di 9 inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. - lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Appartengono invece alla categoria C “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Alla categoria D, invece, appartengono quei lavoratori che “svolgono attività caratterizzate da: - Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo delle reti informatiche e delle banche dati pagina 5 di 9 dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”.
La parte ricorrente ha allegato di aver svolto, a partire da ottobre 2019 in poi, mansioni meramente esecutive, proprie perlopiù del personale appartenente alle categorie B e C quali: a) verificare l'utilizzo delle compostiere ai fini della riduzione TARI, b) effettuare le richieste di vuotatura del cassone rifiuti
“Econord” presso la piazzola ecologica sita in in via Montale;
c) aggiornare la documentazione CP_1 per l'appalto della pulizia della neve;
d) aggiornare la documentazione per l'appalto della manutenzione dei cimiteri;
e) aggiornare la documentazione per l'appalto della manutenzione del verde;
f) predisporre il registro e l'articolo informativo per il sito internet del Comune di relativamente al catasto torri CP_1 di raffreddamento.
Sul punto, parte resistente, pur non contestando le mansioni indicate dal ricorrente nel ricorso, ha specificato che in aggiunta alle stesse, al ricorrete venivano altresì affidate ulteriori mansioni proprie della sua qualifica e che il Posio gestiva in “maniera assolutamente autonoma” (cfr. memoria pag. 10).
La ricostruzione operata dal Comune di tuttavia, è stata smentita dalla testimonianza di CP_1
responsabile del Settore Lavori Pubblici il quale, interrogato sulle mansioni del Testimone_1 ricorrente ha affermato che “una volta adibito al Settore Ecologia e Ambiente, il ha continuato a svolgere le
Pt_1 attività che mi vengono lette sub lett. a), ma perché si riferivano ad un periodo precedente, quando il era a capo
Pt_1 dell'Ufficio Edilizia ed Urbanistica;
sulla lett. b), confermo che il si è interfacciato con me per alcune pratiche di
Pt_1 contenzioso risalenti al periodo in cui lui era a capo del Settore Urbanistica ed Edilizia, ma non mi pare che si interfacciasse con gli avvocati. Sulla lett. c), ogni tanto io chiedevo al delle informazioni sulla gestione precedente. Sulla lett. d),
Pt_1 confermo che si trattava di attività spettanti al ricorrente e lui svolgeva l'istruttoria e caricava i dati in vista del provvedimento autorizzativo che veniva adottato da me. Sulla lett. e), avveniva la stessa cosa: il istruiva la pratica e redigeva il
Pt_1 provvedimento che poi veniva caricato sul portale e firmato dal sottoscritto. Sulla lett. f), ho già risposto perché si tratta sostanzialmente di una specificazione delle attività di cui alla lett. e). Sulla lett. g), confermo che si trattava di mansioni del ma non firmava il provvedimento e si limitava ad effettuare l'istruttoria e a predisporre l'atto. Sulla lett. h), confermo Pt_1 che si trattava di attività svolta dal ricorrente e poi il provvedimento veniva firmato da me. Sulla lett. i), confermo che il ricorrente si occupava delle pratiche di smaltimento di eternit;
gestiva la domanda, effettuava l'istruttoria e predisponeva il provvedimento che poi veniva firmato da me. Sulla lett. j), confermo che il curava l'istruttoria e poi il provvedimento Pt_1 veniva firmato da me. Sulla lett. l), confermo quanto sopra detto. Sulla lett. m), il verificava che il rapporto contrattuale Pt_1 pagina 6 di 9 con i gestori dei servizi proseguisse regolarmente e, in caso di criticità, si relazionava con me o si rivolgeva direttamente, nei casi più gravi, all'altra parte”.
Le mansioni così descritte non appaiono effettivamente sussumibili nella categoria D, non emergendo in capo al ricorrente alcun “contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati” né un “alto contenuto specialistico professionale”.
A ciò si aggiunga, come argomento di prova, che l'attribuzione di dette mansioni risulta dal documento n.
10 di parte ricorrente dal quale emerge l'attribuzione al Posio di mansioni svolte in precedenza da _2
(inquadrato nella categoria B) e (inquadrato nella categoria C).
[...] Per_1
Secondo la ricostruzione del datore di lavoro, la scelta di affidare la responsabilità del nuovo “Settore Lavori
Pubblici, Urbanistica Ed Edilizia Privata” al P.E. era dovuta al fatto che aveva Testimone_1 Pt_1 maturato esclusivamente esperienza nell'ambito dell'Edilizia Privata mentre il P.E. aveva Testimone_1 maturato nella propria carriera esperienza sia nel settore dei Lavori Pubblici sia nel settore dell'Edilizia
Privata stante il servizio svolto negli anni precedenti presso gli Uffici del Comune di Guanzate.
Invero, sul punto, il teste , geometra, addetto all'ufficio tecnico del Testimone_3 Controparte_1 nel settore Edilizia e Urbanistica, ha affermato: “Da quanto so, quando lavorava per il Comune di Bregnano, il Pt_1 si è occupato anche di lavori pubblici. Per il Comune di si è occupato solo di edilizia privata ed urbanistica”. CP_1
Il complesso di questi elementi, unitamente al regime dell'onere della prova – cui, a parere di questo
Giudice, il datore di lavoro non ha assolto – conducono a ritenere concretizzatosi il denunciato demansionamento.
In tema di danno da demansionamento, si deve ricordare che, secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6572/2006, il danno patrimoniale da dequalificazione non può certo essere considerato in re ipsa. Ciò comporta che non è sufficiente allegare genericamente circostanze quali la presunta intollerabile involuzione delle capacità professionali ovvero la mancata pratica della propria professionalità. In particolare, si rileva che, con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che il danno alla professionalità può essere riconosciuto solo in presenza di idonee allegazioni da parte del lavoratore.
Secondo la Corte: “il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, pagina 7 di 9 quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività”.
In tema di prova e con specifico riguardo al danno da demansionamento, le Sezioni unite (sentenza 17 luglio 2008, n. 19596) hanno aggiunto che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit. In senso analogo, si è affermato che il danno derivante da dequalificazione, proprio perché può assumere diversa natura, richiede che il lavoratore indichi in maniera specifica il tipo di danno che assume di avere subito e poi fornisca la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti;
prova che può essere fornita anche ex art. 2729 c.c., attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ed tal fine possono, ad esempio, essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione, restando in ogni caso affidato al Giudice di merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, dopo l'individuazione, appunto, della specie, e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione equitativa (Cass. S.U. 9 luglio 2008, n. 188139).
È parimenti principio consolidato che, in caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito può desumere l'esistenza del danno professionale determinandone l'entità anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. “con un processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base di elementi di fatto relativi alla qualità quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata delle mansioni, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. n. 11722/2013; 4652/2009). Ed ancora: “In tema di mansioni e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale ha dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate ragionevoli prospettive di progressione professionale, eventuali reazioni posta in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto)… Si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia l'esistenza del danno, facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo nella valutazione delle prove” (Cass. SS. UU. n. 6572/2006; 4063/2010).
pagina 8 di 9 Trattasi di principi che perfettamente si attagliano al caso concreto. Detto pregiudizio, qui concretamente apprezzabile, assurge a danno non patrimoniale indennizzabile secondo un criterio che non potrà che essere equitativo.
La possibilità liquidazione in via equitativa del danno trova, nel capitolo del demansionamento, espresso riconoscimento: “anche laddove manchino allegazioni specifiche del lavoratore, il risarcimento del danno da dequalificazione professionale è dovuto se le stesse, meramente fattuali e non dettagliate, sono comunque desumibili dall'impostazione del ricorso e dalla ricostruzione dei fatti, apparendo del tutto irrilevante che le medesime circostanze non abbiano trovato una esposizione specifica sul piano della richiesta del risarcimento del danno che il Giudice doveva liquidare anche in via equitativa sulla base di elementi obiettivamente risultanti dal ricorso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 luglio 2016
n. 14204).
Nel caso concreto, il pregiudizio patito dal lavoratore è agevolmente riscontrabile, alla luce degli elementi documentali e testimoniali già riportati, facendosi piana applicazione dei principi di diritto che precedono.
Si reputa quindi che possa essere riconosciuto, in favore del ricorrente, un danno di natura non patrimoniale nella misura equitativamente determinata di euro 12.047,63 (euro 523,81 mensili dal 23 luglio
2019 al 6 luglio 2021, per complessivi 23 mesi equivalente al 20% dell'ultima retribuzione lorda pari ad euro
2.619,05), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'avvenuto demansionamento del ricorrente nel periodo tra il 23 luglio 2019 e il 6 luglio
2021, conseguentemente, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di euro 12.047,63, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 Controparte_1 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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