Articolo 10 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 10. ((Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto piu' conveniente alla provincia.
Le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato variera' proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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