Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale al n. 22973/23, avente per oggetto: pronuncia di separazione giudiziale non definitiva tra
, nata nello Sri Lanka il 18.9.1972, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Molisso
RICORRENTE
E nato nello Sri Controparte_1
Lanka il 15.2.1984
RESISTENTE contumace NONCHE' AVV. DONATELLA ALVINO
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27.2.2025 l'avv. Molisso ha chiesto decidersi il giudizio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole con declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e conferma della disciplina in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.11.2023, la ricorrente (in atti generalizzata) – premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in atti generalizzato) in data 28.8.2008 nello Sri Lanka, poi trascritto in Italia, - esponeva: I coniugi, e non Parte_1 Parte_2 godono di una relazione stabile. È importante notare che la signora ha sporto denuncia, nelle seguenti date 26/09/2022 - 06/12/2022 - 06/01/2023, contro suo marito a causa di ripetuti episodi di violenza da parte di quest'ultimo. 2) A seguito di queste denunce, a carico del Sig. pende il Proc. pen. n. 25735/2022 R.G.n.r., il Parte_2 quale è ancora in corso di indagine. 1) La denunciante ha testimoniato di essere stata oggetto di violenza fisica da parte del marito in numerose occasioni, alcune delle quali apparentemente prive di un motivo valido. (…) - in data 26.9.2022 la sig.ra ha sporto denuncia presso Parte_1 la Stazione dei Carabinieri Napoli Stella, nella quale ha descritto la grave e allarmante situazione nella quale è costretta a vivere a causa delle violenze che la stessa, nonché i figli minori, subisce da lungo tempo da parte del marito (…) - il successivo 6.12.2022, la stessa ha
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sporto una nuova denuncia presso la medesima Stazione dei Carabinieri Napoli Stella, lamentando dei continui maltrattamenti e violenze fisiche che continuava a subire (…) 2) Il soggetto in questione, ha purtroppo manifestato violenza anche nei confronti dei propri figli, come emerge dalle denunce. (…) 3) La casa familiare è in locazione, con un canone di € 100,00 mensili, escluse spese condominiali. L'immobile è sito in Napoli in Via dei Cristallini n.62. 4) I coniugi non hanno intrapreso alcun percorso di mediazione familiare. (…) 6)
[...]
gode di buona salute;
è invece affetto da un ritardo Parte_3 Parte_4 globale dello sviluppo accertato all'asl e riconosciuto dall È infatti portatore di handicap CP_2 in situazione di gravità tant'è vero che a causa della sua patologia, necessità di svolgere Pt_4 sedute di psicomotricità e logopedia e continui controlli dalla neuropsichiatra che lo tiene in cura. 7) Il resistente non versa alcun contributo economico alla moglie, lasciando che sia solamente quest'ultima ad occuparsi del mantenimento dei figli, la quale svolge saltuariamente come attività lavorativa la mansione di domestica, con un guadagno annuale di circa 6.000,00 euro. (…)
Ha chiesto: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento del danno in favore della coniuge nella somma ritenuta più equa e giusta, per la cui determinazione ci si rimette al prudente apprezzamento del giudice adito. 2)
Disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, secondo i criteri dettagliatamente enunciati nel piano genitoriale allegato al presente atto, con il diritto per il padre di incontrarli tramite incontri protetti. 3) Onerare il padre di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli nella misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia. 4) Assegnare la casa coniugale alla moglie, nella quale dimorerà con i figli.
Sentita la ricorrente all'udienza del 30.4.2024, l'avv. Molisso ha depositato agli atti il decreto del TPM con il quale, in data 19.2.2024, è stato dichiarato il padre sospeso dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli minori e con divieto di avvicinamento Per_1 Pt_3 agli stessi ed alla moglie, e la madre è stata sospesa nei confronti del solo . Ha mandato gli Per_1 atti ai SS competenti per territorio per l'inserimento di in una adeguata struttura socio- Per_1 sanitaria. Ha nominato curatore speciale dei minori l'avv. Donatella Alvino.
La ricorrente ha dichiarato: abito con i miei figli a via Cristallini 62 (quartiere Sanità) e pago un canone di € 300,00; il contratto era stato intestato a mio marito. Lavoro come domestica ma per il momento non sto lavorando perché devo seguire i bambini e soprattutto per che ha un Per_1 grave disturbo neuro-psichiatrico. Mio marito non mi dà nulla e vengo aiutata da molte Pt_2 persone che mi sostengono economicamente. Quando era a casa (fino al 2023 che andò via defintivamente) lavorava come cameriere a Piazza Dante e più o meno prendeva 230 euro a settimana. Pagavamo a metà il canone di locazione. Chiedo almeno 250 euro per ciascun figlio. Lui prende anche il RDC per i figli ed anche l'assegno unico. Confermo la mia richiesta di addebito della separazione. I bambini vanno a scuola, la piccola va in prima elementare Pt_3 mentre va in quinta. Non ho neppure il permesso di soggiorno in Italia ma se ne sta Per_1 occupando l'avv. Stella Arena. Cont Il Gi, preso atto, ha confermato la nomina della curatrice già nominata dal nella persona dell'avv. DONATELLA ALVINO, che si è costituita chiedendo l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Il Gi ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis n. 22 cpc: (…) Orbene, questo Giudice – stante la pendenza del procedimento dinanzi al TPM, non adotta alcun provvedimento riguardante i minori, ai sensi dell'art. 38 disp. Att.c.c. . Autorizza i coniugi
a vivere separati. Assegna la casa coniugale alla ricorrente, che vi risiede con entrambi i minori. Avuto riguardo alla domanda di contributo al mantenimento dei figli minori della
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coppia, per i quali la madre provvede al mantenimento in via diretta, pone a carico di
[...] l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma Parte_2 mensile di Euro 500,00 al mese, con decorrenza dal deposito del ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal mese di giugno 2025, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018.
P.Q.M.
- autorizza i coniugi Parte_1
e a vivere separati;
- assegna la
[...] Parte_2 casa coniugale alla ricorrente;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal deposito del ricorso, alla ricorrente, quale contributo di mantenimento dei figli minori con la medesima conviventi, un assegno complessivo di euro
500,00 con decorrenza dal deposito del ricorso e rivalutazione annuale dal mese di giugno 2025 nonché il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018. Rinvia alla prossima udienza in TS dell'8 ottobre 2024 riservata ogni ulteriore valutazione.
Con note di udienza dell'8.10.2024, la curatrice ha dedotto: il minore è stato accolto Per_2 nel periodo estivo giugno - luglio 2024 presso la struttura sita in Napoli. A seguito di CP_4 alcune criticità sollevate dalla responsabile della struttura, dott.ssa circa il Per_3 comportamento del minore particolarmente iperattivo ed al contempo dai rilievi evidenziati dalla madre , relativamente ad atteggiamenti imitativi assunti dal figlio , il minore è stata dimesso in data 06-09-2024 . Sono stati informati prontamente i S.S. nella persona del Dr. nonché Per_4 la Dott.ssa dell' . e dott.ssa . Attualmente il minore è sottoposto ad una nuova CP_5 Per_5 terapia farmacologica disposta dalla dott.ssa in data 20.09.24, del LI VI . Per_6 Cont Inoltre in data 17.10.2024 è prevista una riunione con i S.S e l' per l'inserimento del minore in altra struttura possibilmente pomeridiana in quanto al mattino frequenta Per_2 regolarmente la scuola. La scrivente fa presente inoltre che ha richiesto un provvedimento autorizzativo al TM per l'apertura di un libretto postale al fine di dar corso alla procedura di invalidità del minore .
Rinviata l'udienza al 10.12.2024 in attesa delle determinazioni del TPM per , alla
Per_1 successiva udienza in TS del 10.12.2024, l'avv. Molisso che ha chiesto decidersi la causa e pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito (…) Ha rappresentato che, a causa della patologia neurologica di , il procedimento al Tribunale per i Minorenni avrà dei
Per_1 tempi piuttosto lunghi. Al momento il minore è in attesa di essere collocato in comunità
Per_1 terapeutica per seguire un percorso di cure, all'esito del quale e previo monitoraggio del TM, potrà rientrare in famiglia. E' tuttavia necessario provvedere in merito alla piccola Pt_3 disponendo per l'affido super esclusivo alla madre, analogamente per il quale al termine
Per_1 del procedimento al TM resterebbe privo di disposizioni inerenti l'affido, nonché in punto di status della ricorrente, che non può attendere oltre pena la compromissione dei suoi diritti costituzionali, primo tra tutti lo status di immigrato regolare.
Rinviato, quindi, il giudizio al 28.2.2025 per la decisione, l'avv. Molisso si è riportata alle suddette conclusioni.
Orbene, osserva il Collegio che – essendo ancora sub judice le statuizioni relative ai minori e dinanzi al TPM che ha la competenza sulle modalità di affido degli stessi, non è Per_1 Pt_3 possibile, allo stato, adottare una sentenza definitiva come chiesta dal procuratore della ricorrente in quanto è necessario attendere le statuizioni del TPM.
Pertanto, questo Tribunale – che ha già adottato i provvedimenti di natura economica sui minori in maniera provvisoria - può pronunciarsi esclusivamente sullo status.
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Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., qualora- come nel caso in esame - sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse reciproche mosse dalla ricorrente nei confronti del marito rimasto contumace, la perdurante cessazione della convivenza e la constatazione circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In via preliminare, osserva il Collegio che, posto che le parti non sono italiane (avendo cittadinanza dello Sri-Lanka ed hanno depositato l'atto di matrimonio in Kurungala (Sri-Lanka) non trascritto in Italia, occorre precisare che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento ciò già in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Sri-Lanka dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova
23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama la pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato dalle Sezioni
Unite della Cassazione, "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
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Ciò posto, alla luce dell'art. 31 della legge sul diritto internazionale privato, la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati, in via principale, dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio e, in via subordinata, il criterio di collegamento è quello della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Qualora la legge nazionale comune dei coniugi non preveda l'istituto della separazione personale ovvero dello scioglimento del matrimonio il comma 2 dell'art 31 della legge 218 cit. prevede che si applichi la legga italiana. Vi è poi da richiamare il Reg. (CE) n. 2201/2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale. Infatti, l'art. 3, par. 1, lett. a del citato Regolamento, prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra le varie ipotesi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”. Per “residenza abituale” deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (cfr.
Cass., SS.UU., 17 febbraio 2010, n. 3680, ord.).
Alla luce dei suesposti criteri sussiste la giurisdizione italiana posto che la legge dello Sri-Lanka non prevede l'istituto della separazione personale e perché nel caso in esame, le parti hanno da oltre 3 anni vissuto in Italia. Competente è poi il Tribunale di Napoli posto che l'ultimo domicilio comune dei coniugi è stato in Napoli come detto in precedenza.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata nello Sri Lanka il 18.9.1972, e Controparte_1 nato nello Sri Lanka il 15.2.1984;
[...]
a) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui
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all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). b) spese al definitivo;
c) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 28.3. 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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