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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 209/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
c.f. rappresentati e difesi dagli Parte_4 C.F._4
avv.ti Roberto Allegri e Nicolò Pescetto, per procura in atti appellanti
CONTRO
RT
appellato contumace
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 29.1.2025.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il RT
, l'
[...] Controparte_2
premettendo di aver prestato attività lavorativa in favore del
[...]
, quali docenti di religione, in forza di plurimi contratti a tempo CP_1 determinato stipulati per sopperire a esigenze lavorative non transitorie e per sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, ed hanno quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in loro favore, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 81/2015, di una somma corrispondente a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Le amministrazioni convenute, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituite in giudizio, quindi sono state dichiarate contumaci.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 39 del 2024, in via preliminare ha statuito che l'unica amministrazione legittimata a resistere nel giudizio fosse il quale datore di lavoro, nel merito ha RT
parzialmente accolto il ricorso, condannando lo stesso a CP_1
corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, una indennità onnicomprensiva pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
Hanno proposto appello quattro tra i docenti ricorrenti, impugnando la sentenza di primo grado limitatamente al numero di mensilità di cui all'indennità risarcitoria, insistendo nel chiederne dodici, in subordine un numero comunque superiore alle tre riconosciute in primo grado.
Gli appellanti lamentano che nella “quantificazione del c.d “danno comunitario” non è stato tenuto in debito conto il criterio più logico ovvero quello temporale: più è protratta la reiterazione dei contratti a termine, più
è mantenuta la precarizzazione e maggiore è il danno subito ed indennizzabile in favore dei docenti. Sotto questo profilo pare del tutto irragionevole la decisione impugnata che addirittura sembra porre la maggior durata della precarizzazione e reiterazione della condotta datoriale abusiva quale “circostanza attenuante e favorevole” che determina ... la riduzione... dell'indennizzo sino a poco più del minimo di cui all'art. 28...D.Lgs. 81/2015.”
Il appellato, pur avendo ricevuto regolare notifica, non si è CP_1
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costituito.
Nelle successive note di trattazione scritta, gli appellanti modificano le loro conclusioni quanto al numero delle mensilità richieste a titolo di indennità risarcitoria, alla luce dell'art. 12 del Decreto Legge n. 131 del 16.9.24, quindi successivo al deposito del ricorso in appello, che ha modificato l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 ampliando la “forchetta edittale estesa da 4 a 24 mensilità”, chiedendo di conseguenza in via principale 24 mensilità, in subordine 12, in ulteriore subordine un numero comunque superiore alle 3 mensilità disposte nella sentenza impugnata.
La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 4.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato
, non essendosi costituito neanche in RT
questo grado di giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica.
Nel merito, l'appello deve essere accolto, ritenuta fondata la doglianza relativa alla necessità di un aumento del numero di mensilità di cui all'indennità risarcitoria, pur non nella misura massima richiesta in via principale dagli appellanti.
In primo grado, come detto, tale indennità è stata disposta nell'unica misura di 3 mensilità per tutti i ricorrenti, quindi non considerando il numero di anni, anche consecutivi, dei contratti a tempo determinato di ciascuno di essi, nonostante la rilevante differenza nei diversi casi.
Come giustamente osservato nell'appello, la sentenza della Corte
Cassazione, Sezioni Unite n. 5072 del 2016, citata anche nella decisione impugnata, evidenzia che la forchetta indennitaria di cui all'art. 28 del
Decreto Legislativo n. 81 del 2015, deve essere applicata “sulla scorta ed avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966”, quindi anche all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro.
Altrettanto giustamente, gli stessi appellanti, nelle note di trattazione scritta, si riferiscono all'art. 12 del Decreto Legge n. 131 del 16.9.2024, convertito nella Legge n. 166 del 14.11.2024, novità legislativa introdotta
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successivamente al deposito del ricorso in appello, che ha modificato l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, relativo, appunto, alla stipulazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di contratti di lavoro a tempo determinato, non solo ampliando la “forchetta edittale estesa da 4 a
24 mensilità”, ma altresì espressamente specificando che tale indennità deve essere applicata “avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Questa Corte ritiene quindi congruo ed equo commisurare l'indennità risarcitoria in proporzione al numero degli anni, di contratti a tempo determinato, stipulati dal appellato, con ciascuno degli appellanti. CP_1
A questo numero di anni dovranno essere detratti i primi tre anni, in quanto, come già specificato nella sentenza di primo grado, proprio il superamento del triennio, previsto quale termine obbligatorio per procedere allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, comporta il sanzionato
“abuso” della reiterazione dei contratti a tempo determinato, con conseguente riconoscimento dell'indennità risarcitoria.
La sentenza di primo grado ha già correttamente indicato, per ciascun ricorrente, il numero di contratti a tempo determinato di durata annuale, cioè sino al 31 agosto di ciascun anno.
In particolare, per gli odierni appellanti, per la docente 16 anni, per la Pt_1
docente 21 anni, per la docente 17 anni, per il docente Pt_2 Pt_3
14 anni. Pt_4
Di conseguenza, si ritiene congrua ed equa, sottraendo, come detto, i primi tre anni, l'indennità risarcitoria pari al seguente numero di mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per la docente 13 anni, per la docente 18 anni, per Pt_1 Pt_2
la docente 14 anni, per il docente 11 anni. Pt_3 Pt_4
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata la serialità del contezioso e la non particolare complessità della causa.
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P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, condanna il a corrispondere, a titolo RT di risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, una indennità onnicomprensiva pari alla mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, per nel numero Parte_1
di 13 mensilità, per nel numero di 18 mensilità, per Parte_2
nel numero di 14 mensilità, per nel numero Parte_3 Parte_4
di 11 mensilità; condanna il al rimborso delle spese di RT
lite in favore degli appellanti, spese che liquida per il primo grado in €
3.500,00 e per il secondo grado in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario del
15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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