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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1824/2016 RGAC vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cortese presso il Parte_1
cui studio sito in Chiaravalle Centrale (CZ) alla Via L. Razza, 128 è elettivamente domiciliato. appellante
e
rappresentato e difeso dall' avv. Marco Lucente ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Brunella Candreva, sito in Catanzaro alla via
Antonio Panella n. 1.
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante : “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello Parte_1
di Catanzaro adìta, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nr. 1067/2016 emessa in data 05.07.2015, dal
Tribunale Civile di Catanzaro, pubblicata in pari data, non notificata, accogliere l'atto di appello proposto dal sig. avv. e, per l'effetto, così statuire: 1. Pt_1 Parte_1
riformare la sentenza impugnata per le parti oggetto di censura, per i motivi illustrati con il presente appello e, conseguentemente:
2. accertare e dichiarare che l'appellante ha svolto l'incarico professionale affidatogli dall'appellato nel procedimento monitorio per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo nr. 1216/1991 del Tribunale di Catanzaro e nel giudizio iscritto al numero 520/1991 definitosi con sentenza 212/2005 del medesimo Tribunale, ed anche per la transazione stipulata con il in data 24 agosto 2006. Controparte_2
3. Accertare e dichiarare, quindi, che all'odierno appellato competono i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato che sulla scorta delle tariffe approvate con il D.M.
8 aprile 2004 nr. 127 da liquidarsi nella misura complessiva di euro 8.546,25, di cui euro 2.036,00 per diritti di procuratore, euro 5.554,00 per onorari di avvocato, ed euro
948,75 per spese generali in misura pari al 12,5 per cento, oltre agli accessori di legge e che allo stesso spettano anche le competenze l'opera prestata ai fini della transazione e per la redazione del contratto transattivo intervenuto con il in Controparte_2
data 24 agosto 2006, da liquidarsi secondo i criteri indicati nella tabella D) allegata al predetto D.M. 127/2004.
4. Ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che all'appellante competono i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato per l'attività svolta, nella diversa misura che
Codesta Eccellentissima Corte di Appello riterrà di voler determinare sulla scorta delle tariffe approvate con il predetto D.M. 127/2004 ovvero di quelle ritenute applicabili avendo riguardo all'epoca di svolgimento dell'incarico;
5. avuto riguardo all'ammontare dei compensi spettanti al professionista odierno appellante, accertare e dichiarare che alcuna somma deve essere restituita dall'appellante al sig. CP_1
6. Ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che, ove si abbia riguardo all'ammontare dei compensi spettanti all'avvocato , al devono essere restituite le Pt_1 CP_1
sole somme percepite dall'appellante in eccedenza rispetto al compenso dovutogli in ragione dell'attività svolta da determinarsi in base alle tariffe approvate con il D.M.
127/2004.
7. Riformare la sentenza impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese e competenze e, quindi, adottare ogni consequenziale statuizione per entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato “perché l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni Controparte_1
contraria e diversa istanza e/o eccezione e deduzione Voglia: in via preliminare: a) rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) dichiarare l'atto d'appello nullo e inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito: dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dall'appellante, rigettare l'appello e confermare la sent., n. 1067/2016, pubbl. il 05/07/2016 del Tribunale di
Catanzaro.”
In fatto ed in diritto
L'avvocato aveva rappresentato e difeso il sig. nel Parte_1 CP_1
giudizio civile (recante RGAC 520/2001) promosso contro il , Controparte_2
dinanzi il Tribunale di Catanzaro, e definito con sentenza n.° 212/2005. Alla conclusione del procedimento civile RGAC 520/2001 era stata perfezionata una transazione, tra il sig. ed il , con la quale veniva CP_1 Controparte_2
riconosciuto, a favore dello stesso sig. un credito pari alla somma di € CP_1
62.429,42, da corrispondere mediante pagamenti rateali. Nel medesimo accordo transattivo veniva riconosciuta, per l'opera professionale resa dall'avv. , la Pt_1
somma di € 3.060,00. Il professionista, in seguito, aveva incassato la somma di € 15.000,00, rappresentante una rata del pagamento del verso il sig. Controparte_2
e tale somma era stata trattenuta a titolo di rimborso spese sostenute e di CP_1
acconti sul compenso dovuto.
Sulla base di questi fatti, l'avv. presentava ricorso per il pagamento delle sue Pt_1
competenze professionali, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 923/2008 per € 20.979,20 nei confronti del signor . Controparte_1
Quest'ultimo, con atto notificato in data 19.11.2008, proponeva opposizione verso il decreto ingiuntivo n° 923/2008, deducendo l'inesistenza del credito preteso e sostenendo che il professionista avrebbe dovuto conseguire la sola somma di €
2.250,00, per l'attività difensiva svolta, come riconosciuto nella sentenza n.° 212/2005.
Il sig. affermava, inoltre, che l'avv. aveva omesso di comunicargli CP_1 Pt_1
il versamento di questa somma da parte del , trattenendo Controparte_2
indebitamente la stessa somma e pretendendo il pagamento di ulteriori € 13.979,22 per l'attività professionale prestata. Chiedeva pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale la condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 15.000,00 in quanto
[...]
illegittimamente riscossa. In via ulteriormente subordinata, in caso di riconoscimento di un credito in favore dello stesso , la compensazione di tale credito con la Pt_1
somma di € 15.000,00 trattenuta, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado.
Si costituiva l'avv. , confermava di aver svolto la propria opera Parte_1
professionale in favore del sig. e sosteneva che, in base Controparte_1
all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'avvocato può sempre pretendere dal cliente onorari diversi e maggiori rispetto a quelli liquidati in sentenza e che oltre all'attività espletata ed all'importanza della causa, il conseguimento del risultato costituisce elemento utilizzabile ai fini della determinazione dell'entità del compenso.
Aggiungeva che, considerato che la parcella è assimilabile ad un rendiconto, le contestazioni alla parcella medesima non possono essere generiche, ma devono riguardare specificatamente le singole voci esposte, e che, solo in caso di specifica contestazione, sorge l'onere del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
Sosteneva, ancora, l'avv. che la somma di € 15.000,00 era stata legittimamente Pt_1
da lui stesso trattenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute e di acconti sul compenso dovuto e, comunque, era stato verbalmente autorizzato dall'odierno appellato a trattenere quanto a lui dovuto.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. , revocava il decreto opposto, accoglieva la Controparte_1
domanda riconvenzionale e condannava l'avv. al pagamento Parte_1
della somma di € 15.000,00 oltre interessi dalla messa in mora (6.02.2008) al soddisfo.
Il primo giudice, pur riconoscendo che l'avv. aveva prestato la Parte_1
propria opera professionale nell'interesse dell'opponente, riteneva che la cifra richiesta dall'opposto fosse eccessiva, in quanto molte voci della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro erano state liquidate in misura spropositata;
riteneva, inoltre, che l'intimante non avesse assolto in alcun modo all'onere della prova impostogli ai sensi dell'art. 2697 c.c.. e accoglieva la domanda riconvenzionale in considerazione del fatto che il professionista aveva indebitamente trattenuto le somme corrisposte dal comune di . CP_2
Con atto notificato in data 17.10.2016, l'avv. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n.° 1067/2016.
All'udienza del 14.02.2017 si costituiva il sig. il quale insisteva nel Controparte_1
rigetto delle richieste avversarie, la parte appellante invece insisteva nell'accoglimento della propria istanza di inibitoria.
Con provvedimento del 7.03.2017, il Collegio rigettava la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 4.7.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. L'avvocato ha affidato l'impugnazione a quattro motivi ampiamente articolati. Pt_1
Con il primo motivo ha censurato la decisione del Tribunale sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della valutazione effettuata in ordine all'attività professionale svolta nell'interesse del signor In particolare, ha sostenuto CP_1
che, diversamente da quanto indicato in sentenza, nella causa patrocinata su incarico dell'appellato, iscritta a ruolo con il n. 520/1991, aveva svolto attività istruttoria, aveva regolarmente depositato note difensive e repliche ed aveva partecipato alle udienze del
19.9.91, 5.3.92, 13.10.94, 20.6.96, 13.3.97 e, di conseguenza, non poteva essere disconosciuto il diritto ai compensi per tali attività.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che “molte voci della parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati” erano state determinate “in misura spropositata” senza motivare le ragioni di tale valutazione e nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dell'opponente senza tener conto del debito gravante sullo stesso e da compensare.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per “illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l'onere della prova ex art. 2697 C.C.”. Sul punto, l'appellante ha evidenziato che non può non apparire contraddittorio riconoscere l'attività difensiva e, allo stesso tempo, sostenere che non è stata data la prova dell'ammontare del credito e non può non risultare erroneo non prendere in considerazione, a tal fine, la documentazione acquisita d'ufficio con ordinanza del 16.6.2009, concernente il fascicolo della causa n. 520/1991.
Con il quarto motivo ha censurato la decisione sulla condanna al pagamento delle spese processuali per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L'appello è fondato solo in parte.
Occorre osservare che l'avvocato , nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato Pt_1
il 21.7.2008 ha basato la domanda sul “preavviso di parcella” allegato agli atti e sul parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati emesso il 18.3.2008 mentre, nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione avviato a seguito di atto di citazione notificato il 27.11.2008, ha fatto riferimento alla prestazione professionale resa a favore dell'architetto in modo alquanto generico, CP_1
affermando “in data 4.2.1991 veniva depositato, presso la cancelleria del Tribunale di
Catanzaro, ricorso per decreto ingiuntivo……in data 8.5.1991 veniva notificato, al comune di , copia del ricorso con pedissequo provvedimento di ingiunzione” CP_2
e indicando solo alcune delle udienze tenute ma senza precisare le attività svolte.
Le contestazioni delle pretese di controparte, avanzate dal convenuto con l'atto di citazione in opposizione, pur se non articolate in modo puntale e specifico, di fronte alla genericità della domanda introduttiva, risultano sufficienti per “investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur” posto che la parcella costituisce “una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 C.C.” (così come correttamente ritenuto dal primo giudice - sul punto cfr. Cass. n. 357/2023 e Cass. n.
230/2016).
Nel caso di specie, la documentazione relativa al processo iscritto al n. 520/1991, celebrato dinanzi il Tribunale di Catanzaro e definito con sentenza n. 212/2005, ancorché acquisita a seguito di un'ordinanza del 16.6.2009, adottata d'ufficio e in assenza dei presupposti, è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado per la decisione.
Tale documentazione, in assenza di una precisa contestazione delle parti costituite, deve ritenersi utilizzabile anche ai fini della valutazione richiesta a questa Corte e porta a verificare che l'avvocato , a seguito di mandato difensivo conferito Pt_1
dall'architetto ha reso le seguenti prestazioni professionali -redazione CP_3
ricorso per d.i. del 4.2.91, redazione memoria di costituzione del 19.9.91, costituzione in giudizio all'udienza del 19.9.91, partecipazione a due udienze non di mero rinvio, redazione della comparsa conclusionale del 3.5.2004- mentre non vi è, in atti, adeguata prova delle altre attività indicate dall'appellante.
Ora, considerando la controversia oggetto del giudizio presupposto di modesta complessità e di valore pari ad € 35.000,00, ed applicando i valori medi previsti per la liquidazione dei diritti e degli onorari delle tariffe professionali vigenti all'epoca della celebrazione del processo, è possibile giungere ad una liquidazione di € 713,00 per diritti (in relazione alle voci: posizione e archivio, redazione ricorso, autentica firma, versamento contributo unificato, iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, esame scritti difensivi di controparte, esame documentazione di controparte, redazione memoria, redazione comparsa conclusionale, partecipazione a 2 udienze, notifica atto, precisazione delle conclusioni, esame conclusioni di controparte) nonché ad € 2.670,00 per onorari (in relazione alle voci: studio della controversia, consultazione con il cliente, redazione atto introduttivo, assistenza a 2 udienze, redazione memoria, redazione comparsa conclusionale), per complessivi € 3.383,00, oltre spese generali,
IVA e CAP.
E, in assenza di ulteriori elementi di verifica, questa somma rappresenta le competenze professionali dovute dall'architetto all'avvocato per la difesa nel CP_1 Pt_1
giudizio n. 520/1991.
Non può essere, invece, accolta la censura sulla condanna alla restituzione all'architetto della somma di € 15.000,00, oltre interessi dal 6.2.2008, posto che non è CP_1
revocabile in dubbio che la stessa fosse di competenza dell'appellato e che non potesse essere trattenuta dal difensore.
In ogni caso, le parti, in esecuzione della decisione potranno volontariamente operare le opportune compensazioni nell'ambito dei rapporti dare/avere oggi precisati.
La soluzione adottata, con parziale accoglimento dell'appello, conduce a ritenere corretto operare una compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Catanzaro n. 1067 del 5.7.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: -in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta condanna al Controparte_1
pagamento di € € 3.383,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a favore di Parte_1
;
[...]
-conferma la condanna di alla restituzione della somma di € Parte_1
15.000,00, oltre interessi dal 6.2.2008, a;
Controparte_1
-compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catanzaro 11.2.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1824/2016 RGAC vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cortese presso il Parte_1
cui studio sito in Chiaravalle Centrale (CZ) alla Via L. Razza, 128 è elettivamente domiciliato. appellante
e
rappresentato e difeso dall' avv. Marco Lucente ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Brunella Candreva, sito in Catanzaro alla via
Antonio Panella n. 1.
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante : “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello Parte_1
di Catanzaro adìta, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nr. 1067/2016 emessa in data 05.07.2015, dal
Tribunale Civile di Catanzaro, pubblicata in pari data, non notificata, accogliere l'atto di appello proposto dal sig. avv. e, per l'effetto, così statuire: 1. Pt_1 Parte_1
riformare la sentenza impugnata per le parti oggetto di censura, per i motivi illustrati con il presente appello e, conseguentemente:
2. accertare e dichiarare che l'appellante ha svolto l'incarico professionale affidatogli dall'appellato nel procedimento monitorio per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo nr. 1216/1991 del Tribunale di Catanzaro e nel giudizio iscritto al numero 520/1991 definitosi con sentenza 212/2005 del medesimo Tribunale, ed anche per la transazione stipulata con il in data 24 agosto 2006. Controparte_2
3. Accertare e dichiarare, quindi, che all'odierno appellato competono i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato che sulla scorta delle tariffe approvate con il D.M.
8 aprile 2004 nr. 127 da liquidarsi nella misura complessiva di euro 8.546,25, di cui euro 2.036,00 per diritti di procuratore, euro 5.554,00 per onorari di avvocato, ed euro
948,75 per spese generali in misura pari al 12,5 per cento, oltre agli accessori di legge e che allo stesso spettano anche le competenze l'opera prestata ai fini della transazione e per la redazione del contratto transattivo intervenuto con il in Controparte_2
data 24 agosto 2006, da liquidarsi secondo i criteri indicati nella tabella D) allegata al predetto D.M. 127/2004.
4. Ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che all'appellante competono i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato per l'attività svolta, nella diversa misura che
Codesta Eccellentissima Corte di Appello riterrà di voler determinare sulla scorta delle tariffe approvate con il predetto D.M. 127/2004 ovvero di quelle ritenute applicabili avendo riguardo all'epoca di svolgimento dell'incarico;
5. avuto riguardo all'ammontare dei compensi spettanti al professionista odierno appellante, accertare e dichiarare che alcuna somma deve essere restituita dall'appellante al sig. CP_1
6. Ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che, ove si abbia riguardo all'ammontare dei compensi spettanti all'avvocato , al devono essere restituite le Pt_1 CP_1
sole somme percepite dall'appellante in eccedenza rispetto al compenso dovutogli in ragione dell'attività svolta da determinarsi in base alle tariffe approvate con il D.M.
127/2004.
7. Riformare la sentenza impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese e competenze e, quindi, adottare ogni consequenziale statuizione per entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato “perché l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni Controparte_1
contraria e diversa istanza e/o eccezione e deduzione Voglia: in via preliminare: a) rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) dichiarare l'atto d'appello nullo e inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito: dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dall'appellante, rigettare l'appello e confermare la sent., n. 1067/2016, pubbl. il 05/07/2016 del Tribunale di
Catanzaro.”
In fatto ed in diritto
L'avvocato aveva rappresentato e difeso il sig. nel Parte_1 CP_1
giudizio civile (recante RGAC 520/2001) promosso contro il , Controparte_2
dinanzi il Tribunale di Catanzaro, e definito con sentenza n.° 212/2005. Alla conclusione del procedimento civile RGAC 520/2001 era stata perfezionata una transazione, tra il sig. ed il , con la quale veniva CP_1 Controparte_2
riconosciuto, a favore dello stesso sig. un credito pari alla somma di € CP_1
62.429,42, da corrispondere mediante pagamenti rateali. Nel medesimo accordo transattivo veniva riconosciuta, per l'opera professionale resa dall'avv. , la Pt_1
somma di € 3.060,00. Il professionista, in seguito, aveva incassato la somma di € 15.000,00, rappresentante una rata del pagamento del verso il sig. Controparte_2
e tale somma era stata trattenuta a titolo di rimborso spese sostenute e di CP_1
acconti sul compenso dovuto.
Sulla base di questi fatti, l'avv. presentava ricorso per il pagamento delle sue Pt_1
competenze professionali, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 923/2008 per € 20.979,20 nei confronti del signor . Controparte_1
Quest'ultimo, con atto notificato in data 19.11.2008, proponeva opposizione verso il decreto ingiuntivo n° 923/2008, deducendo l'inesistenza del credito preteso e sostenendo che il professionista avrebbe dovuto conseguire la sola somma di €
2.250,00, per l'attività difensiva svolta, come riconosciuto nella sentenza n.° 212/2005.
Il sig. affermava, inoltre, che l'avv. aveva omesso di comunicargli CP_1 Pt_1
il versamento di questa somma da parte del , trattenendo Controparte_2
indebitamente la stessa somma e pretendendo il pagamento di ulteriori € 13.979,22 per l'attività professionale prestata. Chiedeva pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale la condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 15.000,00 in quanto
[...]
illegittimamente riscossa. In via ulteriormente subordinata, in caso di riconoscimento di un credito in favore dello stesso , la compensazione di tale credito con la Pt_1
somma di € 15.000,00 trattenuta, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado.
Si costituiva l'avv. , confermava di aver svolto la propria opera Parte_1
professionale in favore del sig. e sosteneva che, in base Controparte_1
all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'avvocato può sempre pretendere dal cliente onorari diversi e maggiori rispetto a quelli liquidati in sentenza e che oltre all'attività espletata ed all'importanza della causa, il conseguimento del risultato costituisce elemento utilizzabile ai fini della determinazione dell'entità del compenso.
Aggiungeva che, considerato che la parcella è assimilabile ad un rendiconto, le contestazioni alla parcella medesima non possono essere generiche, ma devono riguardare specificatamente le singole voci esposte, e che, solo in caso di specifica contestazione, sorge l'onere del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
Sosteneva, ancora, l'avv. che la somma di € 15.000,00 era stata legittimamente Pt_1
da lui stesso trattenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute e di acconti sul compenso dovuto e, comunque, era stato verbalmente autorizzato dall'odierno appellato a trattenere quanto a lui dovuto.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. , revocava il decreto opposto, accoglieva la Controparte_1
domanda riconvenzionale e condannava l'avv. al pagamento Parte_1
della somma di € 15.000,00 oltre interessi dalla messa in mora (6.02.2008) al soddisfo.
Il primo giudice, pur riconoscendo che l'avv. aveva prestato la Parte_1
propria opera professionale nell'interesse dell'opponente, riteneva che la cifra richiesta dall'opposto fosse eccessiva, in quanto molte voci della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro erano state liquidate in misura spropositata;
riteneva, inoltre, che l'intimante non avesse assolto in alcun modo all'onere della prova impostogli ai sensi dell'art. 2697 c.c.. e accoglieva la domanda riconvenzionale in considerazione del fatto che il professionista aveva indebitamente trattenuto le somme corrisposte dal comune di . CP_2
Con atto notificato in data 17.10.2016, l'avv. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n.° 1067/2016.
All'udienza del 14.02.2017 si costituiva il sig. il quale insisteva nel Controparte_1
rigetto delle richieste avversarie, la parte appellante invece insisteva nell'accoglimento della propria istanza di inibitoria.
Con provvedimento del 7.03.2017, il Collegio rigettava la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 4.7.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. L'avvocato ha affidato l'impugnazione a quattro motivi ampiamente articolati. Pt_1
Con il primo motivo ha censurato la decisione del Tribunale sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della valutazione effettuata in ordine all'attività professionale svolta nell'interesse del signor In particolare, ha sostenuto CP_1
che, diversamente da quanto indicato in sentenza, nella causa patrocinata su incarico dell'appellato, iscritta a ruolo con il n. 520/1991, aveva svolto attività istruttoria, aveva regolarmente depositato note difensive e repliche ed aveva partecipato alle udienze del
19.9.91, 5.3.92, 13.10.94, 20.6.96, 13.3.97 e, di conseguenza, non poteva essere disconosciuto il diritto ai compensi per tali attività.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che “molte voci della parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati” erano state determinate “in misura spropositata” senza motivare le ragioni di tale valutazione e nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dell'opponente senza tener conto del debito gravante sullo stesso e da compensare.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per “illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l'onere della prova ex art. 2697 C.C.”. Sul punto, l'appellante ha evidenziato che non può non apparire contraddittorio riconoscere l'attività difensiva e, allo stesso tempo, sostenere che non è stata data la prova dell'ammontare del credito e non può non risultare erroneo non prendere in considerazione, a tal fine, la documentazione acquisita d'ufficio con ordinanza del 16.6.2009, concernente il fascicolo della causa n. 520/1991.
Con il quarto motivo ha censurato la decisione sulla condanna al pagamento delle spese processuali per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L'appello è fondato solo in parte.
Occorre osservare che l'avvocato , nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato Pt_1
il 21.7.2008 ha basato la domanda sul “preavviso di parcella” allegato agli atti e sul parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati emesso il 18.3.2008 mentre, nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione avviato a seguito di atto di citazione notificato il 27.11.2008, ha fatto riferimento alla prestazione professionale resa a favore dell'architetto in modo alquanto generico, CP_1
affermando “in data 4.2.1991 veniva depositato, presso la cancelleria del Tribunale di
Catanzaro, ricorso per decreto ingiuntivo……in data 8.5.1991 veniva notificato, al comune di , copia del ricorso con pedissequo provvedimento di ingiunzione” CP_2
e indicando solo alcune delle udienze tenute ma senza precisare le attività svolte.
Le contestazioni delle pretese di controparte, avanzate dal convenuto con l'atto di citazione in opposizione, pur se non articolate in modo puntale e specifico, di fronte alla genericità della domanda introduttiva, risultano sufficienti per “investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur” posto che la parcella costituisce “una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 C.C.” (così come correttamente ritenuto dal primo giudice - sul punto cfr. Cass. n. 357/2023 e Cass. n.
230/2016).
Nel caso di specie, la documentazione relativa al processo iscritto al n. 520/1991, celebrato dinanzi il Tribunale di Catanzaro e definito con sentenza n. 212/2005, ancorché acquisita a seguito di un'ordinanza del 16.6.2009, adottata d'ufficio e in assenza dei presupposti, è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado per la decisione.
Tale documentazione, in assenza di una precisa contestazione delle parti costituite, deve ritenersi utilizzabile anche ai fini della valutazione richiesta a questa Corte e porta a verificare che l'avvocato , a seguito di mandato difensivo conferito Pt_1
dall'architetto ha reso le seguenti prestazioni professionali -redazione CP_3
ricorso per d.i. del 4.2.91, redazione memoria di costituzione del 19.9.91, costituzione in giudizio all'udienza del 19.9.91, partecipazione a due udienze non di mero rinvio, redazione della comparsa conclusionale del 3.5.2004- mentre non vi è, in atti, adeguata prova delle altre attività indicate dall'appellante.
Ora, considerando la controversia oggetto del giudizio presupposto di modesta complessità e di valore pari ad € 35.000,00, ed applicando i valori medi previsti per la liquidazione dei diritti e degli onorari delle tariffe professionali vigenti all'epoca della celebrazione del processo, è possibile giungere ad una liquidazione di € 713,00 per diritti (in relazione alle voci: posizione e archivio, redazione ricorso, autentica firma, versamento contributo unificato, iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, esame scritti difensivi di controparte, esame documentazione di controparte, redazione memoria, redazione comparsa conclusionale, partecipazione a 2 udienze, notifica atto, precisazione delle conclusioni, esame conclusioni di controparte) nonché ad € 2.670,00 per onorari (in relazione alle voci: studio della controversia, consultazione con il cliente, redazione atto introduttivo, assistenza a 2 udienze, redazione memoria, redazione comparsa conclusionale), per complessivi € 3.383,00, oltre spese generali,
IVA e CAP.
E, in assenza di ulteriori elementi di verifica, questa somma rappresenta le competenze professionali dovute dall'architetto all'avvocato per la difesa nel CP_1 Pt_1
giudizio n. 520/1991.
Non può essere, invece, accolta la censura sulla condanna alla restituzione all'architetto della somma di € 15.000,00, oltre interessi dal 6.2.2008, posto che non è CP_1
revocabile in dubbio che la stessa fosse di competenza dell'appellato e che non potesse essere trattenuta dal difensore.
In ogni caso, le parti, in esecuzione della decisione potranno volontariamente operare le opportune compensazioni nell'ambito dei rapporti dare/avere oggi precisati.
La soluzione adottata, con parziale accoglimento dell'appello, conduce a ritenere corretto operare una compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Catanzaro n. 1067 del 5.7.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: -in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta condanna al Controparte_1
pagamento di € € 3.383,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a favore di Parte_1
;
[...]
-conferma la condanna di alla restituzione della somma di € Parte_1
15.000,00, oltre interessi dal 6.2.2008, a;
Controparte_1
-compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catanzaro 11.2.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo