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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Giuliana Martella, come da procura in calce alla comparsa di costituzione della nuova difensora
- appellanti e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Ada Colangelo, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 475 del
Tribunale Ordinario di Teramo, pubblicata in data 11/05/2022 in materia di permuta di cosa futura
Conclusioni per gli appellanti
Voglia la Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza:
- In via istruttoria:
Dare atto che si producono e depositano:
1)-Fascicolo di parte del giudizio di primo grado;
2)-Copia della sentenza impugnata notificata unitamente al precetto;
3)-Copia notificata dell'atto di pignoramento presso terzi;
4)-copia della “Relazione Tecnica” 12.03.2012 dello Studio
Associato d'Ingegneria Rapagnà;
Nominare un CTU che accerti e determini il valore dei lavori eseguiti dalla ed il tempo occorrente per la Controparte_1 loro esecuzione.
Ammettere le prove richieste in primo grado.
- Nel merito
Previa sospensione, anche inaudita altera parte, della efficacia esecutiva della impugnata sentenza, in accoglimento del presente gravame, ed in totale riforma della impugnata decisione, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
148.333,33 ovvero di quella diversa di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ove si ritenga la ripassata clausola penale di natura risarcitoria, ed agli interessi moratori dal giorno 19.12.2011 ovvero da quello diverso che sarà ritenuto sino alla data dell'effettivo pagamento, per le causali spiegate.
Con vittoria di spese e competenze al doppio grado di giudizio.” Conclusioni dell'appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di l'Aquila, respinta ogni contraria istanza eccezione, deduzione e produzione, per tutte le motivazioni spiegate nella pregressa narrativa: preliminarmente: rigettare l'appello proposto da Parte_2
e dichiarandolo inammissibile per violazione Parte_1 dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni innanzi indicate;
nel merito: rigettare l'appello presentato dagli appellanti, perché infondato in fatto e diritto, dilatorio, immotivato, inconferente e temerario, per tutti i motivi sopra evidenziati;
confermare la sentenza impugnata, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore della
[...]
secondo quanto il Giudicante riterrà di CP_1 giustizia, come sopra esposto;
confermare il rigetto dell'azione cautelare, come da provvedimento di rigetto del 13/06/2016, per tutte le ragioni ivi indicate;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 475, pubblicata in data 11/05/2022, il
Tribunale Ordinario di Teramo rigettava la domanda dei sig.
e di condanna di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di euro 148.333,33, a titolo di penale per il ritardo nella consegna di nove appartamenti, due locali commerciali e delle relative pertinenze, edificati dalla convenuta nell'area risultante dall'abbattimento del fabbricato concessole in permuta dagli attori. Il Tribunale condannava inoltre i sig.ri a rifondere alla controparte le spese di Pt_1 lite. 1.1. Il Tribunale esponeva che i sig. avevano dedotto: Pt_1
- che con atto in data 1/08/2007 avevano concesso in permuta ad il fabbricato sito in Castellalto (TE), Controparte_1 frazione di Castelnuovo Vomano, alla Via Tevere n. 100, oltre al terreno annesso;
- che la società convenuta aveva loro ceduto in permuta la piena proprietà di unità immobiliari costituenti parte del complesso da realizzarsi in conformità del progetto allegato al permesso di costruire sull'area di risulta dall'abbattimento del fabbricato e sull'annesso terreno;
- che si era obbligata alla consegna degli immobili Controparte_1 entro tre anni dall'inizio dei lavori, con la precisazione che, decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza del termine, la stessa sarebbe stata tenuta a versare loro una penale mensile di euro 10.000,00; - che i lavori erano stati iniziati il 19/12/2007
e le unità immobiliari erano state loro consegnate in data
8/3/2013, con un ritardo di 14,84 mesi rispetto alla data del
19/12/2011 da cui doveva decorrere la penale;
- che tale ritardo era imputabile alla condotta della società convenuta.
1.2. Il Tribunale esponeva che aveva Controparte_1 chiesto il rigetto delle avverse domande, con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., evidenziando che il ritardo nella consegna degli immobili non le era imputabile, ma doveva attribuirsi alle ripetute richieste di varianti in corso d'opera dei sig. e che questi ultimi avevano, comunque, rinunciato Pt_1 ad ogni contestazione nei suoi confronti, come risultava dalle dichiarazioni contenute nella procura speciale rilasciata da al fratello per la stipula dell'atto Parte_1 Pt_2 pubblico di individuazione catastale dei beni edificati.
1.3. Il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda attorea, rilevando: - che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, tali da determinare una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno e, affinché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine;
- che, nel caso in esame, dalla lettura dell'originario contratto del 1°/08/2007 e della successiva scrittura privata del 29/01/2009 emergeva un notevole ed importante mutamento del piano originario dei lavori, idoneo a determinare una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere;
- che dalla documentazione versata in atti risultava che in forza di tali modificazioni la società convenuta, in data 29/10/2009, aveva presentato la richiesta di permesso di costruire in variante, rilasciato dal Comune in data 23/04/2010, nel quale era indicato il termine per l'ultimazione dei lavori al 19/12/2012; - che aveva depositato in data 2/03/2012 la Scia in CP_1 relazione alle modifiche da apportare all'immobile, cui era seguito assenso rilasciato in data 13/06/2012; - che dai documenti offerti in comunicazione dalle parti risultava che in data 28/06/2012 erano state apportate ulteriori modifiche al progetto, relative al verso di apertura delle porte e delle finestre del piano sottotetto dell'interno 33; - che le variazioni richieste dai sig.ri avevano comportato la Pt_1 realizzazione di un'opera parzialmente diversa rispetto a quanto pattuito;
- che alcune modifiche risultavano adottate in epoca successiva rispetto allo spirare del termine di consegna dei lavori previsto nel contratto di permuta;
- che gli attori non avevano provato la colpa della convenuta per la ritardata consegna dell'opera; che il permesso di costruire in variante non era volto a sanare o correggere una eventuale inesatta realizzazione dei lavori, ma aveva ad oggetto le modifiche richieste dai sig.ri . Pt_1
1.4. Il giudice di prime cure rigettava la domanda di
[...]
di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c., ritenendo non provata la colpa grave o la malafede degli attori.
2. Con atto di citazione notificato il 12/10/2022 i sig.
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza sopra indicata sulla base di quattro motivi e concludevano come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
2.2. La Corte rigettava l'istanza inibitoria proposta dagli appellanti.
2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
21/05/2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti nelle rispettive note depositate concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
2.4. Con ordinanza in data 23/05/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che la decisione del Tribunale era contraddittoria, giacché il giudice di prime cure aveva da un lato rilevato che la presenza di lavori in variante non determina l'automatica inefficacia della penale pattuita e non giustifica il venir meno del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ma aveva di contro rigettato la domanda da loro proposta.
3.1. I sig.ri rilevano che in base all'art. 1661 c.c. Pt_1 quando le variazioni al progetto non superano, nel loro ammontare, il sesto del prezzo complessivo convenuto e non comportano notevoli modificazioni della natura dell'opera né la sostituzione del precedente contratto con uno diverso, ma solo una parziale modifica dell'oggetto della prestazione, restano immutati sia il termine di consegna che la relativa penale per il ritardo.
3.1.1. Gli appellanti deducono che nel caso in esame, non avendo le modifiche superato il sesto del prezzo convenuto, ammontando ad euro 55.000,00 a fronte del valore milionario del progetto iniziale, rimaneva fermo il termine di consegna e la penale per il ritardo.
4. Le censure sopra esposte sono infondate.
4.1. Il giudice di primo grado ha sì spiegato che la presenza di lavori in variante non determina l'automatica inapplicabilità ed inefficacia della clausola penale né giustifica di per sé il venir meno del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ma ha anche evidenziato che occorre verificare nel caso concreto l'impatto che le variazioni hanno avuto sull'andamento dei lavori ed ha rilevato che nel caso in esame vi era stato un notevole ed importante mutamento del piano originario dei lavori, con necessità di nuovi titoli autorizzativi, e che alcune richieste di modifica erano addirittura successive alla scadenza dell'originario termine contrattuale.
4.2. Il richiamo degli appellanti alla norma di cui all'art. 1661 c.c. non risulta pertinente, giacché nella presente fattispecie non è in discussione il diritto dei committenti di chiedere alla società costruttrice modifiche dell'opera, bensì
l'effetto di tali richieste sull'originario termine pattuito per l'ultimazione dei lavori, tenuto conto sia della consistenza delle modifiche sia dell'epoca della richiesta. 4.3. Sul punto giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità, quando nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto il committente richieda all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (vedi da ultimo Cass. n. 12396 del 2024).
4.4. Nel caso in esame, come correttamente osservato dal primo giudice, le modifiche apportate al progetto iniziale, seppure non superiori nel loro importo ad un sesto del prezzo inizialmente pattuito, hanno comportato un significativo prolungamento dei lavori con conseguente variazione della programmazione di essi.
4.4.1. Con scrittura privata del 29/01/2009, un anno e cinque mesi dopo la stipula della convenzione del 1°/8/2007, le parti hanno pattuito di realizzare il collegamento dei locali sottotetto agli appartamenti edificati al terzo piano individuati con gli interni n. 33, 34 e 35; con successiva scrittura in data 16/10/2009, circa due anni dopo l'inizio dei lavori, hanno nuovamente sostituito le piantine degli interni
33, 34 e 35, con conseguente richiesta in data 29/10/2009 da parte di di un nuovo permesso di costruire in CP_1 variante, rilasciato dal Comune di Castellalto in data
23/4/2010.
4.4.2. In data 1/3/2012, quindi oltre il termine inizialmente pattuito per la consegna dei lavori, scaduto il
19/12/2010, ed oltre il termine di tolleranza del 19/12/2011, le parti hanno previsto ulteriori modifiche ai locali commerciali, ad un appartamento sito al terzo piano ed al piano sottotetto, come risulta dalle piantine inviate agli appellanti da
[...]
e sottoscritte per accettazione dal sig. CP_1 Parte_2 nella data sopra indicata;
infine il 28/6/2012 risultano restituite alla costruttrice le piantine definitive dell'interno
33, con l'indicazione del verso di apertura di porte e finestre.
4.5. Da quanto esposto consegue che le numerose modifiche al progetto originario, richieste dagli odierni appellanti nel corso dei lavori, hanno determinato il prolungamento di essi oltre il termine inizialmente stabilito;
non risulta inoltre che le parti abbiano pattuito un ulteriore termine per la consegna degli immobili.
4.6. Era pertanto onere dei sig.ri fornire la prova Pt_1 della colpa dell'appellata per tale prolungamento e, venuta meno la previsione della penale contrattuale, del danno subito per il ritardo lamentato, prova che non è stata fornita e neppure dedotta.
5. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erronea lettura, da parte del primo giudice, del permesso di costruire in variante, rilevando che la data del 19/12/2012 in esso indicata non costituiva un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, ma rappresentava l'indicazione, imposta dalla legge, del termine di validità del permesso.
5.1 Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un obiter dictum, che non fonda la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di primo grado non ha infatti affermato che la data del 19/12/2012 costituiva il nuovo termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ma ha rilevato, ad abundantiam, che l'indicazione di tale data nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castellalto il 23/4/2010 faceva
“presumere che la realizzazione dell'opera in variante avrebbe sicuramente comportato un aggravio delle lavorazioni da eseguire”.
6. Con il terzo motivo di appello i sig. lamentano il Pt_1 ritardo di nella presentazione della richiesta di CP_1 permesso di costruire in variante e l'ingiustificata richiesta della Scia.
6.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
6.2. I sig.ri hanno dedotto in modo generico che la Pt_1
Scia presentata da il 2/3/2012 non era necessaria, CP_1 senza specificare le ragioni di tale loro deduzione. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza.
6.3. E' manifestamente infondata la deduzione degli appellanti in ordine al ritardo di nella richiesta CP_1 del permesso di costruire in variante. Dagli atti prodotti dall'appellata risulta che le parti con scrittura privata in data 16/10/2009 modificarono le piantine degli appartamenti interni 33, 34 e 35 allegate alla scrittura del 29/1/2009, nella quale avevano stabilito di collegare i predetti appartamenti ai locali sottotetto.
6.3.1. Nel permesso di costruire n. 50/2, rilasciato dal
Comune di Castellalto il 23/4/2010, si dà atto che la domanda di variante era stata presentata da in data 29/10/2009 CP_1
e quindi appena tredici giorni dopo la definizione fra le parti delle modifiche da apportare agli appartamenti ed ai locali sottotetto interessati dalla variante.
7. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano il rigetto dell'istanza di sequestro conservativo proposta dinanzi al giudice di primo grado e deducono che la società appellata versava in uno stato di decozione e non aveva provveduto alla restituzione di un finanziamento contratto nel
2012. 7.1. Il motivo è inammissibile, atteso che ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. competente a conoscere il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto o di accoglimento dell'istanza cautelare proposta dinanzi al giudice di primo grado è lo stesso
Tribunale in composizione collegiale.
8. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato. Risulta superflua l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori commissionati dagli appellanti ad , tenuto conto della successione delle CP_1 richieste di modifica, sopra evidenziata.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri fissati nel d.m. n. 55 del
2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 52.000,01 e 260.000,00 euro. Esse vanno distratte in favore della procuratrice di CP_1 dichiaratasi antistataria.
10. Tenuto conto dell'inammissibilità di alcuni dei motivi di appello e della manifesta infondatezza delle ulteriori censure degli appellanti, i quali in questo grado di giudizio hanno reiterato tesi difensive già smentite dalla documentazione in atti, i sig.ri devono essere condannati, ai sensi Pt_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento alla controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 14.000,00, pari all'incirca, in termini di proporzionalità, ai compensi liquidabili in relazione al valore della causa (vedi Cass. n. 22208 del 2021).
11. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere all'Avv. Ada Colangelo, antistataria, le spese del presente grado di appello, che liquida in euro 14.317,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento a della somma di euro 14.000,00 Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del
21/1/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi