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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 307/2025 R.G.L.,
PROMOSSA DA
. con sede in Riposto via Strada 18 n. 25 (P. IVA Parte_1 CP_1
) in perona del legale rappr. p.t. sig.ra , nonché per la P.IVA_1 Controparte_2 sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
A De Gasperi n. 29 (cod fisc. ) in proprio, rappresentate e C.F._1 difese per procura in atti, dagli Avv.ti Vincenzo Silvestro e Francesco Paolo
Caltabiano ;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) – in atti;
Persona_1
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, la seguente ordinanza ingiunzione: n. OI-002618259 notificata il 18.12.2024 con la quale veniva ingiunto alla società . il pagamento, a titolo di Parte_1 CP_1 sanzione e spese, della somma di € 778,61, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità 2021.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa, stante l'illegittimità dell'O.I. per l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81, la duplicazione della sanzione.
Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
18/01/2025).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che era stato disposto CP_3
l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata (come da atto di annullamento che allegava), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite 1 In allegato alla memoria depositata in data 07/05/2025 l' produceva, tra CP_3
l'altro,: “Disposizione n° 210000-25-0267 del 28/04/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 16/12/2024, in materia di "Contributi - SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" - OI-2618259 –
2021 relativa ad atto di accertamento prot. .2100.02/03/2023.0127628” ossia CP_3 atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta – adottato Par con la seguente motivazione: “Considerato che la stata impugnata con ricorso giudiziario RG N. 307/25; - Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata in ricorso;
- posto che l'avviso di accertamento prodromico all'emissione della OI opposta risulta consegnato all'agente notificatore in data 16.03.2023, oltre i termini di legge ex art.14 l. 689/1981;”. L'udienza del 10 giugno 2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo all' unica ordinanza - ingiunzione opposta n. OI CP_3
-002618259 notificata il 18.12.2024 (essendo l'altra ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-002618258 notificata il 06/12/2024 fatta oggetto di altro giudizio) ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando il provvedimento di annullamento della medesima ordinanza ingiunzione, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
19/05/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento dell'ordinanza CP_3 ingiunzione;
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale” e chiedendo la pronuncia ex art. 96 c.p.c. Sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera assorbente, va CP_3 dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' resistente CP_3 provveduto in autotutela a annullare l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione nella presente sede: n. OI -002618259 (cfr memoria e documentazione
). CP_3
Non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro CP_3 verso, la condotta processuale dello stesso previdenziale, di riconoscimento CP_3
2 della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorchè successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_3 nella misura liquidata in dispositivo.
Stante le superiori considerazioni non si rinvengono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 307/2025 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_3 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 170,00, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge;
compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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