Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 512/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 512/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede in Roma, c.f. , p. iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria Cammaroto, c.f: fax 090 5724777, pec C.F._1
t, ed elettivamente domiciliato, ai fini Email_1 del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina, via Armeria 1, presso l'avvocatura distrettuale dell'Istituto– appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Brolo, via C Colombo 5, presso lo studio dell'avv.
Carmela Bonina, (c.f. ; fax 0941561465; pec C.F._3 [...]
che lo rappresenta e difende- Appellato Email_2
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 799 pronunciata in data 9 maggio 2024
CONCLUSIONI
In riforma della sentenza appellata, rigettare le domande, con il favore delle Pt_1 spese di ambo i gradi.
dichiarare infondato l'appello, con conferma della sentenza impugnata. CP_1
Con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore della procuratrice che si dichiara anticipataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , bracciante agricolo CP_1 iscritto negli elenchi del comune di residenza, lamentava che l' con lettera del Pt_1
15 marzo 2017 aveva chiesto la restituzione di 3.788,57 euro pagati sull'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 in ragione della cancellazione delle 102
giornate iscritte per il medesimo anno presso la Soc. Coop. agricola Vittoria.
Denunciava la mancata erogazione di dette somme e l'indeterminatezza della ripe- tizione, sostenendo comunque di avere diritto a percepirle perché egli aveva effet- tivamente lavorato in quel periodo e invocando la disciplina di favore di cui all'art. 52 legge 88/1989, stante la mancanza di dolo. Invocava in subordine la prescrizione del diritto alla ripetizione.
Nella resistenza dell con sentenza n° 799 pronunciata in data 9 maggio 2024 Pt_1 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso annullando l'indebito e ordinando all' di quanto eventualmente restituito, con condanna al rimborso delle spese Pt_1 di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 11 novembre 2024. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 25 feb- CP_1 braio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto non dimostrata l'erogazione delle somme delle quali è stata chiesta la restituzione e dunque assorbiti gli altri motivi.
L' eccepisce in appello in primo luogo la decadenza del lavoratore dall'im- Pt_1 pugnazione amministrativa della cancellazione ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970.
Aggiunge che il tribunale non ha adeguatamente valutato il contenuto del ricorso introduttivo, nel quale il affermava testualmente “per tale anno… l' CP_1 Pt_1 ha erogato le prestazioni spettati al ricorrente come per legge”.
Assume valore pregiudiziale tale seconda argomentazione.
L'appellato, eludendo l'argomentazione contenuta nell'atto di appello, si diffonde nel descrivere l'assunta mancata contestazione da parte dell' dell'eccezione di Pt_1 mancato pagamento, senza considerare che la contestazione può essere formulata solo di fronte a una allegazione puntuale che nel caso di specie era invece contraddittoria, da un lato il ammettendo di avere ricevuto le somme e CP_1 dall'altro contestando la circostanza. A ciò si aggiunga che nel ricorso ammini- strativo il lungi dal contestare l'avvenuto pagamento, dichiarava “le CP_1 somme corrisposte sono del tutto dovute”.
L' non aveva pertanto alcun onere di contestare tempestivamente l'eroga- Pt_1 zione, e in questa sede ben può integrare la prova, come fa, producendo videata del cassetto previdenziale dalla quale emerge l'accredito della somma presso Poste
Italiane S.p.A. in data 16 giugno 2015, sebbene nel minore importo di 3.618,57 euro. Tale documento, sul cui contenuto il Palumbo nulla di specifico deduce, dimostra l'erogazione e impone di valutare se vi sia stata o meno la dedotta decadenza. N° 512/24 r.g.l.
sostiene che l' non abbia prodotto documentazione idonea a dimo- CP_1 Pt_1 strare l'avventa pubblicazione dell'elenco di variazione contenente la cancellazione delle giornate.
In primo grado l' aveva specificamente dedotto che la cancellazione era av- Pt_1 venuta con il primo elenco di variazione 2016, pubblicato sul sito web dell'istituto dal 15 giugno all'1 luglio 2016, producendo il relativo estratto ARLA. In quella sede si è limitato a evidenziare che tale documento non era sufficiente a CP_1 dimostrare la pubblicazione, ma il tribunale avrebbe a questo punto dovuto attivare i propri poteri d'ufficio per ordinare all'istituto di produrre l'elenco di variazione con l'attestato di pubblicazione. Per lo stesso motivo risulta assolutamente in- dispensabile l'acquisizione dell'elenco di variazione nonché del frontespizio con attestazione della pubblicazione, che l produce in questa sede. Pt_1
Il non tenta nemmeno di sostenere di avere impugnato amministrativa- CP_1 mente la cancellazione. Si è dunque formata l'eccepita decadenza sostanziale che preclude l'accertamento della genuinità del rapporto precedentemente iscritto.
L'appello è perciò fondato.
Va tuttavia constatato che, emergendo dalla documentazione prodotta dallo stesso che l'importo erogato è minore rispetto a quello ripetuto, l'accoglimento Pt_1 dell'appello non può che essere parziale. Va inoltre applicato l'art. 152 att. c.p.c., in presenza dell'autocertificazione regolarmente depositata.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 CP_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 799 pronunciata in data 9 maggio 2024, parzialmente accogliendo l'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell' di ripetere le somme di cui alla richiesta del 15 marzo 2017 nei Pt_1 limiti di 3.618,57 euro. Esonera l'appellato dal rimborso delle spese di lite.
Messina 26 febbraio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)