TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/09/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 491/2023 tra:
Controparte_1
(C.F.: ) IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA SCOLARO (pec: C.F._2
, giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ; CP_3 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ; Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ; Controparte_5 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ; Controparte_6 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio il fallimento dell'impresa individuale
[...]
ha chiesto procedersi alla divisione giudiziale Controparte_1 degli immobili siti in c.da Sant'Antonio in NI (SR) e censiti in catasto: - al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 9;
- al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3.
La curatela attrice ha esposto che il fallito risulterebbe comproprietario nella misura di 1/2 dei suddetti cespiti ed ha avanzato la superiore domanda nei confronti di comproprietaria dei CP_3
medesimi beni nella misura di 1/2.
Il fallimento dell'impresa individuale Controparte_1 ha altresì evocato in giudizio – subentrata a -, Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
– subentrata a – e – socia unica della CP_8 Controparte_5
ormai estinta -, tutte titolari di diritto di ipoteca sugli Controparte_9
immobili oggetto di domanda.
Radicatosi il contraddittorio, nessuna delle parti convenute si è costituita.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Ultimate le operazioni peritali, il procedimento è stato posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , e CP_3 Controparte_4 Controparte_6 [...]
non costituitesi nonostante la regolare notifica (v. deposito Controparte_5
effettuato da parte attrice il 28.2.2023).
3. Nell'odierno giudizio il fallimento dell'impresa individuale Controparte_1
di , convenendo in giudizio ha chiesto la divisione degli
[...] Controparte_1 CP_3
immobili siti in c.da Sant'Antonio in NI (SR) e censiti in catasto:
- al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 9;
- al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3.
3.1. Come emerge dalla certificazione notarile ipocatastale ventennale redatta dal notaio dott.ssa in data 29.9.2023, “gli immobili sopra indicati risultano oggi intestati per la quota di Persona_1
½ (un mezzo) indiviso ciascuno in regime di comunione legale ai signori , nata a [...]_3
(SR) il 18 maggio 1983, codice fiscale e , nato a [...]_4 CP_10
(SR) il 29 marzo 1980, codice fiscale . Detti beni risultano ad essi pervenuti CodiceFiscale_5
con atto di compravendita ai rogiti del Notaio da NI in data 8 maggio Persona_2
2006, Rep. 4781, Racc. 886, trascritto a Siracusa il 10 maggio 2006 ai nn. 13282/6832, da potere del signor , nato a [...] il [...], codice fiscale Persona_3 [...]
. Al venditore erano pervenuti per avere edificato su terreno acquistato con atto ai C.F._6
rogiti del Notaio da NI in data 28 maggio 2003, Rep. 13924, trascritto a Persona_4
Siracusa il 30 maggio 2003 ai nn. 9543/7103, da potere di , nata a [...]_11 il 6 dicembre 1950, codice fiscale , e , nato a [...] il 16 CodiceFiscale_7 CP_12
maggio 1975, codice fiscale . Ai venditori il terreno era pervenuto: alla CodiceFiscale_8
signora in parte per atto di vendita ai rogiti del notaio da Controparte_11 Per_5 Persona_6
del 28 marzo 1989, trascritto a Siracusa il 18 aprile 1989 ai nn. 6892/5481 (acquisto effettuato dal coniuge in comunione legale), in parte per successione legittima al marito , nato a [...]
NT SA di RI (ME) il 19 giugno 1950, dichiarazione di successione n. 537/176, trascritta a
Siracusa il 4 marzo 2002 ai nn. 3554/2658, e in parte per successione legittima al figlio Per_8
nato a [...] il [...], dichiarazione di successione n. 15/178, trascritta
[...]
a Siracusa il 5 dicembre 2001 ai nn. 14672/18509; al signor per successione legittima CP_12
al padre , sopra indicata, e in parte per successione legittima al fratello Persona_7 Per_8
sopra indicata. A era pervenuto per successione a ,
[...] Persona_8 Persona_7
sopra citata. A era pervenuto per atto di vendita ai rogiti del notaio da Persona_7 Per_5
del 28 marzo 1989, trascritto a Siracusa il 18 aprile 1989 ai nn. 6892/5481” (v. pagg. Persona_6
1-2 dell'all. 13 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Nel medesimo allegato il predetto pubblico ufficiale ha altresì dichiarato, “in base a detti documenti
e registri, assumendosene la piena responsabilità, che i beni sopra indicati, nell'ultimo ventennio e fino alla data del 19 settembre 2023 risultano liberi da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi risultanti da detti registri, ad eccezione delle seguenti formalità: - concessione edilizia n. 266/10 trascritta il 4 ottobre 2004 ai nn. 23022/14980 a favore del comune di NI e
contro
- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo Persona_3
stipulata con atto ai rogiti dal notaio da NI ai nn. 13287/4746 per un Persona_2
montante ipotecario di euro 120.000,00 di cui euro 80.000,00 per sorte capitale,
contro
CP_10
e e a favore di con sede in Palermo, codice
[...] CP_3 Controparte_13
fiscale ; - ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna P.IVA_4
del 15 novembre 2010 rep. 8012, trascritta in data 30 dicembre 2010 ai nn. 28747/5596, per un montante ipotecario di euro 70.000 di cui euro 47.052,30 per sorte capitale,
contro
CP_14
e a favore di con sede in Bologna, codice fiscale Si precisa che la
[...] CP_8 P.IVA_5
detta formalità grava altresì su altri cespiti e contro i signori , nato a [...] il CP_15
giorno 11 maggio 1986, codice fiscale e , nata a [...]_9 CP_16
il 26 settembre 1958, codice fiscale;
- ipoteca giudiziale derivante da CodiceFiscale_10
decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze del 5 aprile 2011 rep. 1782/2011, trascritta in data 26 aprile 2011 ai nn. 8230/1453, per un montante ipotecario di euro 167.000 di cui euro 129.145,91 per sorte capitale, contro e a favore di con CP_10 Controparte_9
sede in Conegliano (TV), codice fiscale Si precisa che la detta formalità grava altresì P.IVA_6 su altri cespiti e contro i signori , nato a [...] il [...], codice CP_17
fiscale , , nato a [...] il giorno 11 maggio 1986, codice CodiceFiscale_11 CP_15
fiscale e , nata a [...] il [...], codice CodiceFiscale_9 CP_16 fiscale ” (v. pag. 2 dell'all. 13 della memoria attorea depositata ai sensi CodiceFiscale_10 dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
A scanso di equivoci si rileva che ha assunto il cognome del proprio padre naturale, CP_10
ossia , in seguito a sentenza di disconoscimento della paternità del 2005 (v. all. 4 della CP_1
citazione).
In aggiunta a quanto sopra, va poi evidenziato che parte attrice ha prodotto l'atto di acquisto – costituito dal rogito del notaio dott.ssa in data 8.5.2006 (n. rep. 4781 e n. racc. Persona_2
886) – in virtù del quale il fallito e hanno acquistato la comproprietà dei beni oggetto CP_3
di causa (v. all. 3 della citazione).
3.2. Chiarito quanto sopra, com'è noto, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei comproprietari o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione, mediante domanda di divisione giudiziale.
Quanto alle modalità divisionali, l'art. 718 c.c. riconosce in primo luogo a ciascun contitolare il diritto di chiedere l'assegnazione in natura di una porzione di beni, in misura proporzionale alla propria quota e qualitativamente omogenea all'intero.
La suddetta evenienza è regolata altresì dalle disposizioni contenute negli artt. 727, 728 e 729 c.p.c.
L'art. 720 c.c., peraltro, dispone che, nel caso in cui nella comunione vi siano immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più comproprietari, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; nel caso in cui nessuno dei comproprietari sia a ciò disposto, infine, si fa luogo alla vendita dei beni in comunione e alla successiva ripartizione del ricavato tra i comproprietari pro quota.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, il concetto di “non comoda divisibilità” – al quale è ancorata l'applicazione del disposto dell'art. 720 c.c. – ricorre quando vi sia impossibilità materiale di frazionamento del bene o anche quando il possibile frazionamento materiale produca notevole deprezzamento di esso rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso, di modo che risulta preclusa la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, cioè, da pesi, servitù e limitazioni eccessive (così, ad esempio, Cass. Civ. Sez. II 22.7.2005, n. 15380; Cass.
Civ. Sez. II 16.4.1981, n. 2309). Come è stato precisato dalla Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. costituisce deroga al principio generale dell'art. 718 c.c., che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad ottenere beni in natura, sicché la non comoda divisibilità di un immobile può essere riscontrata solo ove risulti accertata rigorosamente la ricorrenza dei suoi presupposti (v. Cass. Civ. Sez. II 21.6.1985,
n. 3717).
In presenza di una massa composta da più beni, al fine di stabilire la comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e sulla destinazione del singolo immobile, ma – e soprattutto
– bisogna tenere conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti;
sicché è pacifico in giurisprudenza ritenere che qualora della comunione facciano parte più immobili che, seppur isolatamente considerati, non possono dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei comproprietari, ma consentono, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni dei condividenti in modo che le porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del patrimonio comune, non può più farsi questione di indivisibilità o di comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (cfr. Cass. Civ. Sez. II 29.7.1966, n. 2117; Cass. Civ. Sez. II 22.1.1968, n.
160).
Ancora, pur non esistendo nel nostro ordinamento un principio che imponga di seguire il criterio del minor conguaglio, è necessario che i conguagli stabiliti in sede di divisione non siano sproporzionati rispetto al valore che si riceve in natura (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. VI 24.10.2019, n. 27260; già Cass. Civ. Sez. II 21.5.2003, n. 7961).
Le regole dettate per la divisione ereditaria vanno reputate pacificamente applicabili allo scioglimento della comunione ordinaria (così Cass. Civ. Sez. I 26.6.1973, n. 1831).
Operate le superiori premesse, deve ritenersi che non ricorra nel caso di specie una situazione di comoda divisibilità.
Quanto al primo bene – censito al catasto del comune di NI (SR) al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 9 -, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “l'appartamento occupa parte del piano primo dello stabile condominiale e gode di tre prospetti interamente balconati, questi aventi superficie pari 38.7 mq. La sua superficie interna calpestabile risulta pari a 71,5 mq. Al suo interno
è suddiviso in un locale adibito a soggiorno-cucina, direttamente accessibile dalla porta d'ingresso, avente superficie calpestabile pari a 33,5 mq, un piccolo disimpegno di 3,3 mq conduce, quindi, al locale WC, che ha superficie calpestabile pari a 4,8 mq, ed alle due camere da letto, la prima di 15,8 mq e la seconda di 14,1 mq. […] L'appartamento è rifinito con pavimenti in gres porcellanato ed è tinteggiato con idropittura. Le pareti della zona unica e del WC sono parzialmente rivestite in ceramica. Gli infissi esterni sono in alluminio verniciato con persiane, quelli interni sono in legno tamburato;
la porta d'ingresso è del tipo blindata. Rispetto agli impianti il fabbricato risulta fornito di impianto elettrico, idrico, fognario, di riscaldamento con radiatori (al momento non in uso in quanto privo di radiatori) e citofonico. L'acqua calda sanitaria è prodotta da caldaia a gas metano.
Il riscaldamento/raffrescamento è garantito tramite condizionatori monosplit con unità esterna. Il corpo scala condominiale, non ascensorato, è rifinito con pianerottoli in gres e gradini con alzate e pedate in granito. Nel complesso l'appartamento risulta in discreto stato manutentivo” (v. pagg. 7-
8-9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto al garage – censito al catasto del comune di NI (SR) al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3 –, l'ausiliario del Tribunale ha invece rilevato che esso “occupa parte del piano seminterrato dello stesso stabile condominiale. Ha sagoma rettangolare di lati pari a circa 3,5 m x
6,5 m e, quindi, superficie interna pari a 22.75 mq. L'accesso dei mezzi avviene sempre dalla via
Martiri della Libertà attraverso rampa condominiale dotata di cancello di chiusura;
inoltre è direttamente collegato, tramite corpo scala, allo stesso stabile condominiale. Il garage è dotato di saracinesca in lamiera zincata e di impianto elettrico. Internamente non risulta rifinito ed adibito a deposito” (v. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio).
Tanto precisato, nessuno dei due immobili singolarmente considerati può essere utilmente sottoposto a frazionamento materiale.
In relazione all'appartamento, occorre infatti ricordare che esso, oltre ad essere munito di un unico ingresso, presenta una superficie calpestabile di soli 71,5 mq, sicché la sua scissione in due parti non consentirebbe di generare unità immobiliari suscettibili di autonomo godimento.
Analoghe considerazioni vanno senz'altro ripetute per il garage, presentando esso l'ancor più esigua superficie interna di 22,75 mq.
Condivisibili appaiono pertanto le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, per il quale
“le caratteristiche” dei beni “sono tali da non permetterne una divisibilità. L'appartamento, infatti, sia per la sua modesta estensione che per la sua suddivisione interna, è tale da non risultare idoneo alla divisione in due distinte unità abitative che rispettino i requisiti di abitabilità. Anche il locale garage, per sue dimensioni ed accesso, non risulta idoneo ad una sua divisione” (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
Non può per altro verso farsi applicazione dell'orientamento per il quale, in presenza di una massa composta da più beni, la divisione in natura potrebbe essere attuata attribuendo porzioni formate con uno o più cespiti (cfr. le già citate Cass. Civ. Sez. II 29.7.1966, n. 2117; Cass. Civ. Sez. II 22.1.1968,
n. 160).
A tal riguardo, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che “il valore di un bene è l'espressione di un giudizio di stima perché rappresenta il prezzo più probabile con cui, in condizioni ordinarie, il bene verrà scambiato. Pertanto la stima è, in sostanza, la previsione del più probabile prezzo futuro di scambio del bene. Il valore dell'immobile verrà determinato attraverso la “stima sintetica per comparazione”. Da indagini di mercato, assunte da operatori del settore e confrontate con le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che il mercato immobiliare della zona, per immobili adibiti ad abitazione aventi caratteristiche similari all'appartamento in oggetto ha valori che oscillano tra le 650,00 e le 1.000,00 €/m2 mentre, per immobili adibiti a garage, ha valori che oscillano tra le 400,00 e le 600,00 €/m2” (v. pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio).
A partire da tali condivisibili considerazioni, l'ausiliario del Tribunale ha individuato quali valori unitari per l'appartamento ed il garage, tenuto conto delle condizioni in cui tali beni versano, rispettivamente €. 900,00 per m2 ed €. 400,00 per m2 (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce di ciò, il consulente tecnico d'ufficio ha attribuito alle due unità immobiliari oggetto di causa il valore di €. 82.710,00 e di €. 10.000,00 (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
A tale ricostruzione, basata su una attenta indagine operata sui beni e congruamente motivata, nessuna osservazione è stata mossa.
Conseguentemente, il valore complessivo dell'asse da dividere è pari ad €. 92.710,00, mentre la quota di 1/2 spettante a ciascuno dei comproprietari in causa ammonta ad €. 46.355,00.
Chiarito ciò, si è già ricordato che i conguagli stabiliti in sede di divisione non devono apparire sproporzionati rispetto al valore che si riceve in natura (v., in questi termini, le già citate Cass. Civ.
Sez. VI 24.10.2019, n. 27260; già Cass. Civ. Sez. II 21.5.2003, n. 7961).
Ebbene, l'adesione ad una soluzione divisionale che attribuisca un immobile a ciascuno dei comproprietari deve senz'altro escludersi, conducendo essa a risultati irragionevoli da tale angolo visuale.
Ed infatti, tenuto conto delle stime dell'ausiliario del Tribunale, il destinatario dell'appartamento riceverebbe un immobile di €. 82.710,00 e sarebbe tenuto a versare all'altro, per compensare il minor valore del solo garage di €. 10.000,00 a quest'ultimo attribuito, la somma di €. 36.355,00 (€.
46.355,00 - €. 10.000,00).
Ebbene, l'importo da ultimo menzionato ammonta a circa il 78% della quota spettante a ciascun comproprietario (€. 36.355,00= 78,43% di €. 46.355,00).
Conseguentemente, il destinatario del garage risulterebbe soddisfatto maggiormente in denaro – in misura corrispondente alla percentuale testé richiamata - e conseguirebbe in natura solo un immobile di esiguo valore, pari a circa il 21,57% della sua partecipazione ai beni comuni (€. 10.000,00= 21,57% di €. 46.355,00).
Quanto sopra vale senz'altro ad escludere la comoda divisibilità di cui all'art. 720 c.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. II 21.5.2003, n. 7961 cit., che ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la comoda divisibilità in considerazione della elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti tra le quote da attribuire, conguaglio ciascuno pari ad un terzo del valore dell'intera quota).
Preso atto di ciò, nessuna istanza di attribuzione è stata articolata ai sensi di tale ultima norma.
Conseguentemente, deve procedersi alla vendita, alla luce della normativa oggi vigente, dei cespiti oggetto di causa per i prezzi sopra indicati, con suddivisione, all'esito, delle somme ricavate secondo la misura della partecipazione di ciascuna delle parti.
A tal fine la causa deve essere rimessa in istruttoria.
Va per completezza ricordato che, ai sensi dell'art. 46, comma 5, del D.P.R. 380/2001, “le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali”, e che, ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge n. 47/1985, “le nullità di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa”.
Chiamate a pronunciarsi anche sulla interpretazione delle due predette disposizioni, le Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. Sez. Un. Civ. 7.10.2019, n. 25021) hanno chiarito che la sottrazione alla sanzione della nullità si estende alle c.d. divisioni endoesecutive e a quelle endoconcorsuali.
La Corte di Cassazione ha con la suddetta pronuncia ritenuto che il legislatore, con l'espressione “atti
o trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali”, abbia inteso riferirsi ad un novero di atti più ampio di quelli facenti parte stricto sensu della procedura della espropriazione forzata immobiliare e comprensivo, oltre che delle vendite, anche delle divisioni disposte con separato giudizio nell'ambito del procedimento esecutivo;
d'altra parte, nel procedimento di espropriazione della quota immobiliare, la divisione costituisce lo strumento principale previsto dalla legge per soddisfare il credito per il quale si agisce, mentre impedire la divisione dell'edificio abusivo significherebbe ridurre l'espropriazione forzata alla vendita della quota indivisa, indirizzandola verso esiti economicamente irrisori quanto al possibile ricavato.
Con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, il Supremo Collegio ha infine rilevato che tra gli atti esentati dalla comminatoria di nullità “vanno compresi gli atti di divisione, contrattuali o giudiziali, promossi dal curatore in seno al procedimento fallimentare disciplinato dal
R.D. 16 marzo 1942, n. 257 e successive modificazioni […] o dall'omologo organo gestorio delle altre procedure concorsuali”.
A sostegno di tale conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato altresì che la possibilità di espropriare fabbricati abusivi nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali è necessaria per assicurare ai creditori di chi è proprietario esclusivamente di beni abusivi la medesima tutela giurisdizionale dei diritti assicurata ai creditori di chi è proprietario di fabbricati urbanisticamente legittimi, risultando così implicata dai principi costituzionali di cui all'art. 3, comma
1, Cost. e all'art. 24 Cost. (v., per l'ammissibilità della divisione relativa ad immobili abusivi allorché essa sia stata chiesta dalla curatela fallimentare, App. Catania Sez. II 4.1.2020, n. 24, che ha riformato sentenza emessa da questo Tribunale).
Va infine chiarito che, in relazione alla previsione di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n.
52/1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, nel recente decreto n. 9808 dell'11.4.2024 la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha osservato che “la giurisprudenza di legittimità, pur non avendo ancora affrontato, direttamente, la specifica questione, ha tuttavia evidenziato, nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, che, in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 40, commi
5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione endoesecutiva) o nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali (divisione endoconcorsuale), è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985. La Corte ha osservato, infatti, che non avrebbe senso una comminatoria di nullità che si estendesse agli atti traslativi posti in essere nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali, perché una comminatoria di tal fatta, piuttosto che svolgere la sua tipica funzione di sanzione nei confronti del proprietario dell'edificio abusivo, finirebbe – al contrario – per avvantaggiare quest'ultimo in pregiudizio dei creditori. Questo principio non ha mancato di informare, in una ideale continuità costitutiva di una nomofilachia circolare, l'attività interpretativa dei giudici di merito, trovatisi di fronte alla specifica questione che qui viene in rilievo. Alcune pronunce di tribunali e di corti di merito (App. Milano, Sez. II, 19 luglio
2023, n. 2362; Trib. Palermo, sezione II, 21 luglio 2023, n. 3665) hanno infatti esteso il principio enunciato dalle Sezioni Unite anche con riferimento alle ipotesi di mera irregolarità catastale, ipotizzando che, diversamente, vi sarebbe un ingiustificato pregiudizio per i creditori e un facile espediente per il debitore per sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. In quest'ordine di idee, si sottolinea che la mancata inclusione nel novero degli atti nulli, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, di quelli costitutivi di diritti reali di garanzia troverebbe il suo fondamento nella prevalenza accordata dal legislatore all'interesse generale alla tutela del credito, rispetto al quale risulterebbe recessivo l'interesse alla regolarità degli adempimenti tributari connessi alla circolazione degli immobili che è direttamente perseguito dalla disposizione esaminata.
Queste pronunce osservano che la mancata estensione del regime di eccezioni previsto dall'art. 46, comma 5, del testo unico approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001 allo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio irregolare da un punto di vista catastale, sarebbe incoerente con lo stesso regime di esclusioni previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del
1985, atteso che la preminenza della tutela del credito – garantita in sede di costituzione di diritti reali di garanzia – verrebbe meno proprio nel momento in cui il creditore intenda far valere il suo diritto ad escutere il patrimonio del proprio debitore provocando anche la divisione giudiziale dei beni che risultano indivisi. Né appare razionalmente giustificabile – si sottolinea in queste pronunce
– che l'interesse, di rilevanza costituzionale, all'ordinato sviluppo del territorio e alla tutela e alla salubrità dell'ambiente, presidiato dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, possa subire un'eccezione nel caso di divisione endoesecutiva o endoconcorsuale, mentre l'interesse all'obbligo contributivo, connesso alla coerenza tra realtà di fatto e realtà dichiarate a fini fiscali, sia destinato a non patire, in ipotesi del tutto omogenee, alcuna deroga e a non essere messo in gioco nel bilanciamento con altri interessi di carattere generale, come quelli connessi all'effettività della garanzia patrimoniale generica” (decreto n. 9808 dell'11.4.2024 della Prima Presidente della Corte di Cassazione, che ha anche con tale argomentazione dichiarato inammissibile, per insussistenza di gravi difficoltà interpretative, il rinvio pregiudiziale disposto dal giudice di merito ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. al fine di verificare l'estensibilità o meno alla c.d. irregolarità catastale della regola eccettuativa di cui all'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 ed all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del
1985).
4. Va infine dichiarata inammissibile la costituzione di mandataria di CP_18 CP_19
[...]
Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 293, comma 1, c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente, anteriore al decr. lgs. n. 149/2022, ed applicabile al presente giudizio contenzioso di divisione
-, la parte contumace “può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Nel caso di specie, quest'ultima si è tenuta l'8.5.2025.
La costituzione di mandataria di risale invece al successivo CP_18 Controparte_19
14.5.2025.
In disparte le superiori considerazioni, va osservato, da un lato, che, non essendo il presente giudizio stato definito (vista la necessità di rimettere la causa sul ruolo per l'esecuzione delle operazioni di vendita), resta salva la possibilità di costituirsi nel suo prosieguo e che, da un altro lato, i creditori chiamati ad intervenire nel procedimento di divisione non possono in esso conseguire la realizzazione coattiva del loro credito (cfr. Cass. Civ. Sez. II 27.6.1987, n. 5178 – relativa alla fattispecie in cui il procedimento esecutivo sia stato sospeso in vista dello scioglimento della comunione ex art. 601 c.p.c.
-, per cui il giudice istruttore del giudizio di divisione, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale, ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c., non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore).
5. La regolamentazione e la liquidazione delle spese devono essere rinviate alla sentenza definitiva successiva alla vendita.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 491/2023, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e CP_3 Controparte_4 Controparte_6 [...]
Controparte_5
- non definitivamente pronunciando, dispone ai sensi dell'art. 720 c.c. procedersi alla vendita degli immobili – di cui sono comproprietari nella misura di 1/2 ciascuno, da un lato, il fallimento dell'impresa individuale di e, da un altro Controparte_1 Controparte_1
lato, - siti in c.da Sant'Antonio in NI (SR) e censiti in catasto al foglio n. 60, CP_3
particella n. 732, subalterno n. 9, ed al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3, rispettivamente per i prezzi di €. 82.710,00 e di €. 10.000,00;
- dispone con separata ordinanza in ordine al compimento delle operazioni divisionali;
- rinvia la regolamentazione e la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, il 27.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 491/2023 tra:
Controparte_1
(C.F.: ) IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA SCOLARO (pec: C.F._2
, giusta procura in atti;
Email_1
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ; CP_3 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ; Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ; Controparte_5 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ; Controparte_6 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio il fallimento dell'impresa individuale
[...]
ha chiesto procedersi alla divisione giudiziale Controparte_1 degli immobili siti in c.da Sant'Antonio in NI (SR) e censiti in catasto: - al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 9;
- al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3.
La curatela attrice ha esposto che il fallito risulterebbe comproprietario nella misura di 1/2 dei suddetti cespiti ed ha avanzato la superiore domanda nei confronti di comproprietaria dei CP_3
medesimi beni nella misura di 1/2.
Il fallimento dell'impresa individuale Controparte_1 ha altresì evocato in giudizio – subentrata a -, Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
– subentrata a – e – socia unica della CP_8 Controparte_5
ormai estinta -, tutte titolari di diritto di ipoteca sugli Controparte_9
immobili oggetto di domanda.
Radicatosi il contraddittorio, nessuna delle parti convenute si è costituita.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Ultimate le operazioni peritali, il procedimento è stato posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di , e CP_3 Controparte_4 Controparte_6 [...]
non costituitesi nonostante la regolare notifica (v. deposito Controparte_5
effettuato da parte attrice il 28.2.2023).
3. Nell'odierno giudizio il fallimento dell'impresa individuale Controparte_1
di , convenendo in giudizio ha chiesto la divisione degli
[...] Controparte_1 CP_3
immobili siti in c.da Sant'Antonio in NI (SR) e censiti in catasto:
- al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 9;
- al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3.
3.1. Come emerge dalla certificazione notarile ipocatastale ventennale redatta dal notaio dott.ssa in data 29.9.2023, “gli immobili sopra indicati risultano oggi intestati per la quota di Persona_1
½ (un mezzo) indiviso ciascuno in regime di comunione legale ai signori , nata a [...]_3
(SR) il 18 maggio 1983, codice fiscale e , nato a [...]_4 CP_10
(SR) il 29 marzo 1980, codice fiscale . Detti beni risultano ad essi pervenuti CodiceFiscale_5
con atto di compravendita ai rogiti del Notaio da NI in data 8 maggio Persona_2
2006, Rep. 4781, Racc. 886, trascritto a Siracusa il 10 maggio 2006 ai nn. 13282/6832, da potere del signor , nato a [...] il [...], codice fiscale Persona_3 [...]
. Al venditore erano pervenuti per avere edificato su terreno acquistato con atto ai C.F._6
rogiti del Notaio da NI in data 28 maggio 2003, Rep. 13924, trascritto a Persona_4
Siracusa il 30 maggio 2003 ai nn. 9543/7103, da potere di , nata a [...]_11 il 6 dicembre 1950, codice fiscale , e , nato a [...] il 16 CodiceFiscale_7 CP_12
maggio 1975, codice fiscale . Ai venditori il terreno era pervenuto: alla CodiceFiscale_8
signora in parte per atto di vendita ai rogiti del notaio da Controparte_11 Per_5 Persona_6
del 28 marzo 1989, trascritto a Siracusa il 18 aprile 1989 ai nn. 6892/5481 (acquisto effettuato dal coniuge in comunione legale), in parte per successione legittima al marito , nato a [...]
NT SA di RI (ME) il 19 giugno 1950, dichiarazione di successione n. 537/176, trascritta a
Siracusa il 4 marzo 2002 ai nn. 3554/2658, e in parte per successione legittima al figlio Per_8
nato a [...] il [...], dichiarazione di successione n. 15/178, trascritta
[...]
a Siracusa il 5 dicembre 2001 ai nn. 14672/18509; al signor per successione legittima CP_12
al padre , sopra indicata, e in parte per successione legittima al fratello Persona_7 Per_8
sopra indicata. A era pervenuto per successione a ,
[...] Persona_8 Persona_7
sopra citata. A era pervenuto per atto di vendita ai rogiti del notaio da Persona_7 Per_5
del 28 marzo 1989, trascritto a Siracusa il 18 aprile 1989 ai nn. 6892/5481” (v. pagg. Persona_6
1-2 dell'all. 13 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Nel medesimo allegato il predetto pubblico ufficiale ha altresì dichiarato, “in base a detti documenti
e registri, assumendosene la piena responsabilità, che i beni sopra indicati, nell'ultimo ventennio e fino alla data del 19 settembre 2023 risultano liberi da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi risultanti da detti registri, ad eccezione delle seguenti formalità: - concessione edilizia n. 266/10 trascritta il 4 ottobre 2004 ai nn. 23022/14980 a favore del comune di NI e
contro
- ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo Persona_3
stipulata con atto ai rogiti dal notaio da NI ai nn. 13287/4746 per un Persona_2
montante ipotecario di euro 120.000,00 di cui euro 80.000,00 per sorte capitale,
contro
CP_10
e e a favore di con sede in Palermo, codice
[...] CP_3 Controparte_13
fiscale ; - ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna P.IVA_4
del 15 novembre 2010 rep. 8012, trascritta in data 30 dicembre 2010 ai nn. 28747/5596, per un montante ipotecario di euro 70.000 di cui euro 47.052,30 per sorte capitale,
contro
CP_14
e a favore di con sede in Bologna, codice fiscale Si precisa che la
[...] CP_8 P.IVA_5
detta formalità grava altresì su altri cespiti e contro i signori , nato a [...] il CP_15
giorno 11 maggio 1986, codice fiscale e , nata a [...]_9 CP_16
il 26 settembre 1958, codice fiscale;
- ipoteca giudiziale derivante da CodiceFiscale_10
decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze del 5 aprile 2011 rep. 1782/2011, trascritta in data 26 aprile 2011 ai nn. 8230/1453, per un montante ipotecario di euro 167.000 di cui euro 129.145,91 per sorte capitale, contro e a favore di con CP_10 Controparte_9
sede in Conegliano (TV), codice fiscale Si precisa che la detta formalità grava altresì P.IVA_6 su altri cespiti e contro i signori , nato a [...] il [...], codice CP_17
fiscale , , nato a [...] il giorno 11 maggio 1986, codice CodiceFiscale_11 CP_15
fiscale e , nata a [...] il [...], codice CodiceFiscale_9 CP_16 fiscale ” (v. pag. 2 dell'all. 13 della memoria attorea depositata ai sensi CodiceFiscale_10 dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
A scanso di equivoci si rileva che ha assunto il cognome del proprio padre naturale, CP_10
ossia , in seguito a sentenza di disconoscimento della paternità del 2005 (v. all. 4 della CP_1
citazione).
In aggiunta a quanto sopra, va poi evidenziato che parte attrice ha prodotto l'atto di acquisto – costituito dal rogito del notaio dott.ssa in data 8.5.2006 (n. rep. 4781 e n. racc. Persona_2
886) – in virtù del quale il fallito e hanno acquistato la comproprietà dei beni oggetto CP_3
di causa (v. all. 3 della citazione).
3.2. Chiarito quanto sopra, com'è noto, ai sensi degli artt. 1111 e 713 c.c., ciascuno dei comproprietari o dei coeredi, in assenza di divisione contrattuale o testamentaria, può sempre domandare lo scioglimento della comunione, mediante domanda di divisione giudiziale.
Quanto alle modalità divisionali, l'art. 718 c.c. riconosce in primo luogo a ciascun contitolare il diritto di chiedere l'assegnazione in natura di una porzione di beni, in misura proporzionale alla propria quota e qualitativamente omogenea all'intero.
La suddetta evenienza è regolata altresì dalle disposizioni contenute negli artt. 727, 728 e 729 c.p.c.
L'art. 720 c.c., peraltro, dispone che, nel caso in cui nella comunione vi siano immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comproprietari aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più comproprietari, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; nel caso in cui nessuno dei comproprietari sia a ciò disposto, infine, si fa luogo alla vendita dei beni in comunione e alla successiva ripartizione del ricavato tra i comproprietari pro quota.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, il concetto di “non comoda divisibilità” – al quale è ancorata l'applicazione del disposto dell'art. 720 c.c. – ricorre quando vi sia impossibilità materiale di frazionamento del bene o anche quando il possibile frazionamento materiale produca notevole deprezzamento di esso rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso, di modo che risulta preclusa la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate, cioè, da pesi, servitù e limitazioni eccessive (così, ad esempio, Cass. Civ. Sez. II 22.7.2005, n. 15380; Cass.
Civ. Sez. II 16.4.1981, n. 2309). Come è stato precisato dalla Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. costituisce deroga al principio generale dell'art. 718 c.c., che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad ottenere beni in natura, sicché la non comoda divisibilità di un immobile può essere riscontrata solo ove risulti accertata rigorosamente la ricorrenza dei suoi presupposti (v. Cass. Civ. Sez. II 21.6.1985,
n. 3717).
In presenza di una massa composta da più beni, al fine di stabilire la comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e sulla destinazione del singolo immobile, ma – e soprattutto
– bisogna tenere conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti;
sicché è pacifico in giurisprudenza ritenere che qualora della comunione facciano parte più immobili che, seppur isolatamente considerati, non possono dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei comproprietari, ma consentono, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni dei condividenti in modo che le porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del patrimonio comune, non può più farsi questione di indivisibilità o di comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (cfr. Cass. Civ. Sez. II 29.7.1966, n. 2117; Cass. Civ. Sez. II 22.1.1968, n.
160).
Ancora, pur non esistendo nel nostro ordinamento un principio che imponga di seguire il criterio del minor conguaglio, è necessario che i conguagli stabiliti in sede di divisione non siano sproporzionati rispetto al valore che si riceve in natura (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. VI 24.10.2019, n. 27260; già Cass. Civ. Sez. II 21.5.2003, n. 7961).
Le regole dettate per la divisione ereditaria vanno reputate pacificamente applicabili allo scioglimento della comunione ordinaria (così Cass. Civ. Sez. I 26.6.1973, n. 1831).
Operate le superiori premesse, deve ritenersi che non ricorra nel caso di specie una situazione di comoda divisibilità.
Quanto al primo bene – censito al catasto del comune di NI (SR) al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 9 -, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “l'appartamento occupa parte del piano primo dello stabile condominiale e gode di tre prospetti interamente balconati, questi aventi superficie pari 38.7 mq. La sua superficie interna calpestabile risulta pari a 71,5 mq. Al suo interno
è suddiviso in un locale adibito a soggiorno-cucina, direttamente accessibile dalla porta d'ingresso, avente superficie calpestabile pari a 33,5 mq, un piccolo disimpegno di 3,3 mq conduce, quindi, al locale WC, che ha superficie calpestabile pari a 4,8 mq, ed alle due camere da letto, la prima di 15,8 mq e la seconda di 14,1 mq. […] L'appartamento è rifinito con pavimenti in gres porcellanato ed è tinteggiato con idropittura. Le pareti della zona unica e del WC sono parzialmente rivestite in ceramica. Gli infissi esterni sono in alluminio verniciato con persiane, quelli interni sono in legno tamburato;
la porta d'ingresso è del tipo blindata. Rispetto agli impianti il fabbricato risulta fornito di impianto elettrico, idrico, fognario, di riscaldamento con radiatori (al momento non in uso in quanto privo di radiatori) e citofonico. L'acqua calda sanitaria è prodotta da caldaia a gas metano.
Il riscaldamento/raffrescamento è garantito tramite condizionatori monosplit con unità esterna. Il corpo scala condominiale, non ascensorato, è rifinito con pianerottoli in gres e gradini con alzate e pedate in granito. Nel complesso l'appartamento risulta in discreto stato manutentivo” (v. pagg. 7-
8-9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Quanto al garage – censito al catasto del comune di NI (SR) al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3 –, l'ausiliario del Tribunale ha invece rilevato che esso “occupa parte del piano seminterrato dello stesso stabile condominiale. Ha sagoma rettangolare di lati pari a circa 3,5 m x
6,5 m e, quindi, superficie interna pari a 22.75 mq. L'accesso dei mezzi avviene sempre dalla via
Martiri della Libertà attraverso rampa condominiale dotata di cancello di chiusura;
inoltre è direttamente collegato, tramite corpo scala, allo stesso stabile condominiale. Il garage è dotato di saracinesca in lamiera zincata e di impianto elettrico. Internamente non risulta rifinito ed adibito a deposito” (v. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio).
Tanto precisato, nessuno dei due immobili singolarmente considerati può essere utilmente sottoposto a frazionamento materiale.
In relazione all'appartamento, occorre infatti ricordare che esso, oltre ad essere munito di un unico ingresso, presenta una superficie calpestabile di soli 71,5 mq, sicché la sua scissione in due parti non consentirebbe di generare unità immobiliari suscettibili di autonomo godimento.
Analoghe considerazioni vanno senz'altro ripetute per il garage, presentando esso l'ancor più esigua superficie interna di 22,75 mq.
Condivisibili appaiono pertanto le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, per il quale
“le caratteristiche” dei beni “sono tali da non permetterne una divisibilità. L'appartamento, infatti, sia per la sua modesta estensione che per la sua suddivisione interna, è tale da non risultare idoneo alla divisione in due distinte unità abitative che rispettino i requisiti di abitabilità. Anche il locale garage, per sue dimensioni ed accesso, non risulta idoneo ad una sua divisione” (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
Non può per altro verso farsi applicazione dell'orientamento per il quale, in presenza di una massa composta da più beni, la divisione in natura potrebbe essere attuata attribuendo porzioni formate con uno o più cespiti (cfr. le già citate Cass. Civ. Sez. II 29.7.1966, n. 2117; Cass. Civ. Sez. II 22.1.1968,
n. 160).
A tal riguardo, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che “il valore di un bene è l'espressione di un giudizio di stima perché rappresenta il prezzo più probabile con cui, in condizioni ordinarie, il bene verrà scambiato. Pertanto la stima è, in sostanza, la previsione del più probabile prezzo futuro di scambio del bene. Il valore dell'immobile verrà determinato attraverso la “stima sintetica per comparazione”. Da indagini di mercato, assunte da operatori del settore e confrontate con le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che il mercato immobiliare della zona, per immobili adibiti ad abitazione aventi caratteristiche similari all'appartamento in oggetto ha valori che oscillano tra le 650,00 e le 1.000,00 €/m2 mentre, per immobili adibiti a garage, ha valori che oscillano tra le 400,00 e le 600,00 €/m2” (v. pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio).
A partire da tali condivisibili considerazioni, l'ausiliario del Tribunale ha individuato quali valori unitari per l'appartamento ed il garage, tenuto conto delle condizioni in cui tali beni versano, rispettivamente €. 900,00 per m2 ed €. 400,00 per m2 (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce di ciò, il consulente tecnico d'ufficio ha attribuito alle due unità immobiliari oggetto di causa il valore di €. 82.710,00 e di €. 10.000,00 (v. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
A tale ricostruzione, basata su una attenta indagine operata sui beni e congruamente motivata, nessuna osservazione è stata mossa.
Conseguentemente, il valore complessivo dell'asse da dividere è pari ad €. 92.710,00, mentre la quota di 1/2 spettante a ciascuno dei comproprietari in causa ammonta ad €. 46.355,00.
Chiarito ciò, si è già ricordato che i conguagli stabiliti in sede di divisione non devono apparire sproporzionati rispetto al valore che si riceve in natura (v., in questi termini, le già citate Cass. Civ.
Sez. VI 24.10.2019, n. 27260; già Cass. Civ. Sez. II 21.5.2003, n. 7961).
Ebbene, l'adesione ad una soluzione divisionale che attribuisca un immobile a ciascuno dei comproprietari deve senz'altro escludersi, conducendo essa a risultati irragionevoli da tale angolo visuale.
Ed infatti, tenuto conto delle stime dell'ausiliario del Tribunale, il destinatario dell'appartamento riceverebbe un immobile di €. 82.710,00 e sarebbe tenuto a versare all'altro, per compensare il minor valore del solo garage di €. 10.000,00 a quest'ultimo attribuito, la somma di €. 36.355,00 (€.
46.355,00 - €. 10.000,00).
Ebbene, l'importo da ultimo menzionato ammonta a circa il 78% della quota spettante a ciascun comproprietario (€. 36.355,00= 78,43% di €. 46.355,00).
Conseguentemente, il destinatario del garage risulterebbe soddisfatto maggiormente in denaro – in misura corrispondente alla percentuale testé richiamata - e conseguirebbe in natura solo un immobile di esiguo valore, pari a circa il 21,57% della sua partecipazione ai beni comuni (€. 10.000,00= 21,57% di €. 46.355,00).
Quanto sopra vale senz'altro ad escludere la comoda divisibilità di cui all'art. 720 c.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. II 21.5.2003, n. 7961 cit., che ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la comoda divisibilità in considerazione della elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti tra le quote da attribuire, conguaglio ciascuno pari ad un terzo del valore dell'intera quota).
Preso atto di ciò, nessuna istanza di attribuzione è stata articolata ai sensi di tale ultima norma.
Conseguentemente, deve procedersi alla vendita, alla luce della normativa oggi vigente, dei cespiti oggetto di causa per i prezzi sopra indicati, con suddivisione, all'esito, delle somme ricavate secondo la misura della partecipazione di ciascuna delle parti.
A tal fine la causa deve essere rimessa in istruttoria.
Va per completezza ricordato che, ai sensi dell'art. 46, comma 5, del D.P.R. 380/2001, “le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali”, e che, ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge n. 47/1985, “le nullità di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa”.
Chiamate a pronunciarsi anche sulla interpretazione delle due predette disposizioni, le Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. Sez. Un. Civ. 7.10.2019, n. 25021) hanno chiarito che la sottrazione alla sanzione della nullità si estende alle c.d. divisioni endoesecutive e a quelle endoconcorsuali.
La Corte di Cassazione ha con la suddetta pronuncia ritenuto che il legislatore, con l'espressione “atti
o trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali”, abbia inteso riferirsi ad un novero di atti più ampio di quelli facenti parte stricto sensu della procedura della espropriazione forzata immobiliare e comprensivo, oltre che delle vendite, anche delle divisioni disposte con separato giudizio nell'ambito del procedimento esecutivo;
d'altra parte, nel procedimento di espropriazione della quota immobiliare, la divisione costituisce lo strumento principale previsto dalla legge per soddisfare il credito per il quale si agisce, mentre impedire la divisione dell'edificio abusivo significherebbe ridurre l'espropriazione forzata alla vendita della quota indivisa, indirizzandola verso esiti economicamente irrisori quanto al possibile ricavato.
Con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, il Supremo Collegio ha infine rilevato che tra gli atti esentati dalla comminatoria di nullità “vanno compresi gli atti di divisione, contrattuali o giudiziali, promossi dal curatore in seno al procedimento fallimentare disciplinato dal
R.D. 16 marzo 1942, n. 257 e successive modificazioni […] o dall'omologo organo gestorio delle altre procedure concorsuali”.
A sostegno di tale conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato altresì che la possibilità di espropriare fabbricati abusivi nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali è necessaria per assicurare ai creditori di chi è proprietario esclusivamente di beni abusivi la medesima tutela giurisdizionale dei diritti assicurata ai creditori di chi è proprietario di fabbricati urbanisticamente legittimi, risultando così implicata dai principi costituzionali di cui all'art. 3, comma
1, Cost. e all'art. 24 Cost. (v., per l'ammissibilità della divisione relativa ad immobili abusivi allorché essa sia stata chiesta dalla curatela fallimentare, App. Catania Sez. II 4.1.2020, n. 24, che ha riformato sentenza emessa da questo Tribunale).
Va infine chiarito che, in relazione alla previsione di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n.
52/1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, nel recente decreto n. 9808 dell'11.4.2024 la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha osservato che “la giurisprudenza di legittimità, pur non avendo ancora affrontato, direttamente, la specifica questione, ha tuttavia evidenziato, nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, che, in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 40, commi
5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione endoesecutiva) o nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali (divisione endoconcorsuale), è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985. La Corte ha osservato, infatti, che non avrebbe senso una comminatoria di nullità che si estendesse agli atti traslativi posti in essere nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali, perché una comminatoria di tal fatta, piuttosto che svolgere la sua tipica funzione di sanzione nei confronti del proprietario dell'edificio abusivo, finirebbe – al contrario – per avvantaggiare quest'ultimo in pregiudizio dei creditori. Questo principio non ha mancato di informare, in una ideale continuità costitutiva di una nomofilachia circolare, l'attività interpretativa dei giudici di merito, trovatisi di fronte alla specifica questione che qui viene in rilievo. Alcune pronunce di tribunali e di corti di merito (App. Milano, Sez. II, 19 luglio
2023, n. 2362; Trib. Palermo, sezione II, 21 luglio 2023, n. 3665) hanno infatti esteso il principio enunciato dalle Sezioni Unite anche con riferimento alle ipotesi di mera irregolarità catastale, ipotizzando che, diversamente, vi sarebbe un ingiustificato pregiudizio per i creditori e un facile espediente per il debitore per sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. In quest'ordine di idee, si sottolinea che la mancata inclusione nel novero degli atti nulli, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, di quelli costitutivi di diritti reali di garanzia troverebbe il suo fondamento nella prevalenza accordata dal legislatore all'interesse generale alla tutela del credito, rispetto al quale risulterebbe recessivo l'interesse alla regolarità degli adempimenti tributari connessi alla circolazione degli immobili che è direttamente perseguito dalla disposizione esaminata.
Queste pronunce osservano che la mancata estensione del regime di eccezioni previsto dall'art. 46, comma 5, del testo unico approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001 allo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio irregolare da un punto di vista catastale, sarebbe incoerente con lo stesso regime di esclusioni previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del
1985, atteso che la preminenza della tutela del credito – garantita in sede di costituzione di diritti reali di garanzia – verrebbe meno proprio nel momento in cui il creditore intenda far valere il suo diritto ad escutere il patrimonio del proprio debitore provocando anche la divisione giudiziale dei beni che risultano indivisi. Né appare razionalmente giustificabile – si sottolinea in queste pronunce
– che l'interesse, di rilevanza costituzionale, all'ordinato sviluppo del territorio e alla tutela e alla salubrità dell'ambiente, presidiato dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, possa subire un'eccezione nel caso di divisione endoesecutiva o endoconcorsuale, mentre l'interesse all'obbligo contributivo, connesso alla coerenza tra realtà di fatto e realtà dichiarate a fini fiscali, sia destinato a non patire, in ipotesi del tutto omogenee, alcuna deroga e a non essere messo in gioco nel bilanciamento con altri interessi di carattere generale, come quelli connessi all'effettività della garanzia patrimoniale generica” (decreto n. 9808 dell'11.4.2024 della Prima Presidente della Corte di Cassazione, che ha anche con tale argomentazione dichiarato inammissibile, per insussistenza di gravi difficoltà interpretative, il rinvio pregiudiziale disposto dal giudice di merito ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. al fine di verificare l'estensibilità o meno alla c.d. irregolarità catastale della regola eccettuativa di cui all'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001 ed all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del
1985).
4. Va infine dichiarata inammissibile la costituzione di mandataria di CP_18 CP_19
[...]
Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 293, comma 1, c.p.c. – nel testo ratione temporis vigente, anteriore al decr. lgs. n. 149/2022, ed applicabile al presente giudizio contenzioso di divisione
-, la parte contumace “può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Nel caso di specie, quest'ultima si è tenuta l'8.5.2025.
La costituzione di mandataria di risale invece al successivo CP_18 Controparte_19
14.5.2025.
In disparte le superiori considerazioni, va osservato, da un lato, che, non essendo il presente giudizio stato definito (vista la necessità di rimettere la causa sul ruolo per l'esecuzione delle operazioni di vendita), resta salva la possibilità di costituirsi nel suo prosieguo e che, da un altro lato, i creditori chiamati ad intervenire nel procedimento di divisione non possono in esso conseguire la realizzazione coattiva del loro credito (cfr. Cass. Civ. Sez. II 27.6.1987, n. 5178 – relativa alla fattispecie in cui il procedimento esecutivo sia stato sospeso in vista dello scioglimento della comunione ex art. 601 c.p.c.
-, per cui il giudice istruttore del giudizio di divisione, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale, ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c., non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore).
5. La regolamentazione e la liquidazione delle spese devono essere rinviate alla sentenza definitiva successiva alla vendita.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, pronunciando nella causa civile iscritta al n.
R.G. 491/2023, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e CP_3 Controparte_4 Controparte_6 [...]
Controparte_5
- non definitivamente pronunciando, dispone ai sensi dell'art. 720 c.c. procedersi alla vendita degli immobili – di cui sono comproprietari nella misura di 1/2 ciascuno, da un lato, il fallimento dell'impresa individuale di e, da un altro Controparte_1 Controparte_1
lato, - siti in c.da Sant'Antonio in NI (SR) e censiti in catasto al foglio n. 60, CP_3
particella n. 732, subalterno n. 9, ed al foglio n. 60, particella n. 732, subalterno n. 3, rispettivamente per i prezzi di €. 82.710,00 e di €. 10.000,00;
- dispone con separata ordinanza in ordine al compimento delle operazioni divisionali;
- rinvia la regolamentazione e la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, il 27.9.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti