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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritto al n. 1058/2024 R.G. promosso da
, rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso dall'Avv. Laica Giannelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in P.zza Matteotti n. 7, Buonconvento (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (comunicazione del
30.05.2024);
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni:
: “all'Ill.mo Tribunale adito affinchè, previa fissazione di Email_1 udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, voglia: 1) disporre l'affido condiviso della minore
con collocazione della stessa presso il padre e con diritto di visita e di Per_1 frequentazione da parte della madre, anche previo percorso con l'intervento dei servizi sociali;
2) disporre che la madre possa tenere con se la figlia a settimane alterne, dal venerdì alla domenica, quando la dovrà riaccompagnare presso l'abitazione del padre entro le ore 20.30; 3) nel corso delle vacanze estive la madre terrà con se la figlia per due settimane consecutive in Per_1 periodo da concordare con il padre entro la fine del mese di maggio;
4) Le vacanze pasquali e natalizie saranno trascorse così come quelle natalizie in perfetta parità tra i genitori i quali dovranno concordare le date con un mese di anticipo alternando tra loro il giorno di Pasqua ad anni alterni così come il giorno di Natale ad anni alterni. Anche le altre festività, presenti durante
l'anno, quali a solo titolo esemplificativo, 1 maggio, 25 aprile, 8 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio saranno divise a perfetta parità tra i genitori e trascorse con la figlia ad anni alterni. 5) la madre concorrerà al 50% delle spese straordinarie della minore debitamente concordate (a titolo esemplificativo spese mediche non coperte dal SSN e spese come da protocollo del Tribunale di Siena); Sul mantenimento: 6) Voglia il Tribunale prevedere un mantenimento a carico della madre ed a favore della figlia minore CP_1
che tenga conto della modalità di affido condiviso tra i genitori, dei Per_1
2 redditi della madre, e anche dell'attività lavorativa del padre, somma che potrebbe essere individuata in € 200,00 mensili complessivi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 337 bis c.c. depositato in data
29.5.2023, ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare Parte_1 le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia , nata in [...] Per_1
8.4.2023 dall'unione more uxorio con chiedendo: 1) disporre CP_1
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso il padre;
2) regolamentare il diritto di visita della madre, anche previo percorso con i Servizi Sociali;
3) prevedere l'obbligo in capo a quest'ultima di versare al ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo economico per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande il ricorrente ha dedotto che: - ha intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale è nata il [...] la CP_1 figlia;
- nel giugno 2023 si sono trasferiti a Foggia presso il padre del Per_1 ricorrente e dopo due settimane la compagna ha lasciato l'abitazione; - nel prosieguo il ricorrente si è trasferito assieme alla minore a Varcaturo (NA) dove ha iniziato una nuova attività lavorativa, cercando una riconciliazione con la compagna;
- i medesimi hanno coabitato nuovamente ma dopo un mese e mezzo la madre di ha lasciato l'abitazione; - successivamente il Per_1 ricorrente si è trasferito a San RI d'IA (SI) assieme alla minore, iniziando una nuova relazione e convivenza;
- la madre della minore ha prestato il proprio consenso al trasferimento di in Toscana;
- Per_1 successivamente a tale momento la madre non ha mai fatto visita alla minore, limitandosi ad intrattenere dei contatti telefonici ed è allo stato attuale disoccupata;
- il ricorrente è seguito da un assistente sociale, Dott.ssa
[...]
la quale non ha rilevato criticità per la bambina. Per_2
3 All'udienza di comparizione è stata dichiarata la contumacia della convenuta,
è stato sentito personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato: “mi occupo di insieme alla mia attuale compagna;
la madre è venuta qualche Per_1 giorno ad agosto insieme alla nonna materna e le ho ospitate a casa mia;
devo insistere molto io affinchè la madre di la senta in videochiamata. Per_1
Personalmente ho trovato lavoro a Manduria e mi sto trasferendo in questi giorni;
ho trovato lavoro come aiuto cuoco in un ristorante, lavoro dalle 6.00 alle 14.00, la mia retribuzione sarà di circa € 1.150,00 mensili;
la bimba resta con la mia compagna e poi andrà al nido. Ho contatto io la Dott.ssa Per_2 degli Assistenti Sociali di San RI d'IA quando sono arrivato a Siena per avere un supporto perché non sapevo come muovermi appena arrivato. La madre di non lavora e ha altri due figli da un precedente matrimonio e Per_1 anche questi bambini stanno con il padre”.
In via provvisoria ed urgente è stato disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre, il diritto di visita madre – figlia un pomeriggio a settimana a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica e il contributo al mantenimento della minore, a carico della madre, pari ad € 200,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27.5.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, parte ricorrente ha dedotto che la madre non alcun rapporto, se non telefonico, con la minore, non lavora e non contribuisce al mantenimento della figlia;
che il medesimo lavora con contratto a tempo indeterminato nella ristorazione come cuoco, e ha concluso come da atto introduttivo.
1. Quanto al regime di affidamento della figlia minore rileva il Collegio Per_1 che, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario ed il conflitto fra gli stessi non è di per sé solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. Civ. n. 6535 del
2019; Cass. Civ. n. 1777 del 2012).
4 Pertanto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. Civ. n. 19323/2020; Cass. Civ. n.
14728/2016).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. Civ. n. 6535/ 2019) onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. Civ.
n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass. 5108/2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass.
977/2017).
In applicazione di detti principi, nella presente fattispecie si ritiene che non sussistano ragioni ostative per disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, considerando altresì che non sono stati allegati dal ricorrente elementi tali da far determinare la deroga al regime condiviso,
e che il medesimo ha concluso per l'affidamento condiviso.
2. Quanto al collocamento, in aderenza alla situazione di fatto in essere, ovvero la permanenza prevalente presso la casa del padre, e il consenso prestato dalla madre al trasferimento della minore assieme al padre in San RI d'IA
(SI) (doc. 4, fasc. ricorrente) si ritiene di dover confermare quanto disposto
5 con i provvedimenti provvisori e urgenti, ovvero il collocamento prevalente presso il padre.
Per ciò che concerne le modalità di frequentazione madre – figlia, tenuto conto del luogo di residenza della madre (Napoli), degli sporadici incontri avvenuti con la minore, l'ultimo ad agosto 20204 (“la madre è venuta qualche giorno ad agosto insieme alla nonna materna e le ho ospitate a casa mia”, v. verbale di udienza del 18.9.2024) e del fatto che il padre, collocatario della minore, è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in un ristorante a Manduria (“Personalmente ho trovato lavoro a Manduria e mi sto trasferendo in questi giorni;
ho trovato lavoro come aiuto cuoco in un ristorante, lavoro dalle 6.00 alle 14.00,” v. verbale di udienza del 18.09.2024), si dispone che la madre potrà tenere con sé la bambina: - cinque giorni, anche consecutivi, al mese, da concordare previamente con il padre, in base alle esigenze della minore;
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive la minore trascorrerà con la madre due settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
3. In ordine al mantenimento della minore, in generale si osserva che a norma degli artt. 147 e 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Deve, infatti, rammentarsi che la misura dell'assegno di mantenimento dei figli, in forza del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c., deve essere calibrata dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma richiamata, costituiti, in particolare, dalle attuali esigenze del figlio, dal tenore di vita goduto, dai tempi di permanenza presso ciascun
6 genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici da questi assunti e dalle risorse economiche dei medesimi. Invero, “l''obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. 16739/2020).
Orbene, il ricorrente, genitore collocatario della minore, ha dichiarato reddito di € 21.748,00 nel 2020, € 21.772,00 nel 2021, € 16.243,00 nel 2022 (doc. 3 fasc. ricorrente); inoltre, sentito personalmente alla prima udienza, il ricorrente ha dichiarato “Personalmente ho trovato lavoro a Manduria e mi sto trasferendo in questi giorni;
ho trovato lavoro come aiuto cuoco in un ristorante, lavoro dalle 6.00 alle 14.00, la mia retribuzione sarà di circa €
1.150,00 mensili” (v. verbale di udienza del 18.9.2024).
Per quanto attiene alla madre, la stessa risulta attualmente disoccupata.
A tal proposito si rammenta che, in assenza di elementi tali da dover ritenere che la madre sia allo stato attuale impossibilitata a reperire mezzi di sussistenza, vi è costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui sussiste un obbligo contributivo minimo e inderogabile anche in capo al genitore non occupato, da determinarsi alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore;
infatti, la cogenza dei doveri nei confronti della prole impone l'obbligo costante di attivarsi nel reperimento di un'attività lavorativa così da poter garantire ai figli il mantenimento adeguato alle proprie capacità.
Pertanto, l'obbligo di mantenimento permane, a meno che il genitore non provi l'assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni, attraverso la
7 dimostrazione di una fruttuosa attivazione alla ricerca di un'occupazione stabile (cfr. ex plurimis Cass. 39411/2017).
Nel caso di specie, la madre - restando contumace- non ha fornito alcun documento atto a ricostruire la propria situazione economica, né a dimostrare l'impossibilità a reperire un'occupazione lavorativa.
Di conseguenza, tenuto conto della presumibile capacità lavorativa della madre correlata anche all'età della stessa, considerate le esigenze della figlia minore,
i tempi di permanenza, prevalentemente presso il padre, e la valenza economica dei compiti domestici e di cura gravanti maggiormente sul padre, va posto a carico della madre un assegno per il mantenimento della figlia pari a € 200,00 da corrispondere al padre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore causa indeterminabile- complessità bassa) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per le restanti fasi stante l'attività concretamente svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, visti gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 337 bis c.c., definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della minore in favore di entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso il padre;
- dispone che potrà vedere la figlia minore: - cinque giorni, anche CP_1 consecutivi, al mese, da concordare previamente con il padre, in base alle esigenze della minore;
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua
8 con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive la minore trascorrerà con la madre due settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che corrisponda a , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, la somma di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese al padre, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come stabilite dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite che liquida in € 5.261,00 per compensi, € 137,41 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, 09/07/2025
La Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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