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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.2.25 - fissata con le modalità ex art. 127 ter
c.p.c. – depositate: dall' avv. Avv.ta Ilaria Donato, la quale ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione proposta per i motivi meglio spiegati in ricorso – e, quindi, per la liquidazione della somma pari ad € 1.600,00 “a titolo di compenso per l'attività professionale svolta quale difensore del signor , o quella maggiore o Parte_1
minore somma ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese
generali in ragione del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre Cpa ed Iva” ed oltre spese del procedimento di opposizione - letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 281 terdecies c.p.c. ed all'art. 15 del Dlgs n. 150 del 2011, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 840/2023 R.G. avente per oggetto: ricorso in opposizione ex artt. 84, 170 Dpr 115/2002 e
15 D.lgs. 150/2011 avverso rigetto richiesta di liquidazione del compenso al difensore promosso da
Avv.ta Ilaria Donato (codice fiscale ) CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa da sé stessa, ex art. 86 c.p.c.
ricorrente contro
(C.F.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore) elettivamente domiciliato in Roma presso l'avvocatura Generale dello Stato.
resistente contumace
In fatto e in diritto
sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con ricorso depositato il 22.6.2023, la ricorrente in intestazione ha interposto opposizione avverso il decreto del 19.5.2023, reso nel procedimento n. RG 369/2023 comunicato con pec di cancelleria in data 23.05.2023, recante revoca del provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato - adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (di qui breviter
C.O.A.) di Barcellona P.G. in data 10.11.2022 su istanza di ammissione (prot. n. 3361/2022 del 31/10/2022) presentata da
- e rigetto della richiesta di liquidazione Parte_1
degli onorari, depositata in data 09.05.2023, chiedendone la revoca e, di conseguenza, la liquidazione degli onorari spettanti.
La ricorrente ha affidato l'opposizione ad un unico motivo configurabile in termini di erronea valutazione della pag. 2/9 documentazione reddituale prodotta in seno al procedimento cui l'istanza di liquidazione – in quella sede respinta per revoca ex art. 136 T.U.S.G. - inerisce.
Si duole, infatti, della statuizione resa “sulla base dell'asserita
“mancata produzione dell'autocertificazione richiesta” deducendo, invero, di aver curato il deposito
“dell'autocertificazione reddituale compilata in ogni sua parte, e non incompleta come affermato dal Tribunale”, oltreché di aver
“provveduto a depositare all'interno del fascicolo telematico le dichiarazioni reddituali relative agli ultimi tre anni”.
Il procedimento è stato trattato nella contumacia del CP_1
resistente e, istruito documentalmente, nonché a mezzo acquisizione (messa in visione) del fascicolo presupposto n. R.G.
369/2023, viene deciso con sentenza ex art. 15 d.lgs 150/2011
(applicandosi, a decorrere dal 28.2.2023, la modifica recata dall'articolo 15, comma 3, lettera f) punto 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
∞ ∞ ∞ ∞
Introduttivamente, va dichiarata la contumacia del CP_1
resistente, evocato quale parte necessaria in quanto principale titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (cfr. ricevute di avvenuta accettazione e consegna del 18.1.2024 in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 4.3.24 per l'udienza del
7.3.24).
pag. 3/9 Il ricorso si rivela, anzitutto, ammissibile perché proposto
(22.6.2023) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
(23.5.2023) del decreto di pagamento opposto (cfr. ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di cancelleria sub fascicolo n. R.G. 369/23).
Il ricorso affida la domanda di riforma del decreto opposto ad un unico motivo.
Si censura, infatti, l'applicazione della revoca operata ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G., insistendo per il riconoscimento del compenso
– volto a remunerare l'attività prestata dalla avvocata Ilaria Donato quale difensore di nel procedimento n. R.G. Parte_1
369/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, concluso con sentenza del 09.05.2023 - al netto della riduzione del 50% ex art. 130 T.U.S.G. in misura pari ad €
1.600,00 oltre al rimborso delle spese generali, Cpa ed Iva.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente – corrispondente, con specifico riferimento al modello di autocertificazione reddituale, a quella prodotta agli atti del fascicolo relativo al giudizio in cui è stato emesso il decreto oggi opposto
(R.G. 369/2023) - si ricava la indicazione del tipo di attività lavorativa svolta (“imprenditore presso Azienda Agricola Torre
Angelo”) dal dichiarante – beneficiario, al tempo (4.3.2023) della dichiarazione resa nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, della ammissione provvisoria disposta dal C.O.A. con delibera del 10.11.2022 - nonché dell'ammontare pag. 4/9 complessivo del reddito percepito (euro 7.886,00) derivante dalla indicata attività d'impresa (cfr. doc. rubricato “autocertificazione reddituale” sub fascicolo ricorrente).
L'ammontare del reddito dichiarato nel modello compilato ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, inoltre, trova corrispondenza nell'importo indicato quale reddito complessivo nel modello Unico
Persone Fisiche relativo ai redditi 2021 (cfr. doc. rubricato “unico
22” sub fascicolo ricorrente).
Sicché, benché l'ammontare del reddito (euro 1.672,00) dichiarato nell'istanza di ammissione presentata in data 31.10.2022, non trovi corrispondenza nell'importo indicato nel modello unico relativo ai redditi dell'anno di imposta precedente a quello dell'istanza (anno di imposta 2021) – malgrado la anteriorità (28.10.2022) della dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate rispetto alla data
(31.10.2022) di proposizione dell'istanza al C.O.A. risultando, infatti, dichiarato nell'istanza protocollata al il reddito (euro CP_2
1.672,00) riferibile al periodo d'imposta 2019 (cfr. docc. rubricati
“istanza”, “ammissione patrocinio” e docc. rubricati “unico 22” e
“unico 20”) – nondimeno, l'importo indicato nell'autocertificazione prodotta nel procedimento cui inerisce l'istanza di liquidazione, rientra nel limite reddituale di cui all'art. 76 co. I D.P.R. 30.5.2002 n.
115 (prima dell'aggiornamento disposto con D.M. 10.5.2023).
Conseguentemente – pur fermo il controllo esercitabile, ai sensi dell'art. 127 T.U.S.G., anche a mezzo collaborazione della Guardia di ZA (avuto riguardo, peraltro, alla natura dell'attività
pag. 5/9 dichiarata – impresa - ed alla misura della partecipazione – pari a
95% - nella società da cui deriva il reddito nella società partecipata) - risultando la compilazione dei campi relativi al tipo di attività lavorativa esercitata dal dichiarante e all'importo complessivo del reddito da essa derivante – nell'ambito degli accertamenti reddituali tipici dei giudizi di separazione/cessazione degli effetti civili del matrimonio quale è quello presupposto alla presente opposizione – nonché il rispetto del limite di reddito previsto per l'accesso al beneficio – anche sulla base dei dati reddituali ricavabili dalle certificazioni (modello Unico Persone Fisiche) relative agli anni di imposta 2019, 2020, 2021 – l'opposizione può, in questa sede, trovare accoglimento.
Procedendo, dunque, alla liquidazione dei compensi spettanti, inerendo a procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osservano, in linea con l'orientamento costante presso l'intestato Ufficio, i parametri tabellari (DM 147/2022) per cause di valore indeterminabile a bassa complessità, ai minimi - stante la serialità delle questioni affrontate, in fatto e in diritto, nonché considerata la trasformazione del divorzio da giudiziale in congiunto
(cfr. sentenza n. 436/2023 datata 9.5.2023 pubblicata il 10.5.2023 sub fascicolo n. R.G. 369/23) – con arrotondamento in incremento delle voci per fase studio ed introduttiva – comunque entro i limiti di cui all'art. 82 T.U.S.G. a tenore del quale « L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle
pag. 6/9 tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa» - in guisa da perseguire esigenze di parità di trattamento ex art. 3 Cost., rispetto alla analoga e speculare attività della difesa dell'altra parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nel medesimo procedimento.
La liquidazione, inoltre, copre le voci relative a fase studio e fase introduttiva, avuto riguardo alla attività concretamente svolta - come risultante dal provvedimento conclusivo del procedimento n.
369/2023 R.G. – tenuto conto, al riguardo, che trattandosi di divorzio congiunto – come risulta anche dal verbale dell'udienza del 9.5.23 - non può ritenersi sussistente una fase decisionale vera e propria
(come, del resto, uniformemente stabilito per la liquidazione dei compensi al difensore della controparte del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Ne segue, dunque, che va riconosciuto il diritto alla liquidazione degli importi - quantificati in applicazione della dimidiazione ex art. 130 T.U.S.G. - ovvero in misura pari alla complessiva somma di €
775,00, (segnatamente: € 900,00 per fase studio, € 650,00 fase introduttiva, per un totale di € 1.550,00 da decurtare della metà) oltre rimborso generale, iva, cpa come per legge.
A fronte della richiesta di condanna del “al pagamento del CP_1
compenso per l'attività professionale svolta e delle spese sostenute nell'ambito del presente giudizio di opposizione” il contegno pag. 7/9 processuale serbato dal resistente che, non costituendosi, non ha opposto contestazioni alla pretesa della ricorrente, in uno alla esiguità delle questioni affrontate – come dimostra il fatto che per la risoluzione delle stesse rilievo preponderante hanno documenti costituenti produzioni relative al fascicolo della causa presupposta, i cui atti sono acquisibili d'ufficio - rende congrua la ripetizione delle sole spese vive sostenute, pari ad euro 125,00, compensandosi, per il resto, le spese a titolo di compensi professionali per il presente procedimento.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. R.G.
840/2023 così statuisce:
Contr
ACCOGLIE l'opposizione spiegata da Avv. Ilaria Donato e, per l'effetto - dichiarata la contumacia del in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore – in riforma del decreto di rigetto del 19.5.2023
(comunicato il 23.5.2023) adottato nell'ambito del procedimento n. R.G.
369/2023, riconosce il diritto alla liquidazione degli importi - quantificati in applicazione della dimidiazione ex art. 130 - ovvero in misura Pt_2
pari alla complessiva somma di € 775,00 oltre rimborso al 15%, IVA, CPA come per legge a titolo di compensi per la difesa di nel Parte_1
procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario iscritto al N. 369/2023 R.G., così ponendo il relativo pagamento a favore dell' Avv. ta Ilaria Donato a carico dell'Erario;
pag. 8/9 CONDANNA il resistente alla refusione delle spese vive pari ad euro
125,00, COMPENSANDO le spese a titolo di compensi professionali per le motivazioni sopra esposte.
Barcellona P.G. 17.3.2025
La Giudice
dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 9/9