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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Serena Sommariva Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 668/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. NAPOLI PIERLUCIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NAPOLI
FRANCESCA MARIA SARA ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 CP_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 5 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : che l'Ecc. Corte, in accoglimento del presente Parte_1
appello, voglia: 1) rideterminare le spese processuali del giudizio di primo grado secondo quanto indicato nel punto 4 della tabella allegata al D.M. n. 147 del
13/08/2022 per lo scaglione di valore sino a € 5.200,00 e condannare l' al CP_1
pagamento, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari;
2) con il favore dei compensi di lite, anch'essi con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis e con distrazione.
Per : rigettare integralmente l'appello avversario, mandando assolto l'Istituto da CP_1
ulteriori spese di lite, ivi comprese quelle del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2536/24 il Tribunale, nella causa promossa da Parte_1
contro , ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando CP_1
l'ente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente e liquidate in complessivi
€ 550,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali.
Il giudice di prime cure, dando atto dell'integrale restituzione delle somme trattenute da parte di , nonché sulla concorde richiesta delle parti, dichiarava la cessazione della CP_1
materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in autotutela da parte dell CP_1
della domanda di parte ricorrente.
In merito alle spese di lite così statuiva: “In quanto virtualmente soccombente – essendo intervenuto il pagamento del dovuto da parte di solo successivamente al deposito CP_1
del ricorso – va condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario”.
pagina 2 di 5 con atto depositato in data 21/06/24 ha proposto appello alla Parte_1
sentenza, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite.
Sul punto deduce che il primo Giudice, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, che pone le spese di lite a carico della parte che in base a ragionevole probabilità avrebbe perso se il giudizio fosse proseguito, aveva effettuato una quantificazione molto al di sotto dei minimi tariffari di cui al punto n. 4 della tabella del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 - secondo scaglione - sul valore di € 3.767,40 indicato nella domanda giudiziale, non impugnato né contestato dall' e condiviso dal GDL. CP_1
Secondo la tesi svolta in appello il primo giudice avrebbe dovuto considerare ai fini della liquidazione delle spese il valore medio delle tariffe di cui al DM 147/2022 che secondo il calcolo proposto dall'appellante ammonta a quanto di seguito.
Fase di studio della controversia € 425,00
Fase introduttiva del giudizio € 425,00
Fase istruttoria/trattazione 0
Fase decisionale € 919,00
Compenso tabellare € 1.769,00
Aumento del 25 % della fase decisionale per conciliazione giudiziale (art. 4, co. 6) €
229,75.
Aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis € 530,70
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 2.529,45.
Si è costituito in giudizio contestando la prospettazione di parte appellante e CP_1
ribadendo che il Giudice aveva correttamente operato nella liquidazione delle spese, tendo conto dei parametri e della tabelle ministeriali, valutandoli ope legis, considerando, altresì, che la fattispecie posta al vaglio del Tribunale non era certo una fattispecie complessa, né afferiva a materia mai indagata prima, né aveva richiesto una pagina 3 di 5 complessa attività da parte della difesa dell'odierna appellante e correttamente il Giudice aveva valorizzato il comportamento collaborativo dell' . CP_2
All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
Non è in contestazione fra le parti il principio della soccombenza virtuale nel giudizio di primo grado, restando da verificare la correttezza della liquidazione delle spese di lite effettuata dal tribunale.
La doglianza di appello è fondata nei limiti di seguito esposti, giacché la liquidazione delle spese resa in sentenza si pone al di sotto dei minimi tabellari di cui al DM
147/2022 con riferimento al valore come individuato della controversia.
Ciò premesso ed esaminando le richieste della parte appellante, si evidenzia che i link ipertestuali ai documenti non risultano funzionanti, pertanto non è applicabile l'aumento richiesto del 30% di cui all'art. 4, comma 1 bis DM.
Né si ritiene applicabile l'aumento richiesto per la conciliazione giudiziale, visto che non vi è stata alcuna conciliazione, ma semplicemente l' ha agito in autotutela CP_1
accogliendo la domanda proposta in primo grado alla luce della documentazione reddituale prodotta in atti.
La liquidazione del compenso per le attività svolte in giudizio dalla parte ricorrente deve considerare il valore medio dello scaglione della tariffa come da DM 147/2022 e così per le fasi di studio della controversia (1) pari ad € 425,00, introduttiva (2) pari ad €
425,00 e decisionale (4) pari ad € 919,00: questo Collegio ritiene di applicare a tali valori tabellari la riduzione massima del 50% in ragione della non complessità della controversia, stante anche l'immediata adesione dell'Istituto alla contestazione sollevata con ricorso in primo grado dall'appellante.
In conclusione, posto che la liquidazione del compenso in primo grado in favore della parte ricorrente non è stata conforme ai parametri di liquidazione forense, l'appello deve essere accolto liquidandosi le spese di primo grado nella misura sopra indicata. pagina 4 di 5 Le spese del presente grado vanno parimenti liquidate in favore della parte appellante, spese che si liquidano nell'importo indicato in dispositivo così ritenuto congruo alla attività, al valore ed alla semplicità della controversia.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 2536/2024 del Tribunale di Milano condanna CP_1
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che liquida nell'importo di €
885,00 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Napoli Pierlucio e Napoli Francesca dichiaratisi antistatari.
Conferma nel resto.
Condanna al pagamento delle spese del grado in favore di CP_1 Parte_1
che liquida nell'importo di € 250,00 oltre il rimborso spese generali e gli accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Napoli Pierlucio e Napoli Francesca dichiaratisi antistatari.
Milano, 2.10.2024
Il Giudice Ausiliario relatore
Dr. Corrado Gioacchini
Il Presidente
Dr. Monica Vitali
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Serena Sommariva Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 668/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. NAPOLI PIERLUCIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. NAPOLI
FRANCESCA MARIA SARA ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 CP_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 5 APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : che l'Ecc. Corte, in accoglimento del presente Parte_1
appello, voglia: 1) rideterminare le spese processuali del giudizio di primo grado secondo quanto indicato nel punto 4 della tabella allegata al D.M. n. 147 del
13/08/2022 per lo scaglione di valore sino a € 5.200,00 e condannare l' al CP_1
pagamento, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari;
2) con il favore dei compensi di lite, anch'essi con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis e con distrazione.
Per : rigettare integralmente l'appello avversario, mandando assolto l'Istituto da CP_1
ulteriori spese di lite, ivi comprese quelle del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2536/24 il Tribunale, nella causa promossa da Parte_1
contro , ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando CP_1
l'ente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente e liquidate in complessivi
€ 550,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali.
Il giudice di prime cure, dando atto dell'integrale restituzione delle somme trattenute da parte di , nonché sulla concorde richiesta delle parti, dichiarava la cessazione della CP_1
materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in autotutela da parte dell CP_1
della domanda di parte ricorrente.
In merito alle spese di lite così statuiva: “In quanto virtualmente soccombente – essendo intervenuto il pagamento del dovuto da parte di solo successivamente al deposito CP_1
del ricorso – va condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario”.
pagina 2 di 5 con atto depositato in data 21/06/24 ha proposto appello alla Parte_1
sentenza, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite.
Sul punto deduce che il primo Giudice, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, che pone le spese di lite a carico della parte che in base a ragionevole probabilità avrebbe perso se il giudizio fosse proseguito, aveva effettuato una quantificazione molto al di sotto dei minimi tariffari di cui al punto n. 4 della tabella del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 - secondo scaglione - sul valore di € 3.767,40 indicato nella domanda giudiziale, non impugnato né contestato dall' e condiviso dal GDL. CP_1
Secondo la tesi svolta in appello il primo giudice avrebbe dovuto considerare ai fini della liquidazione delle spese il valore medio delle tariffe di cui al DM 147/2022 che secondo il calcolo proposto dall'appellante ammonta a quanto di seguito.
Fase di studio della controversia € 425,00
Fase introduttiva del giudizio € 425,00
Fase istruttoria/trattazione 0
Fase decisionale € 919,00
Compenso tabellare € 1.769,00
Aumento del 25 % della fase decisionale per conciliazione giudiziale (art. 4, co. 6) €
229,75.
Aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis € 530,70
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 2.529,45.
Si è costituito in giudizio contestando la prospettazione di parte appellante e CP_1
ribadendo che il Giudice aveva correttamente operato nella liquidazione delle spese, tendo conto dei parametri e della tabelle ministeriali, valutandoli ope legis, considerando, altresì, che la fattispecie posta al vaglio del Tribunale non era certo una fattispecie complessa, né afferiva a materia mai indagata prima, né aveva richiesto una pagina 3 di 5 complessa attività da parte della difesa dell'odierna appellante e correttamente il Giudice aveva valorizzato il comportamento collaborativo dell' . CP_2
All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
Non è in contestazione fra le parti il principio della soccombenza virtuale nel giudizio di primo grado, restando da verificare la correttezza della liquidazione delle spese di lite effettuata dal tribunale.
La doglianza di appello è fondata nei limiti di seguito esposti, giacché la liquidazione delle spese resa in sentenza si pone al di sotto dei minimi tabellari di cui al DM
147/2022 con riferimento al valore come individuato della controversia.
Ciò premesso ed esaminando le richieste della parte appellante, si evidenzia che i link ipertestuali ai documenti non risultano funzionanti, pertanto non è applicabile l'aumento richiesto del 30% di cui all'art. 4, comma 1 bis DM.
Né si ritiene applicabile l'aumento richiesto per la conciliazione giudiziale, visto che non vi è stata alcuna conciliazione, ma semplicemente l' ha agito in autotutela CP_1
accogliendo la domanda proposta in primo grado alla luce della documentazione reddituale prodotta in atti.
La liquidazione del compenso per le attività svolte in giudizio dalla parte ricorrente deve considerare il valore medio dello scaglione della tariffa come da DM 147/2022 e così per le fasi di studio della controversia (1) pari ad € 425,00, introduttiva (2) pari ad €
425,00 e decisionale (4) pari ad € 919,00: questo Collegio ritiene di applicare a tali valori tabellari la riduzione massima del 50% in ragione della non complessità della controversia, stante anche l'immediata adesione dell'Istituto alla contestazione sollevata con ricorso in primo grado dall'appellante.
In conclusione, posto che la liquidazione del compenso in primo grado in favore della parte ricorrente non è stata conforme ai parametri di liquidazione forense, l'appello deve essere accolto liquidandosi le spese di primo grado nella misura sopra indicata. pagina 4 di 5 Le spese del presente grado vanno parimenti liquidate in favore della parte appellante, spese che si liquidano nell'importo indicato in dispositivo così ritenuto congruo alla attività, al valore ed alla semplicità della controversia.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 2536/2024 del Tribunale di Milano condanna CP_1
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che liquida nell'importo di €
885,00 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Napoli Pierlucio e Napoli Francesca dichiaratisi antistatari.
Conferma nel resto.
Condanna al pagamento delle spese del grado in favore di CP_1 Parte_1
che liquida nell'importo di € 250,00 oltre il rimborso spese generali e gli accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Napoli Pierlucio e Napoli Francesca dichiaratisi antistatari.
Milano, 2.10.2024
Il Giudice Ausiliario relatore
Dr. Corrado Gioacchini
Il Presidente
Dr. Monica Vitali
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