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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30 gennaio 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
5093/2024, cui è stata riunita la causa civile iscritta al N.R.G. 5117/2024, vertente tra e nei confronti di dinanzi alla Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Francesco Notaro Consigliere
É presente per gli appellanti per delega dell'Avv. Vito Mazzella l'Avv. Maria
Rosaria Librera che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellato per delega dell'Avv. Gianpaolo Buono l'Avv. Annalisa
Mazzella che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa.
L'Avv. l'Avv. Librera si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv. si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei CP_1 verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; evidenziata la mancata attuale disponibilità di applicativi che consentano al
Cancelliere di sottoscrivere il presente verbale telematico;
dà atto della presenza del Cancelliere, dr.ssa Ivana De Pasquale, e si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1 La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art.436 bis c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5093/2024, cui è stata riunita la causa civile iscritta al N.R.G. 5117/2024, avente a oggetto: appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia in data 28 ottobre 2024, vertente
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti, dall'Avv. Vito C.F._2
Mazzella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Luigi Manzi n.
112/b, Casamicciola Terme appellanti principali
E
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Barano d'Ischia (Na), alla Piazza San Rocco n. 26, presso lo studio dell'Avv.
Gianpaolo Buono che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti appellato principale – appellante incidentale condizionato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Le Parti hanno concluso come da atti, note di trattazione e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato il 28.2.2024, premesso di aver concesso in Controparte_1
locazione, a uso abitativo, con contratto di locazione stipulato il 1°.
2.2021 e registrato il 26.2.2021 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Ischia, ai signori e l'unità immobiliare sita in Barano d'Ischia alla via Parte_1 Parte_2
Nino Bixio n. 10, attualmente n. 45 per il canone di locazione mensile di € 700,00, da corrispondere anticipatamente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, dichiarava che, per una serie di ripetute inadempienze, i conduttori avevano accumulato una morosità per l'ammontare complessivo di € 5.050,00 a titolo di canoni dovuti e non corrisposti.
Si costituiva il quale contestava la fondatezza della domanda;
pur Parte_1
tuttavia, all'udienza del 15.5.2024, rinunciava ai motivi di opposizione e chiedeva il termine di grazia, concesso dal Giudice fino al 9.8.2024, per sanare la morosità pari a
€ 7.850,00, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo e le spese processuali.
Non essendosi celebrata tale ultima udienza per esigenze di ruolo, con provvedimento adottato all'esito dell'udienza successiva del 28.10.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione e la mancata sanatoria della morosità nel termine concesso, convalidava l'intimato sfratto per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 30.12.2025 e provvedeva sulle spese con separato decreto ingiuntivo, pronunciato in data 30.10.2024.
Su istanza di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. avanzata da parte intimante, il Giudice, con provvedimento del 18.11.2024, disponeva correggersi l'errore materiale contenuto nell'ordinanza suindicata nel senso che la data per l'esecuzione dovesse essere intesa fissata per il 30.12.2024 piuttosto che per il
30.12.2025. proponeva appello avverso detta ordinanza di convalida di sfratto Parte_1
del 28.10.2024 e il successivo provvedimento di correzione lamentando:
1. la nullità
3 del procedimento di convalida dello sfratto per difetto di notificazione all'altro conduttore, 2. l'erroneità del provvedimento di correzione per Parte_2
violazione del principio del contraddittorio;
3. la modifica sostanziale dell'ordinanza di rilascio mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale;
4.
l'inammissibilità del procedimento di correzione per errore materiale;
5. la modifica sostanziale del provvedimento di convalida di sfratto passando da 14 mesi a 1 mese per il rilascio;
6. violazione dei principi generali di diritto;
7. la nullità del processo per violazione del diritto difesa essendo stata celebrata l'udienza del 28 ottobre in assenza del difensore di per essergli stato revocato il mandato e Parte_1
inibito ogni atto difensivo;
8. il richiamo a tutte le difese del primo grado del giudizio.
Concludeva, quindi, onde sentire: “
1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
2. Accogliere il presente appello e, per
l'effetto, dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati;
3. Condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva che concludeva per sentir Controparte_1
dichiarare l'avverso gravame inammissibile e, comunque, manifestamente infondato e per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato già spiegato nel giudizio iscritto al n. 5117/2024 R.G., introdotto da , di cui chiedeva la riunione. Parte_2
Reiterava tutte le deduzioni e i rilievi formulati in primo grado e rimasti assorbiti dalla pronuncia impugnata, in considerazione del sollecitato termine di grazia.
Con separato ricorso in appello, depositato in data 25.11.2024, Parte_2 impugnava il medesimo provvedimento con le identiche argomentazioni sostenute da Parte_1
Disposta preliminarmente la riunione obbligatoria ai sensi dell'art.335 c.p.c. dei due procedimenti di impugnazione dello stesso provvedimento, la Corte soprassedeva sull'istanza di inibitoria ex art. 447 bis c.p.c. e rinviata la causa alla udienza di discussione per la data del 30 gennaio 2025, ai sensi dell'art.436 bis c.p.c., definiva il giudizio pronunciando sentenza e dandone lettura.
L'appello principale va dichiarato inammissibile.
4 L'eccepito difetto di notificazione dell'atto di citazione per convalida di sfratto nei confronti di appare destituito di fondamento essendone stata Parte_2
documentata la notificazione in data 28.2.2024, nelle mani dell'odierno appellante,
coniuge capace e convivente della e l'invio, in pari data, da Parte_1 Pt_2
parte dell'Ufficiale giudiziario, della raccomandata ai sensi dell'art. 660 c.p.c. (cfr. in atti).
Invero, in tema di intimazione di licenza o sfratto, l'adempimento di cui all'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. (secondo cui: “Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione”) prevede che, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione anche quando la notificazione sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, ancorché il piego risulti consegnato dall'agente postale a “persona abilitata”, qualora permanga incertezza sulla conoscenza dell'intimazione da parte del destinatario (cfr. Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 26539 del 09/11/2017).
Per motivi di ordine logico va esaminato il settimo motivo con cui l'appellante ecepisce «la nullità del processo per violazione del diritto di difesa» laddove il Tribunale avrebbe «confuso la revoca del mandato dalla rinunzia al mandato» assumendo che avrebbe dovuto «concedere termine a difesa per munirsi di nuovo difensore».
Il motivo non ha fondamento posto che la rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi l'opportunità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1374 del 09/02/1987); la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito.
Invero, per effetto del principio della c.d. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.) il difensore revocato continua a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore (cfr. Cass.
5 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020) posto che nè la revoca nè la rinuncia privano, di per sé, il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti e che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17649 del
28/07/2010).
Appaiono parimenti infondati il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame con cui si eccepisce la nullità del provvedimento di correzione per violazione del principio del contraddittorio ed essendo stato esaminato con esso un principio di diritto emendabile solo con l'appello.
Per una migliore comprensione dei menzionati motivi occorre ripercorrere l'iter del procedimento di convalida di sfratto per morosità; ebbene, alla prima udienza del
27.3.2024 “L'avv. Vito Mazzella per […] si riporta alla comparsa di Parte_1 costituzione e da atto che non sussiste alcuna morosità avendo controdedotto crediti in eventuale compensazione, e non contestati specificamente dalla controparte. Si oppone alla richiesta di rinvio incompatibile il rito. In via preliminare fa rilevare la nullità assoluta dell'atto introduttivo per carenza di litisconsorzio e per violazione di legge ex art. 79
L.392/1978. Pur alla luce dei rilievi formulati, l'avv. Vito Mazzella rappresenta la volontà dei propri assistiti di vagliare la possibilità di un bonario componimento della lite, chiedendo a tal fine un rinvio in prosieguo.” e il Giudice, su adesione di parte intimante, rinviava all'udienza del 15.5.2024. Quindi, alla successiva udienza “Per parte intimata,
[...]
l'avv. rinuncia all'opposizione e chiede concedersi il termine di grazia Pt_1 CP_1 nella misura massima consentita, considerato che all'interno dell'abitazione vi è persona affetta da invalidità. L'avv. Buono per parte intimante non si oppone alla richiesta del termine di grazia. Per parte intimata, nessuno è comparso.” e il Giudice, richiamato CP_2
l'art.55 L. 392/1978, assegnava “a parte intimata termine fino al giorno 9.8.2024 per pagare l'importo di euro 7.850,00 corrispondente all'ammontare dei canoni non corrisposti alla data odierna, cui vanno aggiunti interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, e le spese processuali liquidate ex DM 55/2014 nonché secondo equità in € 163,54 per spese ed € 1251,00 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori come per legge nelle vigenti aliquote”.
6 La successiva udienza per la verifica veniva rinviata d'ufficio al 30.10.2024 in cui il
Giudice, “Verificata la regolarità della notificazione;
Considerato che
parte intimata non ha sanato la morosità nel termine concesso;
vista la dichiarazione di persistenza della morosità; letto l'articolo 663 c.p.c.; letto l'art.56 legge 392/78;”, convalidava l'intimato sfratto per morosità e fissava per l'esecuzione “in considerazione della notoria penuria di alloggi da locare sul territorio rapportata alle esigenze del proprietario di riottenere l'immobile occupato da un soggetto comunque moroso, la data del 30.12.2025”, provvedendo sulle spese come da separato decreto ingiuntivo per i canoni insoluti.
Su istanza di parte intimante di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e
288 c.p.c., il Giudice con il decreto pronunciato il 18.11.2024, “letta l'istanza di correzione di errore materiale depositata da parte intimante diretta ad Controparte_1 ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza resa a verbale di udienza con il quale nel procedimento indicato in epigrafe, veniva convalidato l'intimato sfratto per morosità e fissata l'esecuzione la data del 30.12.2025, anziché quella del 30.12.2024;
considerato che
, effettivamente, nel suddetto provvedimento, è presente un errore materiale;
dato atto che si è trattato di un mero errore di battitura e considerato che se l'udienza si è tenuta ad ottobre 2024, va da sé che l'indicazione della data non può essere nel dicembre 2025 che è di là ancora molto a venire”, disponeva: “correggersi l'errore materiale contenuto nell'ordinanza resa a verbale di udienza del Tribunale di Napoli -Sezione Distaccata di Ischia nel procedimento recante R.G. 108- 2024, nel senso che ove si legge fissa per l'esecuzione, "la data del 30.12.2025”, debba leggersi “la data del 30.12.2024””.
L'appellante assume che: «Il Giudice, nel fissare l'esecuzione dello sfratto al 30/12/2025, non [ha] commesso alcun errore materiale, avendo correttamente applicato le deroghe previste dalla legge per differimento del rilascio in casi particolari», a tal uopo, aggiungendo di avere “dimostrato di essere disoccupato e di avere una figlia portatrice di handicap, circostanze mai contestate e poste a fondamento del provvedimento originario”.
A parere della Corte il procedimento di correzione appare essere stato pronunciato secondo i presupposti di legge, ben evidenziati dal Giudice, apparendo insussistente la lamentata modifica sostanziale del provvedimento oggetto di correzione.
Invero, va considerato che il provvedimento di convalida dello sfratto è stato pronunciato all'esito dell'udienza del 30.10.2024 (dovendosi ritenere che la data in
7 cui si è tenuta l'udienza è stata erroneamente indicata nel relativo verbale al 28.1.2024 laddove, invece, il verbale di udienza risulta depositato telematicamente in data
30.10.2024 alle ore 10:27 e a detta data è stato disposto il rinvio d'ufficio dall'udienza dell'11.9.2024) ai sensi dell'art. 56 della L. 392/1978 per cui, come precisato dal
Tribunale, è evidente l'errore nella indicazione della data dell'esecuzione al
30.12.2025 piuttosto che al 30.12.2024 posto che detta norma di legge prevede al secondo comma che “Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento”; ebbene, sulla scorta delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di convalida di sfratto, è stato concesso appunto il termine massimo di due mesi di cui alla citata norma di legge seppure dalla data di adozione del provvedimento essendo già scaduto il termine concesso per il pagamento.
Diversamente, le ragioni addotte dall'odierno appellante, che avrebbero giustificato secondo il suo assunto difensivo l'originario ben più ampio termine, sono state introdotte solo nel presente grado di giudizio e, in ogni caso, qualsiasi esigenza di tal natura, non avrebbe potuto mai derogare il termine massimo indicato dalla citata norma di legge.
Va, invero, ricordato che la fattispecie regolata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56, comma 3, come sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n.240, art. 1 bis convertito con modificazioni in L. 12 novembre 2004, n. 269, prevede che "qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4".
L'introduzione di uno specifico, e pertanto esclusivo, mezzo di impugnazione del provvedimento in questione (e cioè il capo del provvedimento di rilascio che fissa il giorno per l'esecuzione) delinea un procedimento specificamente destinato al riscontro della correttezza della motivazione sulla sussistenza e sulla valutazione dei requisiti per la concessione e la concreta individuazione del termine stesso;
e tanto può aver luogo "per qualsiasi motivo" (come risulta dal richiamo alla L. n. 431 del
1998, art. 6, comma 4) e pertanto non soltanto per vizi formali.
8 Pertanto, deve ritenersi, anche per qualunque oggettiva incongruità del termine rispetto alla situazione effettiva, ivi compresa quella derivante da eventuali fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento della fissazione originaria del termine (in relazione alle situazioni di ognuna delle parti), utilizzabile il rimedio dell'opposizione.
A questo punto data l'infondatezza dei motivi di appello e tenuto conto del rimedio previsto dal comma quarto dell'art.6 L. 392/1978, il gravame deve essere dichiarato inammissibile anche sotto altro profilo.
Invero, premesso che in tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, chieda la concessione del cosiddetto termine di grazia, manifesta in tal modo una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, cosicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice, segue ipso facto l'emissione dell'ordinanza di convalida prevista dall' art. 663 c.p.c.., senza che possa aver luogo l'ulteriore trattazione nel merito e tale ordinanza non é impugnabile con l'appello né con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost., ma soltanto con l'opposizione tardiva contemplata dall'art. 668 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24764 del 07/10/2008).
La stessa declaratoria deve estendersi al provvedimento di correzione della data fissata per l'esecuzione dovendosi considerare che il procedimento di correzione dell'errore materiale, destinato a concludersi con un provvedimento che si afferma avere carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo, comunque ordinatorio (cfr. Cass. n. 5950/2007 e n. 8060/2007, nonché, Cass. S.U. n. 9432/2002 in tema di esclusione di pronuncia sulle spese), non si conforma alle procedure previste per le impugnazioni, aggiungendosi che “il provvedimento di correzione che lo conclude, a sua volta, non è autonomamente impugnabile, nemmeno ai sensi dell'art. 111
Cost., perché non ha natura decisoria, né se rigetta l'istanza né se l'accoglie, salvo, in questo secondo caso, l'impugnabilità della sentenza nella parte corretta (cfr., da ultimo, Cass.
16205/2013)” (così, in motivazione, Cass. 19284/2014).
La Suprema Corte (Sez. 1 - , Sentenza n. 608 del 12/1/2017, nonché Cass.12034/2010,
8543/2004) ha, altresì, precisato che il provvedimento de quo non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in
9 quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto a quest'ultima, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo circa il regolamento degli interessi in contestazione: dall'art. 288, comma 4, c.p.c. è, infatti, espressamente prevista l'impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione.
L'appello principale va, quindi, dichiarato inammissibile e rimane così assorbito l'appello incidentale avanzato solo in via condizionata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U.
n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal
[...]
Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia in data 28 ottobre 2024, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
c) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 30 gennaio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
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