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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata rel.
Ing. Massimo Iovino Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1176 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Gianfranco Mazzullo e Iolanda Pinto per mandato in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Catania (CT), (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco, per mandato in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 Maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 1° Luglio 2024, la società conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio il al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 1.509,97 oltre iva per il couso delle opere idrauliche di Parte_1
, in località contrada Pantalemme, fraz. Mitogio, del Comune di Castiglione di Sicilia, per
[...] uso Agricolo, relativamente alle campagne irrigue 2022 – 2023, come specificato nella richiesta di el 28/12/2023, oltre interessi e maggior danno, ovvero a titolo di illecito arricchimento. Pt_1
Si costituiva in giudizio il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione (rectius, di incompetenza per materia) del Tribunale adito per essere competente il Tribunale ordinario, nonché la nullità della notifica del ricorso e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 6 Maggio 2025 tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
Va da subito esaminata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta in quanto fondata.
Trova applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale rientrano nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie il cui oggetto involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la P.A. ha concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, mentre sono attribuite al tribunale ordinario quelle che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima, ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, nonché gli obblighi che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario in una controversia tra un Comune e un privato, avente ad oggetto l'adempimento di una convenzione che disciplinava le obbligazioni connesse alla realizzazione - da parte del privato - di un impianto idroelettrico e il successivo sfruttamento della risorsa idrica). (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n.2868).
Nel caso che ci occupa, il petitum della domanda ha ad oggetto la pretesa della ricorrente al pagamento delle spese per il couso delle opere idrauliche di Parte_1 relativamente alle campagne irrigue 2022 – 2023. L'oggetto della domanda riguarda, pertanto, l'esistenza, validità ed efficacia di una convenzione con la quale la società elettrica si sarebbe obbligata a fornire al convenuto un certo quantitativo di acqua dietro pagamento di CP_1 un indennizzo per il couso delle opere idrauliche a tal fine realizzate. Nessun interesse pubblico connesso al regime delle acque è attinto dalla domanda della ricorrente, né la stessa precisa in che cosa lo stesso si sostanzierebbe. Nel caso di specie, si tratta di una controversia fra privati che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza di una concessione di acqua pubblica, non investe la legittimità e la portata di quest'ultima e non tocca quindi l'interesse della pubblica amministrazione, ma riflette esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/02/2017, n.4699).
In definitiva, l'eccezione di incompetenza è fondata dovendosi affermare la competenza a decidere del Tribunale ordinario territorialmente competente (Tribunale di Catania).
In ragione della difficoltà ed incertezza circa l'individuazione dell'organo giurisdizionale competente e le oscillazioni della giurisprudenza sul punto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ed il conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. pure formulata da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, dichiarando la competenza del Tribunale ordinario di Catania;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 10.07.2025.
Palermo, 11.07.2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata rel.
Ing. Massimo Iovino Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1176 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Gianfranco Mazzullo e Iolanda Pinto per mandato in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Catania (CT), (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco, per mandato in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 Maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 1° Luglio 2024, la società conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio il al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 1.509,97 oltre iva per il couso delle opere idrauliche di Parte_1
, in località contrada Pantalemme, fraz. Mitogio, del Comune di Castiglione di Sicilia, per
[...] uso Agricolo, relativamente alle campagne irrigue 2022 – 2023, come specificato nella richiesta di el 28/12/2023, oltre interessi e maggior danno, ovvero a titolo di illecito arricchimento. Pt_1
Si costituiva in giudizio il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione (rectius, di incompetenza per materia) del Tribunale adito per essere competente il Tribunale ordinario, nonché la nullità della notifica del ricorso e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 6 Maggio 2025 tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
Va da subito esaminata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta in quanto fondata.
Trova applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale rientrano nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie il cui oggetto involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la P.A. ha concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, mentre sono attribuite al tribunale ordinario quelle che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima, ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, nonché gli obblighi che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario in una controversia tra un Comune e un privato, avente ad oggetto l'adempimento di una convenzione che disciplinava le obbligazioni connesse alla realizzazione - da parte del privato - di un impianto idroelettrico e il successivo sfruttamento della risorsa idrica). (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n.2868).
Nel caso che ci occupa, il petitum della domanda ha ad oggetto la pretesa della ricorrente al pagamento delle spese per il couso delle opere idrauliche di Parte_1 relativamente alle campagne irrigue 2022 – 2023. L'oggetto della domanda riguarda, pertanto, l'esistenza, validità ed efficacia di una convenzione con la quale la società elettrica si sarebbe obbligata a fornire al convenuto un certo quantitativo di acqua dietro pagamento di CP_1 un indennizzo per il couso delle opere idrauliche a tal fine realizzate. Nessun interesse pubblico connesso al regime delle acque è attinto dalla domanda della ricorrente, né la stessa precisa in che cosa lo stesso si sostanzierebbe. Nel caso di specie, si tratta di una controversia fra privati che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza di una concessione di acqua pubblica, non investe la legittimità e la portata di quest'ultima e non tocca quindi l'interesse della pubblica amministrazione, ma riflette esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/02/2017, n.4699).
In definitiva, l'eccezione di incompetenza è fondata dovendosi affermare la competenza a decidere del Tribunale ordinario territorialmente competente (Tribunale di Catania).
In ragione della difficoltà ed incertezza circa l'individuazione dell'organo giurisdizionale competente e le oscillazioni della giurisprudenza sul punto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ed il conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. pure formulata da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, dichiarando la competenza del Tribunale ordinario di Catania;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 10.07.2025.
Palermo, 11.07.2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo