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29 febbraio 2024
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25 febbraio 2025
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Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 , hanno efficacia ((dall'anno 2025)) mediante corresponsione ((a decorrere dall'anno 2025)) dell'assegno ivi previsto.
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 5
- 1. Legge di stabilità 2013 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 gennaio 2013 · 1.4344361
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 25213Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27994-2012 proposto da: D.L. (c.f. (omesso) ), C.G. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTI PARIOLI 8/A, presso l'avvocato BOSCAGLI ADRIANA, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro DU.LA. , nella qualità di Curatore Speciale della minore D.R. (L. ), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE …Leggi di più...
- valutazione·
- età dei genitori·
- criteri·
- irrilevanza in sé·
- necessità·
- effetti della condotta genitoriale sulla personalità del minore·
- adozione·
- norme abrogate