Art. 2198-ter. (( (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). )) (( 1. I concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi fino al 31 dicembre 2024.
2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore a trent'anni compiuti.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 nonche' la possibilita' di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice.
4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare.
5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda:
a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017;
b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019;
c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nell'anno 2020.
6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
7. Le modalita' e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, alle rafferme biennali, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.
8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneita', con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo alla data di completamento della ferma quadriennale.
11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite all'articolo 704.
12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.
13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di diciotto mesi.
14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale:
a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, e' la seguente:
1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni;
2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni;
b) il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero di sei mesi per la rafferma annuale;
c) e' possibile fruire del congedo per la formazione di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , nei limiti e con le modalita' previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione e' posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.
15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche':
a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504;
b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504.
16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa. ))
2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore a trent'anni compiuti.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 nonche' la possibilita' di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice.
4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare.
5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda:
a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017;
b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019;
c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nell'anno 2020.
6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.
7. Le modalita' e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, alle rafferme biennali, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.
8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneita', con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalita' di immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo alla data di completamento della ferma quadriennale.
11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalita' stabilite all'articolo 704.
12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.
13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di diciotto mesi.
14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale:
a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, e' la seguente:
1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni;
2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni;
b) il periodo di temporanea inidoneita' al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero di sei mesi per la rafferma annuale;
c) e' possibile fruire del congedo per la formazione di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , nei limiti e con le modalita' previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione e' posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.
15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche':
a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504;
b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504.
16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa. ))