Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 262/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 262/2024 R.G. di reclamo avverso il decreto pubblicata il 03/07/2024 dal Tribunale di Isernia nel procedimento n. 15/24 R.G. PU, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 CCII avverso decreto di rigetto di omologazione di concordato minore (art. 80 CCII)
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTINZIO Parte_1 C.F._1
GABRIELEBALDUCCI OTTAVIO ANTONIO ( VIA OCCIDENTALE 148 86170 C.F._2
ISERNIA; , elettivamente domiciliato in VIA OCCIDENTALE 148 86170 ISERNIA presso il difensore
Reclamante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO ., elettivamente domiciliato in VIA INSORTI D'UNGHERIA N. 74 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
Reclamata con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9/3/24 , dichiarando di versare in condizione Parte_1 di sovraindebitamento, ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, corredata da proposta di concordato presentata al Gestore della crisi;
è stata dichiarata aperta la procedura con decreto del 29/3/24, con assegnazione ai creditori del termine fino a trenta giorni per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e formulare le eventuali contestazioni;
perveniva l'unica manifestazione di voto sfavorevole espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ISERNIA, titolare di un credito pari ad euro 1.660.501,77 (unico debitore come da piano);
-- con il decreto in data 2/7/24, oggetto del reclamo, il primo giudice rilevava che il solo creditore aveva votato esprimendo voto contrario;
la proposta non aveva ottenuto il voto
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, titolare dell'intero montante creditorio;
il Tribunale riteneva che Controparte_2 la valutazione di convenienza della proposta di soddisfacimento del credito fiscale / contributivo secondo i termini formulati rispetto alla alternativa liquidatoria a mente dell'art. 80 comma 3 CCII, (cram down fiscale), non poteva essere esaminata, in mancanza di specifici elementi di valutazione offerti nella relazione dell'OCC;
-- con il reclamo proposto in data 22/7/24 ai sensi dell'art. 50 CCII, ha Parte_1 sostenuto l'avvenuto raggiungimento della maggioranza ai sensi dell'art. 79 CCII, per mancanza di valida manifestazione di voto da parte della creditrice Agenzia delle Entrate;
ha sostenuto che nella relazione l'OCC aveva espressamente esaminato a valutato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 80 comma 3 CCII;
in via subordinata alla omologazione di concordato minore, il reclamante aveva richiesto l'accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII e il Tribunale aveva omesso la decisione;
il reclamante ha concluso chiedendo che fosse disposta l'omologazione del concordato minore proposto da Parte_1
ed in via subordinata che fosse dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata
[...] ex art. 268 CCII mandando al tribunale di Isernia per la fissazione delle modalità attuative;
la creditrice reclamata Agenzia delle Entrate, costituendosi ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato.
E' stato acquisito il parere del P.G. in sede che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Il reclamo è stato notificato all'OCC che non si è costituito.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., e la causa è stata riservata per la decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che il decreto di rigetto è reclamabile ai sensi dell'art. 50 CCII (art. 80 co. 7 CCII) e il reclamo è stato proposto nel termine di legge
3. Il reclamo deve essere accolto in relazione alla contestazione relativa alla mancanza di valida manifestazione di voto.
Il reclamante ha contestato la mancanza di una valida manifestazione di non adesione alla proposta evidenziando che risulta l'unica comunicazione era proveniente dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Isernia e conteneva l' “invito” alla “ Controparte_2
ad esprimere voto sfavorevole”; detta comunicazione era generica e proveniente da
[...] un soggetto privo di legittimazione, attesa la mancanza del parere conforme della Direzione regionale, in virtù del rinvio dell'art. 74 ult.co all'art. 88 co 4 CCII., espressamente previsto dalla norma quale presupposto legittimante l'espressione del voto.
L'Agenzia delle Entrate ha dedotto che con nota prot. 14538/2024 del 29/4/2024, indirizzata all'OCC, dott.ssa e, per conoscenza, all' , l'Amm.ne aveva Persona_1 Controparte_2 provveduto a esprimere formalmente il proprio voto sfavorevole alla proposta contenuta nel piano, volontà che veniva riportata nella relazione depositata il 26 giugno 2024 dal Gestore della Crisi.
Osserva la Corte che dalla lettura della proposta e del piano risulta che l'ente indicato quale titolare del credito è l e non già l'Agenzia delle Entrate;
la nota Controparte_2 prot. 14538/2024 del 29/4/2024 è dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Isernia - indirizzata sia all'OCC, che alla Agenzia Entrate Riscossione – Direzione Regionale, che testualmente riporta: “Indicazione di voto- Con riferimento alla procedura in oggetto, valutata la proposta presentata dal sig. , l'Ufficio invita codesta Parte_1 Controparte_2
ad esprimere voto sfavorevole- L'occasione è gradita per porgere distinti saluti”.
[...]
Dal tenore letterale dell'atto risulta che la stessa Agenzia Entrate – direzione provinciale – evidenziava come il soggetto legittimato/delegato ad esprimere il voto nella procedura per
Pag. 2 a 4 concordato minore fosse l' , ente diverso dal primo;
nessuna Controparte_2 prova vi è che tale voto sia mai pervenuto da parte dell CP_3
La Cassazione con pronuncia n. 35967/22 ha statuito che, facendo applicazione dei principi generali, il diritto di voto (nel concordato, così come nelle procedure di sovraindebitamento) spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale Cont
o dilazionato;
la legittimazione spetta alla e non alla CP_3
Ciò premesso, pur ritenendo la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate e che la Cont dichiarazione di invito ad esprimere voto sfavorevole (espressa dalla direzione provinciale Cont costituisca vera e propria manifestazione di voto sfavorevole, comunicata all' va rilevato che, in ogni caso, è mancata la prova del previo parere conforme della direzione regionale, circostanza espressamente contestata dalla reclamante, e sulla quale l'Agenzia delle Entrate costituita nulla ha dedotto;
non è stata data la prova del necessario parere conforme della competente direzione regionale, come espressamente previsto dall' art. 88 co. 5 CCII e come contestato dalla reclamante.
Per quanto sopra esposto deve ritenersi che la manifestazione di voto espressa dalla Direzione Provinciale di Isernia non sia valida, in mancanza del conforme parere della Direzione Regionale;
a norma dell'art. 79 co. 3 CCII, in mancanza di comunicazione, si intende che l'unico creditore ha prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa (silenzio-assenso).
4. In relazione alle previsioni di cui al co. 3 dell'art. 80 CCII va rilevato che la creditrice non ha mai espresso preventivamente la contestazione della convenienza della proposta;
quanto alla previsione di legge secondo la quale “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria…” va rilevato che OCC nella relazione depositata il 26/3/24 ha espressamente rilevato che “l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto la somma disponibile sulla proiezione dei dati in possesso del sottoscritto, risulta inferiore all'importo indicato nel concordato minore”; l'attivo a disposizione come risultante dalla proposta è pari ad € 42.000,00 mentre l'attivo relativo alla alternativa liquidatoria sarebbe compreso tra € 23.520,00 ed € 38.8822,00, con costi di procedura sostanzialmente coincidenti;
la percentuale di soddisfacimento della creditrice relativa alla proposta è superiore a quella dell'alternativa liquidatoria.
Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla assunta mancata ricomprensione di diversi immobili intestati al reclamante e alla genericità delle indicazioni dell'OCC relative alle partecipazioni societarie del reclamante sono inammissibili nella presente fase tenuto conto al fatto che attengono ex art. 74 CCII all'ammissibilità della procedura, già superata dalla dichiarazione di apertura della procedura effettuata dal Tribunale.
5. La peculiarità e novità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il decreto di rigetto di omologazione del concordato Minore del Parte_1
Tribunale di Isernia in data 02/07/2024, così provvede:
visti gli artt. 50 e 80 CCII in accoglimento del reclamo proposto,
OMOLOGA il concordato minore presentato da ) nato e IM TE (CE) il Parte_1
01.03.1972 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati
Pag. 3 a 4 avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 CCII;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore nonché:
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
- relazionare per iscritto al Tribunale sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presentare al Tribunale una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso;
avverte che ai sensi dell'art. 82 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente procedimento di reclamo;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/03/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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