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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2251/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2251/2021
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Vincenzina Salvatore Parte_1
RICORRENTE
E
, e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei l.r.p.t. rapp.ti e difesi come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2021 parte ricorrente deduceva:
- di essere un docente precario con un titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche che sino al 10.12.2020 ha prestato servizio con un contratto a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Frattamaggiore;
- di essere già inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto;
- di aver presentato, in data 23.7.2020, in occasione della pubblicazione dell'Ordinanza del n. 60 del 10.7.2020, che ha istituito le GPS, domanda di inserimento nella terza CP_3
fascia delle GPS in relazione alla classe di concorso AJ56 – Pianoforte Scuola Secondaria di primo grado;
1 - di non aver potuto dichiarare, e quindi inserire, titoli artistici già valutabili nelle graduatorie di istituto di I e II fascia, peraltro già valutati nelle precedenti graduatorie di Istituto, e di averli pertanto dichiarati in forma cartacea, inoltrando all'Amministrazione apposita istanza di valutazione;
- che, nonostante tale espressa richiesta, i titoli predetti non sono stati valutati, come risulta dalla graduatoria pubblicata presso l'AT di Napoli, dalla quale ha riscontrato la mancata valutazione del punteggio per i predetti titoli artistici.
Chiedeva pertanto, in via cautelare, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere punti 53,70 per i titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso “AJ55 e AJ56 -
Pianoforte Scuola secondaria di primo e di secondo grado” ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto; nel merito, accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere punti 53,70 per i titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso “AJ55 e AJ56 - Pianoforte Scuola secondaria di primo e di secondo grado” ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto; condannare le amministrazioni intimate alle spese di giudizio, con attribuzione.
Con ordinanza del 12.10.2021 lo scrivente giudice rigettava la domanda cautelare, per difetto del periculum in mora.
Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con il quel veniva rigettato il reclamo.
Si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_4
l.r.p.t. con memoria del 10.5.2022 chiedendo a vario titolo il rigetto de ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, insistendo la parte per ottenere una pronuncia di merito, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, e lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò premesso, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario: è pacifico che, al di fuori delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la linea di confine tra le due giurisdizioni, deve essere indagata alla luce del criterio del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi non tanto nella pronuncia che si chiede al Giudice di adottare, ma nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione.
Sul punto è sufficiente richiamare il condivisibile principio già espresso da Cass Sez.un. 8 febbraio
2011 n. 3032, laddove, in termini del tutto convincenti, si è affermato che “In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n.296/06, art. 1, comma 605, lett. c),
2 (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”.
Venendo al merito, possono essere qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., le motivazioni della sentenza 5372/2024 del Tribunale di Napoli, su analoga questione: “L'assenza di motivazione del provvedimento di riduzione del punteggio relativo al valore dei titoli artistici conseguiti, palesa l'illegittimità della determinazione dell'Amministrazione, peraltro lesiva dell'affidamento riposto dal ricorrente nella effettività del punteggio pregresso acquisito. Sul punto, merita condivisione quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato, nel cittadino incolpevole, un legittimo affidamento (TAR
Roma, sez. I, 16-5-2012 n.4455). Nel caso di specie, di contro, l'amministrazione convenuta ha ridotto il punteggio acquisito dal ricorrente senza alcuna motivazione;
tale condotta si palesa quindi lesiva dei principi di buona fede imposti alle parti contraenti anche con riguardo al pubblico impiego, nonché lesiva altresì del principio di trasparenza dell'attività della Pubblica
Amministrazione, non avendo la convenuta esplicitato nel provvedimento, le ragioni della riduzione del punteggio”.
Nel caso in esame al ricorrente nemmeno è stato dato riscontro in relazione alla mancata attribuzione di punteggi per i titoli che invece in precedenza erano stati tutti valorizzati ai fini del punteggio.
Per tali ragioni, deve dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dei titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso - Pianoforte Scuola Numero_1 secondaria di primo grado” ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1
del punteggio per i titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso - Pianoforte Scuola secondaria di primo grado” ai fini Numero_1 dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 3.4.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2251/2021
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Vincenzina Salvatore Parte_1
RICORRENTE
E
, e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei l.r.p.t. rapp.ti e difesi come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2021 parte ricorrente deduceva:
- di essere un docente precario con un titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche che sino al 10.12.2020 ha prestato servizio con un contratto a tempo determinato presso la scuola secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Frattamaggiore;
- di essere già inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto;
- di aver presentato, in data 23.7.2020, in occasione della pubblicazione dell'Ordinanza del n. 60 del 10.7.2020, che ha istituito le GPS, domanda di inserimento nella terza CP_3
fascia delle GPS in relazione alla classe di concorso AJ56 – Pianoforte Scuola Secondaria di primo grado;
1 - di non aver potuto dichiarare, e quindi inserire, titoli artistici già valutabili nelle graduatorie di istituto di I e II fascia, peraltro già valutati nelle precedenti graduatorie di Istituto, e di averli pertanto dichiarati in forma cartacea, inoltrando all'Amministrazione apposita istanza di valutazione;
- che, nonostante tale espressa richiesta, i titoli predetti non sono stati valutati, come risulta dalla graduatoria pubblicata presso l'AT di Napoli, dalla quale ha riscontrato la mancata valutazione del punteggio per i predetti titoli artistici.
Chiedeva pertanto, in via cautelare, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere punti 53,70 per i titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso “AJ55 e AJ56 -
Pianoforte Scuola secondaria di primo e di secondo grado” ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto; nel merito, accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere punti 53,70 per i titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso “AJ55 e AJ56 - Pianoforte Scuola secondaria di primo e di secondo grado” ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto; condannare le amministrazioni intimate alle spese di giudizio, con attribuzione.
Con ordinanza del 12.10.2021 lo scrivente giudice rigettava la domanda cautelare, per difetto del periculum in mora.
Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con il quel veniva rigettato il reclamo.
Si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_4
l.r.p.t. con memoria del 10.5.2022 chiedendo a vario titolo il rigetto de ricorso.
Rinviata la causa per la decisione, insistendo la parte per ottenere una pronuncia di merito, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, e lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò premesso, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario: è pacifico che, al di fuori delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la linea di confine tra le due giurisdizioni, deve essere indagata alla luce del criterio del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi non tanto nella pronuncia che si chiede al Giudice di adottare, ma nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazione.
Sul punto è sufficiente richiamare il condivisibile principio già espresso da Cass Sez.un. 8 febbraio
2011 n. 3032, laddove, in termini del tutto convincenti, si è affermato che “In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n.296/06, art. 1, comma 605, lett. c),
2 (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”.
Venendo al merito, possono essere qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., le motivazioni della sentenza 5372/2024 del Tribunale di Napoli, su analoga questione: “L'assenza di motivazione del provvedimento di riduzione del punteggio relativo al valore dei titoli artistici conseguiti, palesa l'illegittimità della determinazione dell'Amministrazione, peraltro lesiva dell'affidamento riposto dal ricorrente nella effettività del punteggio pregresso acquisito. Sul punto, merita condivisione quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato, nel cittadino incolpevole, un legittimo affidamento (TAR
Roma, sez. I, 16-5-2012 n.4455). Nel caso di specie, di contro, l'amministrazione convenuta ha ridotto il punteggio acquisito dal ricorrente senza alcuna motivazione;
tale condotta si palesa quindi lesiva dei principi di buona fede imposti alle parti contraenti anche con riguardo al pubblico impiego, nonché lesiva altresì del principio di trasparenza dell'attività della Pubblica
Amministrazione, non avendo la convenuta esplicitato nel provvedimento, le ragioni della riduzione del punteggio”.
Nel caso in esame al ricorrente nemmeno è stato dato riscontro in relazione alla mancata attribuzione di punteggi per i titoli che invece in precedenza erano stati tutti valorizzati ai fini del punteggio.
Per tali ragioni, deve dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dei titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso - Pianoforte Scuola Numero_1 secondaria di primo grado” ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1
del punteggio per i titoli artistici già conseguiti e dichiarati in relazione alla classe di concorso - Pianoforte Scuola secondaria di primo grado” ai fini Numero_1 dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 3.4.2025.
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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