Sentenza breve 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 22/05/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 03925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2025, proposto da Rifugio Agro Aversano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B678F63515, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della Determinazione n. 532/2025 del 26/03/2025 con la quale il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Afragola ha indetto una procedura aperta per “l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell’ambito del territorio del Comune di Afragola (NA) per il periodo di mesi 24..”;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e, quindi, anche: c) del disciplinare di gara; d) del capitolato tecnico e progetto allegati al provvedimento sub e); e) della determina n. 688 del 09.04.2025 del Comune di Afragola con la quale si è provveduto a rettificare il capitolato tecnico e la relazione tecnica del progetto; f) della disposizione n. 174 dell’11.4.2024 adottata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Vista la Determinazione n. 532/2025 del 26/03/2025 con la quale il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Afragola ha indetto una procedura aperta per “l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell’ambito del territorio del Comune di Afragola (NA);
Rilevato che:
- con determina n. 688 del 09.04.2025 l’Amministrazione ha provveduto alla rettifica del capitolato tecnico e della relazione tecnica del progetto, prevedendo che “il canile di ricovero dovrà essere ubicato ad una distanza massima, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza, non superiore a Km 20 misurati dalla sede dell’Amministrazione Comunale di Afragola”;
- l’art. 6.3 del disciplinare ha previsto, tra i requisiti di “capacità tecnica e professionale”, che i partecipanti siano proprietari o abbiano la disponibilità “di una struttura adibita a rifugio cani conforme ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico….il canile di ricovero dovrà essere ubicato ad una distanza massima, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza, non superiore a Km 20 misurati dalla sede dell’Amministrazione Comunale di Afragola; la predetta distanza deve
essere dimostrata attraverso la piattaforma www.viamichelin.it”;
Rilevato che la ricorrente, con ricorso notificato il 24.4.2025, ha impugnato le clausole della lex specialis in quanto preclusive della partecipazione ai concorrenti non abbiano la disponibilità di un canile sito a meno di 20 km di distanza dalla sede del Comune, tenuto conto che il Codice dei contratti non contempla le clausole territoriali tra quelle escludenti ma solo premiali;
Rilevato che in data 30.04.2025, con provvedimento 835/2025, la procedura di gara è stata annullata in autotutela dal Comune tenuto espressamente conto delle ragioni di cui al ricorso presentato dalla ricorrente;
Ritenuto che, come anche affermato dal Comune, con l’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato in capo alla ricorrente non residua alcuna utilità concreta perseguibile in via giudiziale, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, che quindi va dichiarato improcedibile ma con spese a carico del Comune, per evidente soccombenza virtuale, in quanto l’annullamento origina dalle censure della ricorrente di cui al ricorso, essendo irrilevante che il deposito del gravame sia avvenuto il 6.5.2025, posto che il Comune avrebbe potuto notiziare la società dell’annullamento laddove si è limitata alla pubblicazione della delibera sull’Albo;
Rilevato altresì che nella memoria difensiva gli avvocati del Comune, in violazione del principio di leale collaborazione, hanno insistito per la reiezione del ricorso con vittoria di spese, diritti e onorari, nonostante abbiano poco prima affermato che la decisione del ricorso è priva di utilità per la ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese processuali in favore del Rifugio Agro Aversano S.r.l., che liquida in euro 1000,00 oltre accessori di legge e c.u., con attribuzione al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO