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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n.367/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati
1. Dott. LUIGI BOBBIO Presidente
2.Dott.ssa GISELLA CINIGLIO Giudice relatore
3.Dott. GIANLUCA DI FILIPPO Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 367/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. con provvedimento del 06/12/2024, avente ad oggetto: querela di falso proposta in corso di causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vicidomini Flavia, giusta Parte_1 procura in atti;
QUERELANTE
E
in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Giuliana Senatore ed Antonio Cascone, giusta procura in atti;
QUERELATO
Oggetto: querela di falso in corso di causa
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La causa è stata rimessa al collegio per la decisione in ordine alla querela di falso proposta, in corso di causa, da , con riferimento ai seguenti documenti prodotti dal convenuto Parte_1
note prot.3360/P del 16.06.2017 e prot.n.33849 del 19.06.2017. CP_1
In particolare, giova in questa sede brevemente chiarire che l'odierno querelante citava in giudizio il in pers. del sindaco p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona Controparte_1 ed al suo motoveicolo, conseguenti al sinistro stradale, verificatosi in data 17.06.2017, a causa dalla presenza di una sostanza oleosa sulla strada Corso Principe Amedeo, “non segnalata, né avvistabile in tempo utile, confondendosi con il colore del piano stradale”.
Nel costituirsi in giudizio il in pers. del l.r.p.t. contestava la fondatezza della Controparte_1 pretesa attoria, di cui chiedeva il rigetto, ritenendola infondata sia nell'an che nel quantum ed in subordine concludeva per la mancanza di responsabilità del “ricorrendo, in ogni caso, l'esimente del “caso CP_1 fortuito” ed, infine, per un concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso.
Nel corso del procedimento - ed in allegato alla memoria ex art.183 VI co.n.2 c.p.c. - il convenuto CP_1 depositava una relazione dell'Ufficio Sinistri, a firma della responsabile , con allegate due Parte_2 copie di verbali di sopralluogo di monitoraggio del corso Principe Amedeo, estratte dai relativi originali con l'indicazione del tratto di strada teatro dell'incidente e con la dicitura “omissis” per le altre 15 strade.
La difesa dell'attore proponeva querela di falso dei predetti documenti (note prot.3360/P del 16.06.2017 e prot.n.33849 del 19.06.2017.
Il giudice istruttore, con ordinanza del 15 marzo 2023, autorizzava la presentazione della querela e disponeva che la parte convenuta depositasse in cancelleria entro il termine fissato, l'originale della predetta documentazione.
Escussi i testi di parte convenuta, ritenuta la domanda di querela di falso matura per la decisione, rimetteva la stessa al collegio, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La querela di falso va dichiarata inammissibile.
In via preliminare, si rileva che la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire che il potere di delibazione sull'ammissibilità o meno della querela ex art 221 c.p.c. spetta al giudice istruttore, in sede di verifiche preliminari, ha altresì precisato che tale decisione è suscettibile di un riesame da parte del collegio, cui la questione è stata rimessa ex art 190 c.p.c. – in termini, Cass. civ. ordinanza n. 988 del 20/01/2021, per cui
“in tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede pagina 2 di 3 di decisione della causa.” e, ancora, Cass. civ. ordinanza n. 6028 del 28/02/2023, “in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.”.
Ciò posto, come chiarito, il giudizio principale attiene la richiesta di risarcimento dei danni occorsi a parte attrice a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 17 giugno 2017.
Ebbene dall'esame della documentazione in oggetto emerge che i verbali di sopralluogo di monitoraggio si riferiscono al 16 ed al 19 giugno 2017, pertanto l'analisi degli stessi è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, non potendo gli stessi essere idonei a fungere da prova della inesistenza della sostanza oleosa che ha - secondo la prospettazione di parte attrice- determinato il sinistro per cui è causa.
La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile.
In ragione della circostanza per cui la presente controversia è stata rimessa in decisione innanzi al collegio per la sola querela di falso proposta in via incidentale, la decisione sul merito del giudizio principale, va rimessa al giudice a quo.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti stante il rilievo ufficioso della presente declaratoria di inammissibilità della proposta querela di falso.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la querela di falso;
b) Compensa le spese di lite. così deciso alla camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gisella Ciniglio Dott. Luigi Bobbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati
1. Dott. LUIGI BOBBIO Presidente
2.Dott.ssa GISELLA CINIGLIO Giudice relatore
3.Dott. GIANLUCA DI FILIPPO Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 367/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. con provvedimento del 06/12/2024, avente ad oggetto: querela di falso proposta in corso di causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vicidomini Flavia, giusta Parte_1 procura in atti;
QUERELANTE
E
in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Giuliana Senatore ed Antonio Cascone, giusta procura in atti;
QUERELATO
Oggetto: querela di falso in corso di causa
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La causa è stata rimessa al collegio per la decisione in ordine alla querela di falso proposta, in corso di causa, da , con riferimento ai seguenti documenti prodotti dal convenuto Parte_1
note prot.3360/P del 16.06.2017 e prot.n.33849 del 19.06.2017. CP_1
In particolare, giova in questa sede brevemente chiarire che l'odierno querelante citava in giudizio il in pers. del sindaco p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona Controparte_1 ed al suo motoveicolo, conseguenti al sinistro stradale, verificatosi in data 17.06.2017, a causa dalla presenza di una sostanza oleosa sulla strada Corso Principe Amedeo, “non segnalata, né avvistabile in tempo utile, confondendosi con il colore del piano stradale”.
Nel costituirsi in giudizio il in pers. del l.r.p.t. contestava la fondatezza della Controparte_1 pretesa attoria, di cui chiedeva il rigetto, ritenendola infondata sia nell'an che nel quantum ed in subordine concludeva per la mancanza di responsabilità del “ricorrendo, in ogni caso, l'esimente del “caso CP_1 fortuito” ed, infine, per un concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso.
Nel corso del procedimento - ed in allegato alla memoria ex art.183 VI co.n.2 c.p.c. - il convenuto CP_1 depositava una relazione dell'Ufficio Sinistri, a firma della responsabile , con allegate due Parte_2 copie di verbali di sopralluogo di monitoraggio del corso Principe Amedeo, estratte dai relativi originali con l'indicazione del tratto di strada teatro dell'incidente e con la dicitura “omissis” per le altre 15 strade.
La difesa dell'attore proponeva querela di falso dei predetti documenti (note prot.3360/P del 16.06.2017 e prot.n.33849 del 19.06.2017.
Il giudice istruttore, con ordinanza del 15 marzo 2023, autorizzava la presentazione della querela e disponeva che la parte convenuta depositasse in cancelleria entro il termine fissato, l'originale della predetta documentazione.
Escussi i testi di parte convenuta, ritenuta la domanda di querela di falso matura per la decisione, rimetteva la stessa al collegio, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La querela di falso va dichiarata inammissibile.
In via preliminare, si rileva che la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire che il potere di delibazione sull'ammissibilità o meno della querela ex art 221 c.p.c. spetta al giudice istruttore, in sede di verifiche preliminari, ha altresì precisato che tale decisione è suscettibile di un riesame da parte del collegio, cui la questione è stata rimessa ex art 190 c.p.c. – in termini, Cass. civ. ordinanza n. 988 del 20/01/2021, per cui
“in tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede pagina 2 di 3 di decisione della causa.” e, ancora, Cass. civ. ordinanza n. 6028 del 28/02/2023, “in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.”.
Ciò posto, come chiarito, il giudizio principale attiene la richiesta di risarcimento dei danni occorsi a parte attrice a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 17 giugno 2017.
Ebbene dall'esame della documentazione in oggetto emerge che i verbali di sopralluogo di monitoraggio si riferiscono al 16 ed al 19 giugno 2017, pertanto l'analisi degli stessi è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, non potendo gli stessi essere idonei a fungere da prova della inesistenza della sostanza oleosa che ha - secondo la prospettazione di parte attrice- determinato il sinistro per cui è causa.
La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile.
In ragione della circostanza per cui la presente controversia è stata rimessa in decisione innanzi al collegio per la sola querela di falso proposta in via incidentale, la decisione sul merito del giudizio principale, va rimessa al giudice a quo.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti stante il rilievo ufficioso della presente declaratoria di inammissibilità della proposta querela di falso.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara inammissibile la querela di falso;
b) Compensa le spese di lite. così deciso alla camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gisella Ciniglio Dott. Luigi Bobbio
pagina 3 di 3