CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/04/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 16.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3381 dell'anno 2023 vertente tra:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tania Della Bella, giusta procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Zagarolo, viale Ungheria, 89;
Appellante
e e , Controparte_1 Controparte_2
1 rappresentati e difesi dall'avv. Ubaldo Pecorilla, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Roma, piazzale Clodio, 12;
Appellati
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 827/23 del Tribunale di Tivoli
Premesso che:
con decreto del 25.5.2015, il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione consensuale di e che, fra l'altro, avevano concordato Parte_1 CP_3
che quest'ultimo versasse alla controparte un assegno mensile di € 500,00, per il mantenimento dei figli della coppia ( , nato il [...] e Per_1 Per_2
nato il [...]), nonché l'ulteriore importo mensile di € 150,00, a titolo di contributo per la locazione dell'immobile in cui vivevano madre e figli;
con ricorso ex art. 148 c.c. (riqualificato ex art. 316 bis c.c., nel procedimento
R.G. 1005/2020), , dedotto l'inadempimento di e Parte_1 CP_3
l'indisponibilità di propri redditi sufficienti al mantenimento dei figli, ha chiesto che fosse posto a carico degli ascendenti del debitore,
[...]
e , un contributo quantificato nella somma mensile CP_1 Controparte_2
di € 500,00;
costituitisi i convenuti, la domanda di è stata respinta con decreto Parte_1
emesso in data 12.5.2021;
2 in data 20.5.2021, ha, quindi, proposto opposizione avverso tale Parte_1
decreto, insistendo affinchè fosse ordinato a e Controparte_1 CP_2
di versarle un contributo per il mantenimento dei loro nipoti, quantificato
[...]
nella somma di € 500,00, o, eventualmente, in altro importo ritenuto di giustizia;
gli opposti si sono costituiti in data 21.9.2021, contestando il fondamento della domanda e concludendo per il relativo rigetto;
escusso un testimone indicato da , con la sentenza n. 827/23, Parte_1
depositata il 23.6.2023, l'opposizione è stata respinta e l'opponente è stata condannata al pagamento delle spese di lite;
in data 30.6.2023, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
deducendo che erroneamente il Tribunale di Tivoli, da un lato, non aveva ritenuto provato l'inadempimento di;
dall'altro, aveva escluso CP_3
che i nonni avessero una capacità economica tale da poter contribuire al mantenimento dei nipoti e ha, quindi, concluso affinchè fosse ordinato a
[...]
e , ai sensi dell'art. 316 bis c.c., di versarle l'importo CP_1 Controparte_2
mensile di € 500,00, o altra somma ritenuta di giustizia, con loro condanna al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
e si sono costituiti contestando il Controparte_1 Controparte_2
fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
il P.G., in data 29.5.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione;
sulle note depositate dalle parti per la trattazione scritta della causa, come disposto con provvedimento del 5.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
3 causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Giova premettere che, in materia di art. 316 bis c.c., la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti
è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi” (Cass., Sez. 1, 16/05/2023, n. 13345).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che -ammessa al gratuito Parte_1
patrocinio già nel primo grado del giudizio- sia orfana di entrambi i genitori;
la documentazione medica prodotta davanti al Tribunale, inoltre, attesta le sue precarie condizioni di salute (nel 2020 ha subito una craniotomia per un fungo cerebrale che le aveva determinato anche una emiparesi); la relazione della
4 Guardia di Finanza, allegata in atti il 12.4.2023, riporta che, per l'anno d'imposta 2021, ha percepito redditi complessivi pari ad € 9.000,00 circa.
L'appellante, quindi, nonostante la giovane età (45 anni) dispone di risorse economiche (e fisiche) inadeguate al mantenimento di se stessa e dei due figli, ormai di 22 e 16 anni.
Inoltre, ritiene la Corte che le numerose procedure esecutive intraprese -spesso infruttuosamente- dall'appellante nei confronti di dimostrino CP_3
adeguatamente l'inadempimento in cui quest'ultimo è incorso nel contribuire al mantenimento dei figli.
Anche e , peraltro, hanno riconosciuto che Controparte_1 Controparte_2
il figlio è attualmente disoccupato e che, quindi, sono loro stessi a garantirgli una sopravvivenza dignitosa.
Gli appellati hanno altresì ammesso di contribuire già da tempo al mantenimento dei nipoti, facendo la spesa, acquistando vestiti per loro e pagando eventuali gite scolastiche.
Se è pur vero, quindi, che anche i nonni percepiscono un reddito alquanto modesto (una pensione mensile di € 900,00, il nonno e di € 280,00, la nonna), deve, tuttavia, riconoscersi il diritto di ad un loro -seppur contenuto- Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, non limitato alle spese che costoro discrezionalmente scelgono di sostenere per i nipoti, ma che sia certo nel relativo ammontare e nella scadenza con cui le verrà corrisposto.
Fermo restando, pertanto, che e non sono Controparte_1 Controparte_2
tenuti a partecipare al mantenimento di e acendo la spesa o Per_1 Per_2
pagando loro le giste scolastiche, deve porsi a loro carico un contributo mensile quantificato nell'importo complessivo di € 150,00, con rivalutazione secondo
5 indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mani di , con Parte_1
decorrenza dalla data d'introduzione dell'originario ricorso ex art. 148 c.c.
(come poi riqualificato ai sensi dell'art. 316 bis c.c.).
Il limitato accoglimento dell'impugnazione, induce a compensare ¾ delle spese di entrambi i gradi del giudizio (come liquidate dal Tribunale, per il primo grado e liquidate come da dispositivo, per il presente), poste nella residua misura di ¼ a carico di e , in favore Controparte_1 Controparte_2
dell'Erario, essendo stata l'appellante ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 827/23, depositata il 23.6.2023,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da , ordina a Parte_1 [...]
e di corrispondere all'appellante, per il CP_1 Controparte_2
mantenimento di e , l'importo mensile di € 150,00 a Per_1 Persona_3
decorrere dalla data d'introduzione dell'originario ricorso, da versarsi entro il
5 di ogni mese a mani di , con adeguamento monetario automatico Parte_1
secondo Istat;
condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
dell'Erario, di ¼ delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, per il presente grado, per l'intero, in € 5.800,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa i residui ¾, per entrambi i gradi della lite. 6 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 16.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3381 dell'anno 2023 vertente tra:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tania Della Bella, giusta procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Zagarolo, viale Ungheria, 89;
Appellante
e e , Controparte_1 Controparte_2
1 rappresentati e difesi dall'avv. Ubaldo Pecorilla, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Roma, piazzale Clodio, 12;
Appellati
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 827/23 del Tribunale di Tivoli
Premesso che:
con decreto del 25.5.2015, il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione consensuale di e che, fra l'altro, avevano concordato Parte_1 CP_3
che quest'ultimo versasse alla controparte un assegno mensile di € 500,00, per il mantenimento dei figli della coppia ( , nato il [...] e Per_1 Per_2
nato il [...]), nonché l'ulteriore importo mensile di € 150,00, a titolo di contributo per la locazione dell'immobile in cui vivevano madre e figli;
con ricorso ex art. 148 c.c. (riqualificato ex art. 316 bis c.c., nel procedimento
R.G. 1005/2020), , dedotto l'inadempimento di e Parte_1 CP_3
l'indisponibilità di propri redditi sufficienti al mantenimento dei figli, ha chiesto che fosse posto a carico degli ascendenti del debitore,
[...]
e , un contributo quantificato nella somma mensile CP_1 Controparte_2
di € 500,00;
costituitisi i convenuti, la domanda di è stata respinta con decreto Parte_1
emesso in data 12.5.2021;
2 in data 20.5.2021, ha, quindi, proposto opposizione avverso tale Parte_1
decreto, insistendo affinchè fosse ordinato a e Controparte_1 CP_2
di versarle un contributo per il mantenimento dei loro nipoti, quantificato
[...]
nella somma di € 500,00, o, eventualmente, in altro importo ritenuto di giustizia;
gli opposti si sono costituiti in data 21.9.2021, contestando il fondamento della domanda e concludendo per il relativo rigetto;
escusso un testimone indicato da , con la sentenza n. 827/23, Parte_1
depositata il 23.6.2023, l'opposizione è stata respinta e l'opponente è stata condannata al pagamento delle spese di lite;
in data 30.6.2023, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
deducendo che erroneamente il Tribunale di Tivoli, da un lato, non aveva ritenuto provato l'inadempimento di;
dall'altro, aveva escluso CP_3
che i nonni avessero una capacità economica tale da poter contribuire al mantenimento dei nipoti e ha, quindi, concluso affinchè fosse ordinato a
[...]
e , ai sensi dell'art. 316 bis c.c., di versarle l'importo CP_1 Controparte_2
mensile di € 500,00, o altra somma ritenuta di giustizia, con loro condanna al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
e si sono costituiti contestando il Controparte_1 Controparte_2
fondamento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
il P.G., in data 29.5.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione;
sulle note depositate dalle parti per la trattazione scritta della causa, come disposto con provvedimento del 5.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
3 causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Giova premettere che, in materia di art. 316 bis c.c., la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti
è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi” (Cass., Sez. 1, 16/05/2023, n. 13345).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che -ammessa al gratuito Parte_1
patrocinio già nel primo grado del giudizio- sia orfana di entrambi i genitori;
la documentazione medica prodotta davanti al Tribunale, inoltre, attesta le sue precarie condizioni di salute (nel 2020 ha subito una craniotomia per un fungo cerebrale che le aveva determinato anche una emiparesi); la relazione della
4 Guardia di Finanza, allegata in atti il 12.4.2023, riporta che, per l'anno d'imposta 2021, ha percepito redditi complessivi pari ad € 9.000,00 circa.
L'appellante, quindi, nonostante la giovane età (45 anni) dispone di risorse economiche (e fisiche) inadeguate al mantenimento di se stessa e dei due figli, ormai di 22 e 16 anni.
Inoltre, ritiene la Corte che le numerose procedure esecutive intraprese -spesso infruttuosamente- dall'appellante nei confronti di dimostrino CP_3
adeguatamente l'inadempimento in cui quest'ultimo è incorso nel contribuire al mantenimento dei figli.
Anche e , peraltro, hanno riconosciuto che Controparte_1 Controparte_2
il figlio è attualmente disoccupato e che, quindi, sono loro stessi a garantirgli una sopravvivenza dignitosa.
Gli appellati hanno altresì ammesso di contribuire già da tempo al mantenimento dei nipoti, facendo la spesa, acquistando vestiti per loro e pagando eventuali gite scolastiche.
Se è pur vero, quindi, che anche i nonni percepiscono un reddito alquanto modesto (una pensione mensile di € 900,00, il nonno e di € 280,00, la nonna), deve, tuttavia, riconoscersi il diritto di ad un loro -seppur contenuto- Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, non limitato alle spese che costoro discrezionalmente scelgono di sostenere per i nipoti, ma che sia certo nel relativo ammontare e nella scadenza con cui le verrà corrisposto.
Fermo restando, pertanto, che e non sono Controparte_1 Controparte_2
tenuti a partecipare al mantenimento di e acendo la spesa o Per_1 Per_2
pagando loro le giste scolastiche, deve porsi a loro carico un contributo mensile quantificato nell'importo complessivo di € 150,00, con rivalutazione secondo
5 indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mani di , con Parte_1
decorrenza dalla data d'introduzione dell'originario ricorso ex art. 148 c.c.
(come poi riqualificato ai sensi dell'art. 316 bis c.c.).
Il limitato accoglimento dell'impugnazione, induce a compensare ¾ delle spese di entrambi i gradi del giudizio (come liquidate dal Tribunale, per il primo grado e liquidate come da dispositivo, per il presente), poste nella residua misura di ¼ a carico di e , in favore Controparte_1 Controparte_2
dell'Erario, essendo stata l'appellante ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 827/23, depositata il 23.6.2023,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da , ordina a Parte_1 [...]
e di corrispondere all'appellante, per il CP_1 Controparte_2
mantenimento di e , l'importo mensile di € 150,00 a Per_1 Persona_3
decorrere dalla data d'introduzione dell'originario ricorso, da versarsi entro il
5 di ogni mese a mani di , con adeguamento monetario automatico Parte_1
secondo Istat;
condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
dell'Erario, di ¼ delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, per il presente grado, per l'intero, in € 5.800,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa i residui ¾, per entrambi i gradi della lite. 6 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
7