Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'Avv. Genovali Carla ricorrente contro
CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Nannizzi resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.06.2022 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché “al Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa ammissione di CTU medico-legale, dichiari che il ricorrente è affetto da ipoacusia percettiva bilaterale e gonartrosi bilaterale sinistra, contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalla quale consegue inabilità permanente al lavoro rispettivamente nella misura del 10% e 7% e, unitamente ai postumi ad oggi già riconosciuti, complessivamente nella misura del 43% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
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La causa è stata istruita mediante testimonianze e consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento delle malattie e del nesso causale tra le stesse e la professione svolta dal ricorrente.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa come da sentenza contestuale, previo scambio di note scritte.
***
La domanda attrice è fondata nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata in primo luogo istruita tramite l'assunzione di prove orali. I testi hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente.
Confermate le modalità di svolgimento delle attività lavorativa si è quindi proceduto a disporre una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
All'esito dell'espletamento della consulenza medica il CTU ha concluso affermando il Persona_1 ricorrente: “soggetto dell'età di 66 anni che ha sempre svolto attività di muratore – imbianchino nel settore edilizio, dapprima come dipendente, 1982 – 1984, quindi come coadiuvante di impresa artigiana, 1984 – 2017, svolgendo mansioni implicanti movimentazione manuale di carichi, mantenimento di posture coatte e compimento di atti di forza determinanti un sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori;
di minor rilievo e non documentata appare l'esposizione a rumori […]. Tenuto conto dell'anamnesi clinica e lavorativa, della documentazione medica e degli attuali riscontri soggettivi e obiettivi, sulla base della criteriologia di riferimento valutativo medicolegale (D. L. 38 / 2000 voci 275 - 276 - D. M. 09.04.08) ritengo che il ricorrente risulti affetto da patologia da usura lavorativa: gonartrosi bilaterale tale da determinare all'epoca della denuncia all' (16.09.19) e allo stato attuale una permanente riduzione dell'antecedente integrità psico-fisica (danno biologico) CP_1 di grado pari al 7 (sette) % con conseguente elevazione dalla medesima data del danno biologico complessivo dal 28 % già in godimento per altre M. P. alla misura complessiva del 34 (trentaquattro) %; non si ravvedono i presupposti medicolegali per il riconoscimento professionale della dedotta ipoacusia”.
2 Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_2 grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Nessuna osservazione critica è pervenuta dai consulenti tecnici di parte.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 34 % dalla domanda amministrativa di talché l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza parziale, stante il parziale rigetto della domanda e sono liquidate come da
3 infrascritto dispositivo, con compensazione nei limiti della metà
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 34 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1
interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1400,00 oltre iva e cpa, in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico.
Lucca, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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