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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2071/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Maria Maddalena RT_1 P.IVA_1
Gaeta (C.F. C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leopoldo Citi Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Giulia Citi (C.F. ), Cecilia Citi (C.F. C.F._2 C.F._3
( ) C.F._4
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20.09.2023
CONCLUSIONI
In data 15.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, 1) Accogliere l'appello spiegato avverso la sentenza n. 2667/2023 del Tribunale di Firenze, pubbl. il 20/09/2023 RG n. 3852/2021, Repert. n. 5208/2023 del 21/09/2023, e, per l'effetto: 1) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 873/2021 del 02.03.2021 reso dal Tribunale di Firenze RG
pagina 1 di 12 2278/2021 in quanto ingiusto ed infondato in fatto e in diritto;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei vizi e della inidoneità dei prodotti all'uso al quale sono destinati, tutt'oggi non risolti dalla società e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c., Controparte_1 condannare la società alla eliminazione dei vizi riconosciuti del prodotto oggetto Controparte_1 della compravendita intercorsa;
3) In via riconvenzionale, accogliere la domanda spiegata e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. – 1460, 1490, 1493 e 1494 c.c. e /o dell'art. 2043 c.c., il grave inadempimento della società in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t, e la grave colpa nella produzione di tutti i danni ingiustamente arrecati alla società per le causali di cui al presente atto di citazione;
e, per RT_2 l'effetto: a) condannare, al risarcimento di ogni e qualsiasi danno patrimoniale e di immagine ingiustamente arrecato alla società nella misura che sarà determinata in RT_2 corso di causa anche secondo equità, b) con vittoria di spese, competenze ed accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) Sempre in via riconvenzionale, accogliere la spiegata domanda di risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra la società
[...] e la società e, per l'effetto, condannare la società al RT_1 Controparte_1 Controparte_1RT risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla società che saranno RT_1 determinati in corso di causa anche in via equitativa ed alla restituzione della somma di euro 1.911,20 già pagata a mezzo RI.BA. Con vittoria di spese e competenze professionali e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, DICHIARARE inammissibile l'appello per i motivi dedotti e, comunque, RIGETTARE l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, CONFERMARE, comunque ed in ogni caso, in ogni sua parte o capo la sentenza n.2667/2023 del Tribunale di Firenze III Sez. Civile pubblicata il 20.09.2023 repertorio n.5208/2023 del 21.09.2023, Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico Dott. Carlo Carvisiglia nel procedimento civile n.3852/2021. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali anche di questo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (di seguito, per brevità, RT_1 RT anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la (di Controparte_1 seguito anche solo , proponendo gravame avverso la sentenza n. 2667/2023, emessa dal _1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 20.09.2023, che aveva rigettato l'opposizione a decreto RT ingiuntivo proposta da con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado. RT 1.1. – conveniva in giudizio opponendo il decreto ingiuntivo n. 873/2021 del _1
02.03.2021 emesso dal Tribunale di Firenze (RG 2278/2021), con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 8.687,28 (oltre interessi moratori e spese del procedimento pagina 2 di 12 monitorio), a titolo di corrispettivo ancora dovuto per fornitura di beni mobili di cui alla fattura n.
1643 del 13.11.2020 di € 10.598,48.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, lamentava il carattere viziato e inidoneo all'uso di destinazione dei beni forniti da
In particolare, esponeva che al momento del montaggio presso l'abitazione di _1 _2 RT
, cliente della stessa e destinatario finale della fornitura, l'anta consegnata dalla
[...] società opposta aveva ceduto sotto il peso del televisore, danneggiando quest'ultimo ed il pavimento in parquet di rovere. RT A seguito della puntuale e tempestiva denuncia dei vizi da parte di essa avvenuta con comunicazione mail del 20.11.2020, aveva omesso di eseguire qualsiasi intervento, così _1 costringendo l'opponente ad attivarsi autonomamente per risolvere il problema, il che aveva comportato un esborso per circa 3.000,00 euro senza, peraltro, ottenere alcun risultato utile.
Sollevava, quindi, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ed il risarcimento dei danni subiti, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Nello specifico, l'opposta rilevava come ad essa non potesse essere imputato alcun inadempimento, dal momento che l'anta era stata realizzata sulla base delle indicazioni e delle RT misure fornite dalla medesima oltre che dall'Arch. consulente del cliente finale. Per_1
Negava, inoltre, di essere rimasta inerte successivamente al ricevimento della denuncia dei vizi, essendosi, al contrario, attivata, per mero spirito conciliativo e senza che ciò equivalesse a riconoscimento di responsabilità, per suggerire una soluzione alternativa che, tuttavia, non era stata accettata dalla . RT_1
1.3. – Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €
8.177,81, la causa veniva istruita con prove documentali.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, il tribunale, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
- anche a voler ritenere dimostrato l'evento del cedimento, sotto il peso del televisore, dell'anta consegnata da non vi erano elementi che inducessero ad ipotizzare che vi fossero difetti _1 intrinseci nel bene fornito da quest'ultima;
- difatti, si doveva ritenere, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti, che il cedimento in questione fosse riconducibile ad una carenza nella progettazione dell'anta sotto il profilo pagina 3 di 12 dell'idoneità a sorreggere il peso del televisore: detta carenza non appariva, tuttavia, ascrivibile all'opposta, considerato che i disegni tecnici di tutti gli elementi ordinati, compresa l'anta in questione, erano stati redatti da (la quale non aveva mai avuto accesso alla Controparte_1 abitazione del cliente finale) sulla base delle indicazioni fornite dall'architetto del cliente finale e RT delle richieste trasmesse dalla la quale aveva poi controfirmato i disegni unitamente alla conferma dell'ordine;
- non risultava configurabile, pertanto, un inadempimento imputabile all'opposta, ragione per cui andavano, conseguentemente, respinte tanto l'eccezione ex art.1460 c.c. che la domanda di risoluzione avanzate dall'attrice, la quale non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento in assenza di vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, stante il ridotto valore economico dell'anta de qua rispetto alla fornitura nel complesso eseguita;
- parimenti non poteva trovare accoglimento neppure la domanda risarcitoria, tenuto conto della mancanza di prova in concreto dei danni lamentati;
- l'opposizione proposta doveva, dunque, essere integralmente respinta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello la articolando un unico RT_1 motivo: il Tribunale aveva errato nell'applicazione degli artt. 1460, 1490 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sull'obbligo della società di eliminare i vizi denunciati ed accertati. _1
Invero, dalla fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, contrariamente a quanto statuito dal RT giudice di prime cure, si evinceva, per tabulas, che essa non aveva alcuna responsabilità per RT i difetti dell'anta, fornita da essendo un mero rivenditore del prodotto finale che si era _1 limitata a trasmettere a l'ordine di acquisto corredato dai disegni dell'architetto _1 ES
(tecnico del cliente finale) comunicando alla medesima l'uso al quale il prodotto
[...] _1 ordinato era destinato.
Deduceva l'appellante che la aveva accettato tali disegni, partecipando Controparte_1 attivamente alla progettazione dell'anta, proponendo addirittura un prodotto coperto da un nuovo brevetto, cd. “COVER” e che la stessa aveva riconosciuto l'esistenza del vizio, con conseguente impegno alla eliminazione dello stesso.
Il Tribunale, inoltre, non aveva fatto corretta applicazione neppure dell'art. 1460 c.c., in quanto il vizio in questione non era di scarsa importanza, rendendo il mobile inidoneo all'uso al quale era RT destinato, il che aveva legittimato a sospendere i pagamenti.
pagina 4 di 12 Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; per il resto, contestava perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'11.7.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 15.1.2025, con termine fino all'8.1.2025 per il deposito di note conclusionali.
2.4 – Veniva acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (R.G. Trib. Firenze n. 3852/2021).
2.5. – La causa, pertanto, viene decisa a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per la discussione orale.
***
3. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
4 – Ciò posto, l'appello è fondato nei termini che seguono.
4.1 – Innanzi tutto, deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di omessa pronuncia per non avere il tribunale preso in considerazione la domanda di RMC diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo, da parte di della eliminazione del difetto denunciato. _1
Tale domanda, infatti, non è stata ritualmente avanzata nel corso del giudizio di primo grado, in quanto formulata, per la prima volta, solo nella memoria conclusionale depositata il 24.7.2023
(peraltro dichiarata inammissibile dal tribunale in quanto non autorizzata) e, dunque, oltre il termine di formazione delle preclusioni assertive.
pagina 5 di 12 Ne deriva che la sua riproposizione in questo grado di giudizio ne determina l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
4.2. – Il gravame è, invece, fondato nella parte in cui critica la sentenza impugnata per non avere RT ritenuto provato l'esistenza del vizio lamentato da e reputato insussistente qualsiasi responsabilità della società _1
4.2.1. - In primo luogo, giova considerare come non sussista contestazione sulla riconducibilità del rapporto per cui è causa allo schema della compravendita.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione
e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 34026/2019).
Nel caso in esame, le parti non hanno mosso alcuna contestazione alla qualificazione dell'azione operata dal tribunale (che l'ha ricondotta nel novero della garanzia per vizi della cosa venduta), di talché la questione deve ritenersi coperta da giudicato.
4.2.2. – Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite 3 maggio 2019 n.
11748, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ha affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di far valere il diritto di garanzia. Da tutto ciò consegue che per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore, che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova della loro esistenza. Tale opzione ermeneutica che pone a carico del compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta soddisfa anche le esigenze di carattere pratico espresse dal principio della vicinanza della prova e si appalesa armonica rispetto alle analoghe elaborazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione. RT 4.2.3. – Ciò premesso, pur non avendo avanzato richieste di prova orale, non può non considerarsi pacifica, in quanto non contestata dalla venditrice, la circostanza che l'anta, montata presso l'abitazione del cliente finale ( ) abbia ceduto sotto il peso del Controparte_2 televisore, il che rende evidente la sua inidoneità all'uso convenuto.
Ora, come rilevato anche dal giudice di prime cure, tale inidoneità è riconducibile ad una carenza nella progettazione dell'anta sotto il profilo dell'idoneità a sorreggere il peso del televisore.
Ebbene, dalla corrispondenza intercorsa inter partes, si evince che la venditrice era stata resa edotta del fatto che l'anta in questione avrebbe dovuto sostenere il peso di un televisore di 70 pollici (circa 40 kg).
pagina 6 di 12 In proposito, non rileva che i beni mobili forniti da fra cui l'anta in questione, fossero stati _1 progettati, come affermato nella sentenza impugnata, sulla base “delle indicazioni fornite dall'architetto del cliente finale e delle richieste trasmesse dalla la quale ha RT_1 poi controfirmato i disegni unitamente alla conferma dell'ordine (cfr. docc.
1-14 fasc. parte convenuta)”, circostanza che escluderebbe, secondo il tribunale, un inadempimento “imputabile” all'originaria opposta.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 33149/2019), sicché tale garanzia è sempre dovuta da quest'ultimo a norma dell'art. 1492 c.c., sia che egli fosse o non fosse in buona fede, sia che ignorasse senza colpa i vizi in parola o, invece, conoscendoli li avesse taciuti.
Pertanto, il fatto che abbia fatto affidamento sulle indicazioni provenienti dal tecnico del _1 cliente finale si presenta completamente irrilevante.
4.2.4. – Ciò tanto più se si considera che la società ha avuto un ruolo indubbiamente attivo _1 dell'attività di progettazione dell'anta, come si desume dai seguenti documenti: RT
- mail del 14.09.2020, con cui comunicava a di essersi confrontata con la produzione e _1 di aver conseguentemente invitato l'arch. (tecnico del cliente finale) ad effettuare un Per_1 nuovo progetto “non potendo far alloggiare o ancorare la tv su una nostra anta (per via delle misure e peso)”. in altri termini, sollevava dubbi circa la progettazione effettuata dall'arch. _1
la quale veniva all'uopo invitata ad apportare le dovute modifiche, avendo il professionista Per_1 progettato un pannello eccessivamente largo rispetto all'altezza, in considerazione del peso che avrebbe dovuto sostenere.
- mail del 15.09.2020, con cui scriveva alla RMC specificando che “per il sistema su cui _1 ancoreranno la TV abbiamo previsto il nuovo sistema ON107 che ha delle cerniere con una maggior portata. N.B. non è un'apertura motorizzata, ma avverrà manualmente tramite un madefilo posto sull'anta. Viste le dimensioni delle ante ho adeguato le tipologie di apertura…ovvero o verso l'alto/basso o tirare battente”;
- mail del 16.09.2020, con cui l'arch. chiedeva a le dimensioni necessarie per poter Per_1 _1 sostenere il televisore ovvero “parete con 4 pistoncini per sollevamento 170X110 come da pag
163. A questo punto la mia progettazione può partire soltanto con un vostro chiarimento in merito”;
- mail in pari data (16.09.2020) con cui rispondeva all'arch. onde informare la _1 Per_1 medesima che “purtroppo non esistono in commercio meccanismi motorizzati di sollevamento
pagina 7 di 12 anta che possano sostenere le dimensioni ed il peso indicato. Pertanto la soluzione percorribile è quella che abbiamo preventivato, ovvero con anta incernierata all'occorrenza apribile tramite madefilo”;
- mail del 24.11.2020 con cui, in risposta alla comunicazione del cedimento dell'anta da parte di RT
replicava “per sostenere l'anta abbiamo previsto nella parte centrale in altezza un _1 supporto a scatto che sostiene l'anta stessa;
prima di essere spedito il sistema è stato provato in azienda. Si è per caso rotto questo supporto?”.
- mail del 3.12.2020 con cui trasmetteva “il disegno della soluzione che avremo studiato” _1 precisando trattarsi di una soluzione “che non abbiamo a listino derivante dal nuovo brevetto
Cover della quale dovremo fare anche i programmi di lavorazione, non avendo nella gamma né porte con anta in legno né porte con stipiti su 4 lati. Lo stipite del sistema porta, che gira come anticipato su quattro lati, andrebbe fissato allo stipite esistente (ovviamente assicurandosi di andare con le viti di collegamento non solo a prendere il profilo del sistema ON 107 già installato, ma anche la struttura del cartongesso) considerando che il peso dell'anta che produrremo in tamburato di legno da 60 mm di spessore, necessario ad incassare delle cerniere da 160 Kg, già è
30 Kg. Non possiamo fare spessori inferiori perché le cerniere che vanno incassate sono grandi e studiate per far rientrare l'anta a filo parete. Al pannello porta possiamo mettere la serratura magnetica a rullino (di nuova generazione) ed incassare una maniglia pus made filo, completa
d'incasso maschio femmina in plastica, per tenere in linea l'anta. Nel pannello dovremo mettere dei rinforzi interni, che verranno posizionati nei punti esatti che c'indicherete, dove andrà ancorata la tv. Come vedi dal disegno, dalla fine del vecchio profilo al nuovo bisogna riportare una rifinitura in cartongesso assicurandosi che lo stipite della porta (mediante una schiuma collante e delle viti) diventi un blocco unico con l'altro stipite per evitare setolature”. La soluzione proposta veniva ribadita anche nella successiva mail del 4.12.2020, inviata da al rappresentante di zona _1
. RT_3
4.2.5. – Pertanto, si può ritenere che l'attività di progettazione dell'anta rientrasse nella prestazione che la società si era obbligata ad eseguire, tanto da sottoporre a vaglio critico le _1 indicazioni provenienti dal tecnico del cliente finale, proponendo modifiche e soluzioni alternative
(come dimostra il riferimento, nelle citate mail, al sistema ON107 e Cover).
Ne consegue che il difetto dell'anta de qua, che ha provocato il cedimento della stessa sotto il peso del televisore, è certamente riconducibile alla venditrice, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha avuto un ruolo senz'altro preminente nell'attività di progettazione.
pagina 8 di 12 In proposito, particolarmente significativa si presenta pure la mail del 18.1.2021, inviata a _1 da (rappresentante di zona), con cui quest'ultimo, nel riferire la mancata RT_3 RT accettazione da parte di della proposta avanzata dalla medesima venditrice, scriveva:
“obiettivamente il cliente non si sta inventando niente. Il difetto di progettazione c'è stato, abbiamo fornito un prodotto che non avrebbe mai potuto funzionare, a prescindere dall'utilizzo.
Per favore fammi sapere se questa è la vostra posizione definitiva, visto che sul territorio ci sono io, mi farò io stesso carico di sistemare economicamente la faccenda con ”. Per_2
Trattasi di affermazioni alquanto pregnanti, in quanto provenienti dal rappresentante di zona della società e, quindi, da un soggetto portatore di un interesse sostanzialmente coincidente con _1 quello di quest'ultima.
Nemmeno può considerarsi idoneo ad escludere la responsabilità della venditrice quanto riferito da RT a nella mail del 23.12.2020 dove, a seguito della contestazione del difetto Tes_2 dell'anta ad opera dell' acquirente, la venditrice si giustificava sostenendo che, in difformità rispetto al progetto iniziale (in base al quale l'anta avrebbe dovuto costituire un semplice pannello apribile solo in via occasionale), fosse stato ricavato dietro all'anta un vero e proprio mobile trasformando lo stipite in uno sportello, come tale soggetto a ripetute aperture.
Tale circostanza, infatti, non può costituire motivo di esclusione di responsabilità in capo alla venditrice dal momento che l'anta ha ceduto al momento del montaggio della stessa e non dopo un suo utilizzo protratto nel tempo.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, si impone l'accoglimento della RT domanda di riduzione del prezzo formulata da nella misura pari al corrispettivo dello stipite rettangolare in alluminio (€ 509,47), come risultante dalla fattura del 13.11.2020 n. 1643, con la conseguenza che il credito della va rideterminato nel minore importo di € (8.687,28- _1
509,47=) 8.177,81, oltre interessi moratori con decorrenza dalla domanda giudiziale.
4.3. – L'appello è, invece, infondato nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 36295/2023).
pagina 9 di 12 Nella specie, difetta palesemente il requisito della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, laddove si consideri il valore dello stipite in alluminio (€ 509,47) rispetto all'importo totale della fornitura (€ 8.687,28).
4.4. – Analoghe considerazioni valgono, altresì, per la domanda di risoluzione del contratto la quale, alla luce dell'inadempimento della venditrice (solo parziale ed in ogni caso riferito ad una parte esigua della fornitura nel suo complesso considerata) non assurge né può assurgere alle caratteristiche richieste dall'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 21949/2013 onde “gli artt. 1490 e
1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che
l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito”).
4.5. – L'appello è infondato anche nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni, quantificati in € 3.000,00, che è stata correttamente rigettata dal tribunale, in quanto sfornita di prova.
Le affermazioni di parte appellante secondo cui la medesima, nell'inerzia della venditrice, sarebbe stata costretta, al fine di rimediare alle problematiche emerse, a porre in essere soluzioni alternative, peraltro rivelatesi inefficaci, facendosi carico delle relative spese per un totale di euro
3.000,00, non hanno valicato il confine delle mere asserzioni, essendo rimaste completamente prive di riscontro fattuale.
Stesso discorso si impone per il presunto danno all'immagine lamentato dall'odierna appellante senza peraltro fornire, anche sotto questo aspetto, alcun riscontro probatorio.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 19551 del
10/07/2023).
La totale carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio (patrimoniale e non), rende di fatto inaccoglibile anche la richiesta, avanzata da parte appellante, volta ad ottenere la liquidazione equitativa dello stesso ex art. 1226 c.c.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia pagina 10 di 12 provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
5 – Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente rideterminazione del credito di nel minor importo di € _1
8.177,81, oltre interessi moratori con decorrenza dalla domanda giudiziale (somma già corrisposta RT da .
6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, si rinvengono i presupposti per compensare per ¼ RT le spese del doppio grado di giudizio, mentre i restanti ¾ devono essere posti a carico di in ragione della prevalenza delle ragioni di credito di (sia pur ridimensionate rispetto alla _1 domanda iniziale).
Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto stabilito dal tribunale
– trattandosi di liquidazione congrua e conforme ai criteri tabellari e peraltro non oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti - e, per il giudizio di secondo grado, secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 3.966,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si esclude la fase di trattazione in quanto non svolta.
pagina 11 di 12 Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante la revoca del decreto ingiuntivo che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da in persona del legale RT_1 rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 2667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20.09.2023, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 873/2021 del 02.03.2021 emesso dal Tribunale di Firenze RG
2278/2021) e, dato atto dell'integrale pagamento da parte di della somma RT_1 ingiunta, accerta il credito di nel minor importo di € 8.177,81, oltre interessi Controparte_1 moratori nei termini di cui in motivazione;
2) compensa per 1/4 le spese del doppio grado di giudizio ponendo i rimanenti 3/4 a carico di parte appellante che per l'intero liquida: i) per il giudizio di primo grado in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 16.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2071/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Maria Maddalena RT_1 P.IVA_1
Gaeta (C.F. C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leopoldo Citi Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Giulia Citi (C.F. ), Cecilia Citi (C.F. C.F._2 C.F._3
( ) C.F._4
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20.09.2023
CONCLUSIONI
In data 15.01.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, 1) Accogliere l'appello spiegato avverso la sentenza n. 2667/2023 del Tribunale di Firenze, pubbl. il 20/09/2023 RG n. 3852/2021, Repert. n. 5208/2023 del 21/09/2023, e, per l'effetto: 1) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 873/2021 del 02.03.2021 reso dal Tribunale di Firenze RG
pagina 1 di 12 2278/2021 in quanto ingiusto ed infondato in fatto e in diritto;
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei vizi e della inidoneità dei prodotti all'uso al quale sono destinati, tutt'oggi non risolti dalla società e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 c.c., Controparte_1 condannare la società alla eliminazione dei vizi riconosciuti del prodotto oggetto Controparte_1 della compravendita intercorsa;
3) In via riconvenzionale, accogliere la domanda spiegata e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. – 1460, 1490, 1493 e 1494 c.c. e /o dell'art. 2043 c.c., il grave inadempimento della società in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t, e la grave colpa nella produzione di tutti i danni ingiustamente arrecati alla società per le causali di cui al presente atto di citazione;
e, per RT_2 l'effetto: a) condannare, al risarcimento di ogni e qualsiasi danno patrimoniale e di immagine ingiustamente arrecato alla società nella misura che sarà determinata in RT_2 corso di causa anche secondo equità, b) con vittoria di spese, competenze ed accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) Sempre in via riconvenzionale, accogliere la spiegata domanda di risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra la società
[...] e la società e, per l'effetto, condannare la società al RT_1 Controparte_1 Controparte_1RT risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla società che saranno RT_1 determinati in corso di causa anche in via equitativa ed alla restituzione della somma di euro 1.911,20 già pagata a mezzo RI.BA. Con vittoria di spese e competenze professionali e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, DICHIARARE inammissibile l'appello per i motivi dedotti e, comunque, RIGETTARE l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta, CONFERMARE, comunque ed in ogni caso, in ogni sua parte o capo la sentenza n.2667/2023 del Tribunale di Firenze III Sez. Civile pubblicata il 20.09.2023 repertorio n.5208/2023 del 21.09.2023, Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico Dott. Carlo Carvisiglia nel procedimento civile n.3852/2021. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali anche di questo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (di seguito, per brevità, RT_1 RT anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la (di Controparte_1 seguito anche solo , proponendo gravame avverso la sentenza n. 2667/2023, emessa dal _1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 20.09.2023, che aveva rigettato l'opposizione a decreto RT ingiuntivo proposta da con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado. RT 1.1. – conveniva in giudizio opponendo il decreto ingiuntivo n. 873/2021 del _1
02.03.2021 emesso dal Tribunale di Firenze (RG 2278/2021), con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 8.687,28 (oltre interessi moratori e spese del procedimento pagina 2 di 12 monitorio), a titolo di corrispettivo ancora dovuto per fornitura di beni mobili di cui alla fattura n.
1643 del 13.11.2020 di € 10.598,48.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, lamentava il carattere viziato e inidoneo all'uso di destinazione dei beni forniti da
In particolare, esponeva che al momento del montaggio presso l'abitazione di _1 _2 RT
, cliente della stessa e destinatario finale della fornitura, l'anta consegnata dalla
[...] società opposta aveva ceduto sotto il peso del televisore, danneggiando quest'ultimo ed il pavimento in parquet di rovere. RT A seguito della puntuale e tempestiva denuncia dei vizi da parte di essa avvenuta con comunicazione mail del 20.11.2020, aveva omesso di eseguire qualsiasi intervento, così _1 costringendo l'opponente ad attivarsi autonomamente per risolvere il problema, il che aveva comportato un esborso per circa 3.000,00 euro senza, peraltro, ottenere alcun risultato utile.
Sollevava, quindi, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ed il risarcimento dei danni subiti, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Nello specifico, l'opposta rilevava come ad essa non potesse essere imputato alcun inadempimento, dal momento che l'anta era stata realizzata sulla base delle indicazioni e delle RT misure fornite dalla medesima oltre che dall'Arch. consulente del cliente finale. Per_1
Negava, inoltre, di essere rimasta inerte successivamente al ricevimento della denuncia dei vizi, essendosi, al contrario, attivata, per mero spirito conciliativo e senza che ciò equivalesse a riconoscimento di responsabilità, per suggerire una soluzione alternativa che, tuttavia, non era stata accettata dalla . RT_1
1.3. – Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €
8.177,81, la causa veniva istruita con prove documentali.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, il tribunale, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
- anche a voler ritenere dimostrato l'evento del cedimento, sotto il peso del televisore, dell'anta consegnata da non vi erano elementi che inducessero ad ipotizzare che vi fossero difetti _1 intrinseci nel bene fornito da quest'ultima;
- difatti, si doveva ritenere, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti, che il cedimento in questione fosse riconducibile ad una carenza nella progettazione dell'anta sotto il profilo pagina 3 di 12 dell'idoneità a sorreggere il peso del televisore: detta carenza non appariva, tuttavia, ascrivibile all'opposta, considerato che i disegni tecnici di tutti gli elementi ordinati, compresa l'anta in questione, erano stati redatti da (la quale non aveva mai avuto accesso alla Controparte_1 abitazione del cliente finale) sulla base delle indicazioni fornite dall'architetto del cliente finale e RT delle richieste trasmesse dalla la quale aveva poi controfirmato i disegni unitamente alla conferma dell'ordine;
- non risultava configurabile, pertanto, un inadempimento imputabile all'opposta, ragione per cui andavano, conseguentemente, respinte tanto l'eccezione ex art.1460 c.c. che la domanda di risoluzione avanzate dall'attrice, la quale non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento in assenza di vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, stante il ridotto valore economico dell'anta de qua rispetto alla fornitura nel complesso eseguita;
- parimenti non poteva trovare accoglimento neppure la domanda risarcitoria, tenuto conto della mancanza di prova in concreto dei danni lamentati;
- l'opposizione proposta doveva, dunque, essere integralmente respinta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello la articolando un unico RT_1 motivo: il Tribunale aveva errato nell'applicazione degli artt. 1460, 1490 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sull'obbligo della società di eliminare i vizi denunciati ed accertati. _1
Invero, dalla fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, contrariamente a quanto statuito dal RT giudice di prime cure, si evinceva, per tabulas, che essa non aveva alcuna responsabilità per RT i difetti dell'anta, fornita da essendo un mero rivenditore del prodotto finale che si era _1 limitata a trasmettere a l'ordine di acquisto corredato dai disegni dell'architetto _1 ES
(tecnico del cliente finale) comunicando alla medesima l'uso al quale il prodotto
[...] _1 ordinato era destinato.
Deduceva l'appellante che la aveva accettato tali disegni, partecipando Controparte_1 attivamente alla progettazione dell'anta, proponendo addirittura un prodotto coperto da un nuovo brevetto, cd. “COVER” e che la stessa aveva riconosciuto l'esistenza del vizio, con conseguente impegno alla eliminazione dello stesso.
Il Tribunale, inoltre, non aveva fatto corretta applicazione neppure dell'art. 1460 c.c., in quanto il vizio in questione non era di scarsa importanza, rendendo il mobile inidoneo all'uso al quale era RT destinato, il che aveva legittimato a sospendere i pagamenti.
pagina 4 di 12 Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; per il resto, contestava perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'11.7.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 15.1.2025, con termine fino all'8.1.2025 per il deposito di note conclusionali.
2.4 – Veniva acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (R.G. Trib. Firenze n. 3852/2021).
2.5. – La causa, pertanto, viene decisa a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza fissata per la discussione orale.
***
3. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
4 – Ciò posto, l'appello è fondato nei termini che seguono.
4.1 – Innanzi tutto, deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di omessa pronuncia per non avere il tribunale preso in considerazione la domanda di RMC diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo, da parte di della eliminazione del difetto denunciato. _1
Tale domanda, infatti, non è stata ritualmente avanzata nel corso del giudizio di primo grado, in quanto formulata, per la prima volta, solo nella memoria conclusionale depositata il 24.7.2023
(peraltro dichiarata inammissibile dal tribunale in quanto non autorizzata) e, dunque, oltre il termine di formazione delle preclusioni assertive.
pagina 5 di 12 Ne deriva che la sua riproposizione in questo grado di giudizio ne determina l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
4.2. – Il gravame è, invece, fondato nella parte in cui critica la sentenza impugnata per non avere RT ritenuto provato l'esistenza del vizio lamentato da e reputato insussistente qualsiasi responsabilità della società _1
4.2.1. - In primo luogo, giova considerare come non sussista contestazione sulla riconducibilità del rapporto per cui è causa allo schema della compravendita.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione
e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 34026/2019).
Nel caso in esame, le parti non hanno mosso alcuna contestazione alla qualificazione dell'azione operata dal tribunale (che l'ha ricondotta nel novero della garanzia per vizi della cosa venduta), di talché la questione deve ritenersi coperta da giudicato.
4.2.2. – Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite 3 maggio 2019 n.
11748, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ha affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di far valere il diritto di garanzia. Da tutto ciò consegue che per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore, che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova della loro esistenza. Tale opzione ermeneutica che pone a carico del compratore l'onere di provare i vizi della cosa venduta soddisfa anche le esigenze di carattere pratico espresse dal principio della vicinanza della prova e si appalesa armonica rispetto alle analoghe elaborazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione. RT 4.2.3. – Ciò premesso, pur non avendo avanzato richieste di prova orale, non può non considerarsi pacifica, in quanto non contestata dalla venditrice, la circostanza che l'anta, montata presso l'abitazione del cliente finale ( ) abbia ceduto sotto il peso del Controparte_2 televisore, il che rende evidente la sua inidoneità all'uso convenuto.
Ora, come rilevato anche dal giudice di prime cure, tale inidoneità è riconducibile ad una carenza nella progettazione dell'anta sotto il profilo dell'idoneità a sorreggere il peso del televisore.
Ebbene, dalla corrispondenza intercorsa inter partes, si evince che la venditrice era stata resa edotta del fatto che l'anta in questione avrebbe dovuto sostenere il peso di un televisore di 70 pollici (circa 40 kg).
pagina 6 di 12 In proposito, non rileva che i beni mobili forniti da fra cui l'anta in questione, fossero stati _1 progettati, come affermato nella sentenza impugnata, sulla base “delle indicazioni fornite dall'architetto del cliente finale e delle richieste trasmesse dalla la quale ha RT_1 poi controfirmato i disegni unitamente alla conferma dell'ordine (cfr. docc.
1-14 fasc. parte convenuta)”, circostanza che escluderebbe, secondo il tribunale, un inadempimento “imputabile” all'originaria opposta.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 33149/2019), sicché tale garanzia è sempre dovuta da quest'ultimo a norma dell'art. 1492 c.c., sia che egli fosse o non fosse in buona fede, sia che ignorasse senza colpa i vizi in parola o, invece, conoscendoli li avesse taciuti.
Pertanto, il fatto che abbia fatto affidamento sulle indicazioni provenienti dal tecnico del _1 cliente finale si presenta completamente irrilevante.
4.2.4. – Ciò tanto più se si considera che la società ha avuto un ruolo indubbiamente attivo _1 dell'attività di progettazione dell'anta, come si desume dai seguenti documenti: RT
- mail del 14.09.2020, con cui comunicava a di essersi confrontata con la produzione e _1 di aver conseguentemente invitato l'arch. (tecnico del cliente finale) ad effettuare un Per_1 nuovo progetto “non potendo far alloggiare o ancorare la tv su una nostra anta (per via delle misure e peso)”. in altri termini, sollevava dubbi circa la progettazione effettuata dall'arch. _1
la quale veniva all'uopo invitata ad apportare le dovute modifiche, avendo il professionista Per_1 progettato un pannello eccessivamente largo rispetto all'altezza, in considerazione del peso che avrebbe dovuto sostenere.
- mail del 15.09.2020, con cui scriveva alla RMC specificando che “per il sistema su cui _1 ancoreranno la TV abbiamo previsto il nuovo sistema ON107 che ha delle cerniere con una maggior portata. N.B. non è un'apertura motorizzata, ma avverrà manualmente tramite un madefilo posto sull'anta. Viste le dimensioni delle ante ho adeguato le tipologie di apertura…ovvero o verso l'alto/basso o tirare battente”;
- mail del 16.09.2020, con cui l'arch. chiedeva a le dimensioni necessarie per poter Per_1 _1 sostenere il televisore ovvero “parete con 4 pistoncini per sollevamento 170X110 come da pag
163. A questo punto la mia progettazione può partire soltanto con un vostro chiarimento in merito”;
- mail in pari data (16.09.2020) con cui rispondeva all'arch. onde informare la _1 Per_1 medesima che “purtroppo non esistono in commercio meccanismi motorizzati di sollevamento
pagina 7 di 12 anta che possano sostenere le dimensioni ed il peso indicato. Pertanto la soluzione percorribile è quella che abbiamo preventivato, ovvero con anta incernierata all'occorrenza apribile tramite madefilo”;
- mail del 24.11.2020 con cui, in risposta alla comunicazione del cedimento dell'anta da parte di RT
replicava “per sostenere l'anta abbiamo previsto nella parte centrale in altezza un _1 supporto a scatto che sostiene l'anta stessa;
prima di essere spedito il sistema è stato provato in azienda. Si è per caso rotto questo supporto?”.
- mail del 3.12.2020 con cui trasmetteva “il disegno della soluzione che avremo studiato” _1 precisando trattarsi di una soluzione “che non abbiamo a listino derivante dal nuovo brevetto
Cover della quale dovremo fare anche i programmi di lavorazione, non avendo nella gamma né porte con anta in legno né porte con stipiti su 4 lati. Lo stipite del sistema porta, che gira come anticipato su quattro lati, andrebbe fissato allo stipite esistente (ovviamente assicurandosi di andare con le viti di collegamento non solo a prendere il profilo del sistema ON 107 già installato, ma anche la struttura del cartongesso) considerando che il peso dell'anta che produrremo in tamburato di legno da 60 mm di spessore, necessario ad incassare delle cerniere da 160 Kg, già è
30 Kg. Non possiamo fare spessori inferiori perché le cerniere che vanno incassate sono grandi e studiate per far rientrare l'anta a filo parete. Al pannello porta possiamo mettere la serratura magnetica a rullino (di nuova generazione) ed incassare una maniglia pus made filo, completa
d'incasso maschio femmina in plastica, per tenere in linea l'anta. Nel pannello dovremo mettere dei rinforzi interni, che verranno posizionati nei punti esatti che c'indicherete, dove andrà ancorata la tv. Come vedi dal disegno, dalla fine del vecchio profilo al nuovo bisogna riportare una rifinitura in cartongesso assicurandosi che lo stipite della porta (mediante una schiuma collante e delle viti) diventi un blocco unico con l'altro stipite per evitare setolature”. La soluzione proposta veniva ribadita anche nella successiva mail del 4.12.2020, inviata da al rappresentante di zona _1
. RT_3
4.2.5. – Pertanto, si può ritenere che l'attività di progettazione dell'anta rientrasse nella prestazione che la società si era obbligata ad eseguire, tanto da sottoporre a vaglio critico le _1 indicazioni provenienti dal tecnico del cliente finale, proponendo modifiche e soluzioni alternative
(come dimostra il riferimento, nelle citate mail, al sistema ON107 e Cover).
Ne consegue che il difetto dell'anta de qua, che ha provocato il cedimento della stessa sotto il peso del televisore, è certamente riconducibile alla venditrice, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha avuto un ruolo senz'altro preminente nell'attività di progettazione.
pagina 8 di 12 In proposito, particolarmente significativa si presenta pure la mail del 18.1.2021, inviata a _1 da (rappresentante di zona), con cui quest'ultimo, nel riferire la mancata RT_3 RT accettazione da parte di della proposta avanzata dalla medesima venditrice, scriveva:
“obiettivamente il cliente non si sta inventando niente. Il difetto di progettazione c'è stato, abbiamo fornito un prodotto che non avrebbe mai potuto funzionare, a prescindere dall'utilizzo.
Per favore fammi sapere se questa è la vostra posizione definitiva, visto che sul territorio ci sono io, mi farò io stesso carico di sistemare economicamente la faccenda con ”. Per_2
Trattasi di affermazioni alquanto pregnanti, in quanto provenienti dal rappresentante di zona della società e, quindi, da un soggetto portatore di un interesse sostanzialmente coincidente con _1 quello di quest'ultima.
Nemmeno può considerarsi idoneo ad escludere la responsabilità della venditrice quanto riferito da RT a nella mail del 23.12.2020 dove, a seguito della contestazione del difetto Tes_2 dell'anta ad opera dell' acquirente, la venditrice si giustificava sostenendo che, in difformità rispetto al progetto iniziale (in base al quale l'anta avrebbe dovuto costituire un semplice pannello apribile solo in via occasionale), fosse stato ricavato dietro all'anta un vero e proprio mobile trasformando lo stipite in uno sportello, come tale soggetto a ripetute aperture.
Tale circostanza, infatti, non può costituire motivo di esclusione di responsabilità in capo alla venditrice dal momento che l'anta ha ceduto al momento del montaggio della stessa e non dopo un suo utilizzo protratto nel tempo.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, si impone l'accoglimento della RT domanda di riduzione del prezzo formulata da nella misura pari al corrispettivo dello stipite rettangolare in alluminio (€ 509,47), come risultante dalla fattura del 13.11.2020 n. 1643, con la conseguenza che il credito della va rideterminato nel minore importo di € (8.687,28- _1
509,47=) 8.177,81, oltre interessi moratori con decorrenza dalla domanda giudiziale.
4.3. – L'appello è, invece, infondato nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 36295/2023).
pagina 9 di 12 Nella specie, difetta palesemente il requisito della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, laddove si consideri il valore dello stipite in alluminio (€ 509,47) rispetto all'importo totale della fornitura (€ 8.687,28).
4.4. – Analoghe considerazioni valgono, altresì, per la domanda di risoluzione del contratto la quale, alla luce dell'inadempimento della venditrice (solo parziale ed in ogni caso riferito ad una parte esigua della fornitura nel suo complesso considerata) non assurge né può assurgere alle caratteristiche richieste dall'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 21949/2013 onde “gli artt. 1490 e
1492 del cod. civ. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 cod. civ., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. con la conseguenza che
l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito”).
4.5. – L'appello è infondato anche nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni, quantificati in € 3.000,00, che è stata correttamente rigettata dal tribunale, in quanto sfornita di prova.
Le affermazioni di parte appellante secondo cui la medesima, nell'inerzia della venditrice, sarebbe stata costretta, al fine di rimediare alle problematiche emerse, a porre in essere soluzioni alternative, peraltro rivelatesi inefficaci, facendosi carico delle relative spese per un totale di euro
3.000,00, non hanno valicato il confine delle mere asserzioni, essendo rimaste completamente prive di riscontro fattuale.
Stesso discorso si impone per il presunto danno all'immagine lamentato dall'odierna appellante senza peraltro fornire, anche sotto questo aspetto, alcun riscontro probatorio.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 19551 del
10/07/2023).
La totale carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio (patrimoniale e non), rende di fatto inaccoglibile anche la richiesta, avanzata da parte appellante, volta ad ottenere la liquidazione equitativa dello stesso ex art. 1226 c.c.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia pagina 10 di 12 provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.12.2011, n. 27447), non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 15.2.2008, n. 3794).
Nella specie, non risulta che la prova del danno fosse impossibile e/o difficile, il che, pertanto, non esonerava la parte dal suo onere di allegazione e prova.
5 – Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente rideterminazione del credito di nel minor importo di € _1
8.177,81, oltre interessi moratori con decorrenza dalla domanda giudiziale (somma già corrisposta RT da .
6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, tenuto conto dell'esito finale della lite, si rinvengono i presupposti per compensare per ¼ RT le spese del doppio grado di giudizio, mentre i restanti ¾ devono essere posti a carico di in ragione della prevalenza delle ragioni di credito di (sia pur ridimensionate rispetto alla _1 domanda iniziale).
Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto stabilito dal tribunale
– trattandosi di liquidazione congrua e conforme ai criteri tabellari e peraltro non oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti - e, per il giudizio di secondo grado, secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 3.966,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si esclude la fase di trattazione in quanto non svolta.
pagina 11 di 12 Le spese della procedura monitoria vanno, infine, considerate irripetibili, stante la revoca del decreto ingiuntivo che dimostra un uso distorto del rito speciale ad opera della parte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da in persona del legale RT_1 rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 2667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20.09.2023, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 873/2021 del 02.03.2021 emesso dal Tribunale di Firenze RG
2278/2021) e, dato atto dell'integrale pagamento da parte di della somma RT_1 ingiunta, accerta il credito di nel minor importo di € 8.177,81, oltre interessi Controparte_1 moratori nei termini di cui in motivazione;
2) compensa per 1/4 le spese del doppio grado di giudizio ponendo i rimanenti 3/4 a carico di parte appellante che per l'intero liquida: i) per il giudizio di primo grado in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 16.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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