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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1257 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Velletri, via Privata Jori n.17, presso lo Parte_1
Pietrosanti che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Tuminelli in CP_2 virtù di procura e alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata il 12/4/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato in data 9/6/2022 domanda Parte_1 di anticipo pensionistico respinto dall' con nota del 2/8/2022, di avere CP_1 presentato in data 02.11.2022 una nuova domanda di verifica del requisito contributivo affinché fosse accertato il suo diritto alla liquidazione dell'indennità ape sociale ai sensi dell'art. 1 commi 166/186 della legge 232/16 e art. 4 del
1 DPCM 23 maggio 2017 n. 88 così come modificato dalla legge 234/2021 e nella stessa data di avere presentato una seconda domanda di anticipo pensionistico con cui aveva chiesto la liquidazione della prestazione senza tuttavia rinunciare alla precedente istanza, che con provvedimento del 13/12/2022 era stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ai fini dell'accesso all'APE sociale, indicando quale prima decorrenza utile quella del 05.02.2019 e con successivo provvedimento dell'11.01.2023 era stata accolta la seconda domanda di liquidazione dell'APE sociale, con decorrenza 01.12.2022, escludendo pertanto i ratei dal 01.07.2022 al 30.11.2022 e contestualmente con comunicazione in pari data di rigetto della prima domanda, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
- Dichiarare il diritto del sig. al percepimento dell'indennità ape Parte_1 sociale ai sensi dell'art. 1 c lla legge 232/16 e art. 4 del DPCM 23 maggio 2017 n. 88 così come modificato dalla legge 234/2021 nella misura di legge con decorrenza dal 01.07.2022;
- per l'effetto condannare l' , Controparte_3 in persona del suo Presiden i per il periodo dal 01.07.2022 al 30.11.2022 oltre accessori di legge. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale ha respinto il ricorso, dichiarando CP_1 irripetibili le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, richiamata la disciplina normativa sulla c.d. APE sociale, ha osservato che è incontestato tra le parti e comunque risulta documentalmente che l'attore ha presentato domanda di verifica del requisito pensionistico in data 9.6.2022 e ha percepito la indennità Naspi sino al 27.6.2022. Dunque, alla data della domanda di verifica del requisito pensionistico, l'attore versava nello stato di incompatibilità tra ed Ape sociale, stabilito dalla richiamata normativa. Pt_2
Come già rimarcato, infatti, l'indennità denominata APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, ove però alla data della domanda sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge. Correttamente, quindi, l' ha liquidato con CP_2 provvedimento dell'11.01.2023 la prestazione in oggetto con decorrenza 01.12.2022, in accoglimento della nuova domanda di anticipo pensionistico formulata dal ricorrente in data 2.11.2022, sussistendo, in questo caso, alla data della domanda tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentando la Parte_1 violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 commi 166/186 della legge 232/16 e 4 del DPCM 23 maggio 2017 n. 88 così come modificato dalla legge 234/2021 per avere il Tribunale omesso di considerare la differenza tra elementi costitutivi del diritto e cause d'incompatibilità, tra le quali andrebbe annoverato il godimento della la cui cessazione non rientrava a suo dire Pt_2 tra gli elementi costitutivi, sicché “l' avendo accertato la sussistenza dei CP_1 requisiti costitutivi fin dal 05.02 , avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda laddove alla suddetta data fossero venute meno anche le condizioni ostative alla liquidazione (cessazione
2 dell'attività lavorativa ed integrale fruizione dell'indennità . E' evidente, Pt_2 dunque, l'errore commesso dall' e dal giudice di pri dal momento CP_1 che l'odierno ricorrente alla data della decorrenza della prestazione (01.07.2022) non solo aveva già cessato da tempo lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ma aveva altresì integralmente usufruito dell'Indennità Naspi che, come emerge dall'estratto contributivo era terminata in data 27.06.2022”.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. L'appellante, già ammesso alla c.d. APE sociale a decorrere dall'1/12/2022 in ragione della nuova domanda presentata in data 2/11/2022, agisce di fatto per una retrodatazione del beneficio di alcuni mesi, e quindi dall'1/7/2022, in ragione della precedente domanda avanzata in data 9/6/2022 e respinta dall' con CP_1 provvedimento ritenuto legittimo dal primo giudice.
4.1. La tesi del gravame muove da una non corretta lettura e interpretazione dalla disciplina normativa in materia e pertanto non può essere condivisa.
4.2. L'art. 1 comma 179 legge n. 232/2016, nel testo vigente all'epoca della domanda del 9/6/2022 qui in discussione, prevedeva, per quanto qui rileva che: In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni…
4.3. Quindi, al di là delle argomentazioni del gravame, l'avere concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione era (ed è) una delle condizioni per accedere al beneficio in discussione, condizione che doveva sussistere al momento della domanda.
4.4. Si tratta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24950/2024), di una “condizione negativa”, richiedendo la norma che ove l'interessato abbia beneficiato dell'indennità di disoccupazione questa sia
3 cessata;
“una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale” e “proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso”.
4.5. Nella domanda presentata il 9/6/2022 (doc. 2 fascicolo I grado appellante) è contenuta una dichiarazione dell'appellante, resa “ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 e s.m.i.”, “di avere terminato di godere da almeno 3 mesi della prestazione di disoccupazione”, dichiarazione che, al di là del riferimento ai 3 mesi di cui alla formulazione del comma 179 anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 234/2021 (art. 1 comma 91), non era veritiera, perché a quella data, è pacifico, l'appellante godeva ancora della cessata solo il Pt_2
27/6/2022, quindi non era nella condizione di poter accedere al beneficio.
4.6. I requisiti di accesso alla prestazione vanno posseduti al momento della domanda e non, come pretende l'appellante, al momento della decorrenza della stessa, fissato ex lege al primo giorno del mese successivo, non essendovi alcuna previsione normativa e regolamentare in tal senso, anzi prevedendo queste ultime il contrario.
4.7. Infatti, l'art. 4 del DPCM n. 88 del 2017, dopo avere previsto che “Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui articolo 2 alla sede di residenza” CP_1
(comma 1), stabilisce espressamente che “Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1” (comma 4). Non rileva, per quanto qui interessa, il prosieguo dello stesso comma 4 (“ad eccezione….. del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)…… che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda“), essendo stata disposta dalla legge n. 234/2021 la soppressione del termine di tre mesi originariamente previsto nell'articolo 2, comma 1, lettera d).
4.8. Tale soppressione corrisponde proprio all'interesse, rappresentato nel gravame, di non privare il potenziale beneficiario della prestazione, lasciandolo in uno stato di bisogno per un non ragionevole arco temporale, mentre del tutto ragionevole, e comune alla maggior parte delle prestazioni previdenziali e assistenziali, è la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, necessaria al riconoscimento, non sussistendo alcuna lesione dei diritti del pensionato.
4.9. L'appellante, inoltre, non chiarisce le ragioni per le quali non abbia presentato la domanda appena scaduta la (il 27/6/2022 quindi con Pt_2 possibilità sin dal giorno successivo stante fica normatima già sopra richiamata), così da assicurarsi la decorrenza dal 1° luglio 2022 né perché abbia atteso il novembre 2022 per presentare la nuova domanda, regolarmente accolta, determinando il differimento della prestazione al 1° dicembre 2022, nonostante l' fin dal 2 agosto 2022 avesse respinto la prima richiesta. CP_2
4.10. Le scelte operate dalla parte non possono tradursi nella pretesa, giuridicamente infondata, di far ricadere sull' la responsabilità del mancato CP_1 godimento della prestazione nel periodo in contestazione.
4 5. Le spese del grado vanno dichiarare irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1257 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.te dom.to in Velletri, via Privata Jori n.17, presso lo Parte_1
Pietrosanti che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in telematico APPELLANTE E
elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura CP_1
Distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Tuminelli in CP_2 virtù di procura e alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata il 12/4/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di avere presentato in data 9/6/2022 domanda Parte_1 di anticipo pensionistico respinto dall' con nota del 2/8/2022, di avere CP_1 presentato in data 02.11.2022 una nuova domanda di verifica del requisito contributivo affinché fosse accertato il suo diritto alla liquidazione dell'indennità ape sociale ai sensi dell'art. 1 commi 166/186 della legge 232/16 e art. 4 del
1 DPCM 23 maggio 2017 n. 88 così come modificato dalla legge 234/2021 e nella stessa data di avere presentato una seconda domanda di anticipo pensionistico con cui aveva chiesto la liquidazione della prestazione senza tuttavia rinunciare alla precedente istanza, che con provvedimento del 13/12/2022 era stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ai fini dell'accesso all'APE sociale, indicando quale prima decorrenza utile quella del 05.02.2019 e con successivo provvedimento dell'11.01.2023 era stata accolta la seconda domanda di liquidazione dell'APE sociale, con decorrenza 01.12.2022, escludendo pertanto i ratei dal 01.07.2022 al 30.11.2022 e contestualmente con comunicazione in pari data di rigetto della prima domanda, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
- Dichiarare il diritto del sig. al percepimento dell'indennità ape Parte_1 sociale ai sensi dell'art. 1 c lla legge 232/16 e art. 4 del DPCM 23 maggio 2017 n. 88 così come modificato dalla legge 234/2021 nella misura di legge con decorrenza dal 01.07.2022;
- per l'effetto condannare l' , Controparte_3 in persona del suo Presiden i per il periodo dal 01.07.2022 al 30.11.2022 oltre accessori di legge. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale ha respinto il ricorso, dichiarando CP_1 irripetibili le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, richiamata la disciplina normativa sulla c.d. APE sociale, ha osservato che è incontestato tra le parti e comunque risulta documentalmente che l'attore ha presentato domanda di verifica del requisito pensionistico in data 9.6.2022 e ha percepito la indennità Naspi sino al 27.6.2022. Dunque, alla data della domanda di verifica del requisito pensionistico, l'attore versava nello stato di incompatibilità tra ed Ape sociale, stabilito dalla richiamata normativa. Pt_2
Come già rimarcato, infatti, l'indennità denominata APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, ove però alla data della domanda sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge. Correttamente, quindi, l' ha liquidato con CP_2 provvedimento dell'11.01.2023 la prestazione in oggetto con decorrenza 01.12.2022, in accoglimento della nuova domanda di anticipo pensionistico formulata dal ricorrente in data 2.11.2022, sussistendo, in questo caso, alla data della domanda tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentando la Parte_1 violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 commi 166/186 della legge 232/16 e 4 del DPCM 23 maggio 2017 n. 88 così come modificato dalla legge 234/2021 per avere il Tribunale omesso di considerare la differenza tra elementi costitutivi del diritto e cause d'incompatibilità, tra le quali andrebbe annoverato il godimento della la cui cessazione non rientrava a suo dire Pt_2 tra gli elementi costitutivi, sicché “l' avendo accertato la sussistenza dei CP_1 requisiti costitutivi fin dal 05.02 , avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda laddove alla suddetta data fossero venute meno anche le condizioni ostative alla liquidazione (cessazione
2 dell'attività lavorativa ed integrale fruizione dell'indennità . E' evidente, Pt_2 dunque, l'errore commesso dall' e dal giudice di pri dal momento CP_1 che l'odierno ricorrente alla data della decorrenza della prestazione (01.07.2022) non solo aveva già cessato da tempo lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ma aveva altresì integralmente usufruito dell'Indennità Naspi che, come emerge dall'estratto contributivo era terminata in data 27.06.2022”.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. L'appellante, già ammesso alla c.d. APE sociale a decorrere dall'1/12/2022 in ragione della nuova domanda presentata in data 2/11/2022, agisce di fatto per una retrodatazione del beneficio di alcuni mesi, e quindi dall'1/7/2022, in ragione della precedente domanda avanzata in data 9/6/2022 e respinta dall' con CP_1 provvedimento ritenuto legittimo dal primo giudice.
4.1. La tesi del gravame muove da una non corretta lettura e interpretazione dalla disciplina normativa in materia e pertanto non può essere condivisa.
4.2. L'art. 1 comma 179 legge n. 232/2016, nel testo vigente all'epoca della domanda del 9/6/2022 qui in discussione, prevedeva, per quanto qui rileva che: In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni…
4.3. Quindi, al di là delle argomentazioni del gravame, l'avere concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione era (ed è) una delle condizioni per accedere al beneficio in discussione, condizione che doveva sussistere al momento della domanda.
4.4. Si tratta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24950/2024), di una “condizione negativa”, richiedendo la norma che ove l'interessato abbia beneficiato dell'indennità di disoccupazione questa sia
3 cessata;
“una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale” e “proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso”.
4.5. Nella domanda presentata il 9/6/2022 (doc. 2 fascicolo I grado appellante) è contenuta una dichiarazione dell'appellante, resa “ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 e s.m.i.”, “di avere terminato di godere da almeno 3 mesi della prestazione di disoccupazione”, dichiarazione che, al di là del riferimento ai 3 mesi di cui alla formulazione del comma 179 anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 234/2021 (art. 1 comma 91), non era veritiera, perché a quella data, è pacifico, l'appellante godeva ancora della cessata solo il Pt_2
27/6/2022, quindi non era nella condizione di poter accedere al beneficio.
4.6. I requisiti di accesso alla prestazione vanno posseduti al momento della domanda e non, come pretende l'appellante, al momento della decorrenza della stessa, fissato ex lege al primo giorno del mese successivo, non essendovi alcuna previsione normativa e regolamentare in tal senso, anzi prevedendo queste ultime il contrario.
4.7. Infatti, l'art. 4 del DPCM n. 88 del 2017, dopo avere previsto che “Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui articolo 2 alla sede di residenza” CP_1
(comma 1), stabilisce espressamente che “Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1” (comma 4). Non rileva, per quanto qui interessa, il prosieguo dello stesso comma 4 (“ad eccezione….. del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)…… che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda“), essendo stata disposta dalla legge n. 234/2021 la soppressione del termine di tre mesi originariamente previsto nell'articolo 2, comma 1, lettera d).
4.8. Tale soppressione corrisponde proprio all'interesse, rappresentato nel gravame, di non privare il potenziale beneficiario della prestazione, lasciandolo in uno stato di bisogno per un non ragionevole arco temporale, mentre del tutto ragionevole, e comune alla maggior parte delle prestazioni previdenziali e assistenziali, è la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, necessaria al riconoscimento, non sussistendo alcuna lesione dei diritti del pensionato.
4.9. L'appellante, inoltre, non chiarisce le ragioni per le quali non abbia presentato la domanda appena scaduta la (il 27/6/2022 quindi con Pt_2 possibilità sin dal giorno successivo stante fica normatima già sopra richiamata), così da assicurarsi la decorrenza dal 1° luglio 2022 né perché abbia atteso il novembre 2022 per presentare la nuova domanda, regolarmente accolta, determinando il differimento della prestazione al 1° dicembre 2022, nonostante l' fin dal 2 agosto 2022 avesse respinto la prima richiesta. CP_2
4.10. Le scelte operate dalla parte non possono tradursi nella pretesa, giuridicamente infondata, di far ricadere sull' la responsabilità del mancato CP_1 godimento della prestazione nel periodo in contestazione.
4 5. Le spese del grado vanno dichiarare irripetibili avendo l'appellante reso la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 13.2.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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