Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'1 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6923/2020 promossa da in proprio e n.q. di erede di , rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'avv. Ezio Bonanni, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Controparte_1
avente sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale in
[...]
carica pro-tempore della , rappresentato e difeso, per procura Parte_2
generale alle liti 18.12.2018 per Notaio di AL, n. 711 di Repertorio, Raccolta n. Persona_2
551, registrato in AL il 19.12.2018, dall'avv. Sebastiano Maugeri, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: esposizione ad amianto - carcinoma polmonare - decesso;
riconoscimento della rendita di reversibilità ex art. 85 D.P.R. n. 1124/65 - prestazione economica aggiuntiva erogata dal dell'amianto di cui ai commi 241-246 dell'art. 1 L. n. 244/07 Controparte_2
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'1 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2020, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva codesto
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo, in qualità di vedova nonché erede di ER
, che quest'ultimo era stato assunto dalle Ferrovie dello Stato (oggi FI S.p.a.), in data
[...]
06.05.1974, con mansioni di operaio qualificato, nello specifico, di aggiustatore meccanico, elettricista e manutentore - presso il Servizio Materiali e Trazioni, Officina Veicoli di Catania in prossimità del Deposito Locomotive – per poi essere trasferito dapprima all'Ufficio Esercizio
Navigazione di IN (in data 01.04.1979) e successivamente presso l'Ufficio Esercizio
Navigazione di AL (in data 10.11.1984), con assegnazione alle zone 23.1 di Calatabiano, come capo squadra impianto, mantenendo le medesime mansioni.
Deduceva che l'anno successivo al collocamento in quiescenza avvenuto il 18.03.2012, avvertito un leggero dolore all'emitorace destro, il de cuius aveva eseguito una TC encefalo-torace-addome, ricevendo la seguente diagnosi: “Lesione di significato neoplastico primitivo dell'apice polmonare destro con diametro traverso di 4 cm (sede di biopsia). Si segnalano linfonodi sottocarenali e paratracheali di significato neoplastico sia al di sotto dell'arco azigotico che al di sopra dello stesso.
Micronoduli subpleurico del segmento basale laterale destro del lobo inferiore dello stesso lato”; ne derivava, pertanto, la prescrizione di cicli di chemioterapia seguiti da radioterapia su mediastino e su apice polmonare destro.
Asseriva che – eseguiti una serie di accertamenti e, più in particolare, una TAC torace di controllo, una visita medica presso l'Istituto Oncologico del Mediterraneo ed una TAC encefalotorace-addome con mezzo di contrasto (rispettivamente avvenute in data 16.10.2014, 29.04.2015 e 24.08.2015) – i dottori e , nella relazione clinica dell'01.09.2015, avevano stilato Persona_4 Persona_5 il seguente programma terapeutico: “Si tratta di PS 1 (ECOG) affetto da carcinoma non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina tipo carcinoide del polmone destro IV stadio trattato con radiochemioterapia e 3 successive linee terapeutiche, in atto in progressione in corso di Erlotinib”.
Ed ancora dichiarava che – a seguito di ulteriori controlli ed esami, nonché di atroci sofferenze e cure palliative inadeguate – il era deceduto in data 10.03.2016 per carcinoma polmonare destro ER
(causa iniziale), metastasi del carcinoma polmonare, cachessia neoplastica (causa intermedia), insufficienza cardio-respiratoria ed arresto cardiaco (causa terminale).
Affermava di avere conseguentemente inviato all' domanda amministrativa volta al CP_1 riconoscimento della malattia professionale “k polmone”, dell'assegno funerario, della rendita di reversibilità ex art. 85 D.P.R. n. 1124/65, nonché della prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata dal per le vittime dell'amianto di cui ai commi 241-246 dell'art. 1 L. n. 244/07, e di CP_2
2 aver altresì - così come richiestole con atto del 22.11.2016 - inoltrato all'Istituto assicurativo, in data
02.12.2016, la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica (certificato necroscopico, atto notorio di matrimonio, documentazione medica e relazione medico legale).
Tuttavia, dopo il susseguirsi di numerosi solleciti, l' – con atto del 30.03.2018 - rigettava la CP_1 predetta richiesta adducendo che “la morte dell'assicurato non era riconducibile all'evento”.
Dunque, parte ricorrente, integrata la documentazione prodotta sì come dall' ichiesto a seguito CP_1
di sua istanza di riesame, precisava di avere proposto – in data 22.02.2019 – ricorso amministrativo ex art. 104 D.P.R. n. 1124/65, corredato dalla relazione medico-legale del Dott. Persona_6
volta a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso de quo e l'esposizione a polveri e fibre di amianto, e dalla relazione tecnico-ambientale dell'ing. , ma che, tuttavia, il Persona_7 regolare decorso della procedura amministrativa era stato impedito dall'omessa fissazione della visita collegiale. Non si giungeva pertanto ad esito alcuno, formandosi il silenzio rigetto.
Rilevava quindi che FI S.p.a. (già Ferrovie dello Stato e quindi ,) fino Controparte_3 all'entrata in vigore della Legge n. 257/1992, era stata tra le società maggiormente utilizzatrici di amianto per la coibentazione di tutte le carrozze ferroviarie e di tutte le locomotive, oltreché per la componentistica degli impianti, e che quanto esposto trovava conferma nell'atto di cui al protocollo n. 174 del 31.03.2004, con cui indicava talune procedure operative dirette ad accertare la CP_4
presenza di amianto;
specificava inoltre che il pittogramma di cui al capitolo 9.3 evidenziava la presenza di amianto nella “Cassa del rotabile” a fronte della disposizione del 30.09.1998, vietante l'uso di amianto nei rotabili di nuova costruzione.
A sostegno della propria domanda, sottolineava la presenza della “Mappatura delle zone e dei componenti con rischio di presenza di amianto” nel documento delle Ferrovie dello Stato, le quali a loro volta - in data 18.02.2004 - avevano fatto riferimento alle attività del Comitato Scientifico
Sanitario della Direzione di Sanità della Rete Ferroviaria Italiana;
nonché riportava la tabella del
Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato illustrante i prodotti a base di amianto adoperati nei veicoli ferroviari.
Ed ancora, sempre a riprova della sussistenza del materiale oggetto di causa, richiamava – tra gli altri
- il Decreto Ministeriale del 26.10.1995, con cui il Ministero della Sanità di concerto con il
[...]
, a seguito della Legge n. 257/1992, ha emanato Controparte_5
“Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei rotabili ferroviari”; disposizione normativa che si applica “ai mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre quali treni, metropolitane, tram,
3 autobus etc. in cui sono presenti manufatti, componenti e materiali contenenti amianto friabile dai quali può derivare un'esposizione a fibre aerodisperse. Si applica inoltre ai mezzi rotabili coibentati con amianto friabile accantonati in attesa di bonifica”.
L'elevato utilizzo di amianto in Ferrovie dello Stato era stato accertato dall' , che aveva rilevato CP_1
anche ex post i livelli espositivi e le condizioni di rischio nell'ambiente lavorativo, congiuntamente all'organismo tecnico “CONTARP centrale”, autore della “Mappa storica dell'esposizione ad amianto nell'industria italiana” oltreché della “Nota sulle linee guida per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto dei ferrovieri”, la quale – effettuando un distinguo in base alle varie mansioni svolte - recita: “Il contatto con l'amianto si realizzava durante gli interventi di manutenzione e di riparazione a cui i rotabili erano sottoposti. Le maggiori possibilità di esposizione, durante la manutenzione ciclica, possono indicarsi nelle seguenti lavorazioni: decoibentazione delle lamiere (scoibentazione), rimozione della pannellatura che ricopre all'interno le lamiere della cassa
(spannellatura), smontaggio sul rotabile di parti interne (plafoniere - telai dei finestrini - tende - porte di salita - balze - portarifiuti ecc.) che comportano la messa a nudo di piccoli tratti della superficie di amianto spruzzato (smontaggi interni), rialzo ed interventi nel sottocassa, per i rotabili coibentati, in occasione di revisioni e modifiche agli organi che vi sono presenti, interventi nei vani di contenimento di apparecchiature elettriche, smontaggio e riparazioni al banco”.
Ribadiva che il aveva svolto prevalentemente attività di riparazione e manutenzione dei freni, ER
i cui ferodi erano in amianto;
di controllo degli apparati elettrici e meccanici del rotabile;
di smontaggio e sostituzione delle relative componenti usurate, con elevata dispersione di polveri e fibre di amianto - aventi struttura fusiforme e restanti sospese per 24/48 ore prima di cadere a terra, diventando così facilmente inalabili - che prontamente rimuoveva tramite pennello e straccetto, senza maschere protettive o sistemi di aspirazione;
di revisione delle locomotrici, provvedendo a tutte le operazioni di pulizia esterna dell'interruttore, compresi gli isolatori di base, di esame a vista del caminetto, di pulizia della scatola para-arco, con eliminazione di eventuali depositi carboniosi o perlinature metalliche, limitatamente alle parti non di cemento amianto.
Lamentava altresì che il de cuius aveva trascorso ben otto ore giornaliere per almeno 240 giorni l'anno in un unico grande ambiente, al chiuso, segregato sotto le carrozze ferroviarie, senza alcuna separazione tra postazioni di lavoro e strumenti di prevenzione tecnica ed individuale, con esposizione diretta ed indiretta ad amianto;
che addirittura, nei medesimi luoghi, svolgeva la pausa con indosso gli stessi abiti contaminati;
e che per evitare di scottarsi utilizzava per almeno cinque ore la settimana guanti in amianto.
4 Descriveva, ad esempio, la struttura del Deposito Locomotive di Catania in cui il de cuius aveva prestato servizio a partire dal 06.05.1974: un impianto ferroviario dove erano assegnate le locomotive, le automotrici, le carrozze ferroviarie ed altri mezzi (carri officina, carri gru, mezzi di soccorso, etc..), per il ricovero "in parcheggio" al termine della tratta percorsa e per il controllo manutentivo, sia esso ciclico che corrente;
aggiungeva anche che in tale fabbricato, privo di tramezzature divisorie, si effettuavano contemporaneamente operazioni di manutenzione delle locomotrici e pulizia delle vetture passeggeri, sottolineando il fatto che in quel periodo il sito ferroviario era in piena attività e che, pertanto, transitavano tra i 1.500 e i 2.000 vagoni.
Asseriva che presso le sedi di IN e di AL, il IG. aveva lavorato sulle navi ER
appartenenti alle Ferrovie dello Stato (da giorno 01.04.1979 fino al pensionamento del 18.03.2012), navi anch'esse costruite con amianto: nei reparti meccanici/elettrici presso i quali il coniuge aveva svolto le sue mansioni di aggiustatore meccanico, elettricista e manutentore, con qualifica di capo squadra impianto - per 40 ore settimanali in turni di 8 ore - l'amianto era stato utilizzato infatti in tutte le coibentazioni.
In materia, richiamava nuovamente il documento “Nota sulle linee guida per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto dei ferrovieri”, redatto dalla “CONTARP” e comprovante la presenza di Co amianto soprattutto nelle “navi traghetto” della TT : “Non sempre è stato possibile asportare totalmente l'amianto a bordo delle navi in quanto, in molti casi, sarebbe stato necessario lo smontaggio di impianti, apparecchiature, strutture e cavi elettrici, per accedere alle coibentazioni che, essendo segregate, non costituiscono rischio per le persone e per l'ambiente […]”; nonché il sito dell'Agenzia “Arpae Emilia Romagna” (www.arpae.it) secondo cui: “Nei mezzi di navigazione sia civili che militari è stato fatto in passato largo uso di amianto e di materiali che lo contengono.
Ancora oggi l'amianto è presente a bordo di numerose navi e continua a rappresentare un serio problema di igiene del lavoro soprattutto durante le operazioni di riparazione navale. Le funzioni principali per cui l'amianto è stato utilizzato sono state le seguenti: coibentazione di strutture della nave e di condotte per fluidi, protezione dal fuoco, fonoassorbimento, antirombo e protezioni individuali durante l'effettuazione di alcune lavorazioni come ad esempio la saldatura […]”.
A dimostrazione del rischio di amianto nei summenzionati ambienti lavorativi, faceva altresì riferimento alla “Relazione sull'indagine ambientale effettuata presso lo stabilimento Isochimica di ed ai monitoraggi eseguiti dall' , comprovanti che la Parte_3 Controparte_7
struttura ed il ciclo produttivo di tale fabbrica, in cui erano state rinvenute circa dieci tonnellate di
5 amianto su ogni vettura ferroviaria, erano assimilabili alle attività svolte nelle OGR sia per gli indici di aerodispersione che per le modalità di utilizzo della sostanza de quo.
Ed ancora contestava il fatto che le Ferrovie dello Stato, nonostante sapessero - in virtù degli studi effettuati, in materia, nel 1955 da e nel 1974 da - che l'amianto fosse causa di Persona_8 Per_9
fenomeni fibrotici e cancerogeni – avevano scelto di non adoperare materiali alternativi, tra cui la martinite, senza mai fornire ai dipendenti alcuna informazione sulla tutela dai rischi;
in proposito, precisava come l'abitudine tabagica del coniuge, sintomo di violazione dell'obbligo di informativa da parte delle Ferrovie dello Stato, sinergicamente con l'esposizione ad amianto, avesse determinato un'incidenza del tumore polmonare, evidenziando come tale esposizione prolungata avesse moltiplicato gli effetti già di per sé dannosi del fumo di sigaretta, abbreviando i tempi di latenza, aggravando il decorso clinico del cancro ed anticipandone la morte.
Il tipo istologico del cancro del polmone che aveva provocato il decesso del era un carcinoma ER la cui eziologia era riconducibile alla esposizione ad amianto oggetto anche dell'inserimento nella
Lista I.
Come peraltro poteva evincersi dalle conclusioni espresse dall'ing. considerata Persona_7
“l'esposizione annuale (ff/cc): 0,547 >
0.1 LIMITE SUPERATO, poteva confermarsi che l'esposizione del IG. era stata superiore a 0,1 ff/cc. L'esposizione totale risulta infatti Persona_3
pari a: Esposizione annuale (ff/cc): 0,456 + 0,043 = 0,547 >
0.1 LIMITE SUPERATO”.
La patologia che aveva causato la morte del IG. era contemplata nella Lista I, con Persona_3 onere a carico dell' di dimostrare un decorso extraprofessionale che avesse dato origine alla CP_1 malattia, e con l'applicazione della presunzione legale di origine, confermata l'applicabilità della presunzione legale di origine, ai sensi degli artt. 10, comma 3 e ss., D. Lgs. 38/2000. Rimarcava che, ai fini dell'applicabilità della presunzione legale di origine, era sufficiente la presenza della noxa nell'ambiente lavorativo (Cassazione, sezione lavoro, 23653/2016), a fondamento della domanda di indennizzo (artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65). Era l' che avrebbe dovuto dimostrare CP_1
l'esclusiva origine extraprofessionale. Poiché il tumore polmonare risponde alla teoria multistadio della cancerogenesi, ovvero della dose dipendenza, le esposizioni lavorative avevano, quantomeno, abbreviato i tempi di latenza, accelerato il decorso clinico e anticipato la data della morte del IG.
. ER
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare:
6 - che il IG. è deceduto in data 10.03.2016, a causa di tumore del polmone, quale Persona_3 patologia professionale asbesto correlata, in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze Co di come attestato nel certificato necroscopico (doc. 2/f), e confermato dal Dott. Persona_6
(doc. 4) e sussistenza del diritto della IG.ra , quale vedova superstite del deceduto, alla Parte_1 costituzione della rendita in reversibilità, dell'assegno funerario, ex art. 85 del D.P.R. 1124/65, e delle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime (art. 1 commi 241/246 della L. 244/06), con CP_8
la liquidazione di tutti gli arretrati medio tempore maturati a far data dal dì successivo a quello del decesso del congiunto (10.03.2016), e con l'accertamento e declaratoria della natura asbesto correlata della patologia, ai fini di far valere, nei confronti di il diritto alla rivalutazione ex CP_9
art 13 comma 7 L. 257/1992;
- che il tumore del polmone del IG. è di origine professionale per esposizione ad Persona_3 amianto, come confermato dall'Ing. (doc. 7) e Dott. (doc. 4), e che Persona_7 Persona_6
tale neoplasia è stata la causa della morte del IG. in data 11.03.2016” (rectius Persona_3
10.3.2016) “con conseguente diritto a percepire la rendita in reversibilità ex art. 85 del DPR 1124/65, con grado invalidante pari al 100%, ovvero per il diverso grado che fosse accertato e/o ritenuto anche in seguito a CTU medico legale, con le maggiorazioni di cui alle prestazioni aggiuntive di cui al Fondo Vittime Amianto ex art. 1 co. 241 / 246 L. 244/2007, con decorrenza dal 11.03.2016, giorno successivo alla morte del marito, quindi, anche con i ratei medio tempore maturati, oltre all'assegno funerario;
l'origine occupazionale asbesto correlata della patologia, tumore del polmone, che ha provocato la morte del IG. , con conseguente riconoscimento della sua origine professionale, per Persona_3 esposizione ad amianto, ai fini dell'indennizzo ex art. 13 co. 7, L. 257/1992 e rilascio della relativa certificazione, da far valere nei confronti di e, quindi, con possibilità di esercizio dell'azione CP_9 nei confronti dell' per ottenere la maggiorazione con il coefficiente 1,5; CP_9
b) condanna dell' a costituire, in favore della IG.ra , quale vedova superstite, la CP_1 Parte_1
rendita in reversibilità e le prestazioni previdenziali tutte dovute, in qualità di vedova superstite del
IG. , con decorrenza dal 11.03.2016 (giorno successivo a quello della morte Persona_3
avvenuta il 10.03.2016), ex artt. 85 e 105 del DPR 1124/65, con le maggiorazioni di cui alle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07, e l'assegno funerario, con liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati, fino al dì della costituzione delle prestazioni, e ogni altra somma dovuta, con riferimento alle domande
7 amministrative depositate, che si intendono qui riscritte, e per quanto richiesto nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, da intendersi parti integranti delle presenti conclusioni;
c) accogliere tutte le altre domande di parte ricorrente, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni;
Si chiede che su tutte le somme dovute siano riconosciuti gli interessi, a partire dal 121° giorno, con riferimento ai primi 4 ratei, e via via dalla loro maturazione per i successivi ratei.
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già illustrati nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente e totalmente riportati.
Vittoria di spese, competente professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
- Si chiede che, nella non creduta ipotesi il presente ricorso fosse rigettato, le spese, competenze professionali e le spese forfettarie siano dichiarate irripetibili ai sensi dell'art 152 dip. Att. c.p.c., giusta dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente, che si allega con il n. 59”.
1.2. Con memoria di costituzione e difesa depositata in data 06.03.2021, si è costituito in giudizio l' eccependo, nel Controparte_1 CP_1 merito, l'infondatezza della domanda, precisando di aver chiuso negativamente la pratica per
“inidoneità ad esposizione a rischio specifico, efficace e qualificato da fibre di amianto”, mancando il nesso causale o concausale tra la patologia oggetto di causa – “non tabellata” ed avente origine multifattoriale- ed il rischio lavorativo a cui il dipendente era stato esposto.
Deduceva che il corredo anamnestico ricostruibile sulla scorta dei dati previdenziali, il libretto di lavoro, nonché le mappature storiche della “CONTARP”, non indicavano alcuna idonea esposizione
- per durata ed intensità - ad amianto né ad ulteriori sostanze cancerogene.
Sul tema, richiamava il parere reso dall'organismo tecnico “CONTARP”, il quale – dopo aver affermato che, con ragionevole certezza, il era stato esposto negli anni dal 1979 al 1984 ad ER
una concentrazione moderata di amianto aerodisperso divenuta, dopo il 1984, trascurabile e/o paragonabile a quella della popolazione non esposta professionalmente - specificava: “Per moderata si intenda una concentrazione media giornaliera su tutte le giornate lavorative annue che non raggiunga il limite di 0,1 ff/cc ma che possa essersi attestata sporadicamente su valori superiori a detto limite, sebbene con durate e frequenze delle esposizioni di limitata entità”.
Infine, teneva a precisare che l'assicurato aveva fumato un pacchetto di sigarette al giorno per ben quarant'anni, fattore di rischio o causa di per sé idonea, sufficiente ed autonoma a determinare la
8 comparsa e l'evoluzione della patologia neoplastica polmonare in questione, e che spettava alla ricorrente provare il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la patologia neoplastica, così come tra quest'ultima ed il decesso.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda di riconoscimento malattia professionale e conseguente rendita superstiti iure proprio ex art. 85 T.U. avanzata dalla ricorrente con istanza pervenuta all' in data 22.11.2016, perché infondata in fatto ed in diritto;
in CP_1
subordine provvedere come di giustizia sul diritto della ricorrente alla rendita superstiti iure proprio, con decorrenza come per legge.
2) Condannare la ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113 T.U.
1124/65”.
Istruita la causa, mediante escussione dei testi indicati;
si riteneva necessario dare corso all'espletamento di una perizia nominando un CTU: “1)Dica se, alla stregua di quanto risulta dalla documentazione allegata agli atti introduttivi e dalle deposizioni testimoniali, il defunto ER
possa essere stato esposto ad asbesto in misura apprezzabile e sufficientemente idonea a
[...]
produrre conseguenze sull'organismo, ovvero, al contrario, trascurabile;
2) Dica se la denunciata malattia -“Carcinoma non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina tipo carcinoide del polmone destro”- abbia condotto alla morte;
3) Dica se l'essere stato il de cuius Persona_3 fumatore, per 40 anni, di un pacchetto di sigarette al giorno, come risulta dall'anamnesi raccolta il
4 gennaio 2016 presso l'UOC di Oncologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, possa avere avuto efficacia causale esclusiva della malattia come sopra descritta avendo riguardo al particolare istotipo della neoplasia in questione”(cfr. ordinanza del 14 dicembre 2022).
Viste le note critiche formulate da parte ricorrente ed i chiarimenti resi dal CTU nominato all'esito delle interlocuzioni dell'Ufficio e di cui alla ordinanza del 24 gennaio 2024; considerato con successivo articolato provvedimento del 7 settembre 2024 non soddisfacenti le osservazioni ad integrazione depositate dall'ausiliario, si procedeva alla sua sostituzione, con nomina di altro CTU.
Segnatamente l'Ufficio rilevava con il suddetto provvedimento che “quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, dovendosi precisare che non occorre la prova dell'esposizione qualificata richiesta per l'accesso ai c.d. benefici contributivi di cui all'art.13 della L. 257/1992 e ss. mod. e bastando essere “"comunque esposti all'amianto" per motivi professionali (ad un rischio professionale amianto anche se non era
9 diretto e qualificato in concentrazioni determinate;
anche se non era collegato agli stessi presupposti identici utilizzati per calcolare il pagamento del premio supplementare) per poter essere protetti, in caso di accertamento della malattia professionale, dal sistema assicurativo e perciò indennizzati”
(cfr. Cass. n. 23653/2016 cit.);
“ritenuto, pertanto, che non ha rilievo che il CTU, sulla base di quanto sopra riportato circa l'esposizione ritenuta non significativa, abbia concluso nel senso di non aver riscontrato evidenze del nesso causale tra esposizione ad asbesto e carcinoma, essendogli stato richiesto se l'essere stato il de cuius fumatore, per 40 anni, di un pacchetto di sigarette al giorno, come risulta dall'anamnesi raccolta il 4 gennaio 2016 presso l'UOC di Oncologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, possa avere avuto efficacia causale esclusiva della malattia;
ritenuto che
tale ultima indagine, volta ad individuare l'eventuale esistenza di un fattore estraneo in grado di operare in assoluta autonomia, non debba essere influenzata e condizionata dalla constatazione che il CTU ha compiuto -considerando priva di plausibilità scientifica “l'affermazione
… che sia sufficiente la mera “presenza” della noxa patogena sul luogo di lavoro a giustificare gli effetti dannosi, in particolare l'insorgenza della neoplasia di cui trattasi, senza alcun rilievo in merito all'entità, alle caratteristiche fisico-chimiche e alla distribuzione ambientale della stessa…” (v. pagina 4 delle risposte alle osservazioni)- della assenza di una evidenza del nesso causale tra esposizione ad asbesto e carcinoma: tale evidenza è stabilita ex lege, in presenza comunque di una noxa nell'ambiente di lavoro;
ritenuta, dunque, la necessità che l'eventuale carattere esclusivo dell'eziologia extralavorativa nell'insorgenza della patologia tumorale, rappresentata dal tabagismo dedotto dall' e CP_1 documentato in atti (v. la memoria difensiva, pag. 4 e l'anamnesi raccolta il 4 gennaio 2016 presso l'UOC di Oncologia del Policlinico di Catania), sia verificato sulla base di un accertamento concreto, attraverso l'individuazione di elementi specifici idonei ad attribuire all'abitudine tabagica del de cuis, nella fattispecie concreta e prescindendo da ipotesi tecniche teoricamente possibili, il carattere di causa esclusiva della patologia tumorale, tenendo presente che nel caso del tumore polmonare in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella in termini ampi (“Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto”) e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali;
rilevato, per quanto sopra, che ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 196 c.p.c.”, si procedeva a rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, previa sostituzione del CTU.
10 Vista la relazione peritale depositata da quest'ultimo; mutato il relatore per trasferimento del precedente magistrato ad altre funzioni;
disposta la sostituzione della udienza del 1 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. prevedendosi note d'udienza, depositate nei prescritti termini dalle parti;
la causa è stata trattenuta per la decisione e infine definita nei termini che seguono.
1.0 Il tema in trattazione merita in primo luogo ed in linea di massima alcune precisazioni di ordine generale che consentiranno poi di analizzare, nel contesto delle coordinate di cui in premessa, la fattispecie concreta.
Ritiene infatti l'Ufficio in via preliminare di aderire a quanto dalla Suprema Corte asserito in tema di malattia tabellata, presunzione di nesso causale tra attività lavorativa, esposizione a rischio e malattia, valutazione del nesso eziologico anche in ipotesi di concausalità di fattori, come nel caso a mano.
Segnatamente con la pronuncia n. 23653/2016 la Cassazione ha ricordato che benché l'ordinamento richieda ancora all'art.3 del T.U. 1124/65, anche sul terreno assicurativo , un vero e proprio CP_1
stretto nesso di derivazione causale tra la malattia e l'attività lavorativa esercitata dal medesimo lavoratore ("a causa e nell'esercizio delle lavorazioni specificate nella tabella" ) - non è men vero che ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza anche costituzionale (Corte. Cost.
206/74) è comunque sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003,
6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse.
Fermo restando che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
Ritiene la Corte che occorra considerare “sotto il profilo giuridico, la peculiare disciplina apprestata dall'ordinamento assicurativo per la tutela delle malattie professionali tabellate.
9. Com'è noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo . Talchè, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare CP_1
11 la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella). 10. Ora, è certamente vero che la presunzione in questione non sia assoluta (Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l' di provare una diagnosi CP_1
differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. Ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella. 11. Nel caso del tumore polmonare (malattia di natura multifattoriale), in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella (dal DPR 336/1994 e ss.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile
2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"); e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. Dovendo perciò ritenersi che l'ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all'apporto concausale. 12. Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge, quand'anche sia stato fumatore, quand'anche abbia vissuto nelle vicinanze di una industria altamente inquinante, quand'anche risultino nel giudizio altre condizioni di confondimento che non assurgano però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo. 13. Tutto questo non a caso;
nella patologia che riguarda, la tabella ha effettuato una prognosi positiva sul nesso causale per esposizione ad amianto in termini volutamente aperti, tenendo conto delle caratteristiche della malattia;
soprattutto in considerazione della discussa e problematica questione della c.d. dose indipendenza delle fibre di asbesto nocive ovvero della dose necessaria ai fini dell'innesco, sviluppo, diminuzione della latenza ed accelerazione della manifestazione delle malattie mortali previste nella stessa tabella;
questione di cui tanto si discute, anche sul terreno scientifico, ai fini della responsabilità civile e penale. 14. Non per niente l'ordinamento (I. 257/1992 e ss.), per altro verso, ha pure stabilito la cessazione totale dell'uso dell'amianto e la bonifica di ogni struttura dove esso risulti impiegato e costituisca un pericolo per le persone. 15. Tutto ciò vale ovviamente in relazione ed ai fini dell'erogazione delle prestazioni assicurative gestite dall ”. 16. Altro vale ai fini del CP_1
finanziamento del sistema assicurativo in relazione al quale il limite della "concentrazione CP_1
tale da determinare il rischio" di cui all'art. 153 del DPR 11243/65 opera nell'ottica del premio assicurativo supplementare asbestosico, come criterio statistico attuariale volto a circoscrivere la
12 platea dei datori tenuti al pagamento del premio (Cass. 9078/2013). Ma lo stesso limite non ha mai esercitato alcun effetto ai fini della determinazione dell'ambito di operatività dell'assicurazione; né ai fini di accordare la tutela al lavoratore, né quindi ai fini della copertura assicurativa per asbestosi.
Lo dice espressamente l'allegato n. 8 al DPR 1124/1965 contenente la tabella relativa all'assicurazione obbligatoria per silicosi ed asbestosi che parla di "lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto". Basta dunque, anche a tal fine, essere stati "comunque esposti all'amianto" per motivi professionali (ad un rischio professionale amianto anche se non era diretto e qualificato in concentrazioni determinate;
anche se non era collegato agli stessi presupposti identici utilizzati per calcolare il pagamento del premio supplementare) per poter essere protetti, in caso di accertamento della malattia professionale, dal sistema assicurativo e perciò indennizzati. 17. Altre differenti considerazioni valgono pure ai fini del giudizio sul nesso di causalità fuori della tabella, nel campo civile o penale (o per le malattie non tabellate anche sul terreno assicurativo), settori rispetto ai quali, in mancanza di tabellazione, esso non può essere affermato in modo rigidamente deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro;
ma — pur tenendo conto delle diverse regole di giudizio presenti in ciascuno dei medesimi settori - andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà perciò la verifica della probabilità logica (Sez. Un. Penali
30328/2002) che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale”.
Proprio nella fattispecie all'esame della suprema Corte si affermava che la relazione che si innesca sul piano causale tra tumore polmonare, amianto e fumo è di tipo sinergico ovvero ad effetto moltiplicativo o più che addittivo (ma la stessa relazione è nota anche alla giurisprudenza di legittimità; v. Cass. civ. 18472/2012 la quale ha chiarito come l'abitudine al fumo non spezzi il legame causale con l'esposizione all'amianto).
“19. In definitiva, deve ritenersi sempre illegittimo negare il ruolo causale di un fattore nocivo professionale tabellato semplicemente qualificando la sua pericolosità come "modesta"; in quanto, essendo tabellata la lavorazione comportante una esposizione comunque all'amianto, secondo il criterio oggettivo dell'esposizione ambientale, l'apporto del fattore extraprofessionale non potrà essere ritenuto esclusivo, ma nemmeno prevalente o comunque tale da negare qualsiasi ruolo
13 concorsuale del medesimo fattore tabellato (senza offrire una idonea spiegazione sul piano fattuale e scientifico)”.
In precedenza in fattispecie simile la Cassazione (sentenza n. 6105 del 26/03/2015) osservava ancora che " nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., nel riaffermare il detto principio, ha cassato la sentenza di merito che, con giudizio probabilistico, aveva ritenuto il tabagismo prevalente in punto di efficacia causale della malattia neoplastica polmonare, senza dare rilievo alla esposizione lavorativa ai fumi di fonderia di fusione dell'acciaio)".
Si è ritenuto dunque di dare continuità all'orientamento (cfr. Cass., Sez. Lav, Sentenza n. 14023 del
26/07/2004) secondo cui "l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell dell'onere di dare la prova di una diversa CP_1
eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tuttavia, questa regola, allorquando si tratti di una malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, dev'essere temperata nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, dovendosi, peraltro, ritenere che, nel caso in cui si tratti di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torni ad operare, con la conseguenza che l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova contraria, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile
14 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo" (conf. Cass. n. 5638 del
1991, n. 10953 del 1992, n. 10970 del 1993, n. 4297 del 1996, n. 3252 del 1999, n. 8108 del 2002, n.
4665 del 2003, n.13954/2014).
Trattasi di orientamento che ha poi trovato ulteriori e conformi arresti (V. Cass., 13 dicembre 2022
n. 36322 nel senso che “a fronte di un sicura e prolungata esposizione ad amianto, certificata in vita del lavoratore dall'ente pubblico apposito preposto al riguardo, a mezzo di atto munito di sicura rilevanza probatoria nell'indagine causale in subjecta materia, e stanti due fattori c.d. cancerogeni differenti, la cui incidenza però non è stata appurata in termini concausali sicuri (men che meno in precisate misure) o in termini, in concorso tra loro, di esclusività rispetto ad altre possibili cause, finisce con l'essere in contrasto con il principio di equivalenza delle condizioni ex art. 41 c.p.,
l'esclusione persino di un ruolo concausale di tale documentata lunga esposizione ad asbesto nel determinismo del carcinoma polmonare…”).
Ancora da ultimo Cass. n. 28458 del 05/11/2024 ha affermato che "in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima,
e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.
Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105;
Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
… … …
Deve quindi ritenersi che l'ordinamento ammetta il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale.
Chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre
15 esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo”.
2.0 Queste le premesse deve in primo luogo rilevarsi che dalla documentazione versata in atti e dalla prova per testi è emerso che il ha svolto mansioni che lo hanno in concreto esposto ad amianto ER nell'espletamento delle sue mansioni.
I testi escussi hanno infatti confermato la prospettazione difensiva di cui al ricorso.
In particolare se i testi e hanno infatti riferito in ordine alle Testimone_1 Testimone_2
condizioni generali di lavoro in Ferrovie dello Stato negli anni in discussione - in ragione l'una della attività di tecnico espletata e di consulente di parte che le ha consentito di eseguire studi aventi ad oggetto proprio il comparto rotabile ferroviario, comprese le infrastrutture per la manutenzione dei rotabili e delle locomotrici a trazione, confermando sia la presenza di amianto, che il contatto tra i manutentori e lo stesso in fibra o in polveri aerodisperse nelle officine di manutenzione, in luoghi angusti e privi di sistemi di aereazione, l'altro, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Amianto della Regione Sicilia - confermando che nelle esecuzioni delle lavorazioni nelle parti da tenere o ad alta o a bassa temperatura si spruzzava amianto quale isolante - , il teste ha Testimone_3
segnatamente riferito in ordine alle concrete condizioni di lavoro del . ER
Si riportano testualmente le dichiarazioni dal predetto rese, per comodità di lettura:
“Io sono stato collega di . Preciso che io sono stato assunto alle dipendenze delle Persona_3
Ferrovie dello Stato nel febbraio del 1976 e sono stato destinato alla zona 23.1 di Calatabiano dal 5 luglio 1976, dopo avere seguito un corso a IN.
ADR: penso, non lo ricordo bene, ma mi sembra che sia così, che sia venuto a Persona_3
lavorare a Calatabiano nel 1983. Io e il lavoravamo insieme nella stessa squadra in quanto ER
il era stato destinato alla zona 23.1 e ci occupavamo di lavori di trazione elettrica. ER
ADR: si trattava di lavori di manutenzione della linea di contatto elettrico;
in sostanza si tratta del filo di contatto elettrico.
ADR: a Calatabiano vi è la sottostazione elettrica, cioè una centrale elettrica delle ferrovie dello
Stato e il per un periodo è stato distaccato alla manutenzione della sottostazione. Più ER precisamente fino all'87, orientativamente, il è stato con me nella stessa squadra di ER
manutenzione del filo di contatto elettrico e andava saltuariamente alla sottostazione;
poi vi è stato distaccato definitivamente fino al 1996/1997, allorché è divenuto capo squadra della squadra di manutenzione del filo di contatto. Anche io me ne occupavo alcune volte della manutenzione della
16 sottostazione. Facevamo parte della stessa squadra e ci si occupava anche degli impianti elettrici dei fabbricati delle stazioni.
ADR: abbiamo lavorato insieme a Calatabiano fino a quando il è andato in pensione circa ER
otto o dieci anni fa.
ADR: per l'espletamento di lavori di manutenzione della sottostazione si veniva in contatto con l'amianto attraverso gli extrarapidi di macchine che sono strumenti che aprono e chiudono l'elettricità nella sottostazione e nei due gruppi della sottostazione che sono due cabine elettriche;
noi in sostanza ne aprivamo una per lavorarci senza corrente e lasciavamo con la corrente l'altra sulla quale non dovevamo lavorare. Quanto entravamo nelle cabine indossavamo protezione e sistemi di sicurezza e cioè i corti-circuito. La sottostazione è un edificio, sostanzialmente è una centrale elettrica dove arriva la tensione da fuori di 150.000 volt, viene trasformata mediante trasformatori e raddrizzata in corrente continua e mandata in linea nella linea di contatto.
ADR: dentro la sottostazione vi erano dei pannelli di amianto posti a salvaguardia di congegni elettrici in quanto in caso di archi voltaici i detti pannelli servivano allo spegnimento degli archi voltaici. Gli extrarapidi erano degli interruttori che si aprivano e creavano normalmente degli archi voltaici al formarsi dei quali i pannelli servivano a protezione dall'arco voltaico.
ADR: la manutenzione della sottostazione era programmata e quando doveva farsi la detta manutenzione questa riguardava l'intera cabina e richiedeva un tempo programmato di manutenzione visto che la manutenzione richiedeva che rispettassimo i tempi che ci venivano assegnati, essendo in collegamento con la sottostazione elettrica pilota di Contesse, da tale sottostazione, ove era presente una altra centrale molto più grande. La durata di tali interventi di manutenzione programmata poteva essere di cinque ore, sei ore, fino ad un massimo di otto ore. Tale manutenzione, che definisco totale, avveniva normalmente 2/3 volte al mese. Ma vi era pure della piccola manutenzione alla sottostazione che avveniva ogni giorno.
ADR: all'interno della sottostazione vi erano anche altri pannelli di amianto che servivano a protezione di apparecchiature come il reattore. Questi pannelli erano sigillati a protezione delle apparecchiature che vi stavano dietro e occorreva sbullonarli e aprirli per potere poi accedere alla apparecchiatura da manutenere. Occorreva dunque venirne in contatto con tali pannelli e manovrarli.
ADR: il prima di venire a Calatabiano era stato presso le Officine grandi riparazioni prima ER
di IN e poi di Catania;
ne sono al corrente perché lui stesso me lo disse e ne sono al corrente anche perché sia io che lui, come tutti i colleghi, io perché avevo lavorato alla sottostazione a
17 Calatabiano e lui perché aveva lavorato sia alle officine grandi riparazioni sia nelle navi traghetto, avevamo presentato una domanda per ottenere il riconoscimento della nostra esposizione ad amianto onde ottenere benefici contributivi a fini pensionistici da parte dell' CP_9
ADR: io non ho promosso alcun giudizio contro l' . CP_1
ADR: il aveva lavorato anche presso l'Officina della Navigazione (navi traghetto). Anche ER
di ciò sono al corrente per averlo appreso da lui che mi raccontò che realizzava impianti di tubazione idraulica in amianto.
ADR: il , quando non era impegnato nella manutenzione della sottostazione, si occupava ER
della manutenzione della linea di contatto ove vi fosse stato bisogno di personale per tali scopi. Nel
1996 o 1997 divenne caposquadra della squadra di manutenzione della linea di contatto e da allora cominciò ad andare solo di tanto in tanto nella sottostazione. Prima invece di diventare caposquadra era addetto in maniera stabile alla sottostazione in aiuto al manutentore.
ADR: io sono sempre rimasto nella squadra di manutenzione della linea di contatto, ma di tanto in tanto poteva accadere che anche io andassi in ausilio al manutentore della sottostazione. Il manutentore della sottostazione era il primo tecnico che si occupava della manutenzione della sottostazione.
ADR: anche occupandoci della linea di contatto si diceva che respiravamo polveri di amianto in quanto i treni allora avevano i freni, anzi le ganasce, in amianto che serviva a non far provocare incendi quando, frenando, si formavano delle scintille. Quindi la breccia posta alla base dei binari era impregnata di tali polveri e noi che facevamo tutte le messe a terra di tutti gli enti presenti in linea smuovevamo la breccia per creare i sistemi di messa a terra.
ADR: queste, che ho appena descritto, erano le ragioni per cui si poteva respirare amianto da parte di chi si occupava come me della manutenzione della linea di contatto.
ADR: la piccola manutenzione della sottostazione, sia all'interno che all'esterno, impegnava il tutti i giorni. Anche all'esterno si veniva in contatto con l'amianto perché fuori vi era la ER
breccia impregnata di amianto per ciò che ho detto sopra. Non ricordo se vi fosse dell'amianto anche nella parte esterna della sottostazione oltre a quanto ho detto circa la breccia.
ADR: gli extrarapidi di macchine sono stati sostituiti una decina di anni fa da altre apparecchiature di nuova generazione.
ADR: fino al 1996 o 1997 gli extrarapidi di macchine persistevano.
ADR: ricordo che per un periodo la sottostazione non fu utilizzata perché vi era stato un incendio ma non ricordo quando ciò sia accaduto, se prima o dopo il 1996 o il 1997.
18 ADR: solo per averlo avuto riferito dal ho saputo che egli nelle officine di Catania e IN ER era a contatto con l'amianto perché smontava le carrozze che allora era coibentate con amianto e nelle navi traghetto come ho detto sopra in quanto realizzava impianti idraulici per le caldaie delle sale macchine delle navi con tubi in amianto. Questo è quanto io ho sentito dire al parlando ER
con lui. Temevamo le conseguenze del contatto da parte nostra con polveri di amianto e ne discutevamo per venire maggiormente a conoscenza degli esiti che queste polveri potevano dare e dunque ne parlavamo. In tutto l'ambiente ferroviario si parlava della presenza di amianto;
peraltro ancora adesso sulla linea Catania- AL sono presenti un alcune stazioni ancora carrozze dismesse e sigillate perché presentano amianto.
Sul capitolo XVII del ricorso: le tute monouso hanno cominciato a distribuirle orientativamente intorno al 2000. Prima con la tuta di lavoro e i guanti che ordinariamente indossavamo non solo andavamo a mensa, del resto la pausa era di mezz'ora e non vi era il tempo di cambiarsi, ma anche tornavamo a casa con la stessa tuta che non era monouso. Abitavamo nelle palazzine della ferrovia quindi non ci cambiavamo per rientrare a casa. Ad un certo punto, una diecina di anni fa, ci è stata riconosciuta l'indennità di lavaggio e le tute le lavavamo noi stessi in famiglia”.
Sono state quindi comprovate sia le mansioni in concreto disimpegnate dal , sia l'attività in ER
concreto svolta e tale da esporlo a polveri e fibre di amianto nello svolgimento del lavoro alle dipendenze di FI, dettagliatamente descritta sia l'attività di manutenzione che la conseguente esposizione diretta, indiretta e per contaminazione ambientale, per l'intero periodo di lavoro dal
06.05.1974 al 18.03.2012.
3.0 E' stato dunque ritenuto necessario, nei termini specificati nella parte in fatto del presente provvedimento, dar corso ad una ulteriore Consulenza Tecnica d'Ufficio che - pur tenuto conto della circostanza che il , com'è pacifico, fosse un forte tabagista - accertasse se la patologia dalla ER
quale era affetto e che poi lo ha condotto alla morte sia stata causata o concausata dalla esposizione ad amianto nell'espletamento della sua attività lavorativa.
Il CTU, dott. allo scopo nominato ha con argomentazioni esaustive, frutto di una Persona_10
analisi di tipo generale e dunque di una valutazione in concreto del caso in esame, così relazionato:
“Fumo ed asbesto da circa mezzo secolo vengono considerati fattori di rischio noti nell'insorgenza del cancro del polmone soprattutto nella loro azione combinata in sinergismo di azione. Già nel 1968 et al. ebbero motivo di constatare che l'esposizione all'amianto unita al fumo di sigaretta, in Pt_4
operai selezionati, era associata con un rischio relativo di cancro del polmone che superava quello
19 atteso, rispetto ad una separata esposizione a ciascuno dei due agenti, dimostrando così l'esistenza di un'interazione tra gli stessi due fattori.
La maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere che esista una relazione lineare tra la quantità totale di fibre di amianto respirate durante la vita (la cosiddetta dose cumulativa) e il rischio di tumore del polmone. Si assume, inoltre, che si tratti di una relazione senza soglia, ovvero dove anche una piccola esposizione sia associata a un aumento del rischio. Tali assunzioni si basano sui risultati di modelli matematici derivati dalla teoria della cancerogenesi multistadiale. In estrema sintesi, questa teoria assume che lo sviluppo di un tumore sia un processo multistadio, nel quale una cellula somatica e la sua progenie acquisiscono una serie di mutazioni genetiche ed epigenetiche che si traducono nell'acquisizione di caratteristiche proprie della cellula tumorale. Quando la cellula ha subìto tutte le mutazioni necessarie, la trasformazione è completata e una cellula neoplastica vera e propria inizia a replicarsi all'interno dell'organismo, fino a dare luogo a un tumore clinicamente osservabile. Basandosi su questa teoria, a partire dagli anni cinquanta modelli matematici relativamente semplici sono stati sviluppati per descrivere gli andamenti di tumore nelle popolazioni.
Tradizionalmente si è assunto che l'amianto agisca principalmente nelle ultime fasi di sviluppo del tumore del polmone, quella che storicamente veniva chiamata «fase di promozione».
Una recente metanalisi ha confermato una relazione lineare tra esposizione cumulativa ad amianto e rischio di tumore polmonare. Inoltre, lo studio ha mostrato l'esistenza di aumentato rischio per tumore polmonare anche per livelli di esposizione relativamente bassi (dell'ordine di 4 fibre- anno/ml, equivalente all'esposizione cumulativa di una persona esposta a 0,15 fibre/ml per 27 anni), supportando l'assunzione che, perlomeno ai livelli di esposizione riscontrati in ambito lavorativo, non vi sia una soglia al di sotto della quale l'amianto non eserciti un effetto cancerogeno.
In conclusione si ritiene che i tumori polmonari amianto-correlati costituiscono un importante e in parte misconosciuto problema di sanità pubblica. Stime accurate dell'esatto numero di tumori polmonari dovuti all'amianto sono difficili da produrre, ma appare chiaro che tale numero è molto maggiore di quello dei mesoteliomi che insorgono nella popolazione. Studi epidemiologici recenti supportano l'opinione, largamente condivisa nella comunità scientifica, che esista un'esposizione lineare e senza soglia tra l'esposizione cumulativa ad amianto e il rischio di sviluppare una neoplasia polmonare. Recentemente, le differenze di rischio associate ai diversi tipi di amianto sono state notevolmente ridimensionate. Come diretta conseguenza di ciò, appare ancora più evidente la necessità di promuovere il bando di tutti i tipi di amianto nei Paesi che ancora lo utilizzano. Il rischio di sviluppare un tumore polmonare associato all'esposizione ad amianto cambia nel corso del tempo,
20 raggiungendo il valore massimo 10-15 anni dopo l'esposizione, per poi iniziare a ridursi. Ciò sottolinea l'importanza di cessare l'esposizione ad amianto il prima possibile, anche nel caso di individui che hanno subito un'esposizione di lunga durata. Oltre all'immediata interruzione dell'esposizione ad amianto, la cessazione dell'abitudine al fumo è la più importante forma di prevenzione del tumore polmonare per i soggetti esposti. I risultati di studi recenti confermano che la cessazione del fumo è associata a una marcata riduzione del rischio tumorale negli ex-esposti ad amianto, in maniera simile a quanto osservato nella popolazione generale. Questo sottolinea l'importanza di promuovere interventi di cessazione del fumo mirati ai gruppi di ex-esposti ad amianto.
Traslando al caso concreto le superiori evidenze scientifiche ed analizzando le cause che determinarono l'insorgenza del carcinoma polmonare patito dal cuius, IG. , è Persona_3 possibile esprimersi circa l'eventuale correzionale causale con l'avvenuta esposizione al fumo di sigarette e all'asbesto.
È pacifico che per il tipo di patologia in discussione un giudizio in tal senso non possa essere che di ordine probabilistico, basato sul patrimonio di conoscenze clinico-scientifiche ed epidemiologiche, che consentano unicamente un giudizio più o meno di elevata probabilità; proprio in tema di patologie di possibile origine professionale il criterio patogenetico, infatti, non può fare a meno delle conoscenze epidemiologiche, necessarie non solo per la verifica della possibilità scientifica, ma indispensabili a trasformare il giudizio di mera possibilità in una valutazione di ordine probabilistico.
Su tali premesse è possibile affermare che la patologia patita dal de cuius, IG. , Persona_3
ovvero neoplasia polmonare non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina, tipo carcinoide, a carico dell'apice polmonare destro, resasi responsabile del decesso, riconosce una genesi da ricercare sia nell'abitudine voluttuaria al fumo di sigarette (20 sigarette al dì per 40 anni), che come è noto rappresenta il principale fattore di rischio di tutte le forme di carcinoma polmonare, che nell'esposizione professionale a fibre di amianto aerodisperse, nel periodo compreso dal
06.05.1974 fino al 18.03.2012, a concentrazioni diverse.
I summenzionati fattori di rischio in azione combinata ed in sinergismo tra loro si resero responsabili dell'insorgenza della neoplasia polmonare non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina tipo carcinoide;
Tale orientamento trova riscontro nella teoria della cancerogenesi multistadiale, la quale assume che lo sviluppo di un tumore sia un processo multistadio, nel quale una cellula somatica e la sua progenie acquisiscono una serie di mutazioni genetiche ed epigenetiche che si traducono
21 nell'acquisizione di caratteristiche proprie della cellula tumorale. Tale teoria afferma, altresì, che esiste una relazione lineare tra esposizione cumulativa ad amianto e rischio di tumore polmonare anche per livelli di esposizione relativamente bassi, come nel caso che ci occupa, ove il ER
sarebbe stato esposto dal 06.05.1974 fino al 18.03.2012, ad inalazione di fibre di amianto aerodisperso in concentrazioni, definite dalla , nel “range” compreso tra Controparte_10
trascurate e moderate.
Preso atto che la letteratura scientifica di settore afferma che si tratti di una relazione senza soglia, dove anche una piccola esposizione è associata a un aumento del rischio, è possibile ribadire che non vi sia una soglia al di sotto della quale l'amianto non eserciti un effetto cancerogeno, pertanto, anche le concentrazioni minimali/moderate alle quali è stato sottoposto il , hanno avuto un ER
ruolo concausale nella genesi del tumore patito dallo stesso.
Ed ancora, il tema della sinergia moltiplicativa tra esposizione al fumo di sigaretta e inalazione di fibre di amianto nella genesi del cancro del polmone è ampiamente supportato dalla letteratura scientifica;
Studi epidemiologici hanno dimostrato che i due fattori di rischio, presi congiuntamente, amplificano il loro potenziale cancerogeno.
In conclusione sulla scorta delle superiori considerazioni, della certezza diagnostica della malattia neoplastica riscontrata (neoplasia polmonare non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina tipo carcinoide a carico dell'apice polmonare destro), del ruolo cancerogeno esercitato dall'amianto, nonché della presenza sul luogo di lavoro e considerato, altresì, il prolungato periodo di esposizione è possibile affermare con un criterio di elevata probabilità, il ruolo concausale dell'esposizione professionale all'amianto, il quale, unitamente al fumo di sigarette determinò il carcinoma polmonare patito dal sig. responsabile del decesso”. Persona_3
Il CTU ha quindi così risposto ai quesiti posti:
“1) se, alla stregua di quanto risulta dalla documentazione allegata agli atti introduttivi e dalle deposizioni testimoniali, il defunto possa essere stato esposto ad asbesto in misura Persona_3
apprezzabile e sufficientemente idonea a produrre conseguenze sull'organismo, ovvero, al contrario, trascurabile;
Sulla scorta della documentazione allegata in atti dalle parti costituite è possibile affermare che il de cuius durante l'attività lavorativa esercitata presso FI, nel periodo compreso Persona_3
dal 06.05.1974 fino al 18.03.2012, fu esposto a fibre di amianto in misura sufficientemente e apprezzabile ad attivare meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa e cancerogena prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio.
22 2) se la denunciata malattia “Carcinoma non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina tipo carcinoide del polmone destro”- abbia condotto alla morte: Persona_3
La denunciata malattia di neoplasia polmonare non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina tipo carcinoide a carico dell'apice polmonare destro, nella sua evoluzione infausta fino alla cachessia neoplastica, ha determinato il decesso del sig. . Persona_3
3) se l'essere stato il de cuius fumatore, per 40 anni, di un pacchetto di sigarette al giorno, come risulta dall'anamnesi raccolta il 4 gennaio 2016 presso l'UOC di Oncologia del Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania, possa avere avuto efficacia causale esclusiva della malattia come sopra descritta avendo riguardo al particolare istotipo della neoplasia in questione:
L'abitudine voluttuaria al fumo di sigarette (20 sigarette al dì per 40 anni) non rappresenta la causa esclusiva della patologia neoplastica contratta dal atteso che l'istotipo identificato ER
annovera tra i fattori di rischio, oltre al fumo di sigarette, le esposizioni occupazionali all'amianto;
3-Integrazione) se, sempre tenendo conto del particolare istotipo della neoplasia in questione,
l'esposizione anche ad altri fattori cancerogeni, quali quelli indicati in ricorso (capo VII, pag. 86, capo IX.b, IX.c, IX.d) e il tabagismo, abbiano avuto effetto moltiplicativo e concausale:
I fattori causali summenzionati, ovvero esposizione professionale all'amianto e fumo di sigarette, hanno avuto un ruolo concausale e moltiplicativo nella determinazione della neoplasia polmonare non a piccole cellule con differenziazione neuroendocrina tipo carcinoide a carico dell'apice polmonare destro”.
3.1 Trattasi di conclusioni del tutto condivisibili e che l'Ufficio fa proprie anche in ragione della chiara premessa esplicitata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha evidenziato che al fine di determinare l'eziopatogenesi del tumore dal quale il era affetto risulta irrilevante ER
l'accertamento di esposizione qualificata a fibre d'amianto; laddove piuttosto tale esposizione qualificata rileva ad altri fini, segnatamente laddove si richiede – come pure in questa sede preteso – di far valere il diritto ai fini dell'indennizzo ex art. 13 c. 7 della l. n. 257/1992, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5.
Va subito detto che trattasi di domanda che nella fattispecie a mano non solo è infondata - atteso che appunto non vi è prova della suddetta esposizione qualificata, emergendo che nel tempo il è ER
stato esposto, secondo quanto si ricava dal parere redatto in data 06.12.2017 Controparte_10
nel periodo compreso dal 06.05.1974 al 31.03.1979, nella qualifica di operaio qualificato aggiustatore meccanico presso le O.G.R. di Catania, ad una concentrazione di fibre di amianto aerodisperso considerata “sporadica”; nel successivo periodo compreso dal 01.04.1979 al 09.11.1984, nella
23 qualifica di operaio tubista, presso le navi traghetto operanti nello Stretto di IN, ad una concentrazione ”moderata” di fibre di amianto aerodisperso;
infine, nel periodo compreso dal
10.11.1984 fino al 18.03.2012 epoca del pensionamento, nella qualifica di manutentore di impianti di linea per la trazione elettrica, impianti luce forza motrice ad una concentrazione di fibre di amianto aerodisperso considerata “trascurabile” - ; ma ancor prima mal posta nei confronti dell non CP_1
potendo nella presente sede farsi valere un accertamento “da far valere nei confronti dell e CP_9
quindi con possibilità di esercizio dell'azione nei confronti dell … … “ (cfr. pag. 118 del CP_11
ricorso).
Si evidenzia in proposito che il prevalente orientamento della giurisprudenza specie di legittimità si
è pronunciata nel senso che “allorché il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13 comma
8, della legge n. 257 del 1992 (come modificato dall'art. 1 comma 1 del d.l. n. 169 del 1993, conv.
Con modificazioni nella legge n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è
l'ente previdenziale” ( “che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la CP_9
disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei contributi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell' ) e CP_1 che, d'altronde, la stessa disposizione – diversamente da quella contenuta nel comma 7 del medesimo art. 13 relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali – non prescrive l'assolvimento di alcun incombente da parte dell' (quale la documentazione dell'avvenuta CP_1 esposizione all'amianto); pertanto se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (o anche in quello contenzioso) – “e a maggior ragione il datore di lavoro
“nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo – per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore – ciò non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a fare assumere allo stesso la veste di soggetto CP_1
passivo della domanda del lavoratore, non avendo la richiamata disciplina apportato alcuna innovazione rispetto al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità del rapporto sostanziale” (Cass., sez. lav. 19 giugno 2002 n. 83937 ; ibid. 25 febbraio 2002
n. 2677).
3.2 La domanda va dunque accolta, in ragione dell'accertata concausalità tra la esposizione ad amianto e la malattia che ha poi determinato la morte del , quanto al diritto della ricorrente ER
24 all'assegno funerario, ex art. 85, n°4, DPR 1124/65, alla rendita in reversibilità con decorrenza dal primo giorno successivo alla morte del coniuge avvenuta il giorno 10 marzo 2016, con la liquidazione dei ratei medio tempore maturati e delle prestazioni aggiuntive di cui al Fondo Vittime Amianto ex art. 1 co. da 241 a 246 L. 244/07, con conseguente condanna dell' , a corrispondere quanto CP_1
dovutole a decorrere dal primo giorno del mese successivo oltre interessi, a partire dal 121° giorno seguente.
4.0 Atteso l'esito del giudizio, ricorrono giuste ragioni per dichiarare compensate per un terzo le spese di lite che per il residuo si pongono a carico dell , nella misura di cui al dispositivo, con CP_1
distrazione in favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Definitivamente a carico dell' restano invece le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate CP_1
come da separati decreti.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a CP_1 Parte_1
in proprio e nella qualità di erede di l'assegno funerario, ex art. 85, n°4, dpr 1124/65, Persona_3
nonché la rendita in reversibilità con decorrenza dal primo giorno successivo alla morte del coniuge avvenuta il giorno 10 marzo 2016, con la liquidazione dei ratei medio tempore maturati e delle prestazioni aggiuntive di cui al Fondo Vittime Amianto ex art. 1 co. da 241 a 246 L. 244/07, oltre interessi, a partire dal 121° giorno seguente;
rigetta nel resto;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite che per il residuo pone a carico dell' e liquida CP_1
in favore della ricorrente in euro 5.001,35 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'avv.to Ezio Bonanni;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CC.TT.UU. liquidate come da separati decreti. CP_1
Catania 14 maggio 2025
Il Giudice
Laura Renda
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