Articolo 67 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 66Articolo 68
Versione
15 gennaio 1976
Art. 67.
Ai sensi dell' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1976, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976