Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/06/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2024 promossa da:
, c.f.: rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco di Genova, c.f.: ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2
studio del predetto avvocato in Sulmona alla via Stazione Introdacqua, n. 51,
RICORRENTE
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Maddalena Galli (c.f. ) del foro di Milano, ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano alla via Via Rugabella n. 1,
RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente.
pagina 1 di 14
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la sig.ra adiva codesto Tribunale nei confronti Parte_1
del dottor al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) accertare e dichiarare che il danno, patrimoniale e non, sofferto dalla sig.a meglio Parte_1
descritto nella parte narrativa del presente ricorso, è stato dovuto a fatto e colpa esclusivi del dott.
per errata prestazione di chirurgia estetica eseguita sulla persona dell'odierna Controparte_1
ricorrente, nelle date ricomprese tra il 25 ed il 27 maggio 2015;
2) per l'effetto, condannare il dott. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_1
causati alla sig.a quantificati in euro 19.490,oo, oltre quello per lesione del diritto Pt_1 all'autodeterminazione da stimarsi in via equitativa, oltre personalizzazione del danno biologico in misura di euro 2.000,oo ovvero della somma che parrà congrua, oltre al pagamento del compenso dei propri CC.TT.PP., dottori e pari ad euro 4.000,oo, oltre al versamento di quanto dovrà CP_2 CP_3
corrispondere ai CC.TT.UU., dott.ri e secondo liquidazione, ovvero al pagamento della Pt_2 Per_1
diversa somma che sembrerà di giustizia in esito alla presente lite, con interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
A sostegno della domanda adduceva quanto segue:
-di essersi sottoposta, nel periodo di tempo ricompreso tra le date dell'8.11.2012 e del 29.1.2016, a ben sette interventi chirurgici presso la struttura ospedaliera “Galeazzi” di Milano, reparto di chirurgia maxillo-facciale;
-in data 25 maggio 2015 ebbe ad effettuare intervento di “lifting cervicofacciale, blefaroplastica superiore ed inferiore, rinoplastica open, lip lifting, lifting collo con plicatura del platisma, chiusura fistola orosinusale” presso la struttura ospedaliera “Galeazzi” di Milano, per il quale primo operatore dell'equipe chirurgica e materiale esecutore fu il dott. ; la causa odierna riguarda Controparte_1
l'intervento del 25.5.2015;
-di aver versato per l'esecuzione degli interventi la somma di euro mille al medesimo dott. , solo CP_1
in parte fatturata;
-di aver subito dei danni psico-fisici, di natura anche permanente, così come riportato nella relazione dei dott.ri specialista in medicina legale e specialista in chirurgia Persona_2 Persona_3
plastica ed in chirurgia generale, entrambi di Roma, a causa di errori da parte del dott. CP_1
sussistendo il nesso causale tra gli interventi eseguiti dal dott. , in data 25.5.2015, sulla persona CP_1 dell'odierna ricorrente e i danni lamentati;
pagina 2 di 14 -essendo stato vano il tentativo di bonario componimento, proponeva ricorso ex art. 696 bis cpc innanzi l'intestato Ufficio giudiziario, instaurando il giudizio 162/2023 R.G. contro il dott. Controparte_1
che si costituiva contestando ogni avverso assunto e chiamando in causa la propria compagnia di assicurazione (la ) per essere man levato da eventuale responsabilità Parte_3
professionale; veniva così instaurato il contraddittorio tra tutte le parti;
-eccepiva di non aver prestato espressamente il consenso, anzi di averlo negato innanzi al di lei marito, relativamente all'impianto labiale ed alla procedura di lipostructure, entrambi eseguiti nel corso dell'intervento del 25.5.2015 dal dott. così come risulta dalla cartella clinica;
CP_1
-i C.C.T.T.U.U. dottori e rispettivamente specialista in chirurgia plastica ricostruttiva e Per_1 Pt_2 specialista in medicina legale, nominati nel giudizio di ATP, nella loro relazione concludevano che “al momento dell'intervento l'entità dei difetti da correggere era tale che la tecnica idonea è stata quella scelta dal Dott. (rinoplastica open) ma l'esecuzione della stessa purtroppo è stata negligente in CP_1
quanto privata della sua componente risolutiva ai fini ricostruttivi, che per altro si sarebbero però anche riverberati successivamente nella componente estetica in quanto non avrebbero consentito il crollo della punta”…” In definitiva non è stato migliorato sia in senso ricostruttivo che estetico lo stato anteriore ma in certa misura peggiorato per gli esiti cicatriziali e funzionali”; più precisamente la risposta ai quesiti posti ai consulenti d'ufficio è stata la seguente:
1) Scelta del trattamento Il trattamento scelto “rinoplastica open” era adeguato alle condizioni cliniche ed anatomofunzionali presenti nella paziente al maggio 2015 2) Esecuzione del trattamento Il trattamento scelto è stato solo parzialmente eseguito secondo la buona pratica clinica in quanto si ravvisa nell'operato dei sanitari profilo di negligenza non avendo proceduto alla confezione di innesto;
il quadro anatomico che si presentava agli operatori doveva di necessità far prendere in considerazione di praticare innesto di tipo columellare che avrebbe impedito il successivo collasso della punta nasale avvenuto proprio per la mancanza di strut graft. Si ravvisa quindi l'omissione del compimento di un'azione doverosa. Infine, il tipo di intervento non presentava problemi tecnici di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.) 3) Danno Tenuto conto dello standard probatorio vigente in ambito civilistico, possiamo affermare che il peggioramento dell'efficienza estetica e respiratoria nasale nella Ricorrente va posta in nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non” con la condotta negligente del Dott. , essendo soddisfatti i criteri medico legali di possibilità ed anzi CP_1
di probabilità scientifica circa la corrispondenza fra la negligenza rilevata ed il crollo della punta del naso. 4) Danno conseguenza All'atto dell'intervento del Dott. la ricorrente presentava collasso CP_1
columellare e delle narici e valvole nasali con pregiudizio sensibile della respirazione nasale;
tale condizione patologica il Dott. era chiamato a sanare ma per l'omessa ricostruzione non vi è CP_1
pagina 3 di 14 stato risultato estetico e funzionale che anzi sono stati di fatto accentuati nell'evoluzione clinico/temporale. In conclusione peggioramento dell'efficienza estetica a distanza di tempo e mancata soluzione alla stenosi parziale delle coane nasale.
5) Postumi Il Danno Biologico permanente è stimabile nel 3% (tre%) in quanto a danno differenziale.
Infatti lo stato anteriore del soggetto in termini estetici e di funzionalità respiratoria nasale erano stimabili nel 6% ed il danno biologico attuale nel 9% per cui il 3% di danno biologico aggrava il danno dal 6% al 9% e non già sic et simpliciter il 3% di danno biologico tabellare Utilizzati i barèmes suggeriti dalla SI (società Italiana di Medicina Legale) 6) Spese di cura sostenute dalla perizianda In atti non sono presenti documenti fiscali inerenti le spese sostenute. La Ricorrente potrà ottenere miglioramento dell'efficienza estetica e respiratoria nasale con intervento di rinoplastica open il cui costo medio in centro di chirurgia plastica ricostruttiva è stimabile in € 8000 (ottomila euro)”.
-a seguito di richiesta di chiarimenti chiesti dalla ricorrente i consulenti d'ufficio osservavano che:
“Il Legale di parte Attrice non eccepisce nulla in merito alla valutazione medico legale espressa dal
Collegio ma anzi l'accetta integralmente nel merito e nelle conclusioni. Vuole però che sia precisata
l'entità del danno biologico relativo all'intervento di inserimento di protesi nel labbro superiore
(vermiglio) effettuato nel maggio 2015 dal momento che tale procedura fu effettuata senza avere ottenuto il consenso informato della paziente. Come specificato nella relazione, poiché dal punto di vista estetico v'è stato peggioramento dei tessuti che appaiono granulomatosi all'esame obiettivo, si può imputare quale effetto della mancanza del consenso anche il danno alla salute oltre che quello del diritto all'autodeterminazione. Considerata la lieve entità del tessuto reattivo neoformato può assumersi nell' 1% l'ulteriore menomazione dell'efficienza psico fisica, con danno biologico globale del 4% (quattro%). Per ciò che attiene il danno patrimoniale, inteso come danno emergente di cui
l'avvocato chiede la valutazione, in atti v'è solo una ricevuta emessa dal Dott. di euro 500 CP_1
(cinquecento) in data 26.5.2015 relativa all'intervento chirurgico effettuato il 25.5.2015. Somma che non si ritiene sia imputabile a necessità di cura e diagnosi necessarie a sanare la negligenza operatoria subita” (cfr. doc. all. n. 8).”.
Con decreto del 28.3.24 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti al 9/9/24, con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza.
In data 6.9.24 si costituiva, tardivamente, in giudizio il dottor contestando ogni Controparte_1 avversa pretesa e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 4 di 14 “in via principale - contestata ogni pretesa responsabilità professionale del dott. Controparte_1 nonché la mancanza di nesso di casualità tra l'attività professionale di quest'ultimo e le conseguenze dannose lamentate dalla ricorrente respingere tutte le domande avversarie e, se del caso, disporre un integrazione alla CTU al fine di meglio chiarire quali siano le reali condizioni della ricorrente e l'esistenza dei pretesi danni;
con il favore, in ogni caso, di competenze professionali e spese di lite oltre accessori come per legge”.
A fondamento delle sue richieste parte resistente argomentava quanto di seguito:
-la ricorrente aveva già promosso ben due procedimenti per ATP, il primo dei quali, avente ad oggetto l'aspetto infettivologico e censure relative al consenso informato, promosso solo contro l' CP_4
(RG 2751/2018) dal quale non è emersa alcuna responsabilità a carico della struttura ed il
[...]
secondo 689/2019, avanti il Tribunale di Chieti, promosso contro il dott. e il dott. CP_5 CP_6 poi esteso all'istituto Galeazzi, avente ad oggetto ben sei interventi maxillofacciali e sui denti cui si è sottoposta la Signora per nessuno dei due procedimenti è emersa responsabilità del dott. Pt_1
; CP_1
-il giudizio di ATP inerente l'odierna causa è stato incardinato ben otto anni dopo i fatti;
- aveva già chiarito alla che l'operato sarebbe stato limitato a interventi di tipo estetico, che Pt_1
avrebbero dovuto essere certamente ripetuti nel tempo;
- dai documenti di causa emerge senza ombra di dubbio che la Sig.ra prestò manifestazione di Pt_1 consenso all'intervento eseguito dal Dott. ; CP_1
-grava sulla l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe espresso al medico Pt_1
poiché la presunta lesione del diritto all'autodeterminazione non configura un danno risarcibile " in re ipsa”; la ricorrente non ha assolto tale onere;
- l'invalidità dedotta è contestata integralmente sia nella quantificazione e sia perchè risulta per tabulas che l'intervento eseguito dal Dott. venne eseguito secondo le regole dell'arte, nel rispetto delle CP_1
linee guida;
-l'onere di provare la riconducibilità degli esborsi, da un punto di vista causale, al preteso illecito aquiliano è in capo alla parte che si assume danneggiata, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) che esclude la risarcibilità di quelle voci di danno che non ne siano conseguenza immediata e diretta;
-i periti non hanno tenuto in considerazione il quadro clinico della molto deteriorato da Pt_1
ricorrenti fenomeni infetti e iatrogeni post chirurgia per cui il resistente si convinse che l'innesto su un substrato così compromesso non avrebbe trovato alcuna possibilità di integrazione;
per tale aspetto veniva chiesta integrazione sulla CTU;
pagina 5 di 14 -il dott. era assicurato con a garanzia di ogni danno causato CP_1 Parte_3 nell'esercizio della propria professione e tale compagnia dovrà essere condannata a provvedere al rimborso a favore dello stesso dott. delle spese sostenute per la propria difesa ai sensi Controparte_1
delle condizioni di polizza;
-l'intervento in contestazione è stato effettuato all' di Milano per cui ha riservato ogni Controparte_7 azione anche nei confronti dell' stesso. CP_4
Per l'udienza del 9.9.24, svolta a trattazione scritta, entrambe le parti depositavano le note in sostituzione di udienza chiedendo l'ammissione delle prove così come formulate.
A scioglimento della riserva assunta con la trattazione scritta, rilevato che nel caso di specie la ricorrente non ha offerto elementi validi per caratterizzare in maniera particolare l'asserito ed
“ulteriore” pregiudizio sofferto;
rilevato, inoltre, che è stato già esperita una consulenza tecnica preventiva, nella quale gli incaricati CC.TT.UU. hanno già tenuto conto dei precedenti interventi eseguiti sulla ricorrente, non risultando quindi lacunosa la cognizione del collegio peritale ai fini della stesura della relazione tecnica (la quale, dunque, non necessita di integrazioni); ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione;
veniva disposta l'acquisizione del fascicolo n. 162/23 R.G. di questo
Tribunale relativo al procedimento di consulenza tecnica preventiva (ex art. 696 bis c.p.c.) esperito precedentemente. Venivano rigettate le richieste istruttorie di prova orale di parte ricorrente, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, ovvero da provarsi documentalmente, ovvero formulate genericamente e rigettate altresì le richieste istruttorie di parte resistente in quanto ultroneo per i motivi indicati nell'ordinanza. Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 24.03.2025, disponendone la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note entro il termine perentorio della innanzi fissata udienza.
La causa giungeva così a conclusione con il deposito nelle note conclusive e note scritte sintetiche in sostituzione di udienza.
La causa è stata istruita a mezzo prova documentale, anche attraverso l'acquisizione del fascicolo di
ATP recante il n. 167/2023 RG Trib. di Chieti sez. distaccata di Ortona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è prevalentemente fondata e merita accoglimento nei limiti che si diranno di seguito.
Innanzitutto, si evidenzia che dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP ed acquisita nel presente giudizio è emersa pacificamente la responsabilità professionale del dott. per quanto CP_1 concerne l'esecuzione dell'intervento che ci occupa.
Precisamente, nell'anno 2015 la ricorrente venne ricoverata previo accordo con il Dott presso CP_8
l' dal 25 al 27 maggio 2015 per un intervento di natura estetica (aging face) consistente Controparte_4
pagina 6 di 14 in blefaroplastica superiore ed inferiore, lifting cervico-facciale, ricostruzione nasale, chiusura fistola buccale. Nella lettera di dimissione effettuata in data 27/05/2015 l'intervento veniva così descritto
“Lifting cervico-facciale, blefaroplastica superiore ed inferiore, rinoplastica open, lip lifting, lifting collo con plicatura del platisma, chiusura fistola oro-sinusale”.
Risulta dalla relazione d'ufficio che il resistente, pur avendo individuato correttamente la tecnica da eseguire, ossia la rinoplastica open, l'ha eseguita in modo negligente per le ragioni indicate nella relazione che si condivide appieno in quanto esaustiva e dirimente su tutte le questioni inerenti il presente giudizio. Per tale motivo, non si è ritenuto di dover accogliere la richiesta di parte resistente di integrazione sulla ATP espletata in ordine alla valutazione del quadro clinico della ed in Pt_1
particolare se in presenza di tale specifico quadro clinico fosse stato opportuno o meno praticare l'innesto che avrebbe impedito il collasso della punta nasale. Parte resistente ha dedotto che proprio per il quadro clinico della sig.ra presentatosi al dott. , questi riteneva di non fare l'innesto. Pt_1 CP_1
I consulenti d'ufficio però hanno già valutato il quadro clinico della ricorrente dando già una risposta esauriente al riguardo. In effetti, a pag.12 della relazione essi hanno affermato quanto di seguito riportato: “ Questo era il quadro che si presentò al Dott nel maggio del 2015 e che purtroppo CP_1 non fu sanato in quanto ad estetica e funzionalità respiratoria per l'errata ricostruzione nella tecnica open eseguita. Infatti considerato il quadro anatomico che si presentava agli operatori doveva di necessità essere presa in considerazione di praticare innesto di tipo columellare che avrebbe impedito il successivo collasso della punta nasale avvenuto proprio per la mancanza di strut graft;
si consideri che nell'ambito delle linee guida nella tecnica “rinoplastica open” si prevede quasi di “default” ( anche se non obbligatorio) l'innesto nella punta nasale dello strut graft. La descrizione dell'intervento scelto, così come da cartella clinica è stato semplice: tecnica open e trattamento esclusivamente delle cartilagini alari cioè solo della punta;
non si fa riferimento a tecniche ricostruttive per la proiezione della punta se non alla apposizione di un punto di nylon tra le crura (corretto ma non risolutivo in caso di crollo della punta). Infatti, allo stato attuale, la Paziente presenta le caratteristiche morfologiche di mancanza di sostegno della punta nasale, (vedi foto) che rappresentano un disestetismo ma anche fonte di problematiche respiratorie a livello della valvola nasale…”. Ed ancora i consulenti hanno affermato che “la caratteristica morfologica preparatoria nel nostro caso rendeva l'innesto obbligatorio;
cioè essendo la punta del naso crollata la necessità di inserire un sostegno c'era”.
Esaminato quindi il quadro clinico della ricorrente, risulta accertata la negligenza del dott. che, CP_1
pur avendo correttamente individuato la rinoplastica open da eseguire, avrebbe dovuto nel caso di specie praticare l'innesto sopra descritto. Ne consegue che la responsabilità professionale del resistente
è da ritenersi dimostrata.
pagina 7 di 14 Le lamentele della non concernono solo l'esecuzione della tecnica open usata nella Pt_1 rinoplastica ma anche il fatto di non aver prestato il consenso all'applicazione di un impianto labiale effettuato nel maggio 2015. A tal proposito, i CCTTPP affermavano che la riferiva loro di non Pt_1 aver prestato il consenso per l'impianto labiale eseguito nel maggio 2015 né per la procedura di lipostructure anch'essa eseguita nel maggio 2025, anzi la riferiva loro di averlo negato in Pt_1
presenza del coniuge, sig. allorquando, oralmente, i sanitari glielo stavano Persona_4
chiedendo. (cfr. pag.
7-8 relazione CTP). E' bene evidenziare invece che i consulenti d'ufficio hanno scritto che “per ciò che attiene invece la mancanza di consenso all'intervento di inserimento di protesi nel labbro superiore ( ) e di lipostructure, in cartella clinica non v'è né descrizione Per_5 dell'intervento né ovviamente consenso”. Per tale motivo non veniva ammessa la prova testimoniale a mezzo del coniuge della sig.ra che avrebbe dovuto riferire su interventi non riportati nella Pt_1 cartella clinica secondo quanto constatato dai C.C.T.T.U.U. D'altronde, si osserva che la prova in tal senso andava offerta dall'attrice. Ma come già detto innanzi, per la violazione dell'obbligo di informazione da parte dei medici, non è stata data alcuna prova che la paziente, in seguito all'ipotetico corretto adempimento degli obblighi informativi, si sarebbe sottoposta a trattamenti sanitari diversi tant' che non risulta neanche dalla cartella clinica (cfr. Cass. Sent. n. 9056/2018 che recita: “in tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del paziente, grava sul medico l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligo informativo preventivo, mentre, nel caso in cui tale prova non venga fornita,
è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l'ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della prestazione tecnica, regolarmente eseguita, da quella in cui, invece, il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile ex ante, nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria, nel qual caso, ai fini dell'accertamento del danno, graverà sul paziente l'onere di provare, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che egli, ove fosse stato compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento”); infatti il pregiudizio da lei subito è stato causato dall'errore consistente nel non aver praticato l'innesto così come descritto nella relazione tecnica;
tale errore ha determinato le lesioni quantificate nella relazione dei periti d'ufficio.
Va precisato che la prova del danno dal mancato consenso non può essere data attraverso chiarimenti chiesti al CTU su circostanza dedotta e non effettivamente provata;
conseguentemente il giudice non pagina 8 di 14 può tener conto del chiarimento svolto dal CTU su tale danno da mancato consenso in assenza di allegazioni.
Pertanto, la richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto all'autodeterminazione da stimarsi in via equitativa va respinta.
Venendo ora al profilo della quantificazione del danno, il giudicante ritiene condivisibili le osservazioni esposte dai consulenti d'ufficio nella relazione tecnica.
Si evidenzia che i CCTTUU hanno ritenuto sussistente il nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta negligente del dott. ed il peggioramento dell'efficienza CP_1 estetica e respiratoria nasale nella ricorrente, “essendo soddisfatti i criteri medico legali di possibilità ed anzi di probabilità scientifica circa la corrispondenza fra la negligenza rilevata ed il crollo della punta del naso”.
In punto di diritto, va osservato che in ambito civile lo standard probatorio non è quello della certezza oltre il ragionevole dubbio, ma è quello del “più probabile che non”; tale standard probatorio si applica anche al nesso di causalità, per cui è sufficiente che, alla luce dell'istruttoria, la spiegazione causale privilegiata appaia la più probabile (cfr. in termini Cass.Sez. Un. Sent. n. 576/2008, punto 5.10 che recita: “essendo questi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr.
Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedami: la recentissima Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass.
5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632). Anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico
(CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto sussistere la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se "appaia sufficientemente probabile" che l'intesa tra compagnie assicurative possa avere un'influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione;
Corte giustizia CE,
15/02/2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha ritenuto che "occorre postulare le varie concatenazioni causa - effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili")”.
Chiarita la sussistenza del nesso di causalità, si rileva che la quantificazione del “danno biologico permanente appare corretta nella misura indicata dai consulenti e stimabile nel 3% (tre%) in quanto a pagina 9 di 14 danno differenziale”. Più precisamente nella relazione si legge che “lo stato anteriore del soggetto in termini estetici e di funzionalità respiratoria nasale erano stimabili nel 6% ed il danno biologico attuale nel 9% per cui il 3% di danno biologico aggrava il danno dal 6% al 9% e non già sic et simpliciter il
3% di danno biologico tabellare. …”.
Ed ancora sulle spese da sostenere hanno concluso che: “… la ricorrente potrà ottenere miglioramento dell'efficienza estetica e respiratoria nasale con intervento di rinoplastica open il cui costo medio in centro di chirurgia plastica ricostruttiva è stimabile in € 8000 (ottomila euro)”. Tale somma a titolo di costo medio per la ricostruzione non veniva contestato. Per quanto concerne la ricevuta emessa dal Dott
di euro 500 (cinquecento) in data 26.5.2015 relativa all'intervento chirurgico effettuato il CP_1
25.5.2015 prodotta dalla ricorrente, preme dire che i consulenti d'ufficio hanno ritenuto che “la somma non sia imputabile a necessità di cura e diagnosi necessarie a sanare la negligenza operatoria subita”.
Pertanto, non si ritiene possa essere rimborsata.
Passando alla concreta monetizzazione del danno da risarcire, si deve preliminarmente evidenziare che nella liquidazione della somma base da attribuire al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale, che va determinata con criterio equitativo (artt. 2056 e 1226 c.c.), questo giudice ritiene di dovere fare applicazione della cd. “tabella” di Milano, sia perché tale tabella è utilizzata da numerosi giudici del
Tribunale di Chieti (che non ha elaborato tabelle locali) e di altri uffici giudiziari (il che favorisce una auspicabile tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale), sia perché la tabella di
Milano, nella predeterminazione del valore del punto, tiene conto dell'età dell'infortunato e della più che proporzionale incidenza del crescente grado di invalidità. Il che, non solo appare razionale, ma offre al giudice la possibilità di determinare una somma che già in partenza tiene conto (di talune) delle peculiarità della fattispecie concreta.
Va, inoltre, ricordato che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 11.11.2008, il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello esistenziale.
Nel caso di specie i CCTTUU hanno quantificato il danno permanente nella misura del 3%.
pagina 10 di 14 Pertanto, tenuto conto che al momento del fatto la paziente aveva 57 anni, della entità e natura delle lesioni subite e delle tabelle sopra menzionate, possono liquidarsi le seguenti voci di danno all'attualità nel seguente modo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 3.386,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.232,00
Altre spese € 8.000,00
Totale generale: € 12.232,00
Va invece rigettata la domanda diretta ad ottenere un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno. Infatti, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7513/2018, ha affermato quanto segue: “una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”.
Nel caso di specie l'attore non ha fornito alcuna prova che le lesioni abbiano determinato, per il soggetto specifico, un danno superiore a quello patito dalla generalità dei soggetti che subiscono la medesima lesione;
quindi, attribuire in questo caso un'ulteriore somma per il danno morale determinerebbe una duplicazione risarcitoria (cioè attribuzione di più poste risarcitorie per il medesimo pagina 11 di 14 pregiudizio), che si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla citata sentenza a Sezioni Unite
n. 26972/2008.
Dal momento che le somme sopra individuate quale risarcimento del danno sono state espresse in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte che con una decisione a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995, Cass. 10291/2001), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Se, quindi, il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio. In conseguenza di ciò, a titolo di risarcimento per il c.d. danno da ritardo, il resistente va condannato anche al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulle somme originarie non rivalutate, di anno in anno rivalutate secondo indici Istat Foi dalla data del fatto (25.05.2015) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Non si ritiene di dover disporre nulla nel presente giudizio in merito alle argomentazioni di parte resistente formulate nel corpo dell'atto di rimborso al dott. ai sensi delle condizioni di polizza CP_1
per essere manlevato poiché era assicurato con a garanzia di ogni danno Parte_3 causato nell'esercizio della propria professione in quanto la compagnia assicuratrice predetta non è parte del presente giudizio non avendo parte resistente, costituitasi tardivamente, chiesto con la comparsa il differimento dell'udienza per la chiamata del terzo. Infatti tali argomentazioni non venivano riportate nelle conclusioni dell'atto.
pagina 12 di 14 Vista la soccombenza prevalente di parte resistente, le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico del Dott. come da dispositivo che segue, tenendo conto per i compensi del valore della CP_1
causa e applicando le tariffe medie ex D.M. 147/2022 ricomprese nello scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale. Vengono poste altresì a carico del resistente tutte le spese e i compensi relativi al giudizio di ATP dimostrati in corso di causa per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria e tenuto conto che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”. (così Cass. civ., ord. n. 28667 del 16.10.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la responsabilità del dott. per i fatti di cui in motivazione;
Controparte_1
b) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 12.232,00, oltre interessi compensativi al tasso legale sulle somme originarie non rivalutate, di anno in anno rivalutate secondo indici Istat Foi dalla data del fatto (25.05.2015) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
c) condanna il dott. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Controparte_1
favore della ricorrente che si liquidano in euro 4.158,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oltre CPA e Iva come per legge e se dovuti;
condanna il dott. al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente delle spese di lite del giudizio di ATP 162/2023 che si liquidano in euro
2.337,00 oltre rimborso spese generali al 15% , CPA e IVA nella misura di legge e se dovuti;
d) condanna parte resistente al rimborso delle spese vive effettuate dalla ricorrente di entrambi i giudizi (ATP e di merito) pari ad euro 572,00 complessivi e al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per i compensi relativi al giudizio ATP 162/2023 Trib. di Chieti sez. distaccata di Ortona corrisposti ai CCTTUU pari ad euro 2.710,00 ciascuno per un totale di euro 5.420,00, nonché al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente per i compensi versati ai CCTTPP per euro 2.000,12.
Sentenza resa in base al disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. in assenza di discussione pagina 13 di 14 orale e lettura alle parti.
Ortona 13 giugno 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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