CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 587/2019 depositato il 16/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Offida - Corso Serpente Aureo N.66 63073 Offida AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
1 e pubblicata il 18/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8318 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: "l'estinzione del presente giudizio".
Appellato: "rigettare l'appello proposto e condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ISocietà_1 impugnò in 1° grado l'avviso di accertamento n. 8318/2017 emesso dal Comune di Offida in materia di TARSU/TIA 2013, deducendo, in sostanza,
l'inadeguatezza / assenza del servizio di raccolta rifiuti nella zona di ubicazione dell'immobile ( Indirizzo_1) e chiedendo la riduzione del tributo.
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con la Sentenza n. 30/2019 del 13 settembre
2018, depositata il 18 gennaio 2019, rigettò il ricorso, valorizzando:
- la natura non “temporanea”, ma strutturalmente funzionale all'impresa, dell'utilizzo dell'immobile (deposito/ magazzino);
- l'assenza di prova di impedimenti oggettivi e permanenti all'uso;
- la produzione difensiva del Comune (attestazione del gestore) circa l'effettuazione del servizio nella zona.
Con atto di appello notificato il 18 luglio 2019, la società contribuente, rappresentata e difesa dall'
Difensore_1, ha censurato la decisione di prime cure, invocando l'applicazione dell'art. 59 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (riduzione sino al 40% in caso di mancato / grave disservizio) e richiamando anche il regolamento comunale (art. 7) per le aree / locali “fuori zona perimetrata”.
Il Comune si è costituito resistendo, sostenendo l'infondatezza dell'appello e sottolineando che l'appellante non avrebbe potuto più produrre documenti, e ribadendo la regolarità del servizio di raccolta, come da dichiarazione del gestore già prodotta in 1° grado.
Nelle more del giudizio, la società ha depositato istanza di estinzione deducendo l'avvenuta adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) ex art. 1, commi 231–252, della Legge 29 dicembre 2022, n.
197, con impegno alla rinuncia al giudizio e produzione della documentazione amministrativa della procedura.
In particolare, la parte ha prodotto la Comunicazione delle somme dovute dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con piano rateale e importi dovuti (debito oggetto di definizione euro 134.671,96, debito da pagare per la definizione euro 108.063,81).
La definizione agevolata include, tra i carichi, anche la cartella n. 068 2020 0023622164000 (Ente: Comune di Offida – Ufficio Tributi), nella quale risultano ricompresi anche importi relativi alla fiscalità rifiuti, inclusa la partita riconducibile all'annualità oggetto del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
1) Questione assorbente: estinzione del giudizio per definizione agevolata (“rottamazione-quater”)
La domanda di decisione nel merito è superata dalla questione preliminare (e dirimente) introdotta dall'appellante: adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ex art. 1, commi 231–252, della Legge n. 197 del 2022.
Il comma 236 della citata disposizione prevede che il debitore, indicando la pendenza dei giudizi relativi ai carichi ricompresi, assuma l'impegno a rinunciare agli stessi;
nelle more del pagamento, il giudizio è sospeso;
l'estinzione è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, fermo che – in difetto – la sospensione è revocabile.
Tali coordinate sono puntualmente richiamate nell'istanza depositata dalla parte appellante.
Nel caso concreto risulta agli atti:
- la dichiarazione di adesione (indicata con protocollo) e la conseguente Comunicazione delle somme dovute dell'Agente della riscossione, contenente importi e scadenze del piano di pagamento, elemento che attesta la positiva lavorazione della procedura amministrativa;
- l'inclusione, nel prospetto dei carichi, della cartella n. 068 2020 0023622164000 con Ente creditore “Comune di Offida – Ufficio Tributi”, che rappresenta il veicolo di riscossione nel quale è confluito anche il carico connesso alla pretesa qui controversa;
- l'allegazione e la produzione delle contabili di pagamento delle rate scadute, che la parte afferma di aver eseguito regolarmente.
La Corte ritiene, pertanto, integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di appello, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sul merito dell'avviso.
2) Regime delle spese
In tema di definizioni agevolate, la causa estintiva è sopravvenuta ed è collegata a un meccanismo legale di composizione / estinzione del debito;
la parte istante richiama espressamente un orientamento di legittimità favorevole alla compensazione.
Ricorrono, dunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado, ferma restando la regolazione delle spese già effettuata in primo grado (che resta “scritta” nella sentenza impugnata).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. III -, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il presente giudizio di appello iscritto al R.G.A. n. 587/2019 per intervenuta definizione agevolata ex art. 1, commi 231–252, L. 197/2022 (rottamazione-quater), ai sensi e per gli effetti del comma
236;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona il 9 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AU NE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 587/2019 depositato il 16/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Offida - Corso Serpente Aureo N.66 63073 Offida AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
1 e pubblicata il 18/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8318 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: "l'estinzione del presente giudizio".
Appellato: "rigettare l'appello proposto e condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ISocietà_1 impugnò in 1° grado l'avviso di accertamento n. 8318/2017 emesso dal Comune di Offida in materia di TARSU/TIA 2013, deducendo, in sostanza,
l'inadeguatezza / assenza del servizio di raccolta rifiuti nella zona di ubicazione dell'immobile ( Indirizzo_1) e chiedendo la riduzione del tributo.
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, con la Sentenza n. 30/2019 del 13 settembre
2018, depositata il 18 gennaio 2019, rigettò il ricorso, valorizzando:
- la natura non “temporanea”, ma strutturalmente funzionale all'impresa, dell'utilizzo dell'immobile (deposito/ magazzino);
- l'assenza di prova di impedimenti oggettivi e permanenti all'uso;
- la produzione difensiva del Comune (attestazione del gestore) circa l'effettuazione del servizio nella zona.
Con atto di appello notificato il 18 luglio 2019, la società contribuente, rappresentata e difesa dall'
Difensore_1, ha censurato la decisione di prime cure, invocando l'applicazione dell'art. 59 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (riduzione sino al 40% in caso di mancato / grave disservizio) e richiamando anche il regolamento comunale (art. 7) per le aree / locali “fuori zona perimetrata”.
Il Comune si è costituito resistendo, sostenendo l'infondatezza dell'appello e sottolineando che l'appellante non avrebbe potuto più produrre documenti, e ribadendo la regolarità del servizio di raccolta, come da dichiarazione del gestore già prodotta in 1° grado.
Nelle more del giudizio, la società ha depositato istanza di estinzione deducendo l'avvenuta adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) ex art. 1, commi 231–252, della Legge 29 dicembre 2022, n.
197, con impegno alla rinuncia al giudizio e produzione della documentazione amministrativa della procedura.
In particolare, la parte ha prodotto la Comunicazione delle somme dovute dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con piano rateale e importi dovuti (debito oggetto di definizione euro 134.671,96, debito da pagare per la definizione euro 108.063,81).
La definizione agevolata include, tra i carichi, anche la cartella n. 068 2020 0023622164000 (Ente: Comune di Offida – Ufficio Tributi), nella quale risultano ricompresi anche importi relativi alla fiscalità rifiuti, inclusa la partita riconducibile all'annualità oggetto del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
1) Questione assorbente: estinzione del giudizio per definizione agevolata (“rottamazione-quater”)
La domanda di decisione nel merito è superata dalla questione preliminare (e dirimente) introdotta dall'appellante: adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ex art. 1, commi 231–252, della Legge n. 197 del 2022.
Il comma 236 della citata disposizione prevede che il debitore, indicando la pendenza dei giudizi relativi ai carichi ricompresi, assuma l'impegno a rinunciare agli stessi;
nelle more del pagamento, il giudizio è sospeso;
l'estinzione è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati, fermo che – in difetto – la sospensione è revocabile.
Tali coordinate sono puntualmente richiamate nell'istanza depositata dalla parte appellante.
Nel caso concreto risulta agli atti:
- la dichiarazione di adesione (indicata con protocollo) e la conseguente Comunicazione delle somme dovute dell'Agente della riscossione, contenente importi e scadenze del piano di pagamento, elemento che attesta la positiva lavorazione della procedura amministrativa;
- l'inclusione, nel prospetto dei carichi, della cartella n. 068 2020 0023622164000 con Ente creditore “Comune di Offida – Ufficio Tributi”, che rappresenta il veicolo di riscossione nel quale è confluito anche il carico connesso alla pretesa qui controversa;
- l'allegazione e la produzione delle contabili di pagamento delle rate scadute, che la parte afferma di aver eseguito regolarmente.
La Corte ritiene, pertanto, integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di appello, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sul merito dell'avviso.
2) Regime delle spese
In tema di definizioni agevolate, la causa estintiva è sopravvenuta ed è collegata a un meccanismo legale di composizione / estinzione del debito;
la parte istante richiama espressamente un orientamento di legittimità favorevole alla compensazione.
Ricorrono, dunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado, ferma restando la regolazione delle spese già effettuata in primo grado (che resta “scritta” nella sentenza impugnata).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. III -, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il presente giudizio di appello iscritto al R.G.A. n. 587/2019 per intervenuta definizione agevolata ex art. 1, commi 231–252, L. 197/2022 (rottamazione-quater), ai sensi e per gli effetti del comma
236;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona il 9 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AU NE