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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 103/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GANDINI ALBERTO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO 47 SONDRIO presso lo studio dell'avv. GANDINI
ALBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO CARLOTTA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N. 20 12037 SALUZZO presso lo studio dell'avv.
GIORDANO CARLOTTA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSANITI Controparte_2 P.IVA_3
SALVATORE elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 19 PIEDIMONTE ETNEO, presso lo studio dell'avv. CASSANITI SALVATORE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento 2210078300398773 con cui è stato intimato il pagamento di euro 18.021,50 per occupazione di suolo pubblico e mancato pagamento del canone patrimoniale.
Ha contestato l'esistenza di una occupazione ad opera della stessa società opponente in qualità di ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori nell'area interessata in ragione del rapporto di subappalto che sarebbe stato instaurato con la ditta Controparte_2
, esecutrice dei lavori in questione.
[...]
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto concessorio con e in ragione della Controparte_2
pagina 1 di 6 documentazione in atti attestante l'occupazione ad opera della odierna opponente.
A seguito di chiamata in causa su ordine del giudice si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 chiamata in causa e in ogni caso l'inesistenza di una condotta illecita riconducibile alla stessa ditta subappaltatrice.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. in data 28.02.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente affermata, benché sulla questione non sembra esservi discussione tra le parti, la giurisdizione di questo Giudice ordinario. Infatti, la presente controversia ha ad oggetto il pagamento di somme richieste a titolo di canone per l'utilizzo di suolo pubblico ed a titolo di sanzione per omesso versamento. La cognizione della domanda in tali termini prospettata per giurisprudenza pacificamente consolidata è altrettanto pacificamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario, considerata la natura non tributaria delle controversie relativa al canone oggetto delle ordinanze qui impugnate (per relationem cfr., ex multis, Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003).
Ciò posto. occorre intanto precisare che il Canone Unico di Occupazione (Cup) ha inglobato a partire dall'anno 2021 le somme un tempo dovute per TOSAP e COSAP.
A introdurre il canone unico patrimoniale dal 1° gennaio 2021 è stata la Legge di Bilancio 2020: con l'articolo 1, con i commi da 816 a 836, è stata riordinata la disciplina in materia di occupazione di aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari. In questo modo, sono stati sostituiti una serie di canoni, tasse e imposte esistenti, quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
Sono due i presupposti per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP): l'occupazione, anche abusiva, delle aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, tramite impianti installati su aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati nel caso in cui siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio pagina 2 di 6 comunale, o anche all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
A loro volta, gli enti locali sono tenuti a stabilire un apposito regolamento di riferimento ai fini del calcolo dell'imposta, cui il contribuente può fare riferimento ver la verifica della regolarità della debenza e calcolo dell'imposta.
Tanto premesso, può passarsi al merito della controversia nella quale si è opposta alla pretesa para-privatistica relativa Parte_1 al corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici chiedendo l'accertamento negativo del debito di cui il Comune di Portogruaro, per il tramite di ha diffidato il CP_1 pagamento, sul presupposto dell'inesistenza di una occupazione abusiva ad opera della stessa opponente e della diversa condotta materiale asseritamente posta in essere dalla terza chiamata, in qualità di impresa subappaltatrice, anche sulla scorta di regolare concessione alla stessa riconosciuta.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società […] che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone” giacché “la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021).
In linea di continuità con quanto testé enunciato, il presupposto applicativo della pretesa creditoria oggetto di causa è rappresentato, per come riconosciuto dall'art 2 del Regolamento del Comune di Portogruaro, da “occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune”.
Nel caso di specie è da ritenersi innanzitutto smentita la prima doglianza di parte opponente in merito ad una concessione riconosciuta nei confronti della terza subappaltatrice.
Costituisce, invero, prova documentale, fornita dalla stessa convenuta, che la richiesta di occupazione di suolo pubblico effettuata da sia stata in un primo tempo Controparte_2 respinta e, a fronte di una seconda richiesta, subordinata al pagamento del Canone unico Patrimoniale.
pagina 3 di 6 Tale corrispettivo, esplicitamente richiesto con l'avviso di pagamento in atti, non risulta essere mai stato effettuato, di talché non può ritenersi avverato l'evento condizionante il rilascio della concessione.
Di contro, deve ritenersi presuntivamente provata l'esistenza di una condotta materiale posta in essere dalla odierna opponente suscettibile di essere inquadrata quale occupazione abusiva nell'area oggetto di avviso di accertamento.
In primo luogo, è da ritenersi definitivamente accertata la presenza del legale rappresentante della società opponente nell'area occupata alla data dell'accertamento dell'infrazione.
Si osserva, infatti, che l'occupazione abusiva, in quanto attuata in assenza totale di un provvedimento autorizzativo, è stata rilevata correttamente, mediante verbale di accertamento, redatto dagli agenti accertatori in data 27.05.2022, contenente tutti gli elementi formali richiesti (luogo, data, ora, soggetti presenti, tipo e modalità della violazione contestata, modalità di pagamento della sanzione per violazione del C.d.S. ed avvertimento che faranno seguito l'indennità di occupazione abusiva, calcolata ex art. 22, lett. a) e la sanzione ex art. 22 lett. b), oltre all'autorità avanti la quale proporre ricorso); si osserva, inoltre, che i verbali della Polizia Locale fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma avere personalmente compiuto o contestato (così Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13961/2014; Cass. Civ. 17.02.2013, n. 3705; Cass. Civ. sez. III, 16.06.2003, n. 9620; Cass. Sez. lav., 02.10.2002, 14158;
Cons. Stato, sez. V, 20.01.2003, n. 177). Nella fattispecie in esame, in assenza di un procedimento per querela di falso, i rilievi, effettuati dai Pubblici Ufficiali accertatori, rimangono cristallizzati ed incontrovertibili.
Parimenti costituisce circostanza incontestata l'inesistenza di qualsivoglia contestazione mossa al verbale suddetto, nonostante fossero indicati i termini e le modalità per poter effettuare tale contestazione a cui, di contro, ha fatto seguito il pagamento in misura ridotta della sanzione elevata.
Tali elementi, afferenti il momento temporale di accertamento e di irrogazione della sanzione, trovano, ulteriore, indiretto riscontro nella stessa condotta extraprocessuale addebitabile all'odierna società opponente nelle fasi immediatamente antecedenti l'accertamento in questione.
Ed invero costituisce circostanza documentalmente provata e incontestata la presenza di dipendenti della stessa opponente CP_3 nell'area in questione, per come riepilogato nel rapporto di servizio pagina 4 di 6 in atti (doc. 7 di parte opposta) così come costituisce circostanza documentalmente provata che la stessa opponente abbia chiesto CP_3 autorizzazione al comune per la realizzazione di scavi nell'area in questione.
A tali elementi non fa da contraltare nessun elemento indicativo di una ricostruzione alternativa del fatto che possa in qualche modo far ritenere in qualche modo presente la ditta subappaltatrice sui luoghi di causa, per come argomentato da parte opponente.
Ed invero non fornisce alcun elemento che comprovi che Parte_1 le prestazioni oggetto di contratto di subappalto siano state effettivamente avviate e/o eseguite dalla ditta subappaltatrice né tantomeno fornisce prova di qualsivoglia pagamento effettuato nei riguardi della stessa ditta subappaltatrice per i lavori in questione.
La totale assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario preclude ab origine una ricostruzione alternativa del fatto e consente di ritenere provato, con elevato grado di inferenza logica, che, nel concreto, l'occupazione del suolo pubblico sia stata avviata dalla stessa Parte_1
La liquidazione delle spese segue la soccombenza anche nei confronti del terzo chiamato.
Ed invero, alla luce della corretta applicazione del principio di causalità, cui deve necessariamente orientarsi la regolamentazione delle spese di lite, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa, anche se concretamente attuata ad opera di parte convenuta o per ordine del giudice, sia stata resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012).
Nel caso di specie, devono pertanto ritenersi a carico di parte attrice, odierna opponente, anche e spese sostenute dal terzo chiamato, atteso che l'intervento dello stesso in giudizi è stato provocato, sul piano causale, dai profili di responsabilità allegati da parte attrice che ha ritenuto esistente l'occupazione del suolo pubblico ad opera della stessa ditta subappaltatrice, senza fornire, tuttavia, alcuna prova in tal senso.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 5 di 6 - rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali. IVA e CPA come per legge
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali. IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 17 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 103/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GANDINI ALBERTO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA N. SAURO 47 SONDRIO presso lo studio dell'avv. GANDINI
ALBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO CARLOTTA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO ROMA N. 20 12037 SALUZZO presso lo studio dell'avv.
GIORDANO CARLOTTA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSANITI Controparte_2 P.IVA_3
SALVATORE elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 19 PIEDIMONTE ETNEO, presso lo studio dell'avv. CASSANITI SALVATORE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento 2210078300398773 con cui è stato intimato il pagamento di euro 18.021,50 per occupazione di suolo pubblico e mancato pagamento del canone patrimoniale.
Ha contestato l'esistenza di una occupazione ad opera della stessa società opponente in qualità di ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori nell'area interessata in ragione del rapporto di subappalto che sarebbe stato instaurato con la ditta Controparte_2
, esecutrice dei lavori in questione.
[...]
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto concessorio con e in ragione della Controparte_2
pagina 1 di 6 documentazione in atti attestante l'occupazione ad opera della odierna opponente.
A seguito di chiamata in causa su ordine del giudice si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della Controparte_2 chiamata in causa e in ogni caso l'inesistenza di una condotta illecita riconducibile alla stessa ditta subappaltatrice.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. in data 28.02.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente affermata, benché sulla questione non sembra esservi discussione tra le parti, la giurisdizione di questo Giudice ordinario. Infatti, la presente controversia ha ad oggetto il pagamento di somme richieste a titolo di canone per l'utilizzo di suolo pubblico ed a titolo di sanzione per omesso versamento. La cognizione della domanda in tali termini prospettata per giurisprudenza pacificamente consolidata è altrettanto pacificamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario, considerata la natura non tributaria delle controversie relativa al canone oggetto delle ordinanze qui impugnate (per relationem cfr., ex multis, Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003).
Ciò posto. occorre intanto precisare che il Canone Unico di Occupazione (Cup) ha inglobato a partire dall'anno 2021 le somme un tempo dovute per TOSAP e COSAP.
A introdurre il canone unico patrimoniale dal 1° gennaio 2021 è stata la Legge di Bilancio 2020: con l'articolo 1, con i commi da 816 a 836, è stata riordinata la disciplina in materia di occupazione di aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari. In questo modo, sono stati sostituiti una serie di canoni, tasse e imposte esistenti, quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
Sono due i presupposti per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP): l'occupazione, anche abusiva, delle aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, tramite impianti installati su aree che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati nel caso in cui siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio pagina 2 di 6 comunale, o anche all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
A loro volta, gli enti locali sono tenuti a stabilire un apposito regolamento di riferimento ai fini del calcolo dell'imposta, cui il contribuente può fare riferimento ver la verifica della regolarità della debenza e calcolo dell'imposta.
Tanto premesso, può passarsi al merito della controversia nella quale si è opposta alla pretesa para-privatistica relativa Parte_1 al corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici chiedendo l'accertamento negativo del debito di cui il Comune di Portogruaro, per il tramite di ha diffidato il CP_1 pagamento, sul presupposto dell'inesistenza di una occupazione abusiva ad opera della stessa opponente e della diversa condotta materiale asseritamente posta in essere dalla terza chiamata, in qualità di impresa subappaltatrice, anche sulla scorta di regolare concessione alla stessa riconosciuta.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società […] che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone” giacché “la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (Cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021).
In linea di continuità con quanto testé enunciato, il presupposto applicativo della pretesa creditoria oggetto di causa è rappresentato, per come riconosciuto dall'art 2 del Regolamento del Comune di Portogruaro, da “occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune”.
Nel caso di specie è da ritenersi innanzitutto smentita la prima doglianza di parte opponente in merito ad una concessione riconosciuta nei confronti della terza subappaltatrice.
Costituisce, invero, prova documentale, fornita dalla stessa convenuta, che la richiesta di occupazione di suolo pubblico effettuata da sia stata in un primo tempo Controparte_2 respinta e, a fronte di una seconda richiesta, subordinata al pagamento del Canone unico Patrimoniale.
pagina 3 di 6 Tale corrispettivo, esplicitamente richiesto con l'avviso di pagamento in atti, non risulta essere mai stato effettuato, di talché non può ritenersi avverato l'evento condizionante il rilascio della concessione.
Di contro, deve ritenersi presuntivamente provata l'esistenza di una condotta materiale posta in essere dalla odierna opponente suscettibile di essere inquadrata quale occupazione abusiva nell'area oggetto di avviso di accertamento.
In primo luogo, è da ritenersi definitivamente accertata la presenza del legale rappresentante della società opponente nell'area occupata alla data dell'accertamento dell'infrazione.
Si osserva, infatti, che l'occupazione abusiva, in quanto attuata in assenza totale di un provvedimento autorizzativo, è stata rilevata correttamente, mediante verbale di accertamento, redatto dagli agenti accertatori in data 27.05.2022, contenente tutti gli elementi formali richiesti (luogo, data, ora, soggetti presenti, tipo e modalità della violazione contestata, modalità di pagamento della sanzione per violazione del C.d.S. ed avvertimento che faranno seguito l'indennità di occupazione abusiva, calcolata ex art. 22, lett. a) e la sanzione ex art. 22 lett. b), oltre all'autorità avanti la quale proporre ricorso); si osserva, inoltre, che i verbali della Polizia Locale fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma avere personalmente compiuto o contestato (così Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13961/2014; Cass. Civ. 17.02.2013, n. 3705; Cass. Civ. sez. III, 16.06.2003, n. 9620; Cass. Sez. lav., 02.10.2002, 14158;
Cons. Stato, sez. V, 20.01.2003, n. 177). Nella fattispecie in esame, in assenza di un procedimento per querela di falso, i rilievi, effettuati dai Pubblici Ufficiali accertatori, rimangono cristallizzati ed incontrovertibili.
Parimenti costituisce circostanza incontestata l'inesistenza di qualsivoglia contestazione mossa al verbale suddetto, nonostante fossero indicati i termini e le modalità per poter effettuare tale contestazione a cui, di contro, ha fatto seguito il pagamento in misura ridotta della sanzione elevata.
Tali elementi, afferenti il momento temporale di accertamento e di irrogazione della sanzione, trovano, ulteriore, indiretto riscontro nella stessa condotta extraprocessuale addebitabile all'odierna società opponente nelle fasi immediatamente antecedenti l'accertamento in questione.
Ed invero costituisce circostanza documentalmente provata e incontestata la presenza di dipendenti della stessa opponente CP_3 nell'area in questione, per come riepilogato nel rapporto di servizio pagina 4 di 6 in atti (doc. 7 di parte opposta) così come costituisce circostanza documentalmente provata che la stessa opponente abbia chiesto CP_3 autorizzazione al comune per la realizzazione di scavi nell'area in questione.
A tali elementi non fa da contraltare nessun elemento indicativo di una ricostruzione alternativa del fatto che possa in qualche modo far ritenere in qualche modo presente la ditta subappaltatrice sui luoghi di causa, per come argomentato da parte opponente.
Ed invero non fornisce alcun elemento che comprovi che Parte_1 le prestazioni oggetto di contratto di subappalto siano state effettivamente avviate e/o eseguite dalla ditta subappaltatrice né tantomeno fornisce prova di qualsivoglia pagamento effettuato nei riguardi della stessa ditta subappaltatrice per i lavori in questione.
La totale assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario preclude ab origine una ricostruzione alternativa del fatto e consente di ritenere provato, con elevato grado di inferenza logica, che, nel concreto, l'occupazione del suolo pubblico sia stata avviata dalla stessa Parte_1
La liquidazione delle spese segue la soccombenza anche nei confronti del terzo chiamato.
Ed invero, alla luce della corretta applicazione del principio di causalità, cui deve necessariamente orientarsi la regolamentazione delle spese di lite, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa, anche se concretamente attuata ad opera di parte convenuta o per ordine del giudice, sia stata resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012).
Nel caso di specie, devono pertanto ritenersi a carico di parte attrice, odierna opponente, anche e spese sostenute dal terzo chiamato, atteso che l'intervento dello stesso in giudizi è stato provocato, sul piano causale, dai profili di responsabilità allegati da parte attrice che ha ritenuto esistente l'occupazione del suolo pubblico ad opera della stessa ditta subappaltatrice, senza fornire, tuttavia, alcuna prova in tal senso.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 5 di 6 - rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali. IVA e CPA come per legge
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali. IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 17 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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