CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 4743/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025, tra:
- (Partita Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Nazareno Rubino (C.F: ) C.F._1
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella De Carlo (C.F.:
1 ), in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e C.F._2
risposta
-resistente-
nonché
- Controparte_3
(C.F.: e partita IVA ), in persona del
[...] P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Luca Zampano (C.F.:
) C.F._3
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso notificato in data 8.10.2018 la Controparte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio la nonché la Controparte_2 [...]
Controparte_4
deducendo:
[...]
- che, in data 17.3.2008, aveva avanzato richiesta alla (oggi Controparte_4
) di concessione per piccola derivazione “da acque Controparte_2
superficiali ad uso idroelettrico dalla fiumara Calopinace parte alta (Fiumara Reggio e
Mario Assisi) con presa ricadente in località galera del Comune di Reggio Calabria”; CP_5
- che, con nota dell'1.2.2013, l'Autorità di Bacino Regionale rilasciava parere favorevole ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 152/2006, subordinando tuttavia l'effettivo rilascio della concessione ad un controllo da parte dell'Autorità concedente circa l'esistenza di interferenze con altre derivazioni, stante l'assenza del catasto dei prelievi, previsto dall'art. 95 del d.lgs. 152/2006;
- che, in data 27.3.2013, si procedeva, ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.1775/1933, alla ricognizione dei soli luoghi dove doveva essere esercitata la derivazione dell'impianto idroelettrico, come da verbale di sopralluogo, ove testualmente si legge: “si è accertato che la derivazione d'acqua, dovrà esercitarsi in località ponte Galera, a quota 920,00 m s.l.m. in agro del Comune di mediante opera di presa nella Fiumara di Reggio, dalla Controparte_2
quale si dipartirà una condotta di avvicinamento in acciaio del diametro di 600 mm e della lunghezza di 2.440 ml che collegherà l'opera di presa alla vasca di carico da transito posta
a quota 900,00 m s.l.m. dalla quale si dipartirà una condotta forzata di diametro 600mm per
2 una lunghezza 540 m che arriverà alla centrale idroelettrica a quota 670,00 m s.l.m., con
restituzione sulla stessa Fiumara a quota 665 m s.l.m., nel Comune di Reggio Calabria. Le
acque così derivate in misura non superiore di portata max annua di 1/s 510 serviranno, per
la produzione di energia idroelettrica. Nessuna opposizione è stata presentata durante gli accertamenti in loco”;
- che, in data 8.4.2014, essa società richiedente sottoscriveva il cd. “disciplinare di concessione”, registrato in pari data con il numero 1866 Serie III;
- che, in data 15.4.2014, con determina n. 261 del competente Dirigente del Settore 13-
Servizio 4 della Provincia di , veniva rilasciata ad essa società ricorrente la Controparte_2
concessione di derivazione a suo tempo richiesta;
- che in data 11.1.2016 la Controparte_4
provvedeva ad informare essa
[...]
ricorrente che la le aveva affidato, a far data dall'1 gennaio Controparte_4
2016, l'intero servizio di adduzioni idriche, ivi inclusa la riscossione dei relativi canoni, di cui chiedeva il pagamento per l'anno 2016;
- che il pagamento del richiesto canone di concessione relativo all'anno 2016 veniva effettuato da essa ricorrente a mezzo bonifico bancario in data 8.3.2016, per un importo complessivo di euro 6.482,56;
- che, con successiva nota del 23.1.2017, veniva formulata dalla nuova CP_3
richiesta di pagamento dei canoni di concessione, questa volta relativamente all'anno 2017;
- che, con nota del 1.3.2017, indirizzata agli enti convenuti e reiterata in data 13.6.2017,
essa società ricorrente denunciava la presenza di una derivazione non censita e, dunque illegittima, tra il punto di presa e di restituzione della concessione, con un tubo di adduzione di 250 mm circa, rappresentando come tale derivazione impedisse il prelievo della portata autorizzata con la concessione del 15.4.2014 e compromettesse la realizzazione dell'impianto idroelettrico progettato, non consentendo il conseguimento di ulteriori indispensabili pareri ed autorizzazioni amministrative (in particolare la valutazione di impatto ambientale); essa ricorrente chiedeva, pertanto, la revoca della concessione e la restituzione dei canoni e depositi cauzionali già versati;
- che, con missiva del 1.8.2017 prot. 190801, inviata per conoscenza anche alla Procura
della Repubblica di Reggio Calabria, la dava riscontro Controparte_2
3 alle istanze di essa ricorrente, rappresentando che, all'esito di apposito sopralluogo, era stato accertato che la derivazione in oggetto era in realtà un'antica opera di presa ad uso potabile della portata di 21 litri/secondo, appartenente al Comune di Reggio Calabria e verosimilmente abusiva;
- che, in relazione alla richiesta di restituzione dei canoni già versati, la Controparte_2
riteneva la concessione pienamente legittima deducendo, in particolare: che l'opera di presa non incideva su quella concessa alla ricorrente;
che durante la fase istruttoria la società
ricorrente aveva effettuato gli opportuni accertamenti in loco, unitamente ai tecnici della
, senza rilevare alcunché; che, in ogni caso, la concessionaria società, ai fini della CP_4
messa in opera dell'impianto, non avrebbe dovuto ottenere alcuna Valutazione di Impatto
Ambientale (cd. VIA), essendo l'iter autorizzatorio sottoposto a Procedura Abilitativa
Semplificata da parte del competente Comune di Reggio Calabria;
che i canoni, obbligatori ex lege, non potevano essere restituiti e che, in ogni caso, il disciplinare sottoscritto escludeva espressamente questa possibilità;
- che, con nota del 14.3.2018, la , nel rifiutare la richiesta di rimborso avanzata CP_3
per i motivi già dedotti dalla , riteneva comunque valida la rinuncia alla Controparte_2
concessione a far data dall'1.3.2017, riconoscendo che i canoni per i periodi successivi non erano dovuti.
Sulla base di tali premesse la società ricorrente, alla luce dell'impossibilità di fruizione, ab origine, della concessione di derivazione per uso idroelettrico rilasciata in data 15.4.2014 per fatto non imputabile ad essa concessionaria, ed in particolare per l'accertata preesistenza sull'asse della fiumara Calopinace di una derivazione per uso potabile in capo al Comune di Reggio Calabria, e tenuto conto che la clausola contenuta nell'art. 12 del disciplinare (che prevede l'obbligatorietà del pagamento dei canoni a prescindere dalla possibilità di utilizzo della derivazione) è da ritenersi nulla per contrarietà all'art. 41 della
Costituzione, ha avanzato richiesta di condanna degli enti convenuti “alla restituzione di tutte le somme pagate a titolo di canoni di derivazione, addizionali ed oneri accessori” per un ammontare complessivo di euro 20.678,73, di cui euro 14.196,17 che devono essere restituiti dalla (ed in particolare: euro 3.383,52 versati Controparte_2
a titolo di deposito cauzionale;
euro 6.707,04 versati a titolo di canone annuo derivazione per l'anno 2014/15; euro 670,70 versati a titolo di addizionale regionale canone idrico annuo;
4 euro 167,78 versati a titolo di canone annuo contributo idrografico;
euro 46,00 versati quale costo pubblicazione BURC;
euro 200,00 versati come costo di registrazione del disciplinare di concessione;
euro 3.051,13 versati quale costo del preventivo Enel per il vettoriamento)
ed euro 6.482,56 che devono essere restituiti dalla
[...]
in quanto a quest'ultima società Controparte_4
versati a titolo di canone annuo derivazione anno 2016.
…
Con comparsa del 31.1.2019 si è costituita la , Controparte_2
deducendo:
- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, in data
27.3.2013 veniva effettuato un sopralluogo congiunto da parte del geometra CP_6
per la , e del geologo Ferraro, per la ricorrente, Controparte_2
all'esito del quale nessuna alterazione o esistenza di ulteriori condotte veniva accertata;
- che non vi è prova che la derivazione predisposta abusivamente dal Comune di Reggio
Calabria fosse già esistente all'epoca della sottoscrizione del disciplinare di concessione;
- che in ogni caso, la derivazione abusiva è irrisoria e non pregiudica il prelievo ed il funzionamento della concessione idroelettrica.
…
Con comparsa dell'1.2.2019 si è costituita anche la
[...]
, la quale ha contestato Controparte_4
anch'essa la presunta incompatibilità tra le due derivazioni, evidenziando che tale incompatibilità non era stata riscontrata in occasione del sopralluogo congiunto del
27.3.2013 e che la stesa società ricorrente solo dopo tre anni dal conseguimento della concessione aveva denunciato la presenza della derivazione abusiva.
…
Con ordinanza del 9.3.2021 il consigliere delegato ha disposto consulenza tecnica di ufficio, delegando per l'espletamento della stessa il Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 203 c.p.c.
Esperita la detta consulenza, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.2.2023 (le parti hanno concluso in conformità ai loro
5 rispettivi atti introduttivi) e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
Incontestata tra le parti (lo ha riconosciuto la stessa Controparte_2
nella nota inviata alla ricorrente in data 1.8.2017) è l'esistenza di una derivazione a scopo idropotabile, di carattere abusivo, a servizio del Comune di Reggio Calabria.
In contestazione tra le parti è invece se tale derivazione fosse già esistente all'epoca della sottoscrizione del disciplinare di concessione e se essa pregiudica il prelievo di cui la ricorrente è concessionaria.
A tali due quesiti hanno dato risposta gli esiti della consulente tecnica d'ufficio fatta espletare da questo Tribunale, la quale ha accertato:
- che la derivazione a scopo idropotabile al servizio del Comune di Reggio Calabria,
presente sulla fiumara Calopinace, è stata realizzata da circa 30 anni, come evincibile (in mancanza di qualsivoglia documentazione scritta) dalla documentazione fotografica storica dei luoghi e dalla vetustà dei manufatti ivi presenti;
- che tale derivazione, che è ubicata in una sezione fluviale del Calopinace ed è posta tra l'opera di presa concessa alla ricorrente e la sua opera di restituzione, ha una portata idrica di 21 litri al secondo ed incide sulla portata utile a disposizione della ricorrente riducendone i volumi turbinabili in una percentuale pari a circa il 2,62% su base annua (tale dato è stato dal consulente tecnico d'ufficio corretto a seguito delle osservazioni di parte ricorrente, in quanto il dato stimato in origine dal consulente era di una perdita di volumi turbinabili pari allo 0,38% su base annua).
…
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto va evidenziato che la non esigibilità del canone,
dell'addizionale e dei relativi accessori di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario, dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimo concessionario, e ciò anche laddove vi sia (come nel caso che qui ci occupa) una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, è
6 stata già affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
4222 del 17/02/2017, dove si è evidenziato:
- che nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia vigono i principi della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone rispetto all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica ed all'utilità economica che il concessionario ne ricava;
- che il rispetto di tali principi verrebbe escluso se si riconoscesse la spettanza al concedente di canone, addizionale e relativi accessori anche in caso di impossibilità di fruizione per causa non imputabile al concessionario;
- che tali obbligazioni pecuniarie, che trovano la loro fonte ultima nella legge, neppure possono essere richieste in base ad una clausola contrattuale che ne preveda la corresponsione anche in caso di impossibilità dell'attività di derivazione per fatto non imputabile al concessionario: tale clausola, che intende derogare alla necessaria corrispettività del versamento del canone di concessione, pretendendolo sic et simpliciter
anche per il caso di impossibilità della derivazione ascrivibile al fatto di terzi non altrimenti evitabile dall'obbligato, creerebbe un contratto aleatorio, riversando sul concessionario ogni rischio, compreso quello legato ad eventi imponderabili in quanto non probabili secondo un criterio di normalità; essa, pertanto, non supera il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322 c.c. per violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali quelli ricavabili dall'art. 41 Cost., e quelli in modo specifico elaborati in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; per cui, in applicazione dell'art. 1419 c.c., la detta clausola è nulla, ma non caduca l'intero rapporto concessorio;
- che, in definitiva, va affermato il seguente principio: “non è esigibile il pagamento del canone - o dell'addizionale o dei relativi accessori - di una concessione di derivazione di
acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario
dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al
medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla
condotta ostativa od ostruzionistica di altra pubblica amministrazione), neppure in caso di
clausola del disciplinare di concessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento
anche nell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessione per causa a
sé non imputabile, quella risultando invalida per non meritevolezza dell'interesse perseguito
7 - ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod. civ. - derivante dal contrasto con i principi generali
dell'ordinamento di cui all'art. 41 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”.
Ritiene questo Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi da tali principi, in quanto autorevolmente ed approfonditamente sostenuti ed argomentati e, comunque,
perfettamente in linea con altre precedenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema
Corte rese sempre in tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico (cfr. Sezioni Unite, n° 16035 del 07/07/2010: “In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione della
derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad impossibilità di funzionamento
dell'impianto ascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al
medesimo concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità dell'addizionale
regionale del relativo canone, la quale postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica”; cfr. Sezioni Unite, n°
25341 del 02/12/2009: “Il sovracanone per la concessione di una piccola derivazione di acqua per produzione di energia elettrica, pur basandosi sul presupposto della titolarità della
concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo, quindi,
dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degli impianti, postula, tuttavia, un nesso
oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica;
ne consegue che esso
non é dovuto, o é dovuto in misura ridotta, qualora la derivazione risulti totalmente o
parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”).
Tutto ciò posto, nel caso di specie non vi è dubbio che la (parziale) inutilizzabilità della concessione è dovuto ad una causa non imputabile alla concessionaria, odierna ricorrente, non essendo imputabile a quest'ultima la presenza della derivazione abusiva, al servizio del
Comune di Reggio Calabria, posta tra l'opera di presa concessa alla ricorrente e la sua opera di restituzione, che riduce i volumi turbinabili in una percentuale di circa il 2,62% su base annua rispetto a quello assentito dalla concessione.
Alla concessionaria si può al più imputare un concorso di colpa nel non essersi avveduta della presenza di tale derivazione abusiva in sede di sopralluogo congiunto effettuato in data
CP_ 27.3.2013 dal geometra per la , e dal CP_6 Controparte_2
8 geologo Ferraro, per la ricorrente, all'esito del quale nessuna alterazione o esistenza di ulteriori condotte veniva accertata.
Ma ritiene questo Tribunale che tale circostanza sia irrilevante in quanto un conto è la eventuale riconoscibilità della presenza della derivazione abusiva in sede di sopralluogo che ha preceduto la sottoscrizione del disciplinare, altra cosa è l'esistenza in sé di tale derivazione, che indiscutibilmente non è imputabile alla concessionaria e che impedisce la piena fruizione della concessione, ragione per la quale la debenza di canoni, addizionali e relativi accessori deve essere esclusa alla luce della loro corrispettività rispetto alla fruizione di una derivazione che viene compromessa.
Appare peraltro non esigibile che, in sede di sopralluogo congiunto, si effettuasse una ricognizione dell'intero asse del fiume al fine di individuare la presenza di eventuali ulteriori derivazioni.
Si potrebbe poi obiettare che la presenza della derivazione abusiva di cui si discute non avrebbe impedito del tutto la fruizione della concessione, ma ne avrebbe ridotto i volumi turbinabili in una percentuale annua di circa il 2,62%, determinando una impossibilità solo parziale della fruizione stessa.
A tale argomentare va però replicato che è indiscutibile che la detta riduzione incide notevolmente sulla complessiva utilità della concessione.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti stimato che solo per 196 giorni all'anno la disponibilità idrica per la presa idroelettrica della concessione non subirebbe conseguenze a causa della presenza della presa idropotabile, mentre a partire dal giorno 196 la disponibilità idrica per la presa idroelettrica scenderebbe a 0,065 mc/s (a fronte dei 0,179 mc/s assentiti), per poi scendere ulteriormente a 0,032 mc/s in corrispondenza del giorno 228 ed annullarsi completamente (0 mc/s) in corrispondenza del giorno 259: la grave violazione del sinallagma contrattuale appare, quindi, evidente.
In definitiva la ricorrente ha diritto alla restituzione di tutto quanto già versato alle convenute a titolo di canoni, addizionali ed accessori.
Va tuttavia evidenziato che, nella sua domanda di restituzione, la ricorrente ha inserito non solo somme effettivamente versate alle convenute a titolo di canoni, addizionali ed accessori, e che quindi queste ultime devono restituire alla ricorrente a titolo di restituzione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. avendole esse ricevute nonostante l'impossibilità per
9 il concessionario di fruire della concessione di derivazione per causa ad esso non imputabile, e cioè: euro 3.383,52 versati all'Amministrazione provinciale a titolo di deposito cauzionale;
euro 6.707,04 versati alla all'Amministrazione a titolo di canone Parte_1
annuo derivazione per l'anno 2014/15; euro 6.482,56 versati alla
[...]
a titolo di canone Controparte_4
annuo derivazione anno 2016 (dell'effettivo versamento di tali somme vi è prova documentale in atti e, comunque, si tratta di somme non contestate); ma ha inserito anche somme versate a vario titolo ad altri soggetti, non evocati in giudizio, e/o che, comunque,
non rappresentano corrispettivi della concessione, ma costituiscono costi che la ricorrente ha sostenuto a vario titolo per attivare la concessione stessa, e cioè: euro 670,70 versati alla Regione Calabria a titolo di addizionale regionale canone idrico annuo;
euro 167,78
versati allo Stato a titolo di canone annuo contributo idrografico;
euro 46,00 versati per pubblicazione BURC;
euro 200,00 versati per registrazione del disciplinare di concessione;
euro 3.051,13 versati quale costo del preventivo Enel per il vettoriamento.
E' evidente che questa seconda categoria di somme potrebbe essere addebitato alle convenute non a titolo di restituzione dell'indebito, bensì solo a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale subito dalla ricorrente: sennonché quest'ultima, pur avendo fatto nella parte motiva del suo ricorso riferimento ad una mancanza di diligenza della
[...]
per non avere preventivamente accertato la presenza della derivazione Controparte_4
abusiva, ha poi proposto una domanda di mera restituzione dell'indebito previo accertamento dell'impossibilità di uso della concessione (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis per i motivi di cui all'espositiva, previa declaratoria di nullità dell'art.12 del disciplinare di Concessione dell'08.04.2014 nella parte in cui prevede l'obbligo versamento dei canoni di derivazione anche in caso di impossibilità di uso della relativa concessione,
accertare e dichiarare che la società ha Controparte_1
diritto alla restituzione di tutte le somme pagate a titolo di canoni di derivazione, addizionali ed oneri accessori ammontanti a complessivi € 20.678,73 e per l'effetto condannare…..”); e non, invece, una domanda di risarcimento dei danni subiti previo accertamento di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale delle convenute.
In definitiva:
10 - la resistente va condannata alla restituzione della Controparte_2
somma di euro 10.090,56 (euro 3.383,52 + euro 6.707,04), oltre ad interessi al tasso legale dalla ricezione della domanda di restituzione, inviata a mezzo PEC e ricevuta dalla destinataria in data 14.6.2017 (si tratta della prima domanda dettagliata di restituzione inviata ad ambedue le resistenti, essendovi stata una precedente richiesta più generica;
domanda e messaggio di avvenuta consegna alle caselle di destinazione sono agli atti) ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale ex art. 1284
comma 4 c.c. e fino al soddisfo;
- la resistente Controparte_3
va condannata alla restituzione della
[...]
somma di euro 6.482,56, oltre ad interessi al tasso legale dalla ricezione della domanda di restituzione, inviata a mezzo PEC e ricevuta dalla destinataria in data 14.6.2017 ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale ex art. 1284 comma
4 c.c. e fino al soddisfo.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 282,40 per spese vive
(contributo unificato + marca da bollo + spese di notifica) e di euro 3.775,85 per onorari,
attenendosi ai valori minimi (attesa la limitata entità delle somme per le quali vi è stata condanna) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: euro
921,50; fase decisionale: euro 955,50), ed aumentando la somma così risultante (euro
2.904,50) del 30% ex art. 4 comma 2 del D.M. n° 55/14, atteso che il medesimo difensore assiste un solo soggetto nei confronti di più soggetti.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Va precisato che la condanna alle spese delle parti convenute viene pronunciata in solido tra queste ultime pur essendo esse state destinatarie di condanne nel merito differenziate,
essendo principio pacifico che in materia di spese processuali la condanna di più parti
11 soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista tra di esse una mera comunanza di interessi (cfr. Cass., sez. 1, n° 1650 del 19/01/2022; Cass., sez. 3, n° 369 del 08/01/2025), come è indubbiamente nel caso di specie, attesa l'identità del fatto costitutivo posto a base delle richieste di parte ricorrente, l'identità delle questioni sollevate e dibattute e la sostanziale convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria;
va aggiunto che, secondo alcune pronunce, la condanna in solido dei soccombenti non è possibile allorquando essi abbiano proposto o siano stati destinatari di domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste solo per una parte della domanda e non per il resto
(cfr. Cass., sez. 3, n° 6976 del 11/04/2016; Cass., sez. 1, n° 16116 del 10/06/2024): ma questo non è comunque il caso di specie, dove le convenute sono state condannate al pagamento di somme non divergenti tra di loro in maniera rilevante, e comunque rientranti nell'ambito dello stesso scaglione di quelli previsti per la liquidazione delle spese processuali.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a loro volta poste integralmente a carico di entrambe le parti soccombenti, per la metà ciascuno.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
- condanna la alla restituzione alla Energia da fonti Controparte_2
rinnovabili della somma di euro 10.090,56, oltre ad interessi al tasso Controparte_1
legale dal 14.6.2017 ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
- condanna la Controparte_3
alla restituzione alla Energia da fonti
[...]
rinnovabili della somma di euro 6.482,56, oltre ad interessi al tasso Controparte_1
legale dal 14.6.2017 ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
12 - rigetta per il resto;
- condanna, in solido tra loro, la e la Controparte_2 [...]
Controparte_3
al pagamento a favore della Energia da fonti rinnovabili
[...] CP_1
di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 282,40 per spese vive ed in euro
[...]
3.775,85 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, definitivamente ed in parti uguali, a carico della e della Controparte_2 [...]
Controparte_3
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
13
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 4743/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025, tra:
- (Partita Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Nazareno Rubino (C.F: ) C.F._1
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella De Carlo (C.F.:
1 ), in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e C.F._2
risposta
-resistente-
nonché
- Controparte_3
(C.F.: e partita IVA ), in persona del
[...] P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Luca Zampano (C.F.:
) C.F._3
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso notificato in data 8.10.2018 la Controparte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio la nonché la Controparte_2 [...]
Controparte_4
deducendo:
[...]
- che, in data 17.3.2008, aveva avanzato richiesta alla (oggi Controparte_4
) di concessione per piccola derivazione “da acque Controparte_2
superficiali ad uso idroelettrico dalla fiumara Calopinace parte alta (Fiumara Reggio e
Mario Assisi) con presa ricadente in località galera del Comune di Reggio Calabria”; CP_5
- che, con nota dell'1.2.2013, l'Autorità di Bacino Regionale rilasciava parere favorevole ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 152/2006, subordinando tuttavia l'effettivo rilascio della concessione ad un controllo da parte dell'Autorità concedente circa l'esistenza di interferenze con altre derivazioni, stante l'assenza del catasto dei prelievi, previsto dall'art. 95 del d.lgs. 152/2006;
- che, in data 27.3.2013, si procedeva, ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.1775/1933, alla ricognizione dei soli luoghi dove doveva essere esercitata la derivazione dell'impianto idroelettrico, come da verbale di sopralluogo, ove testualmente si legge: “si è accertato che la derivazione d'acqua, dovrà esercitarsi in località ponte Galera, a quota 920,00 m s.l.m. in agro del Comune di mediante opera di presa nella Fiumara di Reggio, dalla Controparte_2
quale si dipartirà una condotta di avvicinamento in acciaio del diametro di 600 mm e della lunghezza di 2.440 ml che collegherà l'opera di presa alla vasca di carico da transito posta
a quota 900,00 m s.l.m. dalla quale si dipartirà una condotta forzata di diametro 600mm per
2 una lunghezza 540 m che arriverà alla centrale idroelettrica a quota 670,00 m s.l.m., con
restituzione sulla stessa Fiumara a quota 665 m s.l.m., nel Comune di Reggio Calabria. Le
acque così derivate in misura non superiore di portata max annua di 1/s 510 serviranno, per
la produzione di energia idroelettrica. Nessuna opposizione è stata presentata durante gli accertamenti in loco”;
- che, in data 8.4.2014, essa società richiedente sottoscriveva il cd. “disciplinare di concessione”, registrato in pari data con il numero 1866 Serie III;
- che, in data 15.4.2014, con determina n. 261 del competente Dirigente del Settore 13-
Servizio 4 della Provincia di , veniva rilasciata ad essa società ricorrente la Controparte_2
concessione di derivazione a suo tempo richiesta;
- che in data 11.1.2016 la Controparte_4
provvedeva ad informare essa
[...]
ricorrente che la le aveva affidato, a far data dall'1 gennaio Controparte_4
2016, l'intero servizio di adduzioni idriche, ivi inclusa la riscossione dei relativi canoni, di cui chiedeva il pagamento per l'anno 2016;
- che il pagamento del richiesto canone di concessione relativo all'anno 2016 veniva effettuato da essa ricorrente a mezzo bonifico bancario in data 8.3.2016, per un importo complessivo di euro 6.482,56;
- che, con successiva nota del 23.1.2017, veniva formulata dalla nuova CP_3
richiesta di pagamento dei canoni di concessione, questa volta relativamente all'anno 2017;
- che, con nota del 1.3.2017, indirizzata agli enti convenuti e reiterata in data 13.6.2017,
essa società ricorrente denunciava la presenza di una derivazione non censita e, dunque illegittima, tra il punto di presa e di restituzione della concessione, con un tubo di adduzione di 250 mm circa, rappresentando come tale derivazione impedisse il prelievo della portata autorizzata con la concessione del 15.4.2014 e compromettesse la realizzazione dell'impianto idroelettrico progettato, non consentendo il conseguimento di ulteriori indispensabili pareri ed autorizzazioni amministrative (in particolare la valutazione di impatto ambientale); essa ricorrente chiedeva, pertanto, la revoca della concessione e la restituzione dei canoni e depositi cauzionali già versati;
- che, con missiva del 1.8.2017 prot. 190801, inviata per conoscenza anche alla Procura
della Repubblica di Reggio Calabria, la dava riscontro Controparte_2
3 alle istanze di essa ricorrente, rappresentando che, all'esito di apposito sopralluogo, era stato accertato che la derivazione in oggetto era in realtà un'antica opera di presa ad uso potabile della portata di 21 litri/secondo, appartenente al Comune di Reggio Calabria e verosimilmente abusiva;
- che, in relazione alla richiesta di restituzione dei canoni già versati, la Controparte_2
riteneva la concessione pienamente legittima deducendo, in particolare: che l'opera di presa non incideva su quella concessa alla ricorrente;
che durante la fase istruttoria la società
ricorrente aveva effettuato gli opportuni accertamenti in loco, unitamente ai tecnici della
, senza rilevare alcunché; che, in ogni caso, la concessionaria società, ai fini della CP_4
messa in opera dell'impianto, non avrebbe dovuto ottenere alcuna Valutazione di Impatto
Ambientale (cd. VIA), essendo l'iter autorizzatorio sottoposto a Procedura Abilitativa
Semplificata da parte del competente Comune di Reggio Calabria;
che i canoni, obbligatori ex lege, non potevano essere restituiti e che, in ogni caso, il disciplinare sottoscritto escludeva espressamente questa possibilità;
- che, con nota del 14.3.2018, la , nel rifiutare la richiesta di rimborso avanzata CP_3
per i motivi già dedotti dalla , riteneva comunque valida la rinuncia alla Controparte_2
concessione a far data dall'1.3.2017, riconoscendo che i canoni per i periodi successivi non erano dovuti.
Sulla base di tali premesse la società ricorrente, alla luce dell'impossibilità di fruizione, ab origine, della concessione di derivazione per uso idroelettrico rilasciata in data 15.4.2014 per fatto non imputabile ad essa concessionaria, ed in particolare per l'accertata preesistenza sull'asse della fiumara Calopinace di una derivazione per uso potabile in capo al Comune di Reggio Calabria, e tenuto conto che la clausola contenuta nell'art. 12 del disciplinare (che prevede l'obbligatorietà del pagamento dei canoni a prescindere dalla possibilità di utilizzo della derivazione) è da ritenersi nulla per contrarietà all'art. 41 della
Costituzione, ha avanzato richiesta di condanna degli enti convenuti “alla restituzione di tutte le somme pagate a titolo di canoni di derivazione, addizionali ed oneri accessori” per un ammontare complessivo di euro 20.678,73, di cui euro 14.196,17 che devono essere restituiti dalla (ed in particolare: euro 3.383,52 versati Controparte_2
a titolo di deposito cauzionale;
euro 6.707,04 versati a titolo di canone annuo derivazione per l'anno 2014/15; euro 670,70 versati a titolo di addizionale regionale canone idrico annuo;
4 euro 167,78 versati a titolo di canone annuo contributo idrografico;
euro 46,00 versati quale costo pubblicazione BURC;
euro 200,00 versati come costo di registrazione del disciplinare di concessione;
euro 3.051,13 versati quale costo del preventivo Enel per il vettoriamento)
ed euro 6.482,56 che devono essere restituiti dalla
[...]
in quanto a quest'ultima società Controparte_4
versati a titolo di canone annuo derivazione anno 2016.
…
Con comparsa del 31.1.2019 si è costituita la , Controparte_2
deducendo:
- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, in data
27.3.2013 veniva effettuato un sopralluogo congiunto da parte del geometra CP_6
per la , e del geologo Ferraro, per la ricorrente, Controparte_2
all'esito del quale nessuna alterazione o esistenza di ulteriori condotte veniva accertata;
- che non vi è prova che la derivazione predisposta abusivamente dal Comune di Reggio
Calabria fosse già esistente all'epoca della sottoscrizione del disciplinare di concessione;
- che in ogni caso, la derivazione abusiva è irrisoria e non pregiudica il prelievo ed il funzionamento della concessione idroelettrica.
…
Con comparsa dell'1.2.2019 si è costituita anche la
[...]
, la quale ha contestato Controparte_4
anch'essa la presunta incompatibilità tra le due derivazioni, evidenziando che tale incompatibilità non era stata riscontrata in occasione del sopralluogo congiunto del
27.3.2013 e che la stesa società ricorrente solo dopo tre anni dal conseguimento della concessione aveva denunciato la presenza della derivazione abusiva.
…
Con ordinanza del 9.3.2021 il consigliere delegato ha disposto consulenza tecnica di ufficio, delegando per l'espletamento della stessa il Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 203 c.p.c.
Esperita la detta consulenza, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.2.2023 (le parti hanno concluso in conformità ai loro
5 rispettivi atti introduttivi) e successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 7.5.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
Incontestata tra le parti (lo ha riconosciuto la stessa Controparte_2
nella nota inviata alla ricorrente in data 1.8.2017) è l'esistenza di una derivazione a scopo idropotabile, di carattere abusivo, a servizio del Comune di Reggio Calabria.
In contestazione tra le parti è invece se tale derivazione fosse già esistente all'epoca della sottoscrizione del disciplinare di concessione e se essa pregiudica il prelievo di cui la ricorrente è concessionaria.
A tali due quesiti hanno dato risposta gli esiti della consulente tecnica d'ufficio fatta espletare da questo Tribunale, la quale ha accertato:
- che la derivazione a scopo idropotabile al servizio del Comune di Reggio Calabria,
presente sulla fiumara Calopinace, è stata realizzata da circa 30 anni, come evincibile (in mancanza di qualsivoglia documentazione scritta) dalla documentazione fotografica storica dei luoghi e dalla vetustà dei manufatti ivi presenti;
- che tale derivazione, che è ubicata in una sezione fluviale del Calopinace ed è posta tra l'opera di presa concessa alla ricorrente e la sua opera di restituzione, ha una portata idrica di 21 litri al secondo ed incide sulla portata utile a disposizione della ricorrente riducendone i volumi turbinabili in una percentuale pari a circa il 2,62% su base annua (tale dato è stato dal consulente tecnico d'ufficio corretto a seguito delle osservazioni di parte ricorrente, in quanto il dato stimato in origine dal consulente era di una perdita di volumi turbinabili pari allo 0,38% su base annua).
…
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto va evidenziato che la non esigibilità del canone,
dell'addizionale e dei relativi accessori di una concessione di derivazione di acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario, dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al medesimo concessionario, e ciò anche laddove vi sia (come nel caso che qui ci occupa) una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, è
6 stata già affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
4222 del 17/02/2017, dove si è evidenziato:
- che nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia vigono i principi della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone rispetto all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica ed all'utilità economica che il concessionario ne ricava;
- che il rispetto di tali principi verrebbe escluso se si riconoscesse la spettanza al concedente di canone, addizionale e relativi accessori anche in caso di impossibilità di fruizione per causa non imputabile al concessionario;
- che tali obbligazioni pecuniarie, che trovano la loro fonte ultima nella legge, neppure possono essere richieste in base ad una clausola contrattuale che ne preveda la corresponsione anche in caso di impossibilità dell'attività di derivazione per fatto non imputabile al concessionario: tale clausola, che intende derogare alla necessaria corrispettività del versamento del canone di concessione, pretendendolo sic et simpliciter
anche per il caso di impossibilità della derivazione ascrivibile al fatto di terzi non altrimenti evitabile dall'obbligato, creerebbe un contratto aleatorio, riversando sul concessionario ogni rischio, compreso quello legato ad eventi imponderabili in quanto non probabili secondo un criterio di normalità; essa, pertanto, non supera il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322 c.c. per violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quali quelli ricavabili dall'art. 41 Cost., e quelli in modo specifico elaborati in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; per cui, in applicazione dell'art. 1419 c.c., la detta clausola è nulla, ma non caduca l'intero rapporto concessorio;
- che, in definitiva, va affermato il seguente principio: “non è esigibile il pagamento del canone - o dell'addizionale o dei relativi accessori - di una concessione di derivazione di
acque pubbliche in caso di mancata effettiva fruizione di questa da parte del concessionario
dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al
medesimo concessionario (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla
condotta ostativa od ostruzionistica di altra pubblica amministrazione), neppure in caso di
clausola del disciplinare di concessione od altra negoziale che ne preveda il pagamento
anche nell'ipotesi in cui il concessionario non possa fare uso della concessione per causa a
sé non imputabile, quella risultando invalida per non meritevolezza dell'interesse perseguito
7 - ai sensi dell'art. 1322 cpv. cod. civ. - derivante dal contrasto con i principi generali
dell'ordinamento di cui all'art. 41 Cost. e di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”.
Ritiene questo Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi da tali principi, in quanto autorevolmente ed approfonditamente sostenuti ed argomentati e, comunque,
perfettamente in linea con altre precedenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema
Corte rese sempre in tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico (cfr. Sezioni Unite, n° 16035 del 07/07/2010: “In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione della
derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad impossibilità di funzionamento
dell'impianto ascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al
medesimo concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità dell'addizionale
regionale del relativo canone, la quale postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica”; cfr. Sezioni Unite, n°
25341 del 02/12/2009: “Il sovracanone per la concessione di una piccola derivazione di acqua per produzione di energia elettrica, pur basandosi sul presupposto della titolarità della
concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo, quindi,
dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degli impianti, postula, tuttavia, un nesso
oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica;
ne consegue che esso
non é dovuto, o é dovuto in misura ridotta, qualora la derivazione risulti totalmente o
parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”).
Tutto ciò posto, nel caso di specie non vi è dubbio che la (parziale) inutilizzabilità della concessione è dovuto ad una causa non imputabile alla concessionaria, odierna ricorrente, non essendo imputabile a quest'ultima la presenza della derivazione abusiva, al servizio del
Comune di Reggio Calabria, posta tra l'opera di presa concessa alla ricorrente e la sua opera di restituzione, che riduce i volumi turbinabili in una percentuale di circa il 2,62% su base annua rispetto a quello assentito dalla concessione.
Alla concessionaria si può al più imputare un concorso di colpa nel non essersi avveduta della presenza di tale derivazione abusiva in sede di sopralluogo congiunto effettuato in data
CP_ 27.3.2013 dal geometra per la , e dal CP_6 Controparte_2
8 geologo Ferraro, per la ricorrente, all'esito del quale nessuna alterazione o esistenza di ulteriori condotte veniva accertata.
Ma ritiene questo Tribunale che tale circostanza sia irrilevante in quanto un conto è la eventuale riconoscibilità della presenza della derivazione abusiva in sede di sopralluogo che ha preceduto la sottoscrizione del disciplinare, altra cosa è l'esistenza in sé di tale derivazione, che indiscutibilmente non è imputabile alla concessionaria e che impedisce la piena fruizione della concessione, ragione per la quale la debenza di canoni, addizionali e relativi accessori deve essere esclusa alla luce della loro corrispettività rispetto alla fruizione di una derivazione che viene compromessa.
Appare peraltro non esigibile che, in sede di sopralluogo congiunto, si effettuasse una ricognizione dell'intero asse del fiume al fine di individuare la presenza di eventuali ulteriori derivazioni.
Si potrebbe poi obiettare che la presenza della derivazione abusiva di cui si discute non avrebbe impedito del tutto la fruizione della concessione, ma ne avrebbe ridotto i volumi turbinabili in una percentuale annua di circa il 2,62%, determinando una impossibilità solo parziale della fruizione stessa.
A tale argomentare va però replicato che è indiscutibile che la detta riduzione incide notevolmente sulla complessiva utilità della concessione.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti stimato che solo per 196 giorni all'anno la disponibilità idrica per la presa idroelettrica della concessione non subirebbe conseguenze a causa della presenza della presa idropotabile, mentre a partire dal giorno 196 la disponibilità idrica per la presa idroelettrica scenderebbe a 0,065 mc/s (a fronte dei 0,179 mc/s assentiti), per poi scendere ulteriormente a 0,032 mc/s in corrispondenza del giorno 228 ed annullarsi completamente (0 mc/s) in corrispondenza del giorno 259: la grave violazione del sinallagma contrattuale appare, quindi, evidente.
In definitiva la ricorrente ha diritto alla restituzione di tutto quanto già versato alle convenute a titolo di canoni, addizionali ed accessori.
Va tuttavia evidenziato che, nella sua domanda di restituzione, la ricorrente ha inserito non solo somme effettivamente versate alle convenute a titolo di canoni, addizionali ed accessori, e che quindi queste ultime devono restituire alla ricorrente a titolo di restituzione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. avendole esse ricevute nonostante l'impossibilità per
9 il concessionario di fruire della concessione di derivazione per causa ad esso non imputabile, e cioè: euro 3.383,52 versati all'Amministrazione provinciale a titolo di deposito cauzionale;
euro 6.707,04 versati alla all'Amministrazione a titolo di canone Parte_1
annuo derivazione per l'anno 2014/15; euro 6.482,56 versati alla
[...]
a titolo di canone Controparte_4
annuo derivazione anno 2016 (dell'effettivo versamento di tali somme vi è prova documentale in atti e, comunque, si tratta di somme non contestate); ma ha inserito anche somme versate a vario titolo ad altri soggetti, non evocati in giudizio, e/o che, comunque,
non rappresentano corrispettivi della concessione, ma costituiscono costi che la ricorrente ha sostenuto a vario titolo per attivare la concessione stessa, e cioè: euro 670,70 versati alla Regione Calabria a titolo di addizionale regionale canone idrico annuo;
euro 167,78
versati allo Stato a titolo di canone annuo contributo idrografico;
euro 46,00 versati per pubblicazione BURC;
euro 200,00 versati per registrazione del disciplinare di concessione;
euro 3.051,13 versati quale costo del preventivo Enel per il vettoriamento.
E' evidente che questa seconda categoria di somme potrebbe essere addebitato alle convenute non a titolo di restituzione dell'indebito, bensì solo a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale subito dalla ricorrente: sennonché quest'ultima, pur avendo fatto nella parte motiva del suo ricorso riferimento ad una mancanza di diligenza della
[...]
per non avere preventivamente accertato la presenza della derivazione Controparte_4
abusiva, ha poi proposto una domanda di mera restituzione dell'indebito previo accertamento dell'impossibilità di uso della concessione (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis per i motivi di cui all'espositiva, previa declaratoria di nullità dell'art.12 del disciplinare di Concessione dell'08.04.2014 nella parte in cui prevede l'obbligo versamento dei canoni di derivazione anche in caso di impossibilità di uso della relativa concessione,
accertare e dichiarare che la società ha Controparte_1
diritto alla restituzione di tutte le somme pagate a titolo di canoni di derivazione, addizionali ed oneri accessori ammontanti a complessivi € 20.678,73 e per l'effetto condannare…..”); e non, invece, una domanda di risarcimento dei danni subiti previo accertamento di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale delle convenute.
In definitiva:
10 - la resistente va condannata alla restituzione della Controparte_2
somma di euro 10.090,56 (euro 3.383,52 + euro 6.707,04), oltre ad interessi al tasso legale dalla ricezione della domanda di restituzione, inviata a mezzo PEC e ricevuta dalla destinataria in data 14.6.2017 (si tratta della prima domanda dettagliata di restituzione inviata ad ambedue le resistenti, essendovi stata una precedente richiesta più generica;
domanda e messaggio di avvenuta consegna alle caselle di destinazione sono agli atti) ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale ex art. 1284
comma 4 c.c. e fino al soddisfo;
- la resistente Controparte_3
va condannata alla restituzione della
[...]
somma di euro 6.482,56, oltre ad interessi al tasso legale dalla ricezione della domanda di restituzione, inviata a mezzo PEC e ricevuta dalla destinataria in data 14.6.2017 ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale ex art. 1284 comma
4 c.c. e fino al soddisfo.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 282,40 per spese vive
(contributo unificato + marca da bollo + spese di notifica) e di euro 3.775,85 per onorari,
attenendosi ai valori minimi (attesa la limitata entità delle somme per le quali vi è stata condanna) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: euro
921,50; fase decisionale: euro 955,50), ed aumentando la somma così risultante (euro
2.904,50) del 30% ex art. 4 comma 2 del D.M. n° 55/14, atteso che il medesimo difensore assiste un solo soggetto nei confronti di più soggetti.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Va precisato che la condanna alle spese delle parti convenute viene pronunciata in solido tra queste ultime pur essendo esse state destinatarie di condanne nel merito differenziate,
essendo principio pacifico che in materia di spese processuali la condanna di più parti
11 soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista tra di esse una mera comunanza di interessi (cfr. Cass., sez. 1, n° 1650 del 19/01/2022; Cass., sez. 3, n° 369 del 08/01/2025), come è indubbiamente nel caso di specie, attesa l'identità del fatto costitutivo posto a base delle richieste di parte ricorrente, l'identità delle questioni sollevate e dibattute e la sostanziale convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria;
va aggiunto che, secondo alcune pronunce, la condanna in solido dei soccombenti non è possibile allorquando essi abbiano proposto o siano stati destinatari di domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste solo per una parte della domanda e non per il resto
(cfr. Cass., sez. 3, n° 6976 del 11/04/2016; Cass., sez. 1, n° 16116 del 10/06/2024): ma questo non è comunque il caso di specie, dove le convenute sono state condannate al pagamento di somme non divergenti tra di loro in maniera rilevante, e comunque rientranti nell'ambito dello stesso scaglione di quelli previsti per la liquidazione delle spese processuali.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a loro volta poste integralmente a carico di entrambe le parti soccombenti, per la metà ciascuno.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
- condanna la alla restituzione alla Energia da fonti Controparte_2
rinnovabili della somma di euro 10.090,56, oltre ad interessi al tasso Controparte_1
legale dal 14.6.2017 ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
- condanna la Controparte_3
alla restituzione alla Energia da fonti
[...]
rinnovabili della somma di euro 6.482,56, oltre ad interessi al tasso Controparte_1
legale dal 14.6.2017 ed al tasso previsto per gli interessi commerciali a partire dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
12 - rigetta per il resto;
- condanna, in solido tra loro, la e la Controparte_2 [...]
Controparte_3
al pagamento a favore della Energia da fonti rinnovabili
[...] CP_1
di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 282,40 per spese vive ed in euro
[...]
3.775,85 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, definitivamente ed in parti uguali, a carico della e della Controparte_2 [...]
Controparte_3
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
13