TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1823/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via L. D'Amico N.8 98066 C.F._1
PATTI ITALIA presso lo studio dell'Avv. BARBIERA CARMELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CANU MARIA ANTONIETTA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: TO TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2024 parte ricorrente esponeva di essere stata riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88. Percentuale
75%”, nonché di godere dei diritti di cui alla legge 104/92; di essere stata sottoposta a visita medica collegiale di revisione dalla competente Commissione in data 23/11/2022, la quale riconosceva l'invalidità nella misura del 50% ; he pertanto aveva depositato in data 09/01/2023 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto l'invalidità nella misura del 67%, oltre lo status di handicap di cui al comma 1 dell'art 3, legge
104/92.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda amministrativa, oltre il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07/01/2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di inabilità, in subordine, assegno mensile (giudizio iscritto al n.
45/2023 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico
2 nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 67% (sessantasette per cento).
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di invalidità civile nella misura del 100%., in subordine dell'assegno mensile di assistenza nella misura del 74% oltre il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie da cui la Parte_1
stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di uno stato invalidante pari al 74% (settantaquattro percento), a decorrere dal mese di Gennaio 2025 e confermando il riconoscimento del comma 1 dell'art 3 della legge 104/92.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è soggetto invalido nella misura Parte_1
del 74%, con decorrenza da Gennaio 2025 e soggetto con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1, legge 104/92.
In ragione del parziale accoglimento delle domande e della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per TP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'TP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della
3 prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 12/06/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara soggetto invalido nella misura del 74%, Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Gennaio 2025;
- Dichiara soggetto con disabilità ai sensi dell'art. 3 Parte_1
comma 1, legge 104/92;
- Compensa le spese del giudizio CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
4