Sentenza 14 febbraio 2023
Decreto presidenziale 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 14/02/2023, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 02564/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06972/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6972 del 2022, proposto da
ON MI RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Maurizio Rossi in Catania, via Orto Limoni, 7/H;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dal Ministro dell'Istruzione sulla domanda n. 12600 inoltrata il 31/7/2021 di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dalla ricorrente in Romania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione, in data 31 luglio 2021, istanza per il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito all’estero;
- l’amministrazione non risulta aver provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 206/2007;
- con il ricorso in epigrafe la medesima parte ha quindi domandato, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto, di ordinare al Ministero di provvedere sulla istanza richiamata;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione con comparsa di mero stile;
- all’udienza del 24 gennaio 2023 la causa è stata assunta in decisione.
Ritenuto che:
- i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dalla esistenza di un obbligo di provvedere e dall’inerzia serbata dall’amministrazione oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine di legge. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”;
- dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto un’integrazione documentale;
- l’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.
- dunque, in accoglimento del ricorso, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza della parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- che in caso di persistente inottemperanza, va nominato quale Commissario ad acta il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 120 giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato. Il compenso del Commissario ad acta, che comunque dovrà produrre al giudicante compiuta relazione sulle operazioni effettuate, viene stabilito sin da ora, a carico del Ministero dell’Istruzione in Euro 750,00 salvo conguaglio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi e secondo le modalità in motivazione indicate entro l’ulteriore termine di centoventi giorni dalla ricezione della predetta istanza;
- condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento del compenso del commissario ad acta, che liquida sin da ora a carico del Ministero intimato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) salvo conguaglio;
- condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite. liquidate in complessivi euro 750, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO