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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8779/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2024 da
1) Parte_1
nato/a Junin cittadino/a: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA TRACIA 1 con l'Avv. CHRISTIAN GERVASONI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
nato/a Lima
pagina 1 di 4 cittadino/a: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N.4 con l'Avv. MATTIA BARBERA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in MILANO in data 18.01.2008
(anno 2008 atto n. 117 parte 1)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 2089/2024 di questo Tribunale pubblicata in data 20.11.2024 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede ed a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro.
3. Le parti danno atto che la signora si è già trasferita da tempo in Parte_1
altro appartamento, dopo aver asportato tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale.
4. I coniugi dichiarano di non aver conti correnti o altri rapporti bancari in essere in comune, di non aver finanziamenti o mutui in essere in comunione, di non avere né immobili, né beni mobili registrati in comunione, di aver già distribuito i beni della comunione legale.
pagina 2 di 4 5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
6. Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 VIIII comma L.P:
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 18.01.20008 tra e;
Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 3 di 4 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2024 da
1) Parte_1
nato/a Junin cittadino/a: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA TRACIA 1 con l'Avv. CHRISTIAN GERVASONI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
nato/a Lima
pagina 1 di 4 cittadino/a: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N.4 con l'Avv. MATTIA BARBERA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in MILANO in data 18.01.2008
(anno 2008 atto n. 117 parte 1)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 2089/2024 di questo Tribunale pubblicata in data 20.11.2024 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede ed a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro.
3. Le parti danno atto che la signora si è già trasferita da tempo in Parte_1
altro appartamento, dopo aver asportato tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale.
4. I coniugi dichiarano di non aver conti correnti o altri rapporti bancari in essere in comune, di non aver finanziamenti o mutui in essere in comunione, di non avere né immobili, né beni mobili registrati in comunione, di aver già distribuito i beni della comunione legale.
pagina 2 di 4 5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
6. Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 VIIII comma L.P:
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 18.01.20008 tra e;
Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 3 di 4 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4