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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE rel.
DOTT. ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST 50 41121 MODENA,
presso lo studio dell'avv. VOCINO GIOVANNI LORENZO,
rappresentata e difesa dall'avv. VOCINO GIOVANNI LORENZO
RICORRENTE
nei confronti di od. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA EMILIA EST 25 MODENA, presso lo studio dell'avv.
PERNA GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avv. PERNA GABRIELE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 in punto a: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti
Come da verbale del 18.09.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2021 chiedeva Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/05/2000 in
Castel Volturno (CE) con . Controparte_1
Per_ Esponeva che dall'unione erano nate due figlie: , nata il [...],
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata il Per_2
29.07.2004; che a seguito del ricorso per separazione personale consensuale i coniugi, comparsi davanti al Presidente il 19.09.2017, si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale in pari data, omologato dal
Tribunale di Modena il 26.09.2017; che dall'epoca della separazione i coniugi non si erano più riconciliati, nemmeno temporaneamente;
che in sede di separazione la casa in comproprietà al 50% veniva assegnata alla madre;
che le figlie erano affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso l'uno e l'altro genitore;
che a titolo di
Per_ contributo per il mantenimento di e era posto un contributo Per_2
a carico del padre di €. 350 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (€. 175 per ciascuna LI), oltre al 50% delle spese
2 straordinarie inerenti le figlie. Concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento in via esclusiva della LI ancora Per_2
minorenne, sul rilievo del disinteresse anche economico, del resistente per la stessa e la previsione di un assegno di mantenimento per le figlie di €. 500
complessivi, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, celebratasi il giorno 7.04.2022, compariva solo la ricorrente, atteso che il resistente non si era ancora costituito.
Con ordinanza emessa in udienza, il Presidente del Tribunale, considerato il disinteresse morale e materiale del padre, disponeva, ai sensi dell'art. 337
quater c.c., l'affido esclusivo rafforzato della LI minore Persona_3
alla madre considerate le condizioni economiche del sig. Parte_1
(stipendio mensile lordo base di euro 1.695,92 per 14 mensilità), CP_1
che la gestione delle figlie era totalmente a carico della madre, che la LI
Per_ maggiorenne aveva smesso di studiare, svolgeva lavori saltuari ed era in cerca di occupazione;
che la LI quasi maggiorenne studiava e Per_2
ritenuto quindi che vi fossero i presupposti per modificare e differenziare i contributi per il mantenimento delle figlie, prevedeva un contributo di euro
Per_ 250 a carico del padre per la LI e di euro 150 per la LI Per_2
(complessivamente euro 400), annualmente rivalutabili sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 15 d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
3 quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
Si costituiva nel presente procedimento con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 2.09.2022, nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo confermarsi le condizioni di separazione, sia economiche che relative all'affidamento,
Per_ relativamente alla sola LI essendo la LI maggiorenne Per_2
ormai divenuta economicamente autosufficiente.
Con ordinanza del GI del 20.04.2023 veniva revocato il contributo posto a
Per_ carico del in favore della LI maggiorenne . CP_1
All'udienza del 18.09.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a AS
NO (CE) in data 30/05/2000 con il rito civile è già stato pronunciato con sentenza parziale in data 14.09.2022 (dep. 19.09.2022).
4 Avendo anche la LI raggiunto la maggiore età, unica questione Per_2
oggetto di vaglio da parte del è il contributo da porsi in favore delle CP_2
figlie maggiorenni a carico del sig. . CP_1
Sul punto giova ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunita' reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunita' lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Civ., Sez. I,
Ord. 24.10.2022, n° 31349).
Per_
Invero, quanto alla LI , nata il [...] si era già dato atto dell'assenza di elementi di valutazione forniti dalla madre richiedente a sostegno della domanda di corresponsione di un contributo al suo mantenimento da parte del padre. Peraltro, quest'ultimo ha prodotto, in sede di comparsa conclusionale documentazione del 01.09.2024 attestante la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a tempo
Per_ determinato stipulato il 01.11.2023 dalla LI (doc. 16 bis); non può
5 dunque che confermarsi la revoca del contributo previsto a carico del padre in suo favore.
Quanto alla LI nata il [...], si osserva come, sempre a Per_2
fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla signora
, sia stato prodotto dal contratto di apprendistato Parte_1 CP_1
professionalizzante full time del 16.08.2024, sottoscritto dalla ragazza e avente la durata di 36 mesi (doc. 16) nonché “percorso lavoratore” del
24.06.2024, da cui si evince che LI ha svolto attività lavorativa a Per_2
far data dal 03.08.2022 (doc. 17).
Ora, è ben noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finchè il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012 n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011 n.
1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 septies c.c. il quale, così come, in precedenza, l'abrogato art. 155 quinquies c.c., prevede che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
6 Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorchè prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta,
che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività
retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente,
può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al
7 mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo
2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259;Cass. 7 luglio 2004, n.
12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltrechè alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392;
cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974).
Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità
di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento
8 anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica).
Nella fattispecie, la durata del periodo lavorativo (due anni) e l'assenza di specializzazioni, sebbene sia ignota la retribuzione effettivamente percepita,
rendono verosimile che possa dirsi ormai avviata al mondo del Per_2
lavoro. Del resto, giova ribadirlo, la sig.ra – nonostante fosse suo Parte_1
preciso onere - non ha evidenziato alcun elemento ostativo nel senso indicato, limitandosi ad escludere che la LI abbia raggiunto una autosufficienza economica.
Per tali ragioni la domanda volta a conseguire un assegno di mantenimento per la stessa va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente,
con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
-Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni;
9 -Pone a carico della parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €.
3000 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 4.12.2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE rel.
DOTT. ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST 50 41121 MODENA,
presso lo studio dell'avv. VOCINO GIOVANNI LORENZO,
rappresentata e difesa dall'avv. VOCINO GIOVANNI LORENZO
RICORRENTE
nei confronti di od. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA EMILIA EST 25 MODENA, presso lo studio dell'avv.
PERNA GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avv. PERNA GABRIELE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 in punto a: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti
Come da verbale del 18.09.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2021 chiedeva Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/05/2000 in
Castel Volturno (CE) con . Controparte_1
Per_ Esponeva che dall'unione erano nate due figlie: , nata il [...],
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata il Per_2
29.07.2004; che a seguito del ricorso per separazione personale consensuale i coniugi, comparsi davanti al Presidente il 19.09.2017, si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale in pari data, omologato dal
Tribunale di Modena il 26.09.2017; che dall'epoca della separazione i coniugi non si erano più riconciliati, nemmeno temporaneamente;
che in sede di separazione la casa in comproprietà al 50% veniva assegnata alla madre;
che le figlie erano affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso l'uno e l'altro genitore;
che a titolo di
Per_ contributo per il mantenimento di e era posto un contributo Per_2
a carico del padre di €. 350 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (€. 175 per ciascuna LI), oltre al 50% delle spese
2 straordinarie inerenti le figlie. Concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento in via esclusiva della LI ancora Per_2
minorenne, sul rilievo del disinteresse anche economico, del resistente per la stessa e la previsione di un assegno di mantenimento per le figlie di €. 500
complessivi, fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, celebratasi il giorno 7.04.2022, compariva solo la ricorrente, atteso che il resistente non si era ancora costituito.
Con ordinanza emessa in udienza, il Presidente del Tribunale, considerato il disinteresse morale e materiale del padre, disponeva, ai sensi dell'art. 337
quater c.c., l'affido esclusivo rafforzato della LI minore Persona_3
alla madre considerate le condizioni economiche del sig. Parte_1
(stipendio mensile lordo base di euro 1.695,92 per 14 mensilità), CP_1
che la gestione delle figlie era totalmente a carico della madre, che la LI
Per_ maggiorenne aveva smesso di studiare, svolgeva lavori saltuari ed era in cerca di occupazione;
che la LI quasi maggiorenne studiava e Per_2
ritenuto quindi che vi fossero i presupposti per modificare e differenziare i contributi per il mantenimento delle figlie, prevedeva un contributo di euro
Per_ 250 a carico del padre per la LI e di euro 150 per la LI Per_2
(complessivamente euro 400), annualmente rivalutabili sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 15 d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
3 quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
Si costituiva nel presente procedimento con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 2.09.2022, nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo confermarsi le condizioni di separazione, sia economiche che relative all'affidamento,
Per_ relativamente alla sola LI essendo la LI maggiorenne Per_2
ormai divenuta economicamente autosufficiente.
Con ordinanza del GI del 20.04.2023 veniva revocato il contributo posto a
Per_ carico del in favore della LI maggiorenne . CP_1
All'udienza del 18.09.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a AS
NO (CE) in data 30/05/2000 con il rito civile è già stato pronunciato con sentenza parziale in data 14.09.2022 (dep. 19.09.2022).
4 Avendo anche la LI raggiunto la maggiore età, unica questione Per_2
oggetto di vaglio da parte del è il contributo da porsi in favore delle CP_2
figlie maggiorenni a carico del sig. . CP_1
Sul punto giova ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunita' reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunita' lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Civ., Sez. I,
Ord. 24.10.2022, n° 31349).
Per_
Invero, quanto alla LI , nata il [...] si era già dato atto dell'assenza di elementi di valutazione forniti dalla madre richiedente a sostegno della domanda di corresponsione di un contributo al suo mantenimento da parte del padre. Peraltro, quest'ultimo ha prodotto, in sede di comparsa conclusionale documentazione del 01.09.2024 attestante la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a tempo
Per_ determinato stipulato il 01.11.2023 dalla LI (doc. 16 bis); non può
5 dunque che confermarsi la revoca del contributo previsto a carico del padre in suo favore.
Quanto alla LI nata il [...], si osserva come, sempre a Per_2
fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla signora
, sia stato prodotto dal contratto di apprendistato Parte_1 CP_1
professionalizzante full time del 16.08.2024, sottoscritto dalla ragazza e avente la durata di 36 mesi (doc. 16) nonché “percorso lavoratore” del
24.06.2024, da cui si evince che LI ha svolto attività lavorativa a Per_2
far data dal 03.08.2022 (doc. 17).
Ora, è ben noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finchè il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012 n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011 n.
1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 septies c.c. il quale, così come, in precedenza, l'abrogato art. 155 quinquies c.c., prevede che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
6 Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorchè prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta,
che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività
retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente,
può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al
7 mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo
2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259;Cass. 7 luglio 2004, n.
12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltrechè alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392;
cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974).
Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità
di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento
8 anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica).
Nella fattispecie, la durata del periodo lavorativo (due anni) e l'assenza di specializzazioni, sebbene sia ignota la retribuzione effettivamente percepita,
rendono verosimile che possa dirsi ormai avviata al mondo del Per_2
lavoro. Del resto, giova ribadirlo, la sig.ra – nonostante fosse suo Parte_1
preciso onere - non ha evidenziato alcun elemento ostativo nel senso indicato, limitandosi ad escludere che la LI abbia raggiunto una autosufficienza economica.
Per tali ragioni la domanda volta a conseguire un assegno di mantenimento per la stessa va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente,
con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
-Rigetta la domanda proposta dalla ricorrente di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni;
9 -Pone a carico della parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €.
3000 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 4.12.2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti.
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