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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
Presidente rel. dr Franco Petrolati
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4932/2020 r.g. vertente tra
Parte 1 rappresentata da Parte 2 difesa dall'avv. Pietro
Davide Sarti
APPELLANTE
e difesa dagli avv. Antonella e Mauro Tagliani Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 5.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
intrapresa avanti al Tribunale di Civitavecchia sull'appartamento int.A/9, comparto
"Residence", censito al NCEU del Comune di Tolfa al foglio 26, part.26 sub 10, acquistato in proprietà con atto pubblico di compravendita stipulato in data 3.5.1991 con Parte 3
Al riguardo chiede sia dichiarata l'invalidità del pignoramento, l'inefficacia dell'ipoteca, la prescrizione e la parziale soddisfazione del credito azionato.
All'esito della fase sommaria l'esecuzione immobiliare è sospesa con ordinanza in data 9.12.2014; il successivo giudizio di merito è definito con sentenza n. 127/2020 con cui il Tribunale di Civitavecchia accerta che CP_2 - all'epoca creditore procedente - non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di CP 1 per il credito azionato.
Il Tribunale argomenta che: l'ipoteca iscritta al n. 193 in data 4.3.1988 sugli
Parte 4 a garanzia del credito fondiario, alla scadenza delimmobili del comparto ventennio, è stata rinnovata, mediante nota iscritta al n. 199 del 28.1.2008, soltanto su talune unità immobiliari, tra le quali non è compreso l'int.A/9, ed esclusivamente nei riguardi di Parte 3 originaria mutuataria;
non risulta, inoltre, alcun accollo del
,
mutuo da parte di;
nei confronti della stessa, quindi, è preclusa l'azione CP 1
esecutiva intrapresa ai sensi degli artt.602 e segg. c.p.c..
Avverso la predetta sentenza Parte 5 a mezzo della mandataria [...]
Parte_6 , propone appello concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione all'esecuzione.
Al riguardo deduce il seguente unico motivo.
Il mutuo originario di £ 2.300.000.000 è stato successivamente frazionato in due quote, rispettivamente di £ 1.300.000.000 relativamente al comparto "Residence" e di £
1.000.000.000 relativamente al comparto "H"; la quota relativa al comparto “H” è stata ridotta a £ 775.000.000 con conseguente riduzione dell'ipoteca mediante cancellazione dell'iscrizione su taluni immobili del solo comparto "H", mentre l'ipoteca relativa alla quota di £ 1.300.000.000, successivamente ridotta a £ 1.280.000.0000 gravante sul comparto
" "Parte 4 'è rimasta immutata;
il rinnovo di tale ipoteca è quindi avvenuto per l'intero "comparto Parte_4 ", di cui fa parte l'int.A/9, come si evince dalla nota di rinnovazione del 28.1.2008 form. 199, laddove nella Sezione B gli immobili sono identificati con gli stessi dati catastali indicati nella nota originaria di iscrizione del 4.2.1988 form. 193 (NCT al foglio
26 mappale 29 parte) ai sensi degli artt. 2850 e 2826 c.c..
Si costituisce RA contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame;
al riguardo ripropone anche l'eccezione di prescrizione decennale maturata tra la sentenza del Tribunale di Civitavecchia declaratoria del fallimento di Parte 3 in data
13.4.1993 e la sentenza in data 21.5.2004 che ha revocato per nullità la pregressa sentenza di fallimento.
Esaurita la trattazione, Parte 1 nelle more cessionaria del credito
Parte 2azionato, interviene in giudizio, a mezzo della mandataria con atto in
data 31.1.2025 ai sensi dell'art. 111 c.p.c. recependo integralmente le ragioni della cedente.
La Corte così ragiona.
E' da rilevare che l'ipoteca originariamente iscritta in data 4.2.1988 n. 193. e
richiamata anche nell'atto di acquisto dell'unità immobiliare int.A/9 da parte di CP 1
stipulato in data 3.5.1991 – si è rinnovata sull'intero comparto Parte 4 ", in cui è "I
-
compreso l'int.A/9, con form. 199 in data 28.1.2008, in quanto gli immobili nella Sezione B
sono individuati con gli stessi dati catastali della formalità originaria, vale a dire NCT al
Foglio 26 Mappale 29 parte: tale identificazione è, quindi, conforme a quanto previsto sia dall'art.2850 c.c. sia dall'art. 2826 c.c., avuto riguardo, in particolare, all'individuazione dei fabbricati (all'epoca) in corso di costruzione a mezzo dei “dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono".
La rinnovazione è stata, inoltre, correttamente eseguita nei confronti della originaria mutuataria ( Parte 3 e non della successiva avente causa CP 1 ) in quanto costei non ha notificato al creditore fondiario il rispettivo acquisto e, quindi, ai sensi dell'art.20 RD n. 646/1904 era espressamente consentito imputare la rinnovazione alla sola debitrice originaria;
tale privilegio è stato successivamente bensì abrogato, a decorrere dall'1.1.1994, ma ai sensi dell'art. 161, d.lvo n. 385/1993 continua ad operare per i contratti di mutuo anteriori, come quello appunto quello azionato, risalente al 1988,
nell'esecuzione a carico di CP 1 (in tal senso, Cass. sez. III, 4 agosto 2021 n. 22211).
E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione, come riproposta in questo grado,
in quanto la sentenza di revoca del fallimento non è assimilabile ad una declaratoria di estinzione del giudizio e, quindi, non trova applicazione l'effetto istantaneo dell'interruzione ex art.2945, comma 3, c.c., restando piuttosto sospeso il corso della prescrizione durante la pendenza del revocato fallimento ai sensi dell'art.2945, comma 2,
c.c. (in tal senso, Cass., sez. lav., 25 febbraio 2019 n. 5428; Cass., sez. I, 6 settembre 2006 n.
19125).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nei riguardi della cessionaria del credito per l'attività processuale alla stessa imputabile, non rientrando di regola nella cessione anche il rimborso delle spese giudiziali (Cass. n. 4483/2009)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
in totale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 127/2020
respinge l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 39/2010 proposta da CP 1
[...]
Parte 1condanna CP 1 al rimborso delle spese processuali, in favore di
[...] liquidate in € 3.500,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 8.4.2025
IL PRESIDENTE est.