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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4223 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2019, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
PONTEDURO SPARTACO, presso il quale elettivamente domicilia
- ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RO
RAIA CALOGERO presso il quale elettivamente domicilia
- resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/08/2019, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio il 15/08/1982 con , e riferiva che tra le parti, in seguito a RO comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 8 novembre 2011, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1698/2018 emessa in data 03.10.2018.
Formulava, dunque, le seguenti conclusioni “1) Pronunciare Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15.08.1982, come meglio specificato in premessa, (trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Torre di Ruggiero al n. 17, parte II,
1 serie A, anno 1982) mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello
Stato Civile del Comune di Torre di Ruggiero (CZ);
2) porre a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della sig.ra RO
, attraverso il pagamento della somma mensile non minore ad € 200,00 a titolo Parte_1 di assegno divorzile (annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, ed a decorrere dalla domanda;
3) In caso di opposizione si chiede la condanna del resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre accessori.”
Con comparsa depositata il 3 marzo 2020, si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_2 seppur aderendo alla domandata pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava domanda riconvenzionale chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento, nonché
l'addebito a carico della moglie, attesa l'infedeltà della stessa.
Specificava, infatti, di aver richiesto più volte il test per la conferma della paternità del figlio
, a cui la stessa ricorrente si era sempre opposta, e che era stato lo stesso ragazzo a Per_1 sottoporsi al test spontaneamente con il raggiungimento della maggiore età, il cui esito dava il seguente referto “Si può escludere che il IG. è il padre biologico del IGnor RO
.”. Persona_2
Concludeva, dunque, formulando le seguenti richieste: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e difesa
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i IGg. e RO
, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Torre di Ruggiero al n. 17, Parte_1 parte II, serie A, anno 1982, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, per fatto addebitabile alla IG.ra ; - revocare la somma di euro 150,00 mensile posta a carico del IG. Parte_1
quale contributo al mantenimento della IG.ra ; - in via RO Parte_1 riconvenzionale, ritenere e dichiarare la IG.ra responsabile per i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali occorsi al IG. a seguito della violazione degli RO obblighi nascenti dal matrimonio, in particolare dell'obbligo di fedeltà, e per aver sottaciuto la vera paternità del figlio , e, di conseguenza, condannare la convenuta al risarcimento dei Per_1 danni quantificati in euro 60.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio”
Emessa in data settembre 28 settembre 2021 sentenza parziale sullo status n. 1418/2021 e rigettate le richieste istruttorie formulate con le memorie di cui all'art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva
2 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024, con ordinanza dell'11 ottobre
2024, con cui venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
* * *
Sulla richiesta di addebito formulata dal resistente
Parte resistente, riproponendo la medesima domanda di addebito formulata in sede di separazione, chiedeva addebitarsi il divorzio alla moglie sull'assunto che a seguito del dna a cui si era sottoposto il figlio della coppia era stata scoperta l'infedeltà della moglie e per l'effetto chiedeva condannare la moglie al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi in euro
60.000,00.
La domanda di addebito risulta inammissibile in quanto la domanda di addebito trova applicazione solo nel giudizio di separazione. L'addebito, che indica la responsabilità di uno dei coniugi nella rottura del matrimonio, può essere richiesta solo in sede di separazione e non durante il procedimento di divorzio, poiché conseguenza dell'addebito come la perdita del diritto al mantenimento e ai diritti successori , sono già insisti nella pronuncia di divorzio.
E' da ritenersi, altresì, inammissibile la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla scoperta dell'infedeltà della moglie, atteso che la stessa esula dalla competenza del Collegio, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario diversamente da quella concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del
15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009).
Sulle richieste in ordine all'assegno divorzile
Parte ricorrente domanda il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, che vada determinato nella misura di € 200,00 mensili, a fronte dell'importo riconosciuto in sede di separazione di € 150,00.
Parte resistente si opponeva a tale domanda, sull'assunto che la moglie avesse la possibilità di accedere al mondo del lavoro o ai sussidi statali disponibili.
3 Va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma, il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei
4 documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
5 Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U.
n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
6 Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti
7 vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, ritiene questo
Collegio che la domanda di parte resistente debba essere accolta.
Invero, partendo dall'analisi del criterio assistenziale non sussistono dubbi in merito all'insussistenza di una capacità economica in capo alla richiedente, essendo la stessa priva di redditi propri ed incapace di procurarseli.
Tale circostanza non può essere smentita dalla ricostruzione del resistente che si è limitato a dichiarare, senza tuttavia alcun riscontro probatorio, che l'ex coniuge svolgesse una attività lavorativa.
Una volta riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo a per la Parte_1 quantificazione dello stesso soccorrono i criteri di cui all'art. 5 comma VI della legge 898/1970.
Ebbene, in base a tali criteri, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale, nonché, infine, della durata del matrimonio (lungo 43 anni) e del reddito di entrambi i coniugi ( le cui dichiarazioni sono state depositate solo da parte ricorrente) sussistano i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di € 200,00 (duecento/00).
Tale somma, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, andrà corrisposta da a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed RO Parte_1 automaticamente adeguata secondo gli indici Istat5.
Alla luce di quanto sopra esposto, atteso il rigetto delle domande formulate dal , lo stesso CP_1 va condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso per la cessazione degli effetti civili proposto da
[...] nei confronti di , così provvede: Parte_1 RO
• Condanna a corrispondere a , entro e non oltre RO Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di assegno divorzile. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat.
• Dichiara inammissibile la domanda di addebito;
• Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dal;
CP_1
• Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di RO [...]
liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15% a titolo di rimborso Parte_1 forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge .
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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