Ordinanza presidenziale 7 dicembre 2022
Sentenza 12 giugno 2023
Parere definitivo 10 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02714/2026REG.PROV.COLL.
N. 01102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, proposto da
IA TI SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Selargius, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;
nei confronti
CI LL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 415/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Selargius;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. TO CH LM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IA TI SC ha impugnato innanzi al TAR Sardegna la Determinazione n. 198 del 7 marzo 2017, con la quale il Comune di Selargius ha respinto l’istanza di accertamento di conformità da lei proposta in relazione all’immobile di sua proprietà.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Selargius ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 415/23 il TAR Sardegna ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la signora SC ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 28 del Regolamento edilizio; violazione della L.R. n. 4/09; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 16, comma 3-bis, l.r. 23/1985, nonché dell’art. 21-septies, l. 241/1990 per elusione del giudicato – violazione dell'art. 650 c.p; violazione dell’art. 8 L.R. n. 4/09; 3) error in iudicando ; sanabilità della sopraelevazione; 4) error in iudicando ; violazione dell’art. 16 L.R. n. 23/85 e dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01; violazione dell’art. 21 septies l. n. 241/90 e dell’art. 650 c.p; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c; omessa pronuncia sul quinto motivo di ricorso.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Selargius ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’11.3.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce che: “ con riferimento ai balconi l'istanza di accertamento di conformità avrebbe dovuto essere accolta perché la doppia conformità era sussistente a prescindere dalle previsioni del regolamento edilizio comunale ” (atto di appello, p. 10).
In termini correlati, con il quarto motivo di gravame l’appellante deduce l’erroneità dell’assunto dell’Amministrazione, secondo cui gli abusi sarebbero di lieve entità (atto di appello, pp. 21 e ss.)
Le censure sono infondate.
4. Emerge dalla documentazione in atti che:
- in data 28.11.2014, l’odierna appellante ha depositato presso il Comune di Selargius istanza di accertamento di conformità relativa a un immobile, adibito ad uso abitativo, sito nel Comune di Selargius (presso via Confalonieri n. 69, identificato in catasto al foglio 43, mapp. 1299), di proprietà per un terzo della stessa appellante e per gli altri due terzi del fratello e della madre dell’appellante medesima;
- con determinazione n. 447 del 21.05.2015, il Comune ha rigettato tale istanza;
- avverso tale provvedimento, la signora SC ha proposto ricorso innanzi al TAR per la Sardegna, che con sentenza n. 756/16 ha annullato l’atto impugnato, rilevando un difetto istruttorio, nel senso che il Comune “ avrebbe dovuto adottare la sua determinazione finale dopo aver esaminato l’integrale documentazione presentata dalla sig.ra SC e dopo aver verificato che le opere realizzate sine titulo ”;
- in ottemperanza della suddetta sentenza, il Comune di Selargius ha nuovamente avviato il procedimento amministrativo in esame, e valutato ogni elemento, nonché l’integrale oltre che ulteriore documentazione, ha adottato nuovo provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità, odiernamente impugnato.
5. Tanto premesso, rileva il Collegio che il requisito della c.d. doppia conformità (art. 36 d.P.R. n. 380/2001) richiesto ai fini dell’ottenimento della sanatoria edilizia postula l’osservanza non solo delle norme urbanistiche (PUC/PRG) vigenti sia all'epoca della realizzazione dell'abuso
sia al momento della richiesta di sanatoria, ma anche delle previsioni del Regolamento Edilizio Comunale.
Orbene, l’articolo 28 del R.E., per la tutela della sicurezza, della salubrità e dell’igiene stabilisce che ai fini del computo delle distanze assumevano rilievo anche gli elementi accessori aventi carattere di solidità e stabilità “ salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa ”.
Nella specie, i balconi realizzati nell’immobile in questione non rientrano in tale limitata accezione, avendo una sporgenza di circa un metro.
Né trova applicazione la deroga di cui all’art. 2, L.R. n. 4/2009, invocata dall’appellante (atto di appello, p. 10), atteso che tale deroga opera unicamente in relazione alla fattispecie del c.d. Piano casa, ed è dunque del tutto inconferente ai fini della sanatoria di abusi edilizi.
6. L’appellante deduce altresì che: “ Quanto al d.m. 1444/1968, anzitutto, deve ritenersi anch'esso erogato dalla l.r. 4/2009, la quale è fonte di rango superiore ed è inoltre espressione della speciale autonomia della Regione Autonoma della Sardegna e della sua potestà legislativa esclusiva in materia edilizia e urbanistica ” (atto di appello, p. 12).
Il motivo è infondato.
7. Venendo in rilievo una materia (ordinato assetto del territorio) oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, queste ultime non possono derogare in via generale alla normativa
statale in materia di distanze prevista dal D.M. 1444/1968, che assume dunque valenza generale.
Orbene, l’art. 9, comma 1, n. 2, del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, prescrive, per i nuovi edifici, in tutti i casi, la distanza minima assoluta di dieci metri tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Tale distanza è maggiore di quella prevista dall’art. 873 c.c. per gli edifici frontistanti.
Senonché, mentre la normativa codicistica sulle distanze risponde ad esigenze privatistiche di tutela della riservatezza nei rapporti di vicinato, la normativa sulle distanze dettata dal d.m. n. 1444/68 risponde ad esigenze di carattere pubblicistico.
Invero, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, questo Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che la funzione della norma è quella di assicurare che fra edifici frontistanti non si creino intercapedini dannose per la salubrità, in quanto tali da non permettere un adeguato afflusso di aria e di luce.
Ne consegue che la distanza minima fissata dall'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro, e trattasi di una norma che in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico ad essa sottese ha carattere cogente e tassativo, prevalendo sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva (C.d.S, IV, 31 marzo 2015, n. 1670).
8. Orbene, ai fini del rispetto della predetta distanza di dieci metri, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che rientrano nella categoria degli sporti non computabili ai fini delle distanze soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili.
Viceversa, si computano ai fini delle distanze gli aggetti di proporzioni non trascurabili, quali i balconi (Cass. Civ., II, 19 settembre 2016, n. 12828).
Per tali ragioni, l’impugnato diniego sfugge alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di gravame.
9. Con il secondo e terzo motivo di gravame l’appellante si duole che l’Amministrazione non abbia argomentato in ordine alle ulteriori difformità edilizie indicate nelle tavole integrative prodotte dall’appellante in data 12 marzo 2015, ivi incluse le sopraelevazioni.
Le censure sono infondate, e vanno pertanto disattese, stante il carattere assorbente del profilo di criticità rappresentato dalla sussistenza di balconi non rispettanti il requisito della doppia conformità, nei termini prima esposti.
Pertanto, una volta individuata una causa di per sé sufficiente ai fini del rigetto dell’istanza di sanatoria, non assumono rilievo le ulteriori opere indicate dall’appellante, non essendo possibile una visione parcellizzata degli abusi, dovendo essi essere valutati nella loro interezza. Ciò tenuto conto altresì della loro dimensione strutturale, di carattere sostanzialmente unitario, che non consente una loro artificiosa parcellizzazione, come invece preteso dall’appellante.
Né sussisteva un onere dell’Amministrazione indicare gli elementi da valorizzare ai fini dell’ottenimento della chiesta sanatoria, dovendo l’Amministrazione unicamente pronunciarsi sull’istanza come concretamente formulata dall’appellante, non potendo certamente sostituire il progetto tecnico posto a base della stessa con un altro di sua esclusiva volontà.
Tali circostanze non si pongono poi in alcun modo in contrasto con il giudicato foratosi sulla precedente sentenza del TAR Sardegna n. 756/2016, atteso che, come sopra detto, tale pronuncia annullato il primo diniego di sanatorio unicamente sulla base del rilevato deficit istruttorio e motivazionale, facendo dunque salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, come avvenuto nel caso di specie.
Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
10. Con il quinto motivo di gravame l’appellante lamenta l’erroneità dell’assunto dell’Amministrazione, secondo cui l'ultimo titolo edilizio (Concessione Edilizia in Sanatoria Prot. n. 1305 del 05.02.2001) sarebbe stato rilasciato sulla base di una rappresentazione non veritiera dello stato di fatto del fabbricato in oggetto.
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, non essendo esso minimamente stato considerato dall’Amministrazione ai fini del diniego del rilascio del titolo in sanatoria, come peraltro ammesso dallo stesso appellante, il quale si esprime in termini del tutto generici e dubitativi, affermando che: “ seppur lo stesso Comune sembri dare atto della non rilevanza di tale circostanza ai fini dell'accertamento di conformità, l'insistenza con la quale tale circostanza viene riportata (cfr. doc. 2, dapprima a pag. 8 e successivamente anche a pag. 12) lascia il dubbio che essa possa essere qualificata come motivo di diniego ” (atto di appello, pp. 24-25).
11. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, ivi inclusa – per le medesime ragioni giuridiche – l’ulteriore domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio del chiesto titolo.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
DA MB, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
IA Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
TO CH LM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CH LM | DA MB |
IL SEGRETARIO