Articolo 2850 del Codice civile
Articolo 2849Articolo 2635
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19 aprile 1942
Art. 2850.

(Formalita' per la rinnovazione).

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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