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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3357/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3357 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa nel termine di 30 giorni riservato per il deposito della sentenza con ordinanza del 28 maggio 2025 all'esito della discussione in modalità cartolare ex art. 127 ter, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cirianni Parte_1 C.F._1
Daniela;
Ricorrente-opponente E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Possenti Marco e abogado Avvocato stabilito Nigriello Michele;
Resistente-opposta Oggetto: opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c., avverso atto di precetto su sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 19/09/2024, all'esito del procedimento n. 2343/2024 R.G. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. -nel testo introdotto con D.Lgs. 164 del 31.10.2024, entrato in vigore il 26.11.2024- depositato il 28.11.2024, notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 13.01.2025, la sig.ra ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli, in data 27.11.2024, su istanza della Controparte_1
con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 6.364,62, relativo ad un
[...] credito vantato dalla per spese di lite liquidate con la sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di CP_1 Cosenza pubblicata il 19/09/2024, all'esito della causa iscritta al n. 2343/2024 R.G. L'opponente, quale unico motivo di ricorso, ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica del predetto titolo esecutivo, né in forma semplice, né in copia attestata conforme all'originale e, pertanto, il precetto opposto deve ritenersi nullo ed illegittimo.
Dal momento che la pretesa creditoria si palesa gravemente lesiva dei diritti dell'opponente, la stessa ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ricorrendone, a suo dire, i gravi motivi richiesti dalla legge.
pagina 1 di 4 La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3357/2024 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.02.2025, si è costituita nel presente giudizio la in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 la quale ha riferito che, preso atto della mancata notifica della sentenza alla parte personalmente, bensì unicamente al legale costituito, non aveva provveduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento, dandone comunicazione sia alla legale di parte ricorrente, che al terzo. In ogni caso, l'opposta ha evidenziato che, ad oggi, la ricorrente non ha pagato, né tantomeno ha formulato un'offerta di pagamento per le somme portate, a titolo di condanna alle spese, dalla sentenza n. 1807 /2024, pubblicata in data 19/09/2024, all'esito del procedimento n. 2343/2023 R.G. Per tali ragioni, la ha chiesto “NEL Controparte_2
MERITO, voler dichiarare cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite;
IN VIA
SUBERDINATA: previa la declaratoria della cessata materia del contendere, ed in ogni caso, qualora l'ill.mo Giudice dovesse ritenere di condannare alla refusione delle spese parte convenuta, si richiede di contenere le stesse nel minimo, ciò anche in ragione della già effettuata rinuncia e della limitata attività svolta nel presente procedimento, e, nel caso, dichiarare ex art. 1241 c.c. e seguenti
l'estinzione, per compensazione, delle eventuali spese di lite liquidate nel presente procedimento, detraendole, proquota, dalle spese di lite già liquidate, in favore dell'odierna convenuta con sentenza Sentenza n. 1807 // 2024 e non ancora corrisposte”. Con provvedimento del 12.03.2025, questo Giudice, nel rilevare la mancanza di interesse della parte opponente in ordine all'istanza di sospensione, avendo dato atto l'opposta di non avere iscritto il successivo atto di pignoramento notificato, non avendo quindi inteso avvalersi dell'atto di precetto, ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione ed ha rinviato la causa per la discussione in modalità cartolare ex art. 281 sexies c.p.c., all'uopo fissando la data del 27 maggio 2025 per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note difensive, con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni. Con ordinanza del 28.05.2025 questo Giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
************************ Parte opponente ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'omessa notifica del titolo esecutivo, indicato nell'atto di precetto come notificato in data 19.9.2024. L'opposizione, qualificata ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., anzitutto è tempestiva, ed infatti è stata introdotta con ricorso ex art. 181 decies c.p.c successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. 164/2024 che ha previsto l'applicazione del procedimento semplificato anche per le opposizioni ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 2 c.p.c. (oltre che per le opposizioni ex art. 645 c.p.c.). L'opposizione, inoltre, è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Deve infatti precisarsi che non ricorrono i presupposti di una cessazione della materia del contendere invocata da parte opposta.
Tale ipotesi presuppone che le parti concordino sul punto e presuppone, infatti, la sopravvenuta perdita per le parti di un interesse ad una pronuncia sul merito, laddove, invece, nella presente causa, la ricorrente insiste nella sua opposizione e laddove si consideri che l'atto di precetto, stante la proposta opposizione, per come previsto all'art. 481 comma 2 c.p.c., non ha perso la sua efficacia.
pagina 2 di 4 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c.
per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma 1, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo, non è sanabile neppure per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (Cassazione civile
, sez. III , 27/04/2023 , n. 11104).
Parte opposta, nel dare atto della mancata notifica della sentenza (titolo esecutivo) alla parte personalmente, ha dedotto di avere proceduto alla notifica del titolo unicamente nei confronti del legale costituito, senza tuttavia documentare tale circostanza.
In ogni caso, anche a ritenere la notifica del titolo esecutivo al difensore della Sig.ra si Parte_1 ricorda che, secondo quanto prescritto all'art. 479 comma 2 c.p.c., “La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.” e che “La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014). Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato che ricorresse la nullità dell'atto di precetto per essere stato notificato il titolo esecutivo al suo legale;
ha eccepito, invece, la diversa evenienza dell'omessa notifica del titolo, evidenziando che “La notificazione ai sensi dell'art. 479 c.p.c. ha il fine, esclusivo, di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti, proprio per consentirle di valutare l'eventualità di un adempimento spontaneo” rilevando, quindi, la lesione del suo diritto di difesa (“la pretesa è gravemente lesiva dei diritti dell'opponente”). L'opposta, inoltre, la quale ha insistito nella mancata notifica della sentenza, non ha sviluppato ulteriori difese rispetto alla intimazione ricevuta. Deve concludersi che la circostanza dell'eventuale notifica del titolo esecutivo al procuratore costituito, rimasta non dimostrata, non avrebbe consentito in ogni caso la sanatoria dell'atto. Quanto al governo delle spese, questo giudice evidenzia che non può trovare accoglimento la richiesta formulata dalla banca opposta ex art. 1241 c.c. di compensare le eventuali spese di lite liquidate nel presente procedimento, detraendole, pro quota, dalle spese di lite già liquidate, in favore dell'odierna convenuta con sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19/09/2024, all'esito del procedimento n. 2343/2024 R.G. e non ancora corrisposte dalla sig.ra Parte_1
Ed invero, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali sono unicamente quelle previste ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ovvero quelle ragioni gravi ed eccezionali previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018. In ogni caso, giova precisare che la predetta richiesta non potrebbe comunque trovare accoglimento, dal momento che la condanna al pagamento delle spese di lite riportata nella predetta sentenza è rivolta personalmente nei confronti della ricorrente quando invece la domanda di Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento è stata formulata con richiesta distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Stante il mancato svolgimento di attività istruttoria, le spese seguono la soccombenza dell'opposta
, e vengono liquidate come in dispositivo, Controparte_3
pagina 3 di 4 secondo i minimi tariffari per le fasi studio, introduttiva e decisionale in base al valore della causa
(scaglione 5.201,00-26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dalla Sig.ra e, per Parte_1 l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 27.11.2024.
-condanna l'opposta in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della opponente Sig.ra delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3357 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa nel termine di 30 giorni riservato per il deposito della sentenza con ordinanza del 28 maggio 2025 all'esito della discussione in modalità cartolare ex art. 127 ter, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cirianni Parte_1 C.F._1
Daniela;
Ricorrente-opponente E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Possenti Marco e abogado Avvocato stabilito Nigriello Michele;
Resistente-opposta Oggetto: opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c., avverso atto di precetto su sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 19/09/2024, all'esito del procedimento n. 2343/2024 R.G. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. -nel testo introdotto con D.Lgs. 164 del 31.10.2024, entrato in vigore il 26.11.2024- depositato il 28.11.2024, notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 13.01.2025, la sig.ra ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli, in data 27.11.2024, su istanza della Controparte_1
con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 6.364,62, relativo ad un
[...] credito vantato dalla per spese di lite liquidate con la sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di CP_1 Cosenza pubblicata il 19/09/2024, all'esito della causa iscritta al n. 2343/2024 R.G. L'opponente, quale unico motivo di ricorso, ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica del predetto titolo esecutivo, né in forma semplice, né in copia attestata conforme all'originale e, pertanto, il precetto opposto deve ritenersi nullo ed illegittimo.
Dal momento che la pretesa creditoria si palesa gravemente lesiva dei diritti dell'opponente, la stessa ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ricorrendone, a suo dire, i gravi motivi richiesti dalla legge.
pagina 1 di 4 La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3357/2024 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.02.2025, si è costituita nel presente giudizio la in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 la quale ha riferito che, preso atto della mancata notifica della sentenza alla parte personalmente, bensì unicamente al legale costituito, non aveva provveduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento, dandone comunicazione sia alla legale di parte ricorrente, che al terzo. In ogni caso, l'opposta ha evidenziato che, ad oggi, la ricorrente non ha pagato, né tantomeno ha formulato un'offerta di pagamento per le somme portate, a titolo di condanna alle spese, dalla sentenza n. 1807 /2024, pubblicata in data 19/09/2024, all'esito del procedimento n. 2343/2023 R.G. Per tali ragioni, la ha chiesto “NEL Controparte_2
MERITO, voler dichiarare cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite;
IN VIA
SUBERDINATA: previa la declaratoria della cessata materia del contendere, ed in ogni caso, qualora l'ill.mo Giudice dovesse ritenere di condannare alla refusione delle spese parte convenuta, si richiede di contenere le stesse nel minimo, ciò anche in ragione della già effettuata rinuncia e della limitata attività svolta nel presente procedimento, e, nel caso, dichiarare ex art. 1241 c.c. e seguenti
l'estinzione, per compensazione, delle eventuali spese di lite liquidate nel presente procedimento, detraendole, proquota, dalle spese di lite già liquidate, in favore dell'odierna convenuta con sentenza Sentenza n. 1807 // 2024 e non ancora corrisposte”. Con provvedimento del 12.03.2025, questo Giudice, nel rilevare la mancanza di interesse della parte opponente in ordine all'istanza di sospensione, avendo dato atto l'opposta di non avere iscritto il successivo atto di pignoramento notificato, non avendo quindi inteso avvalersi dell'atto di precetto, ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione ed ha rinviato la causa per la discussione in modalità cartolare ex art. 281 sexies c.p.c., all'uopo fissando la data del 27 maggio 2025 per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note difensive, con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni. Con ordinanza del 28.05.2025 questo Giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
************************ Parte opponente ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'omessa notifica del titolo esecutivo, indicato nell'atto di precetto come notificato in data 19.9.2024. L'opposizione, qualificata ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., anzitutto è tempestiva, ed infatti è stata introdotta con ricorso ex art. 181 decies c.p.c successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. 164/2024 che ha previsto l'applicazione del procedimento semplificato anche per le opposizioni ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 2 c.p.c. (oltre che per le opposizioni ex art. 645 c.p.c.). L'opposizione, inoltre, è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Deve infatti precisarsi che non ricorrono i presupposti di una cessazione della materia del contendere invocata da parte opposta.
Tale ipotesi presuppone che le parti concordino sul punto e presuppone, infatti, la sopravvenuta perdita per le parti di un interesse ad una pronuncia sul merito, laddove, invece, nella presente causa, la ricorrente insiste nella sua opposizione e laddove si consideri che l'atto di precetto, stante la proposta opposizione, per come previsto all'art. 481 comma 2 c.p.c., non ha perso la sua efficacia.
pagina 2 di 4 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c.
per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma 1, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo, non è sanabile neppure per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (Cassazione civile
, sez. III , 27/04/2023 , n. 11104).
Parte opposta, nel dare atto della mancata notifica della sentenza (titolo esecutivo) alla parte personalmente, ha dedotto di avere proceduto alla notifica del titolo unicamente nei confronti del legale costituito, senza tuttavia documentare tale circostanza.
In ogni caso, anche a ritenere la notifica del titolo esecutivo al difensore della Sig.ra si Parte_1 ricorda che, secondo quanto prescritto all'art. 479 comma 2 c.p.c., “La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.” e che “La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014). Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato che ricorresse la nullità dell'atto di precetto per essere stato notificato il titolo esecutivo al suo legale;
ha eccepito, invece, la diversa evenienza dell'omessa notifica del titolo, evidenziando che “La notificazione ai sensi dell'art. 479 c.p.c. ha il fine, esclusivo, di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti, proprio per consentirle di valutare l'eventualità di un adempimento spontaneo” rilevando, quindi, la lesione del suo diritto di difesa (“la pretesa è gravemente lesiva dei diritti dell'opponente”). L'opposta, inoltre, la quale ha insistito nella mancata notifica della sentenza, non ha sviluppato ulteriori difese rispetto alla intimazione ricevuta. Deve concludersi che la circostanza dell'eventuale notifica del titolo esecutivo al procuratore costituito, rimasta non dimostrata, non avrebbe consentito in ogni caso la sanatoria dell'atto. Quanto al governo delle spese, questo giudice evidenzia che non può trovare accoglimento la richiesta formulata dalla banca opposta ex art. 1241 c.c. di compensare le eventuali spese di lite liquidate nel presente procedimento, detraendole, pro quota, dalle spese di lite già liquidate, in favore dell'odierna convenuta con sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19/09/2024, all'esito del procedimento n. 2343/2024 R.G. e non ancora corrisposte dalla sig.ra Parte_1
Ed invero, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali sono unicamente quelle previste ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ovvero quelle ragioni gravi ed eccezionali previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018. In ogni caso, giova precisare che la predetta richiesta non potrebbe comunque trovare accoglimento, dal momento che la condanna al pagamento delle spese di lite riportata nella predetta sentenza è rivolta personalmente nei confronti della ricorrente quando invece la domanda di Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento è stata formulata con richiesta distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Stante il mancato svolgimento di attività istruttoria, le spese seguono la soccombenza dell'opposta
, e vengono liquidate come in dispositivo, Controparte_3
pagina 3 di 4 secondo i minimi tariffari per le fasi studio, introduttiva e decisionale in base al valore della causa
(scaglione 5.201,00-26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dalla Sig.ra e, per Parte_1 l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 27.11.2024.
-condanna l'opposta in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della opponente Sig.ra delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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