CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3360/2019 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 22.1.2025 e vertente
TRA
(P.VA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. MASSIMO MANDARA (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla Via C.F._1
Vittoria Colonna n. 9;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.VA , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.VA_2 regionale p.t., rappresentata e difesa ex art. 107 DPR 616/77 e DD.G.R.C. nn. 173/18 e 209/18, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è domiciliata in Napoli alla
Via Armando Diaz n. 11;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
1 ” (P.VA Controparte_2
), aperta con sentenza del Tribunale di Milano in data 9.2.2023 (nel procedimento P.VA_1
R.G. n. 136/2023), in persona del curatore;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato in data 16.7.2019, la società
[...] ha impugnato la sentenza n. 1718/2019, pubblicata il 14.2.2019, con la quale il Parte_1
Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda principale della società, dichiarando la risoluzione per inadempimento imputabile alla stazione appaltante del contratto di appalto rep. n. 222 del
8.6.2007, e, in parziale accoglimento delle conseguenti domande risarcitorie, condannava la
(nelle more subentrata all' originariamente convenuta in giudizio) Controparte_1 CP_3 al pagamento in suo favore delle seguenti somme: - € 243,429,11, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dalla data della sentenza, a titolo risarcitorio, - € 67.624,32, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dalla data della notifica della citazione, a titolo di equivalente pecuniario per la dovuta restitutio ad integrum;
- € 24.432,29 a titolo di interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto e del corrispettivo del progetto esecutivo.
Il Tribunale, preliminarmente, esaminava il contratto di appalto pubblico di opere stipulato in data 8.6.2007 dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3270/2003 con la società appellata “per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione “Foce Sarno” alla normativa vigente in materia di depurazione delle acque reflue, nonché la gestione di avvio e collaudo delle opere eseguite per la durata di mesi 6” nelle sue due fasi di articolazione e consegna dei lavori;
poi, esaminava le vicende e gli atti successivi alla stipula, tra cui, in particolare, il verbale del 4.1.2011 di sospensione dei lavori di trasformazione delle vasche di chiariflocculazione in vasche di pioggia e l'avvio del settore biologico;
il verbale del 23.5.2012, con cui venivano constatati i lavori eseguiti dall'appaltatore nella prima fase dell'appalto; il verbale del 4.6.2012, con cui, all'esito del collaudo, veniva certificata l'idoneità delle opere eseguite;
la nota del 4.2.2013 con cui la società appaltatrice chiedeva la risoluzione del contratto e, infine, l'ordine di servizio del 7.5.2013, con cui il RUP trasmise alla società l'ordine di servizio di dare corso alla fase II del contratto, e la successiva nota del 4.12.2013 con cui comunicava alla società la determina n. 572 dell'11.11.2013 con cui era stata disposta CP_3 la risoluzione del contratto rep. 222/2007 e dell'atto aggiuntivo rep. n. 352/2011. Sulla base di tali fatti, anche all'esito dell'espletata CTU, il Tribunale riconosceva che la sospensione dei lavori
2 disposta con nota del 4.1.2011 (di fatto legata alla sola “necessità di individuare i nominativi dei dipendenti del che dovevano essere assunti dalla e “all'individuazione del CP_4 Parte_1 soggetto che doveva gestire l'impianto in via ordinaria” cfr. pag. 6 sentenza), durata per oltre 2 anni, non solo era imputabile alla committente, che non si era attivata per sollecitare l'intesa con gli enti interessati, ma era anche di gravità tale da giustificare la risoluzione per inadempimento richiesta dalla società appaltatrice. Aggiungeva, rispondendo alle eccezioni sollevate dalla convenuta in merito al proprio inadempimento e alla sua gravità, le seguenti argomentazioni: - che non era necessaria per la richiesta di risoluzione del contratto, disciplinata esclusivamente dagli artt. 1453 ss. c.c., l'iscrizione di una riserva, presupponendo l'istituto delle riserve un contratto valido ed efficace;
- che la sospensione disposta nella fattispecie in esame non rientrava nelle previsioni di sospensione legittima di cui all'art. 30 del capitolato speciale, non fondandosi su ragioni di pubblico interesse, necessità o causa di forza maggiore e non essendo imputabile al fatto di un terzo;
- che, vista la gravità dell'inadempimento della stazione appaltante, l'inerzia della società appaltatrice all'ordine di servizio n. 1/2013 era giustificata e conforme all'art. 1460 c.c.; - infine, che il provvedimento di risoluzione adottato dall'amministrazione in base alla normativa speciale in tema di appalti, non impediva all'appaltatore di chiedere la risoluzione per inadempimento. Passava, quindi, all'analisi dei danni patiti dalla società appaltatrice e le riconosceva, per le ampie argomentazioni esposte in sentenza con riferimento a ciascuna voce e negli importi ivi indicati, le seguenti voci di danno: - un danno per la perdita di guadagno che avrebbe conseguito in caso di completamento delle opere (mancato utile) liquidato al 10% dell'importo delle opere non eseguite, depurato di utile e spese generali, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione;
- un danno per le spese generali infruttifere, determinandole non sulla base del criterio utilizzato dal CTU (art. 25 D.M. 145/2000), bensì, stante l'avvenuta risoluzione del contratto con effetti retroattivi, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c. (le sole spese sostenute e documentate), con esclusione di quelle per i dipendenti e le attività di manutenzione degli impianti durante la sospensione, stante il tardivo deposito della documentazione giustificatrice;
- la restitutio ad integrum per la somma trattenuta nel corso del rapporto da a garanzia CP_3 dei futuri adempimenti, pari ad € 67.624,32; e, infine, gli interessi moratori per il ritardato pagamento delle rate di acconto e per il ritardato pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva, liquidandoli sulla base dei criteri di cui alla normativa speciale dell'appalto, ritenuta in tale ipotesi applicabile anche in caso di risoluzione del contratto in virtù dei principi espressi dalla
Suprema Corte (Cass., n. 23089/2007). Ciò posto, il Tribunale riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto di appalto rep. 222/2007 proposta dalla società appaltatrice e, riducendo l'importo originariamente richiesto a titolo risarcitorio, condannava la (medio tempore CP_1
3 subentrata all' al pagamento delle somme sopra indicate. CP_3
Con atto di appello tempestivamente notificato, la società ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, censurando con tre complessi motivi di impugnazione, la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice per alcune voci riconosciute e i criteri applicati. In particolare, con il primo motivo, ha contestato la valutazione del danno per il mancato utile, sostenendo che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto a tale titolo il 10% sull'importo delle opere non eseguite (non contestato dall'appellante nell'importo indicato dal giudice) depurato di utile e spese generali, quando invece, da esso doveva essere decurtato solo l'utile. Con il secondo motivo, ha contestato, sotto più profili, la liquidazione effettuata per il riconosciuto danno derivante dalle spese generali infruttifere comunque sostenute e non recuperate: in primis, ha lamentato che il Tribunale si era discostato dalla quantificazione operata dal CTU, disapplicando l'art. 25 DM 145/2000, senza motivare congruamente le ragioni del dissenso;
in secondo luogo, nel merito di tale statuizione, ha rinvenuto l'illogicità della pronuncia, lì dove ha dapprima valutato l'illegittimità della sospensione e la sua gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto e, poi, ha ritenuto inapplicabile il criterio di liquidazione di cui al DM
145/2000, non solo incoerentemente applicato dallo stesso giudice nella successiva liquidazione degli interessi, ma naturalmente applicabile alla fattispecie sulla base dell'esecuzione periodica e continuativa del contratto, rispetto al quale la risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite;
sotto un terzo profilo, ha lamentato che l'importo base sul quale calcolare il valore di tali spese non può essere, come ritenuto dal Tribunale, il valore originario dei lavori indicato nel contratto rep. 222/2007, ridotto a seguito dell'Atto aggiuntivo rep. 352/2011, ma doveva essere quello originariamente pattuito nel contratto di appalto senza considerare l'Atto aggiuntivo da ultimo citato;
ancora, ha criticato il mancato riconoscimento delle spese generali infruttifere sostenute per i lavoratori dipendenti impiegati durante la sospensione e quelle per la manutenzione delle opere, sostenendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto tardiva la relativa prova, atteso, da un lato, che la documentazione comprovante tali spese (cedolini per i versamenti INPS e INAIL, nonché rapporti di cantiere) era stata consegnata al CTU e, dall'altro, lato che le prove costituite non soggiacciono alle decadenze istruttorie e, comunque, possono sempre essere acquisite dal
CTU, su sua richiesta e nel contraddittorio delle parti, per integrare la documentazione già presente in atti e adempiere all'incarico affidatogli;
infine, sempre in ordine alla liquidazione delle spese generali infruttifere, l'appellante ha contestato l'affermazione fatta dal primo giudice per cui parte di tali spese sarebbero state, comunque, ammortizzate nell'esecuzione dell'appalto successivamente affidato alla società (rep. n. 353/2011), trattandosi di lotti diversi, oggetto di due appalti diversi, di cui uno peraltro non era oggetto del giudizio. Con il terzo e ultimo motivo di
4 appello, la ha lamentato l'omessa motivazione in ordine al rigetto della Parte_1 domanda risarcitoria per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da essa presentata.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'appellata (nella qualità di successore ex CP_1 lege della soppressa Agenzia ), ha chiesto il rigetto Controparte_5 dell'appello per le molteplici ragioni esposte nella comparsa di costituzione e, al contempo, ha spiegato appello incidentale tardivo in ordine alla ritenuta irrilevanza dell'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore, dal primo giudice reputata inidonea a paralizzare la domanda di risoluzione e non costituente sintomo di scarsa importanza dell'inadempimento. Con un secondo motivo di appello incidentale la ha, infine, eccepito il sopravvenuto pagamento della somma di € CP_1
67.624,32 liquidata dal primo giudice alla società appaltatrice a titolo di restitutio ad integrum.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 22.2.2023, l'avv.
Massimo Mandara dichiarava che nelle more del giudizio era stata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società appellante e chiedeva, quindi, disporsi l'interruzione del processo, effettivamente dichiarata, a seguito di successiva istanza del 18.3.2024, con decreto pronunciato fuori udienza in data 20.3.2024, stante l'automaticità dell'effetto interruttivo prodotto dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente obbligo per il giudice di dichiarare l'interruzione del processo ove sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza dell'evento interruttivo.
Tempestivamente riassunto il giudizio ad opera della con atto depositato il 5.6.2024, CP_1 finalmente, all'udienza del 22.1.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalla sola Regione mediante le note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Liquidazione Giudiziale della società
in quanto non costituitasi a seguito dell'interruzione del giudizio, Parte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione (avvenuta nei suoi confronti tramite PEC consegnata all'indirizzo della procedura concorsuale in data 18.6.2024).
Da ciò consegue che deve ritenersi rinunciato l'originario appello proposto dalla società in bonis, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale, rilevando come l'art. 303, comma 4, c.p.c., disciplini due fattispecie ben diverse - l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti) - ha evidenziato come solo in quest'ultimo caso “restano ferme le domande e le eccezioni già sollevate dalle parti, anche quando queste non si costituiscano dopo la riassunzione” (cfr. Cass. n. 10445/2019).
Nella fattispecie in esame, l'evento interruttivo ha colpito proprio la parte appellante che,
5 dopo l'interruzione del giudizio e la sua rituale riassunzione ad opera dell'appellata/appellante incidentale, non si è costituita in persona del diverso soggetto divenuto legittimato (il curatore della Liquidazione giudiziale), così determinandosi l'impossibilità di statuire sui motivi dell'appello principale, ormai rinunciato (in tal senso, cfr. anche Cass. n. 19613/2011).
Vanno, invece, esaminati i motivi dell'appello incidentale autonomo proposti dalla CP_1 nella propria comparsa di costituzione, tempestivamente depositata sulla base delle previsioni di cui all'art. 166 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Con il primo motivo di appello incidentale la ha lamentato che il primo giudice CP_1 aveva erroneamente ritenuto irrilevante l'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore e non aveva considerato, quanto meno, che la mancata iscrizione delle stesse nei plurimi verbali intercorsi durante la sospensione era evidente sintomo di un inadempimento ritenuto di scarsa importanza.
Ha precisato l'appellante incidentale che “il punto nodale della vertenza attiene quindi solo al ritardato avvio della gestione semestrale dell'impianto (€ 1.310.499,00, oltre VA), per effetto della lamentata parziale sospensione lavori, che secondo il Tribunale sarebbe imputabile alla S.A. che, con la propria condotta omissiva, avrebbe impedito il passaggio alla II fase del rapporto e la cui gravità sarebbe rappresentato dalla “durata abnorme della sospensione” (21 mesi)” e che, poiché dopo il verbale di sospensione del 4.1.2011, numerosi erano stati i verbali, gli atti di contabilità e contrattuali sottoscritti dall'impresa in piena condivisione con la committente, in base ai pacifici principi regolanti la materia (Cass. 2316/2016), il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere che la mancata apposizione della riserva impediva all'appaltatore di avanzare successivamente domande per pretese inadempienze in cui sia incorsa la S.A. per effetto della lamentata e/o protratta sospensione. Ad avviso dell'appellante incidentale, quindi, “Tale condotta dell'appaltatore, di acquiescenza alle vicende del rapporto, non può non rilevare, sul piano della disciplina speciale dettata in materia di LL.PP. (e anche secondo quella generale di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), in quanto i fatti da cui traggono titolo le domande azionate nel presente giudizio si identificano in vicende contrattuali (sospensioni, appunto) per le quali l'ordinamento pone l'onere della riserva” (cfr. pag. 16 della comparsa contenete appello incidentale). Ha, infine, aggiunto che il Tribunale aveva del tutto trascurato quanto eccepito dalla in primo grado, ossia “che l'impresa, nel periodo preso in esame (21mesi), è rimasta sul CP_1 cantiere in maniera non inattiva, ma ha effettuato le lavorazioni riferite al Il TO (dal Sal n.1 per lavori a tutto il 30.09.2011 al Sal n. VIII per lavori a tutto il 29.05.2013), in dipendenza dell'appalto n. 353/11 per un importo di lavori netto di € 10.980.305,22”. Sempre ad avviso dell'appellante incidentale, infine, la scarsa importanza dell'inadempimento emergerebbe anche in modo chiaro dal ridottissimo risarcimento riconosciuto all'impresa appaltatrice rispetto
6 all'ammontare globale del corrispettivo ad essa liquidato, pari ad € 26.606.197,70 netti.
Nell'ambito dello stesso motivo, la ha lamentato l'erroneità dell'affermazione per cui la CP_1 sospensione parziale dei lavori del 4.1.2011 non fosse fondata su ragioni di pubblico interesse o necessità o su causa di forza maggiore, invocando le previsioni del capitolato speciale d'appalto e le risultanze della prova testimoniale da cui emergeva chiaramente che la committente si era spesa nel promuovere incontri tra i soggetti interessati e che la stasi si era verificata per le difficoltà registrate nel raggiungimento delle intese tra la e la Pt_2 Controparte_1
Nella formulazione dell'unico motivo rassegnato la si è limitata a richiamare le CP_1 argomentazioni già svolte in primo grado e specificamente disattese dal primo giudice con la sentenza impugnata (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza), senza fornire nessuna specifica contestazione alle puntuali motivazioni poste dal primo giudice a base del provvedimento impugnato, anche in risposta alle eccezioni formulate dalla CP_1
Non si è, cioè, l'appellante incidentale, nel formulare il motivo d'appello proposto, come avrebbe dovuto, riportato alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di aver fatto cadere nel vuoto tutte le sue eccezioni, disattese immotivatamente e contraddittoriamente (cfr., tra le molte, Cass., n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n.
15733/2007).
Non è sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante incidentale abbia sostanzialmente riproposto le ragioni a sostegno delle difese che hanno già formato oggetto di delibazione da parte del giudice di prime cure. Coessenziale al concetto stesso di impugnazione è, infatti, quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò è tanto vero per il giudizio di appello, che si distingue quale una impugnazione a critica libera, con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando e/o in procedendo;
proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo Giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass.
10916/2017).
Nel caso di specie, il primo giudice, affrontando puntualmente tutte le eccezioni della CP_1
7 (oggetto anche dell'appello incidentale in esame), volte ad escludere l'imputabilità ad essa dell'inadempimento e, comunque, la sua gravità, ha espressamente affermato, con argomentazioni che per la loro completezza ed analiticità si riportano integralmente, che “Come appurato dal
CTU, la sospensione è stata ordinata esclusivamente nell'attesa delle opportune intese tra gli enti interessati al passaggio di gestione dell'impianto dal consorzio Consarno alla e al Parte_1 trasferimento del personale dipendente del precedente gestore al nuovo gestore…In mancanza di circostanziate e documentate spiegazioni alternative alla stasi dei lavori – spiegazioni non fornite dalla difesa della convenuta nei propri atti – è quindi palese l'inadempimento imputabile alla committente, che con il proprio comportamento omissivo ha di fatto impedito il passaggio alla fase 2 dell'appalto. La gravità del detto inadempimento discende poi dalla durata abnorme della sospensione, che ha impedito l'esecuzione delle opere per circa 2 anni. Occorre aggiungere che quanto riferito dal teste direttore dei lavori all'epoca dei fatti, secondo cui Testimone_1
l'imprevisto che portò alla sospensione dei lavori era la mancata disponibilità di aree da parte della risulta smentito dal verbale di sospensione sottoscritto dal suddetto teste, nel quale CP_1 non si menzionano affatto problematiche relative ad aree non disponibili. L'esistenza dell'impedimento riferito dal teste è smentita anche dalle deposizioni testimoniali degli altri tre testi escussi, ing. e . § 3.1. In replica alle Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 difese in diritto della , va richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Controparte_1
Cassazione secondo cui l'istituto delle riserve presuppone un contratto valido ed efficace, di guisa che la relativa disciplina non è applicabile alla domanda di risoluzione del contratto.
Quest'ultima segue le regole ordinarie previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ., con la conseguenza che la sua fondatezza prescinde dalla tempestiva iscrizione di una riserva concernente
l'inadempimento contestato alla stazione appaltante (cfr., tra le tante, Cass. 01/06/1994, n. 5332;
Cass. 03/11/2016, n. 22277). L'eccepita mancata iscrizione di riserve non è quindi idonea a paralizzare la domanda di risoluzione. Inoltre, poiché l'inadempimento si è via via aggravato con il protrarsi della sospensione, la mancata iscrizione di riserve in calce al verbale di sospensione dei lavori del 4.1.2011 e in calce ai verbali di parziale ripresa dei lavori del 12.4.2011 (doc. 17 convenuta) e del 12.5.2011 (doc. 18 convenuta), nonché la stipula, in data 3.8.2011, dell'atto aggiuntivo 352/11 (peraltro in esecuzione dell'atto di sottomissione del 23.11.2010) e del contratto relativo al TO II, non costituiscono sintomo della scarsa importanza dell'inadempimento lamentato dall'appaltatrice, per il semplice motivo che tra la data da ultimo indicata e l'ordine di riprendere le lavorazioni del 7.5.2013 sono trascorsi ulteriori 21 mesi di sospensione dipendenti esclusivamente dall'inadempimento imputabile alla Sempre in CP_3 replica alle difese in diritto della committente, va rilevato che la sospensione non rientra nei casi
8 previsti dall'art. 30 del capitolato speciale di appalto, sostanzialmente riproduttivo della disciplina prevista dall'art. 133 del d.P.R. 21/12/1999, n. 554 e dall'art. 24 del d.m. n. 145 del
2000 (normativa applicabile ratione temporis). Infatti, la sospensione disposta con il verbale del
4.1.2011 non si fonda su ragioni di pubblico interesse o necessità o su causa di forza maggiore, ma è conseguenza dell'inadempimento della stazione appaltante ai doveri di cooperazione nell'esecuzione del contratto, doveri che gravano su di essa in base al principio di buona fede
(sulla distinzione tra sospensione per pubblico interesse o necessità e sospensione derivante da negligenza o imprevidenza della committente, cfr., da ultimo, Cass. 13/11/2018, n. 29197):
l' avrebbe dovuto muoversi per tempo onde porre in essere quanto di sua spettanza al fine CP_3 di consentire il passaggio alla seconda fase dell'appalto; come già rilevato, la convenuta non ha dimostrato di essersi prontamente attivata per raggiungere il detto scopo, né ha dimostrato
l'esistenza di ostacoli al raggiungimento delle intese con la sicché la sospensione deriva CP_1 da un fatto ad essa imputabile, con conseguente esclusione della disciplina relativa alla sospensione legittima delle opere (cfr. art. 24, comma 4, del D.M. n. 145 del 2000). Ancora, va rilevato che l'inadempimento non risulta giustificato neanche dal fatto del terzo, posto che non vi
è prova di ostacoli frapposti dalla regione o dal consorzio Consarno alla ripresa dei CP_1 lavori” (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).
L'appellante incidentale si è limitato a censurare (genericamente) la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione offerta dal primo giudice, ribadendo le difese già svolte in primo grado, senza nulla specificamente contrapporre alle valutazioni fattuali e giuridiche puntualmente riportate in sentenza.
Osserva, peraltro, la Corte che la tesi della risulta smentita dalle sue stesse CP_1 allegazioni, considerato che la rimodulazione del progetto per la realizzazione della linea fanghi e il completamento dell'adeguamento del depuratore di foce Sarno interamente nella sede dell'impianto di depurazione stesso, senza alcuna delocalizzazione in altro sito - avviata con delibera di Giunta Comunale del 21.5.2010, a cui era seguito in data 2.7.2010, tra il Commissario delegato 3270/03, il , la il Pt_3 Controparte_6 Controparte_1 [...]
e l' un Accordo di Programma Integrativo relativo alla Controparte_7 CP_8 realizzazione delle opere necessarie per il trattamento dell'intero ciclo fanghi entro l'area di pertinenza del depuratore -, di fatto è culminata e si è risolta con la sottoscrizione del secondo contratto di appalto rep. 535 del 3.8.2011, siglato tra le parti all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo predisposto dalla tramite ordinanza Commissariale n. 1544 del Parte_1
26.4.2011. Ciò dimostra chiaramente, come correttamente rilevato già dal primo giudice, che le uniche ragioni della sospensione, perdurata sino alla primavera del 2013, risiedevano nella
9 necessità di acquisire le intese con i soggetti interessati ( e ) per l'avvio della CP_1 Pt_2 gestione semestrale da parte della e il passaggio a quest'ultima del personale della Parte_1
(realizzatesi solo in data 29.4.2013, con nota dell' prot. 4780/2013). Pt_2 CP_3
Il Tribunale ha anche specificamente precisato che a diverse conclusioni circa le cause della sospensione non potevano condurre neppure le prove testimoniali acquisite;
l'appellante incidentale si è limitato a fare generico riferimento alle prove testimoniali raccolte, quali supporto per la sua tesi, senza riportare specificamente i punti delle dichiarazioni dei testi a sé favorevoli, che contraddicevano l'interpretazione puntuale della prova fornita dal primo giudice.
Parimenti, con riferimento all'esclusione della forza maggiore o del fatto del terzo quale causa della disposta sospensione, l'appellante incidentale si è limitato a ribadire le norme del capitolato speciale, senza in alcun modo contestare le motivazioni puntuali rese nella sentenza impugnata, come riportate sopra.
A tali considerazioni va anche aggiunto che, ritenute dal primo giudice irrilevanti e non necessarie le riserve in presenza della risoluzione del contratto di appalto, dalla loro mancata iscrizione non può inferirsi neppure la scarsa importanza dell'inadempimento paventata dalla ed espressamente esclusa dal Tribunale. La infatti, era perfettamente a CP_1 CP_3 conoscenza della situazione venutasi a creare e dei notevoli disagi che essa provocava all'appaltatrice, come emerge chiaramente dalle missive inviate dalla alla (cfr. Parte_1 CP_3 nota prot. 52/10/D.T.), analiticamente citata nella sentenza impugnata (pag. 6), in cui si legge “la
NT aveva sollecitato l'adozione dei provvedimenti del caso segnalando come, in mancanza di intese tempestive con la regione che consentissero l'attivazione dell'impianto, si CP_1 sarebbe inevitabilmente arrivati ad una situazione di completa inattività del cantiere (cfr. allegato
25 alla relazione del consulente di parte attrice). Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che l'unico ente da coinvolgere per superare l'impasse era la (cfr. pp. 52 e 53 CTU)”. CP_1
Va, infine, anche osservato come non può essere ritenuto sintomo della scarsa importanza dell'inadempimento neppure l'entità del risarcimento in concreto riconosciuto alla società appaltatrice rispetto al valore complessivo dell'appalto, tenuto conto, da un lato, che l'importanza dell'inadempimento va rapportata all'interesse del contraente alla corretta esecuzione del contratto e al permanenza del vincolo obbligatorio nonostante l'inadempimento dell'altra parte, tenuto conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. Cass., 7187/2022; Cass., 12549/2019); e dall'altro lato, che, comunque, molte delle voci risarcitorie richieste sono state escluse per mancanza di prova ed altre sono state ridimensionate non per la mancata verificazione del danno, bensì per i criteri ritenuti in concreto applicabili a seguito della risoluzione contrattuale.
10 Con il secondo motivo di appello incidentale, poi, la ha impugnato il capo della CP_1 sentenza in cui è stata accolta la domanda di restitutio ad integrum ed è stata condannata alla restituzione dell'importo di € 67.624,32, quale somma trattenuta a garanzia dalla in CP_3 sede di pagamento dei vari stati di avanzamento lavori. L'appellante incidentale ha osservato che
“l'importo di € 67.624,32, relativo alle trattenute dello 0,50% sui certificati di pagamento è stato liquidato all'impresa appaltatrice con D.D. n. 384 del 31.07.2018, nell'ambito dell'approvazione della relazione sul conto finale redatta dal D.L. all'esito della consistenza, nel quale è ricompreso
l'importo suddetto”, con successivo ordinativo di pagamento n. 5016758 del 01.08.2018 della
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, trasmesso in data 01.03.2019.
Anche tale motivo è inammissibile.
Il Tribunale sul punto ha espressamente dato atto che “In comparsa conclusionale, la CP_1 ha eccepito che la somma in esame è stata liquidata all'impresa con decreto della
[...]
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema n. 384 del 31.07.2018. Tuttavia, non vi
è prova dell'avvenuto pagamento, di talché la convenuta deve essere condannata a pagare alla controparte € 67.624,32, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., in quanto, venuto meno il contratto, non vi è spazio per l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 30 del d.m. n. 145 del 2000 o per quelli previsti dal d.lgs. n. 231/02” (cfr. pag. 12 sentenza).
A fronte di tale specifica statuizione, l'appellante incidentale si è limitata a ribadire l'avvenuto pagamento dell'importo, senza indicare la documentazione già prodotta a sostegno della sua eccezione in primo grado e senza dedurre l'eventuale svista del giudice nella rilevazione del documento già presente in atti.
Per completezza, ove si volesse ritenere, secondo quanto sostenuto dall'appellante incidentale, che l'ordinativo di pagamento n. 5016758 del 1.8.2018 sia stato trasmesso solo in data 1.3.2019 e, quindi, in data successiva al deposito della sentenza di primo grado, comunque, si evidenzia che la prova del pagamento non è stata fornita neppure nel corso del presente giudizio di appello.
Dalla rinuncia all'appello principale e dall'inammissibilità dell'appello incidentale deriva la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le originarie parti processuali, stante la rinuncia all'appello principale da parte del curatore rimasto contumace dopo la riassunzione e l'inammissibilità dell'appello incidentale.
Nulla per le spese tra la soccombente e la Liquidazione Giudiziale della CP_1 [...]
stante la mancata costituzione della curatela. Parte_1
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
11 n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti della nonché sull'appello incidentale proposto Parte_1 Controparte_1 dalla nei confronti della della avverso CP_1 Controparte_2 Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1718 del 14.2.2019, così provvede:
1) dichiara il non luogo a provvedere sull'appello principale, stante la rinuncia allo stesso;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
3) compensa interamente le spese di lite tra la e la Controparte_1 Parte_1
[...]
4) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei rapporti tra la e la Controparte_1
Liquidazione Giudiziale della stante la contumacia di quest'ultima; Parte_1 Parte_1
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3360/2019 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 22.1.2025 e vertente
TRA
(P.VA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. MASSIMO MANDARA (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla Via C.F._1
Vittoria Colonna n. 9;
APPELLANTE
E
(c.f. e P.VA , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.VA_2 regionale p.t., rappresentata e difesa ex art. 107 DPR 616/77 e DD.G.R.C. nn. 173/18 e 209/18, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è domiciliata in Napoli alla
Via Armando Diaz n. 11;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
1 ” (P.VA Controparte_2
), aperta con sentenza del Tribunale di Milano in data 9.2.2023 (nel procedimento P.VA_1
R.G. n. 136/2023), in persona del curatore;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato in data 16.7.2019, la società
[...] ha impugnato la sentenza n. 1718/2019, pubblicata il 14.2.2019, con la quale il Parte_1
Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda principale della società, dichiarando la risoluzione per inadempimento imputabile alla stazione appaltante del contratto di appalto rep. n. 222 del
8.6.2007, e, in parziale accoglimento delle conseguenti domande risarcitorie, condannava la
(nelle more subentrata all' originariamente convenuta in giudizio) Controparte_1 CP_3 al pagamento in suo favore delle seguenti somme: - € 243,429,11, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dalla data della sentenza, a titolo risarcitorio, - € 67.624,32, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dalla data della notifica della citazione, a titolo di equivalente pecuniario per la dovuta restitutio ad integrum;
- € 24.432,29 a titolo di interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto e del corrispettivo del progetto esecutivo.
Il Tribunale, preliminarmente, esaminava il contratto di appalto pubblico di opere stipulato in data 8.6.2007 dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3270/2003 con la società appellata “per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione “Foce Sarno” alla normativa vigente in materia di depurazione delle acque reflue, nonché la gestione di avvio e collaudo delle opere eseguite per la durata di mesi 6” nelle sue due fasi di articolazione e consegna dei lavori;
poi, esaminava le vicende e gli atti successivi alla stipula, tra cui, in particolare, il verbale del 4.1.2011 di sospensione dei lavori di trasformazione delle vasche di chiariflocculazione in vasche di pioggia e l'avvio del settore biologico;
il verbale del 23.5.2012, con cui venivano constatati i lavori eseguiti dall'appaltatore nella prima fase dell'appalto; il verbale del 4.6.2012, con cui, all'esito del collaudo, veniva certificata l'idoneità delle opere eseguite;
la nota del 4.2.2013 con cui la società appaltatrice chiedeva la risoluzione del contratto e, infine, l'ordine di servizio del 7.5.2013, con cui il RUP trasmise alla società l'ordine di servizio di dare corso alla fase II del contratto, e la successiva nota del 4.12.2013 con cui comunicava alla società la determina n. 572 dell'11.11.2013 con cui era stata disposta CP_3 la risoluzione del contratto rep. 222/2007 e dell'atto aggiuntivo rep. n. 352/2011. Sulla base di tali fatti, anche all'esito dell'espletata CTU, il Tribunale riconosceva che la sospensione dei lavori
2 disposta con nota del 4.1.2011 (di fatto legata alla sola “necessità di individuare i nominativi dei dipendenti del che dovevano essere assunti dalla e “all'individuazione del CP_4 Parte_1 soggetto che doveva gestire l'impianto in via ordinaria” cfr. pag. 6 sentenza), durata per oltre 2 anni, non solo era imputabile alla committente, che non si era attivata per sollecitare l'intesa con gli enti interessati, ma era anche di gravità tale da giustificare la risoluzione per inadempimento richiesta dalla società appaltatrice. Aggiungeva, rispondendo alle eccezioni sollevate dalla convenuta in merito al proprio inadempimento e alla sua gravità, le seguenti argomentazioni: - che non era necessaria per la richiesta di risoluzione del contratto, disciplinata esclusivamente dagli artt. 1453 ss. c.c., l'iscrizione di una riserva, presupponendo l'istituto delle riserve un contratto valido ed efficace;
- che la sospensione disposta nella fattispecie in esame non rientrava nelle previsioni di sospensione legittima di cui all'art. 30 del capitolato speciale, non fondandosi su ragioni di pubblico interesse, necessità o causa di forza maggiore e non essendo imputabile al fatto di un terzo;
- che, vista la gravità dell'inadempimento della stazione appaltante, l'inerzia della società appaltatrice all'ordine di servizio n. 1/2013 era giustificata e conforme all'art. 1460 c.c.; - infine, che il provvedimento di risoluzione adottato dall'amministrazione in base alla normativa speciale in tema di appalti, non impediva all'appaltatore di chiedere la risoluzione per inadempimento. Passava, quindi, all'analisi dei danni patiti dalla società appaltatrice e le riconosceva, per le ampie argomentazioni esposte in sentenza con riferimento a ciascuna voce e negli importi ivi indicati, le seguenti voci di danno: - un danno per la perdita di guadagno che avrebbe conseguito in caso di completamento delle opere (mancato utile) liquidato al 10% dell'importo delle opere non eseguite, depurato di utile e spese generali, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione;
- un danno per le spese generali infruttifere, determinandole non sulla base del criterio utilizzato dal CTU (art. 25 D.M. 145/2000), bensì, stante l'avvenuta risoluzione del contratto con effetti retroattivi, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c. (le sole spese sostenute e documentate), con esclusione di quelle per i dipendenti e le attività di manutenzione degli impianti durante la sospensione, stante il tardivo deposito della documentazione giustificatrice;
- la restitutio ad integrum per la somma trattenuta nel corso del rapporto da a garanzia CP_3 dei futuri adempimenti, pari ad € 67.624,32; e, infine, gli interessi moratori per il ritardato pagamento delle rate di acconto e per il ritardato pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva, liquidandoli sulla base dei criteri di cui alla normativa speciale dell'appalto, ritenuta in tale ipotesi applicabile anche in caso di risoluzione del contratto in virtù dei principi espressi dalla
Suprema Corte (Cass., n. 23089/2007). Ciò posto, il Tribunale riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto di appalto rep. 222/2007 proposta dalla società appaltatrice e, riducendo l'importo originariamente richiesto a titolo risarcitorio, condannava la (medio tempore CP_1
3 subentrata all' al pagamento delle somme sopra indicate. CP_3
Con atto di appello tempestivamente notificato, la società ha chiesto la Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, censurando con tre complessi motivi di impugnazione, la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice per alcune voci riconosciute e i criteri applicati. In particolare, con il primo motivo, ha contestato la valutazione del danno per il mancato utile, sostenendo che erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto a tale titolo il 10% sull'importo delle opere non eseguite (non contestato dall'appellante nell'importo indicato dal giudice) depurato di utile e spese generali, quando invece, da esso doveva essere decurtato solo l'utile. Con il secondo motivo, ha contestato, sotto più profili, la liquidazione effettuata per il riconosciuto danno derivante dalle spese generali infruttifere comunque sostenute e non recuperate: in primis, ha lamentato che il Tribunale si era discostato dalla quantificazione operata dal CTU, disapplicando l'art. 25 DM 145/2000, senza motivare congruamente le ragioni del dissenso;
in secondo luogo, nel merito di tale statuizione, ha rinvenuto l'illogicità della pronuncia, lì dove ha dapprima valutato l'illegittimità della sospensione e la sua gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto e, poi, ha ritenuto inapplicabile il criterio di liquidazione di cui al DM
145/2000, non solo incoerentemente applicato dallo stesso giudice nella successiva liquidazione degli interessi, ma naturalmente applicabile alla fattispecie sulla base dell'esecuzione periodica e continuativa del contratto, rispetto al quale la risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite;
sotto un terzo profilo, ha lamentato che l'importo base sul quale calcolare il valore di tali spese non può essere, come ritenuto dal Tribunale, il valore originario dei lavori indicato nel contratto rep. 222/2007, ridotto a seguito dell'Atto aggiuntivo rep. 352/2011, ma doveva essere quello originariamente pattuito nel contratto di appalto senza considerare l'Atto aggiuntivo da ultimo citato;
ancora, ha criticato il mancato riconoscimento delle spese generali infruttifere sostenute per i lavoratori dipendenti impiegati durante la sospensione e quelle per la manutenzione delle opere, sostenendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto tardiva la relativa prova, atteso, da un lato, che la documentazione comprovante tali spese (cedolini per i versamenti INPS e INAIL, nonché rapporti di cantiere) era stata consegnata al CTU e, dall'altro, lato che le prove costituite non soggiacciono alle decadenze istruttorie e, comunque, possono sempre essere acquisite dal
CTU, su sua richiesta e nel contraddittorio delle parti, per integrare la documentazione già presente in atti e adempiere all'incarico affidatogli;
infine, sempre in ordine alla liquidazione delle spese generali infruttifere, l'appellante ha contestato l'affermazione fatta dal primo giudice per cui parte di tali spese sarebbero state, comunque, ammortizzate nell'esecuzione dell'appalto successivamente affidato alla società (rep. n. 353/2011), trattandosi di lotti diversi, oggetto di due appalti diversi, di cui uno peraltro non era oggetto del giudizio. Con il terzo e ultimo motivo di
4 appello, la ha lamentato l'omessa motivazione in ordine al rigetto della Parte_1 domanda risarcitoria per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da essa presentata.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'appellata (nella qualità di successore ex CP_1 lege della soppressa Agenzia ), ha chiesto il rigetto Controparte_5 dell'appello per le molteplici ragioni esposte nella comparsa di costituzione e, al contempo, ha spiegato appello incidentale tardivo in ordine alla ritenuta irrilevanza dell'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore, dal primo giudice reputata inidonea a paralizzare la domanda di risoluzione e non costituente sintomo di scarsa importanza dell'inadempimento. Con un secondo motivo di appello incidentale la ha, infine, eccepito il sopravvenuto pagamento della somma di € CP_1
67.624,32 liquidata dal primo giudice alla società appaltatrice a titolo di restitutio ad integrum.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 22.2.2023, l'avv.
Massimo Mandara dichiarava che nelle more del giudizio era stata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società appellante e chiedeva, quindi, disporsi l'interruzione del processo, effettivamente dichiarata, a seguito di successiva istanza del 18.3.2024, con decreto pronunciato fuori udienza in data 20.3.2024, stante l'automaticità dell'effetto interruttivo prodotto dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente obbligo per il giudice di dichiarare l'interruzione del processo ove sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza dell'evento interruttivo.
Tempestivamente riassunto il giudizio ad opera della con atto depositato il 5.6.2024, CP_1 finalmente, all'udienza del 22.1.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalla sola Regione mediante le note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Liquidazione Giudiziale della società
in quanto non costituitasi a seguito dell'interruzione del giudizio, Parte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione (avvenuta nei suoi confronti tramite PEC consegnata all'indirizzo della procedura concorsuale in data 18.6.2024).
Da ciò consegue che deve ritenersi rinunciato l'originario appello proposto dalla società in bonis, in aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale, rilevando come l'art. 303, comma 4, c.p.c., disciplini due fattispecie ben diverse - l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti) - ha evidenziato come solo in quest'ultimo caso “restano ferme le domande e le eccezioni già sollevate dalle parti, anche quando queste non si costituiscano dopo la riassunzione” (cfr. Cass. n. 10445/2019).
Nella fattispecie in esame, l'evento interruttivo ha colpito proprio la parte appellante che,
5 dopo l'interruzione del giudizio e la sua rituale riassunzione ad opera dell'appellata/appellante incidentale, non si è costituita in persona del diverso soggetto divenuto legittimato (il curatore della Liquidazione giudiziale), così determinandosi l'impossibilità di statuire sui motivi dell'appello principale, ormai rinunciato (in tal senso, cfr. anche Cass. n. 19613/2011).
Vanno, invece, esaminati i motivi dell'appello incidentale autonomo proposti dalla CP_1 nella propria comparsa di costituzione, tempestivamente depositata sulla base delle previsioni di cui all'art. 166 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Con il primo motivo di appello incidentale la ha lamentato che il primo giudice CP_1 aveva erroneamente ritenuto irrilevante l'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore e non aveva considerato, quanto meno, che la mancata iscrizione delle stesse nei plurimi verbali intercorsi durante la sospensione era evidente sintomo di un inadempimento ritenuto di scarsa importanza.
Ha precisato l'appellante incidentale che “il punto nodale della vertenza attiene quindi solo al ritardato avvio della gestione semestrale dell'impianto (€ 1.310.499,00, oltre VA), per effetto della lamentata parziale sospensione lavori, che secondo il Tribunale sarebbe imputabile alla S.A. che, con la propria condotta omissiva, avrebbe impedito il passaggio alla II fase del rapporto e la cui gravità sarebbe rappresentato dalla “durata abnorme della sospensione” (21 mesi)” e che, poiché dopo il verbale di sospensione del 4.1.2011, numerosi erano stati i verbali, gli atti di contabilità e contrattuali sottoscritti dall'impresa in piena condivisione con la committente, in base ai pacifici principi regolanti la materia (Cass. 2316/2016), il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere che la mancata apposizione della riserva impediva all'appaltatore di avanzare successivamente domande per pretese inadempienze in cui sia incorsa la S.A. per effetto della lamentata e/o protratta sospensione. Ad avviso dell'appellante incidentale, quindi, “Tale condotta dell'appaltatore, di acquiescenza alle vicende del rapporto, non può non rilevare, sul piano della disciplina speciale dettata in materia di LL.PP. (e anche secondo quella generale di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), in quanto i fatti da cui traggono titolo le domande azionate nel presente giudizio si identificano in vicende contrattuali (sospensioni, appunto) per le quali l'ordinamento pone l'onere della riserva” (cfr. pag. 16 della comparsa contenete appello incidentale). Ha, infine, aggiunto che il Tribunale aveva del tutto trascurato quanto eccepito dalla in primo grado, ossia “che l'impresa, nel periodo preso in esame (21mesi), è rimasta sul CP_1 cantiere in maniera non inattiva, ma ha effettuato le lavorazioni riferite al Il TO (dal Sal n.1 per lavori a tutto il 30.09.2011 al Sal n. VIII per lavori a tutto il 29.05.2013), in dipendenza dell'appalto n. 353/11 per un importo di lavori netto di € 10.980.305,22”. Sempre ad avviso dell'appellante incidentale, infine, la scarsa importanza dell'inadempimento emergerebbe anche in modo chiaro dal ridottissimo risarcimento riconosciuto all'impresa appaltatrice rispetto
6 all'ammontare globale del corrispettivo ad essa liquidato, pari ad € 26.606.197,70 netti.
Nell'ambito dello stesso motivo, la ha lamentato l'erroneità dell'affermazione per cui la CP_1 sospensione parziale dei lavori del 4.1.2011 non fosse fondata su ragioni di pubblico interesse o necessità o su causa di forza maggiore, invocando le previsioni del capitolato speciale d'appalto e le risultanze della prova testimoniale da cui emergeva chiaramente che la committente si era spesa nel promuovere incontri tra i soggetti interessati e che la stasi si era verificata per le difficoltà registrate nel raggiungimento delle intese tra la e la Pt_2 Controparte_1
Nella formulazione dell'unico motivo rassegnato la si è limitata a richiamare le CP_1 argomentazioni già svolte in primo grado e specificamente disattese dal primo giudice con la sentenza impugnata (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza), senza fornire nessuna specifica contestazione alle puntuali motivazioni poste dal primo giudice a base del provvedimento impugnato, anche in risposta alle eccezioni formulate dalla CP_1
Non si è, cioè, l'appellante incidentale, nel formulare il motivo d'appello proposto, come avrebbe dovuto, riportato alla ratio decidendi espressa dalla decisione impugnata, che è stata accusata di aver fatto cadere nel vuoto tutte le sue eccezioni, disattese immotivatamente e contraddittoriamente (cfr., tra le molte, Cass., n. 23299/2011; Cass., n. 13080/2008; Cass., n.
15733/2007).
Non è sufficiente, a concretizzare il requisito della specificità del motivo d'appello in esame, in mancanza di una diretta censura idonea ad incrinare il fondamento logico – giuridico della decisione resa dal giudice di prime cure, il fatto che l'appellante incidentale abbia sostanzialmente riproposto le ragioni a sostegno delle difese che hanno già formato oggetto di delibazione da parte del giudice di prime cure. Coessenziale al concetto stesso di impugnazione è, infatti, quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò è tanto vero per il giudizio di appello, che si distingue quale una impugnazione a critica libera, con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando e/o in procedendo;
proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Da tutto ciò deriva la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo Giudicante ed ipoteticamente giustificanti l'annullamento o la riforma del suo provvedimento (Cass.
10916/2017).
Nel caso di specie, il primo giudice, affrontando puntualmente tutte le eccezioni della CP_1
7 (oggetto anche dell'appello incidentale in esame), volte ad escludere l'imputabilità ad essa dell'inadempimento e, comunque, la sua gravità, ha espressamente affermato, con argomentazioni che per la loro completezza ed analiticità si riportano integralmente, che “Come appurato dal
CTU, la sospensione è stata ordinata esclusivamente nell'attesa delle opportune intese tra gli enti interessati al passaggio di gestione dell'impianto dal consorzio Consarno alla e al Parte_1 trasferimento del personale dipendente del precedente gestore al nuovo gestore…In mancanza di circostanziate e documentate spiegazioni alternative alla stasi dei lavori – spiegazioni non fornite dalla difesa della convenuta nei propri atti – è quindi palese l'inadempimento imputabile alla committente, che con il proprio comportamento omissivo ha di fatto impedito il passaggio alla fase 2 dell'appalto. La gravità del detto inadempimento discende poi dalla durata abnorme della sospensione, che ha impedito l'esecuzione delle opere per circa 2 anni. Occorre aggiungere che quanto riferito dal teste direttore dei lavori all'epoca dei fatti, secondo cui Testimone_1
l'imprevisto che portò alla sospensione dei lavori era la mancata disponibilità di aree da parte della risulta smentito dal verbale di sospensione sottoscritto dal suddetto teste, nel quale CP_1 non si menzionano affatto problematiche relative ad aree non disponibili. L'esistenza dell'impedimento riferito dal teste è smentita anche dalle deposizioni testimoniali degli altri tre testi escussi, ing. e . § 3.1. In replica alle Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 difese in diritto della , va richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Controparte_1
Cassazione secondo cui l'istituto delle riserve presuppone un contratto valido ed efficace, di guisa che la relativa disciplina non è applicabile alla domanda di risoluzione del contratto.
Quest'ultima segue le regole ordinarie previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ., con la conseguenza che la sua fondatezza prescinde dalla tempestiva iscrizione di una riserva concernente
l'inadempimento contestato alla stazione appaltante (cfr., tra le tante, Cass. 01/06/1994, n. 5332;
Cass. 03/11/2016, n. 22277). L'eccepita mancata iscrizione di riserve non è quindi idonea a paralizzare la domanda di risoluzione. Inoltre, poiché l'inadempimento si è via via aggravato con il protrarsi della sospensione, la mancata iscrizione di riserve in calce al verbale di sospensione dei lavori del 4.1.2011 e in calce ai verbali di parziale ripresa dei lavori del 12.4.2011 (doc. 17 convenuta) e del 12.5.2011 (doc. 18 convenuta), nonché la stipula, in data 3.8.2011, dell'atto aggiuntivo 352/11 (peraltro in esecuzione dell'atto di sottomissione del 23.11.2010) e del contratto relativo al TO II, non costituiscono sintomo della scarsa importanza dell'inadempimento lamentato dall'appaltatrice, per il semplice motivo che tra la data da ultimo indicata e l'ordine di riprendere le lavorazioni del 7.5.2013 sono trascorsi ulteriori 21 mesi di sospensione dipendenti esclusivamente dall'inadempimento imputabile alla Sempre in CP_3 replica alle difese in diritto della committente, va rilevato che la sospensione non rientra nei casi
8 previsti dall'art. 30 del capitolato speciale di appalto, sostanzialmente riproduttivo della disciplina prevista dall'art. 133 del d.P.R. 21/12/1999, n. 554 e dall'art. 24 del d.m. n. 145 del
2000 (normativa applicabile ratione temporis). Infatti, la sospensione disposta con il verbale del
4.1.2011 non si fonda su ragioni di pubblico interesse o necessità o su causa di forza maggiore, ma è conseguenza dell'inadempimento della stazione appaltante ai doveri di cooperazione nell'esecuzione del contratto, doveri che gravano su di essa in base al principio di buona fede
(sulla distinzione tra sospensione per pubblico interesse o necessità e sospensione derivante da negligenza o imprevidenza della committente, cfr., da ultimo, Cass. 13/11/2018, n. 29197):
l' avrebbe dovuto muoversi per tempo onde porre in essere quanto di sua spettanza al fine CP_3 di consentire il passaggio alla seconda fase dell'appalto; come già rilevato, la convenuta non ha dimostrato di essersi prontamente attivata per raggiungere il detto scopo, né ha dimostrato
l'esistenza di ostacoli al raggiungimento delle intese con la sicché la sospensione deriva CP_1 da un fatto ad essa imputabile, con conseguente esclusione della disciplina relativa alla sospensione legittima delle opere (cfr. art. 24, comma 4, del D.M. n. 145 del 2000). Ancora, va rilevato che l'inadempimento non risulta giustificato neanche dal fatto del terzo, posto che non vi
è prova di ostacoli frapposti dalla regione o dal consorzio Consarno alla ripresa dei CP_1 lavori” (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).
L'appellante incidentale si è limitato a censurare (genericamente) la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione offerta dal primo giudice, ribadendo le difese già svolte in primo grado, senza nulla specificamente contrapporre alle valutazioni fattuali e giuridiche puntualmente riportate in sentenza.
Osserva, peraltro, la Corte che la tesi della risulta smentita dalle sue stesse CP_1 allegazioni, considerato che la rimodulazione del progetto per la realizzazione della linea fanghi e il completamento dell'adeguamento del depuratore di foce Sarno interamente nella sede dell'impianto di depurazione stesso, senza alcuna delocalizzazione in altro sito - avviata con delibera di Giunta Comunale del 21.5.2010, a cui era seguito in data 2.7.2010, tra il Commissario delegato 3270/03, il , la il Pt_3 Controparte_6 Controparte_1 [...]
e l' un Accordo di Programma Integrativo relativo alla Controparte_7 CP_8 realizzazione delle opere necessarie per il trattamento dell'intero ciclo fanghi entro l'area di pertinenza del depuratore -, di fatto è culminata e si è risolta con la sottoscrizione del secondo contratto di appalto rep. 535 del 3.8.2011, siglato tra le parti all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo predisposto dalla tramite ordinanza Commissariale n. 1544 del Parte_1
26.4.2011. Ciò dimostra chiaramente, come correttamente rilevato già dal primo giudice, che le uniche ragioni della sospensione, perdurata sino alla primavera del 2013, risiedevano nella
9 necessità di acquisire le intese con i soggetti interessati ( e ) per l'avvio della CP_1 Pt_2 gestione semestrale da parte della e il passaggio a quest'ultima del personale della Parte_1
(realizzatesi solo in data 29.4.2013, con nota dell' prot. 4780/2013). Pt_2 CP_3
Il Tribunale ha anche specificamente precisato che a diverse conclusioni circa le cause della sospensione non potevano condurre neppure le prove testimoniali acquisite;
l'appellante incidentale si è limitato a fare generico riferimento alle prove testimoniali raccolte, quali supporto per la sua tesi, senza riportare specificamente i punti delle dichiarazioni dei testi a sé favorevoli, che contraddicevano l'interpretazione puntuale della prova fornita dal primo giudice.
Parimenti, con riferimento all'esclusione della forza maggiore o del fatto del terzo quale causa della disposta sospensione, l'appellante incidentale si è limitato a ribadire le norme del capitolato speciale, senza in alcun modo contestare le motivazioni puntuali rese nella sentenza impugnata, come riportate sopra.
A tali considerazioni va anche aggiunto che, ritenute dal primo giudice irrilevanti e non necessarie le riserve in presenza della risoluzione del contratto di appalto, dalla loro mancata iscrizione non può inferirsi neppure la scarsa importanza dell'inadempimento paventata dalla ed espressamente esclusa dal Tribunale. La infatti, era perfettamente a CP_1 CP_3 conoscenza della situazione venutasi a creare e dei notevoli disagi che essa provocava all'appaltatrice, come emerge chiaramente dalle missive inviate dalla alla (cfr. Parte_1 CP_3 nota prot. 52/10/D.T.), analiticamente citata nella sentenza impugnata (pag. 6), in cui si legge “la
NT aveva sollecitato l'adozione dei provvedimenti del caso segnalando come, in mancanza di intese tempestive con la regione che consentissero l'attivazione dell'impianto, si CP_1 sarebbe inevitabilmente arrivati ad una situazione di completa inattività del cantiere (cfr. allegato
25 alla relazione del consulente di parte attrice). Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che l'unico ente da coinvolgere per superare l'impasse era la (cfr. pp. 52 e 53 CTU)”. CP_1
Va, infine, anche osservato come non può essere ritenuto sintomo della scarsa importanza dell'inadempimento neppure l'entità del risarcimento in concreto riconosciuto alla società appaltatrice rispetto al valore complessivo dell'appalto, tenuto conto, da un lato, che l'importanza dell'inadempimento va rapportata all'interesse del contraente alla corretta esecuzione del contratto e al permanenza del vincolo obbligatorio nonostante l'inadempimento dell'altra parte, tenuto conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. Cass., 7187/2022; Cass., 12549/2019); e dall'altro lato, che, comunque, molte delle voci risarcitorie richieste sono state escluse per mancanza di prova ed altre sono state ridimensionate non per la mancata verificazione del danno, bensì per i criteri ritenuti in concreto applicabili a seguito della risoluzione contrattuale.
10 Con il secondo motivo di appello incidentale, poi, la ha impugnato il capo della CP_1 sentenza in cui è stata accolta la domanda di restitutio ad integrum ed è stata condannata alla restituzione dell'importo di € 67.624,32, quale somma trattenuta a garanzia dalla in CP_3 sede di pagamento dei vari stati di avanzamento lavori. L'appellante incidentale ha osservato che
“l'importo di € 67.624,32, relativo alle trattenute dello 0,50% sui certificati di pagamento è stato liquidato all'impresa appaltatrice con D.D. n. 384 del 31.07.2018, nell'ambito dell'approvazione della relazione sul conto finale redatta dal D.L. all'esito della consistenza, nel quale è ricompreso
l'importo suddetto”, con successivo ordinativo di pagamento n. 5016758 del 01.08.2018 della
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, trasmesso in data 01.03.2019.
Anche tale motivo è inammissibile.
Il Tribunale sul punto ha espressamente dato atto che “In comparsa conclusionale, la CP_1 ha eccepito che la somma in esame è stata liquidata all'impresa con decreto della
[...]
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema n. 384 del 31.07.2018. Tuttavia, non vi
è prova dell'avvenuto pagamento, di talché la convenuta deve essere condannata a pagare alla controparte € 67.624,32, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., in quanto, venuto meno il contratto, non vi è spazio per l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 30 del d.m. n. 145 del 2000 o per quelli previsti dal d.lgs. n. 231/02” (cfr. pag. 12 sentenza).
A fronte di tale specifica statuizione, l'appellante incidentale si è limitata a ribadire l'avvenuto pagamento dell'importo, senza indicare la documentazione già prodotta a sostegno della sua eccezione in primo grado e senza dedurre l'eventuale svista del giudice nella rilevazione del documento già presente in atti.
Per completezza, ove si volesse ritenere, secondo quanto sostenuto dall'appellante incidentale, che l'ordinativo di pagamento n. 5016758 del 1.8.2018 sia stato trasmesso solo in data 1.3.2019 e, quindi, in data successiva al deposito della sentenza di primo grado, comunque, si evidenzia che la prova del pagamento non è stata fornita neppure nel corso del presente giudizio di appello.
Dalla rinuncia all'appello principale e dall'inammissibilità dell'appello incidentale deriva la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le originarie parti processuali, stante la rinuncia all'appello principale da parte del curatore rimasto contumace dopo la riassunzione e l'inammissibilità dell'appello incidentale.
Nulla per le spese tra la soccombente e la Liquidazione Giudiziale della CP_1 [...]
stante la mancata costituzione della curatela. Parte_1
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
11 n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti della nonché sull'appello incidentale proposto Parte_1 Controparte_1 dalla nei confronti della della avverso CP_1 Controparte_2 Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1718 del 14.2.2019, così provvede:
1) dichiara il non luogo a provvedere sull'appello principale, stante la rinuncia allo stesso;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
3) compensa interamente le spese di lite tra la e la Controparte_1 Parte_1
[...]
4) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei rapporti tra la e la Controparte_1
Liquidazione Giudiziale della stante la contumacia di quest'ultima; Parte_1 Parte_1
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12