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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6936 R.G.L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in VITALE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio di questi, in Partinico (Pa), Via Castiglia 65; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: INVALIDITÀ NON INFERIORE ALL'80%, AI FINI
DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE ANTICIPATA
DI VECCHIAIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 6 e 8, DEL
D.LGS. 503/1992.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi. All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/05/2024, in contraddittorio con Parte_1
l' esperiti infruttuosamente i rimedi amministrativi, adì questo Tribunale, in CP_1
funzione di Giudice del Lavoro e dalla Previdenza, per l'accertamento delle condizioni sanitarie (invalidità non inferiore all'80%) legittimanti il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma VIII, del D. Lgs. 503/1992, dal compimento del 60° anno di età, o, in via subordinata, dalla domanda amministrativa (22/11/2023).
L' costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, deducendo sia CP_1
la insussistenza del requisito sanitario prescritto, sia di quello contributivo, sia della cessazione di ogni attività lavorativa.
Espletati gli accertamenti peritali, all'esito del deposito di note di trattazione scritta,
sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Premesso che l'estratto conto contributivo in atti evidenzia: “Il presente estratto conto
ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli
archivi dell' Non ha valore certificativo” e dallo stesso non risultano contribuzioni CP_1
successive al 2017, rendendo verosimile che da tale data il ricorrente non abbia più svolto alcuna attività lavorativa, è stata disposta c.t.u. medico-legale, per accertare la sussistenza del requisito sanitario minimo richiesto dalla normativa, ovvero uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La c.t.u. nominata Dott.ssa ha accertato che Persona_1 [...]
è affetto da “diabete mellito in trattamento con metformina, gonartrosi bilaterale in Parte_1
soggetto in sovrappeso con esiti di frattura di 3 costole” e ha concluso che tenuto conto delle singole affezioni presentate dal paziente “applicando la somma riduzionistica secondo il c.d.
metodo di Balthazard, si perviene ad un grado complessivo invalidante del 50%, percentuale
certamente inferiore al 80% necessaria per il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia”.
La c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 12/12/2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6936 R.G.L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in VITALE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato forma esecutiva all'Avv. ______________________ presso lo studio di questi, in Partinico (Pa), Via Castiglia 65; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: INVALIDITÀ NON INFERIORE ALL'80%, AI FINI
DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE ANTICIPATA
DI VECCHIAIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 6 e 8, DEL
D.LGS. 503/1992.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi. All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/05/2024, in contraddittorio con Parte_1
l' esperiti infruttuosamente i rimedi amministrativi, adì questo Tribunale, in CP_1
funzione di Giudice del Lavoro e dalla Previdenza, per l'accertamento delle condizioni sanitarie (invalidità non inferiore all'80%) legittimanti il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma VIII, del D. Lgs. 503/1992, dal compimento del 60° anno di età, o, in via subordinata, dalla domanda amministrativa (22/11/2023).
L' costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, deducendo sia CP_1
la insussistenza del requisito sanitario prescritto, sia di quello contributivo, sia della cessazione di ogni attività lavorativa.
Espletati gli accertamenti peritali, all'esito del deposito di note di trattazione scritta,
sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Premesso che l'estratto conto contributivo in atti evidenzia: “Il presente estratto conto
ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli
archivi dell' Non ha valore certificativo” e dallo stesso non risultano contribuzioni CP_1
successive al 2017, rendendo verosimile che da tale data il ricorrente non abbia più svolto alcuna attività lavorativa, è stata disposta c.t.u. medico-legale, per accertare la sussistenza del requisito sanitario minimo richiesto dalla normativa, ovvero uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La c.t.u. nominata Dott.ssa ha accertato che Persona_1 [...]
è affetto da “diabete mellito in trattamento con metformina, gonartrosi bilaterale in Parte_1
soggetto in sovrappeso con esiti di frattura di 3 costole” e ha concluso che tenuto conto delle singole affezioni presentate dal paziente “applicando la somma riduzionistica secondo il c.d.
metodo di Balthazard, si perviene ad un grado complessivo invalidante del 50%, percentuale
certamente inferiore al 80% necessaria per il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia”.
La c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 12/12/2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)