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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 4055/2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, C.F. , nata a [...] il [...], residenti in [...]di Sorrento alla
[...] CodiceFiscale_2
Via Legittimo 14 ed elettivamente domiciliate in S. Agnello alla Via Angri 5 presso lo studio degli avv.ti Valerio Ricciardi, C.F. , e Carlotta Di Leva, C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
, dai quali sono rappresentate e difese in virtù di procura in atti. PEC:
[...]
oppure Email_1 Email_2
Parti Attrici
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._5 residente in Piano di Sorrento (NA) alla via G. Maresca n. 41 (NA), 80063, elettivamente domiciliato a SS RU (CE) alla via Seggetiello n. 20, presso lo studio dell'avv. Gianluca Sasso, C.F.
, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. PEC: C.F._6
Email_3
Convenuto
NONCHE'
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Piano Controparte_2 C.F._7 di Sorrento (NA) alla via G. Maresca n. 41 (NA), , nata a [...] Controparte_3 il 4/10/1988, C.F. residente in [...]
Traversa 21, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
1 , residente in SA (SA) alla via San Vito snc, elettivamente domiciliate a C.F._9
SS RU (CE) alla via Seggetiello n. 20, presso lo studio dell'avv. Bruno Picierno, C.F.
, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti. PEC: : C.F._10
Email_4
Altre Parti Convenute
Conclusioni. Per le parti attrici: accogliersi la presente domanda e, per lo effetto, accertarsi e dichiararsi la inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti delle Sig.re Parte_1
e dell'atto per Notar del 25/11/2021, Rep. 2294 (fol. 4),
[...] Parte_2 Persona_1 con il quale il convenuto Sig. ha trasferito in favore delle altre convenute sue Controparte_1 rispettive ex moglie e figlie gli immobili ed i diritti meglio specificati al par.
2. del presente atto di citazione;
B) porsi a carico dei convenuti solidalmente tra loro o secondo le rispettive responsabilità spese e compensi del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari ai sensi dell'art.93 c.p.c.; C) ancora – in ipotesi di ingiustificata resistenza in giudizio – condannarsi essi convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni da lite temeraria subiti dalle attrici per effetto del loro illegittimo contegno, da liquidarsi nella misura che risulterà in corso di causa in base alle emergenze istruttorie o da quantificarsi d'ufficio in via equitativa ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., nonché al pagamento in favore delle medesime attrici di una somma equitativamente determinata a mente del III comma del medesimo art. 96 c.p.c.
Per le parti convenute: a) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la domanda attorea in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio , e al fine di sentir Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dichiarare l'inefficacia dell'atto per Notar del 25/11/2021, (Rep. 2294 – Persona_1 denominato “Trasferimento di immobili a seguito sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”) con il quale trasferiva alla ex moglie ed alle Controparte_1 Controparte_2 figlie e l'intero suo patrimonio immobiliare sito in Piano di Controparte_3 Controparte_4
Sorrento alla Via G. Maresca 39/41.
Gli immobili oggetto di trasferimento sono così individuati: 1) la piena proprietà dell'unità abitativa distinta con l'int. 3, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 6, piano 1, categ.
A/2, cl. 7, vani 5, R.C. € 865,07; 2) la piena proprietà dell'unità immobiliare distinta con l'int. 5, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 12, piano S1, categ. C/2, cl. 6, consi- stenza mq 60, superficie catastale mq 78, R.C. € 446,22; 3) la piena proprietà dell'area cortilizia di pertinenza delle sopra indicate unità immobiliari, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla
411, sub. 13, piano T, categ. F/1, consistenza mq 157; 4) la piena proprietà dell'unità immobiliare
2 della consistenza catastale di mq 88, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 16, piano T, categ. C/2, cl. 7, superficie catastale totale mq 143, R.C. € 763,53; 5) i diritti pari ad 1/2 del locale al piano seminterrato distinto con l'int. 3, della consistenza catastale di mq 132, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 10, piano S1, categ. C/2, cl. 6, superficie cata-stale mq 147, R.C. € 981,68; 6) i diritti pari ad 1/6 del locale al piano seminterrato distinto con l'int. 1, della consistenza catastale di mq 5, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 8, piano S1, categ. C/2, cl. 7, superficie catastale mq 8, R.C. € 43,38; 7) la nuda proprietà – riservato a se il diritto di abitazione – dell'unità abitativa distinta con l'int. 4, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 7, piano 1, categ. A/2, cl. 6, vani 4,5, R.C. € 662,36; 8) la piena proprietà dell'area destinata a parcheggio, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 2318, sub. 1, piano T, categ. D/8, R.C. € 8.860,00; 9) la piena proprietà dell'unità abitativa al piano terra con annesso cortile coperto di proprietà esclusiva, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla
2317, sub. 2, piano T, categ. A/3, cl. 3, vani 3, R.C. € 278,89; 10) la piena proprietà del locale al piano seminterrato con annessa rampa di accesso, della consistenza catastale di mq 16, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 2317, sub. 3, piano S1, categ. C/2, cl. 4, consistenza mq 16, superficie catastale mq 23, R.C. € 87,59; 11) la piena proprietà dell'unità immobiliare al piano terra composta da due am-bienti comunicanti, della consistenza catastale di mq 15, individuata nel Catasto
Fabbricati al foglio 6, p.lla 2317, sub. 4, piano T, categ. C/2, cl. 4, superficie catastale mq 21, R.C. €
82,12; 12) la piena pro-prietà dell'area scoperta di pertinenze delle unità immobiliari alla p.lla 2317 sub. 2, 3 e 4, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 2317, sub. 1, piano T, b.c.n.c.; 13) la piena proprietà della zona di ter-reno di mq 1096 di pertinenza delle unità immobiliari alla p.lla 2317 sub. 2, 3 e 4, individuata nel Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 2316, agrumeto, cl. 3, are 10,96, R.D.
€ 19,53, R.A. € 6,51. Precisamente gli immobili dal n. 1 al n. 7 risultano trasferiti in favore della ex moglie mentre in favore delle figlie e , in comproprietà al 50% CP_2 CP_3 Controparte_4 tra loro, sono stati trasferiti gli immobili dal n. da 8) a 13).
Al riguardo le attrici sostengono che l'atto dispositivo rechi pregiudizio alle loro ragioni di credito, derivanti dalla sentenza n. 2082/2023 resa da questo Tribunale il 18/6-17/7/2023 nel procedimento iscritto all'R.G. 3001/2021, con la quale il convenuto è stato dichiarato padre di Controparte_1
e, conseguentemente, condannato a pagare in favore di: A) la Parte_2 Parte_1 somma di € 57.600,00 in via di regresso a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia Parte_2
, oltre ad interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
B) la somma di €
[...] Parte_2
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento;
C) ambedue la somma di € 1.232,80 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà della sua difesa in giudizio.
A seguito dell'atto dispositivo impugnato, stipulato pochi mesi dopo l'introduzione del giudizio di riconoscimento di paternità, il patrimonio di risulta del tutto azzerato, Controparte_1
3 determinando in tal modo una lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e che pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per la esperibilità dell'actio pauliana.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio i convenuti eccependo l'inammissibilità della domanda e comunque l'infondatezza della stessa, contestando: a) la insussistenza del credito vantato dalle attrici che tarerebbe origine da una sentenza non passata in giudicato poiché appellata e comunque priva di efficacia esecutiva;
b) che l'atto di trasferimento, oggetto di revocatoria, sia da considerarsi a titolo oneroso e non gratuito trattandosi di cessioni patrimoniali intervenute in adempimento dell'obbligo di mantenimento cedente su nei confronti della ex moglie e delle figlie;
c) Controparte_1
l'assenza di consapevolezza in capo alle convenute, beneficiarie dei trasferimenti immobiliari, del pregiudizio arrecato alle attrici.
Con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. le parti si riportavano ai propri scritti difensivi. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per il 09 ottobre 2024 (poi rinviata per assenza della scrivente dapprima al 05.02.2025 e poi all'12.06.2025), l'udienza art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusive. All'esito dell'udienza del 12.06.2025 la causa viene così decisa.
Sui presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria.
Occorre, dunque, esaminare preliminarmente le condizioni per l'esercizio di tale azione elencate, come noto, dall'art. 2901 c.c.
Dalla lettura di tale norma emerge che i presupposti per esperire l'actio pauliana consistono: - nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore, che agisce in revocatoria, e il debitore disponente;
- nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione;
- nella ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
L'actio pauliana assolve alla preliminare funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (la relativa sentenza, infatti, ha efficacia retroattiva in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: si veda, Cass. 23 settembre 2004, n. 19131). L'azione ha anche lo scopo di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia
(ex multis, Cass. 9 marzo 2006, n. 5105).
Quanto alla nozione di credito nell'azione revocatoria, la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendervi le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione, purché non si rivelino prima facie pretestuose e a condizione che
4 possano valutarsi come probabili, anche se non definitivamente accertate (si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966).
Quanto al pericolo di danno (eventus damni), avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore - e non anche della garanzia specifica - ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito;
sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass. 18 marzo 2005, n. 5972;
Cass. 27 ottobre 2004, n. 20813; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. 9 marzo 2006, n. 5105). Non è dunque richiesta, per quanto sopra esposto, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito: l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che nell'azione in esame eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (v. Cass.18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 6 agosto 2004, n. 15257).
Quanto al profilo soggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante distinguere tra atti di disposizione successivi o anteriori al sorgere del credito nonché tra atti a titolo gratuito od onerosi. Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), mentre negli atti successivi, come nel caso che ci occupa, al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio.
Negli atti a titolo gratuito, nel cui ambito rientrano anche le donazioni, si prescinde dall'indagine sull'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, negli atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
5
Sul merito della domanda revocatoria.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda delle parti attrici relativamente alla sussistenza delle condizioni, oggettive e soggettive, previste dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'actio pauliana.
La stessa è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Sulla revocabilità dell'atto impugnato.
In relazione al profilo della revocabilità dell'atto oggetto di causa non sussistono dubbi di sorta essendo incontroverso che sono soggetti alla azione revocatoria – in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c.- anche gli atti dispositivi del patrimonio aventi profondo valore etico e morale, come quello con il quale il debitore, per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a seguito della separazione, la proprietà di un bene. (cfr. Cass.
20845/2018, Cass. n. 15169/2022 per le disposizioni contenute nel divorzio, sui medesimi principi si
è attestata ancora recentemente la Corte di Cassazione con pronuncia n. 6395/2023).
Sulla sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c.
In relazione al credito vantato dalle attrici, e circa la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato, va evidenziato che lo stesso trae origine dalla sentenza resa da questo Tribunale n.
2082/2023 (iscritto R.G. 3001/2021 doc. 2 produzione attorea) con la quale è Controparte_1 stato condannato alla corresponsione delle somme in premessa precisate ed in favore delle attrici per essere stato dichiarato padre naturale di , nel procedimento introdotto con atto di Parte_2 citazione notificato al medesimo convenuto il 24.05.2021 (cfr. doc. 3 produzione attorea).
Risulta infondata l'eccezione sollevate dalle difese dei convenuti di asserita improponibilità della presente azione per essere il credito fondato su un titolo non ancora definitivo poiché pendente il giudizio di appello. Va qui ancora ribadito che rispetto ai crediti sub iudice la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è ferma nel ritenere che “l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale” ed è da escludersi “che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo
6 2901 del c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giu-dizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile ante-cedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del cre-dito” (da ultimo Cass. Civ. n. 25331/2023).
Sussiste altresì il presupposto dell'eventus damni individuabile nel pregiudizio alle ragioni del creditore arrecato dall'atto di trasferimento oggetto della presente azione. E' di immediata ed innegabile evidenza che l'atto dispositivo – stipulato pochi mesi dopo la introduzione del giudizio poi definito con la predetta sentenza- con il quale ha intestato tutti i suoi beni Controparte_1 immobili in favore della ex moglie e delle figlie, reca un irreparabile pregiudizio alle ragioni creditorie delle attrici, privandole della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. D'altra parte, l'eventus damni può consistere anche in un atto dispositivo che, senza diminuire il patrimonio del debitore, determini una variazione anche solo qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ. sent. 31659/2019). Nel caso di specie, si osserva che l'atto dispositivo del convenuto non ha diminuito la consistenza patrimoniale immobiliare del debitore ma la ha addirittura annullata. Il convenuto, infatti, ha di fatto impedito alle parti attrici di recuperare in futuro il credito vantato distraendo integralmente il suo patrimonio immobiliare e rendendosi di fatto impossidente. Né risulta in alcun modo provata, sebbene l'onere probatorio cedesse a carico dello stesso convenuto, una sufficiente residualità patrimoniale tale da escludere il pregiudizio in parola.
Deve ritenersi, quindi, sussistente il nesso causale tra l'atto dispositivo e il danno arrecato alle ragioni di e . Parte_1 Parte_2
Con riguardo, poi, alla sussistenza degli elementi soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. si ravvisa anzitutto sussistente quello della “scientia damni, in capo al convenuto . Dalla Controparte_1 documentazione depositata in atti dalle parti attrici risulta che allorquando ha Controparte_5 posto in essere il trasferimento dell'intero suo patrimonio, aveva già ricevuto la notifica dell'atto di citazione contenete le domande di condanna al pagamento in favore delle attrici (cfr. doc. 3 produzione attorea) e poi decise poi con la menzionata sentenza, il che comporta che alla data dell'atto di trasferimenti (25.11.2021) il debitore era ben consapevole del pregiudizio che andava ad arrecare alle ragioni creditorie delle attrici. D'altra parte, va osservato che secondo gli insegnamenti della
Suprema Corte “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento dell'insorgenza del credito stesso e non già rispetto al suo accertamento giudiziale” (Cass. 22161/2019). Aggiungasi ancora che per i crediti, quali quelli in
7 esame, vantati a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, il credito è da ritenersi insorto nel momento della proposizione della relativa domanda per cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto dispositivo successivo alla proposizione di una tale domanda quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione (cfr. Cass. 25857/2020).
Quanto al requisito di cui al n. 2 dell'art. 2901 c.c., con particolare riguardo alla consapevolezza del pregiudizio in danno delle ragioni creditorie da parte delle convenute beneficiarie dei trasferimenti immobiliari, è preliminare la qualificazione dell'atto compito ovvero se a titolo oneroso, come eccepiscono i convenuti, oppure gratuito come sostenuto dalle parti attrici. In quest'ultimo caso, infatti, come già esposto in precedenza l'azione non postula e non richiede anche l'accertamento che il terzo beneficiario fosse a conoscenza del menzionato pregiudizio.
Nel caso in esame ad escludere la onerosità dell'atto pubblico impugnato depone proprio il tenore dello stesso poiché le cessioni risultano espressamente eseguite “a titolo completamente gratuito e senza spirito di liberalità” (cfr. doc. 4 pag.2). In disparte va anche osservato che riguardo ai trasferimenti di proprietà eseguiti nell'ambito delle pattuizioni tra coniugi in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione o di divorzio: Ai fini dell'applicazione della diversa disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito deriva dalla verifica, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della convivenza coniugale ” (Cass. Civ. n. 6395/2023).
Pur volendo prescindere dal dato letterale contenuto nell'atto impugnato, deve osservarsi che non si evincono dallo stesso elementi tali da ritenere che i trasferimenti immobiliari in favore delle convenute rivestano carattere “solutorio compensativo” in ragione degli asseriti presunti obblighi di mantenimento cedenti a carico di nei confronti della ex moglie e delle figlie. Controparte_5
Quanto ai trasferimenti immobiliari in favore della ex moglie lo stesso viene giustificato come compensazione dell'importo pattuito tra le parti a titolo di assegno divorzile pari ad €. 400,00 mensili.
Ai fini della verifica sul se l'atto, sotto tale profilo, possa qualificarsi come oneroso va tenuto conto, però, che per conforme giurisprudenza, (in ultimo ordinanza Cass. n. 16703 del 17.6.2024) l'assegno in parola assume esclusiva funzione assistenziale che ne giustifica l'attribuzione solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge, circostanza che non emerge dall'atto impugnato. A tanto aggiungasi l'evidente sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti in favore della moglie, pari ad oltre 1.000.000 di euro, con l'importo mensile dell'assegno asseritamente pattuito e pari a circa €. 400,00 mensili.
Quanto ai trasferimenti immobiliari nei confronti delle figlie e , ad CP_3 Controparte_4 escludere la onerosità dell'atto depone la pacifica circostanza che all'epoca della sua stipula entrambe le figlie erano già maggiorenni e coniugate, oltre che non conviventi (cfr. doc. 4) con la madre il che esclude qualsivoglia obbligo di mantenimento in capo a . Anche Controparte_6
8 dal complesso di dette circostanze può ragionevolmente escludersi che trattasi di cessioni a titolo oneroso.
Va de sé che la gratuità dell'atto compiuto successivamente alla stessa insorgenza del credito, integra le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. per l'utile esperibilità dell'actio pauliana, e che debba prescindersi da ogni indagine sull'elemento psicologico delle convenute. In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito ed a titolo gratuito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore.
In conclusione, ricorrono nel caso in esame tutti i presupposti dell'azione revocatoria. La domanda va pertanto accolta.
Sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalle parti attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha, infatti, natura extracontrattuale per cui la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'an e del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 9080/2013).
Nel caso in esame, inoltre, deve pur sempre considerarsi che nelle tesi difensive di tutte le parti convenute non si ravvisano elementi di mala fede dal momento che le stesse, pur risultando infondate, erano comunque spiegate secondo diritto ed in relazione ai fatti di causa prospettati dalle attrici. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. I e II, c.p.c., laddove possono in ogni caso dirsi assorbiti dal quantum delle spese di lite liquidate eventuali danni ex art. 96, co. III, c.p.c.
Spese
Quanto alle spese e competenze di lite deve rilevarsi che le stesse vanno poste a carico delle parti convenute in via solidale in ragione della unicità delle argomentazioni difensive, spiegate in punto di infondatezza della domanda, rispetto alla sussistenza dei requisiti per l'esperimento dell'actio pauliana.
Le stesse si liquidano in favore delle parti attrici come da dispositivo in applicazione, quanto alle competenze, dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (per le fasi di: studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, così provvede:
9 - dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti delle parti attrici dell'atto di trasferimento per
Notar del 25.11.2021 rep. 2294 racc. n. 1623, con il quale Persona_1 Controparte_1 ha donato in favore di e gli immobili sopra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 identificati;
- condanna , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento in favore delle parti attrici delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessive €. 14.684,34 (di cui €. 14.103,00per competenze ed €. 581,34 per spese), oltre spese generali nella misura del 15% sulle competenze, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Valerio Ricciardi e Carlotta di Leva, dichiaratisi anticipatari;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare la presente sentenza a margine alla trascrizione dell'atto pubblico suddetto e della domanda giudiziale, con esonero di responsabilità
Così deciso in Torre Annunziata, lì 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 4055/2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, C.F. , nata a [...] il [...], residenti in [...]di Sorrento alla
[...] CodiceFiscale_2
Via Legittimo 14 ed elettivamente domiciliate in S. Agnello alla Via Angri 5 presso lo studio degli avv.ti Valerio Ricciardi, C.F. , e Carlotta Di Leva, C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
, dai quali sono rappresentate e difese in virtù di procura in atti. PEC:
[...]
oppure Email_1 Email_2
Parti Attrici
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._5 residente in Piano di Sorrento (NA) alla via G. Maresca n. 41 (NA), 80063, elettivamente domiciliato a SS RU (CE) alla via Seggetiello n. 20, presso lo studio dell'avv. Gianluca Sasso, C.F.
, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. PEC: C.F._6
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Convenuto
NONCHE'
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Piano Controparte_2 C.F._7 di Sorrento (NA) alla via G. Maresca n. 41 (NA), , nata a [...] Controparte_3 il 4/10/1988, C.F. residente in [...]
Traversa 21, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_4
1 , residente in SA (SA) alla via San Vito snc, elettivamente domiciliate a C.F._9
SS RU (CE) alla via Seggetiello n. 20, presso lo studio dell'avv. Bruno Picierno, C.F.
, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti. PEC: : C.F._10
Email_4
Altre Parti Convenute
Conclusioni. Per le parti attrici: accogliersi la presente domanda e, per lo effetto, accertarsi e dichiararsi la inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti delle Sig.re Parte_1
e dell'atto per Notar del 25/11/2021, Rep. 2294 (fol. 4),
[...] Parte_2 Persona_1 con il quale il convenuto Sig. ha trasferito in favore delle altre convenute sue Controparte_1 rispettive ex moglie e figlie gli immobili ed i diritti meglio specificati al par.
2. del presente atto di citazione;
B) porsi a carico dei convenuti solidalmente tra loro o secondo le rispettive responsabilità spese e compensi del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari ai sensi dell'art.93 c.p.c.; C) ancora – in ipotesi di ingiustificata resistenza in giudizio – condannarsi essi convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni da lite temeraria subiti dalle attrici per effetto del loro illegittimo contegno, da liquidarsi nella misura che risulterà in corso di causa in base alle emergenze istruttorie o da quantificarsi d'ufficio in via equitativa ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., nonché al pagamento in favore delle medesime attrici di una somma equitativamente determinata a mente del III comma del medesimo art. 96 c.p.c.
Per le parti convenute: a) rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la domanda attorea in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio , e al fine di sentir Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dichiarare l'inefficacia dell'atto per Notar del 25/11/2021, (Rep. 2294 – Persona_1 denominato “Trasferimento di immobili a seguito sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”) con il quale trasferiva alla ex moglie ed alle Controparte_1 Controparte_2 figlie e l'intero suo patrimonio immobiliare sito in Piano di Controparte_3 Controparte_4
Sorrento alla Via G. Maresca 39/41.
Gli immobili oggetto di trasferimento sono così individuati: 1) la piena proprietà dell'unità abitativa distinta con l'int. 3, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 6, piano 1, categ.
A/2, cl. 7, vani 5, R.C. € 865,07; 2) la piena proprietà dell'unità immobiliare distinta con l'int. 5, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 12, piano S1, categ. C/2, cl. 6, consi- stenza mq 60, superficie catastale mq 78, R.C. € 446,22; 3) la piena proprietà dell'area cortilizia di pertinenza delle sopra indicate unità immobiliari, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla
411, sub. 13, piano T, categ. F/1, consistenza mq 157; 4) la piena proprietà dell'unità immobiliare
2 della consistenza catastale di mq 88, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 16, piano T, categ. C/2, cl. 7, superficie catastale totale mq 143, R.C. € 763,53; 5) i diritti pari ad 1/2 del locale al piano seminterrato distinto con l'int. 3, della consistenza catastale di mq 132, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 10, piano S1, categ. C/2, cl. 6, superficie cata-stale mq 147, R.C. € 981,68; 6) i diritti pari ad 1/6 del locale al piano seminterrato distinto con l'int. 1, della consistenza catastale di mq 5, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 8, piano S1, categ. C/2, cl. 7, superficie catastale mq 8, R.C. € 43,38; 7) la nuda proprietà – riservato a se il diritto di abitazione – dell'unità abitativa distinta con l'int. 4, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 411, sub. 7, piano 1, categ. A/2, cl. 6, vani 4,5, R.C. € 662,36; 8) la piena proprietà dell'area destinata a parcheggio, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 2318, sub. 1, piano T, categ. D/8, R.C. € 8.860,00; 9) la piena proprietà dell'unità abitativa al piano terra con annesso cortile coperto di proprietà esclusiva, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla
2317, sub. 2, piano T, categ. A/3, cl. 3, vani 3, R.C. € 278,89; 10) la piena proprietà del locale al piano seminterrato con annessa rampa di accesso, della consistenza catastale di mq 16, individuato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 2317, sub. 3, piano S1, categ. C/2, cl. 4, consistenza mq 16, superficie catastale mq 23, R.C. € 87,59; 11) la piena proprietà dell'unità immobiliare al piano terra composta da due am-bienti comunicanti, della consistenza catastale di mq 15, individuata nel Catasto
Fabbricati al foglio 6, p.lla 2317, sub. 4, piano T, categ. C/2, cl. 4, superficie catastale mq 21, R.C. €
82,12; 12) la piena pro-prietà dell'area scoperta di pertinenze delle unità immobiliari alla p.lla 2317 sub. 2, 3 e 4, individuata nel Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 2317, sub. 1, piano T, b.c.n.c.; 13) la piena proprietà della zona di ter-reno di mq 1096 di pertinenza delle unità immobiliari alla p.lla 2317 sub. 2, 3 e 4, individuata nel Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 2316, agrumeto, cl. 3, are 10,96, R.D.
€ 19,53, R.A. € 6,51. Precisamente gli immobili dal n. 1 al n. 7 risultano trasferiti in favore della ex moglie mentre in favore delle figlie e , in comproprietà al 50% CP_2 CP_3 Controparte_4 tra loro, sono stati trasferiti gli immobili dal n. da 8) a 13).
Al riguardo le attrici sostengono che l'atto dispositivo rechi pregiudizio alle loro ragioni di credito, derivanti dalla sentenza n. 2082/2023 resa da questo Tribunale il 18/6-17/7/2023 nel procedimento iscritto all'R.G. 3001/2021, con la quale il convenuto è stato dichiarato padre di Controparte_1
e, conseguentemente, condannato a pagare in favore di: A) la Parte_2 Parte_1 somma di € 57.600,00 in via di regresso a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia Parte_2
, oltre ad interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
B) la somma di €
[...] Parte_2
300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento;
C) ambedue la somma di € 1.232,80 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà della sua difesa in giudizio.
A seguito dell'atto dispositivo impugnato, stipulato pochi mesi dopo l'introduzione del giudizio di riconoscimento di paternità, il patrimonio di risulta del tutto azzerato, Controparte_1
3 determinando in tal modo una lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e che pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per la esperibilità dell'actio pauliana.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio i convenuti eccependo l'inammissibilità della domanda e comunque l'infondatezza della stessa, contestando: a) la insussistenza del credito vantato dalle attrici che tarerebbe origine da una sentenza non passata in giudicato poiché appellata e comunque priva di efficacia esecutiva;
b) che l'atto di trasferimento, oggetto di revocatoria, sia da considerarsi a titolo oneroso e non gratuito trattandosi di cessioni patrimoniali intervenute in adempimento dell'obbligo di mantenimento cedente su nei confronti della ex moglie e delle figlie;
c) Controparte_1
l'assenza di consapevolezza in capo alle convenute, beneficiarie dei trasferimenti immobiliari, del pregiudizio arrecato alle attrici.
Con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. le parti si riportavano ai propri scritti difensivi. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per il 09 ottobre 2024 (poi rinviata per assenza della scrivente dapprima al 05.02.2025 e poi all'12.06.2025), l'udienza art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusive. All'esito dell'udienza del 12.06.2025 la causa viene così decisa.
Sui presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria.
Occorre, dunque, esaminare preliminarmente le condizioni per l'esercizio di tale azione elencate, come noto, dall'art. 2901 c.c.
Dalla lettura di tale norma emerge che i presupposti per esperire l'actio pauliana consistono: - nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore, che agisce in revocatoria, e il debitore disponente;
- nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione;
- nella ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
L'actio pauliana assolve alla preliminare funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (la relativa sentenza, infatti, ha efficacia retroattiva in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: si veda, Cass. 23 settembre 2004, n. 19131). L'azione ha anche lo scopo di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia
(ex multis, Cass. 9 marzo 2006, n. 5105).
Quanto alla nozione di credito nell'azione revocatoria, la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendervi le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione, purché non si rivelino prima facie pretestuose e a condizione che
4 possano valutarsi come probabili, anche se non definitivamente accertate (si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966).
Quanto al pericolo di danno (eventus damni), avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore - e non anche della garanzia specifica - ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito;
sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass. 18 marzo 2005, n. 5972;
Cass. 27 ottobre 2004, n. 20813; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. 9 marzo 2006, n. 5105). Non è dunque richiesta, per quanto sopra esposto, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito: l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che nell'azione in esame eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (v. Cass.18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 6 agosto 2004, n. 15257).
Quanto al profilo soggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante distinguere tra atti di disposizione successivi o anteriori al sorgere del credito nonché tra atti a titolo gratuito od onerosi. Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), mentre negli atti successivi, come nel caso che ci occupa, al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio.
Negli atti a titolo gratuito, nel cui ambito rientrano anche le donazioni, si prescinde dall'indagine sull'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, negli atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
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Sul merito della domanda revocatoria.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda delle parti attrici relativamente alla sussistenza delle condizioni, oggettive e soggettive, previste dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'actio pauliana.
La stessa è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Sulla revocabilità dell'atto impugnato.
In relazione al profilo della revocabilità dell'atto oggetto di causa non sussistono dubbi di sorta essendo incontroverso che sono soggetti alla azione revocatoria – in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c.- anche gli atti dispositivi del patrimonio aventi profondo valore etico e morale, come quello con il quale il debitore, per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a seguito della separazione, la proprietà di un bene. (cfr. Cass.
20845/2018, Cass. n. 15169/2022 per le disposizioni contenute nel divorzio, sui medesimi principi si
è attestata ancora recentemente la Corte di Cassazione con pronuncia n. 6395/2023).
Sulla sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c.
In relazione al credito vantato dalle attrici, e circa la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato, va evidenziato che lo stesso trae origine dalla sentenza resa da questo Tribunale n.
2082/2023 (iscritto R.G. 3001/2021 doc. 2 produzione attorea) con la quale è Controparte_1 stato condannato alla corresponsione delle somme in premessa precisate ed in favore delle attrici per essere stato dichiarato padre naturale di , nel procedimento introdotto con atto di Parte_2 citazione notificato al medesimo convenuto il 24.05.2021 (cfr. doc. 3 produzione attorea).
Risulta infondata l'eccezione sollevate dalle difese dei convenuti di asserita improponibilità della presente azione per essere il credito fondato su un titolo non ancora definitivo poiché pendente il giudizio di appello. Va qui ancora ribadito che rispetto ai crediti sub iudice la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è ferma nel ritenere che “l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale” ed è da escludersi “che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In particolare, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo
6 2901 del c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giu-dizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile ante-cedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del cre-dito” (da ultimo Cass. Civ. n. 25331/2023).
Sussiste altresì il presupposto dell'eventus damni individuabile nel pregiudizio alle ragioni del creditore arrecato dall'atto di trasferimento oggetto della presente azione. E' di immediata ed innegabile evidenza che l'atto dispositivo – stipulato pochi mesi dopo la introduzione del giudizio poi definito con la predetta sentenza- con il quale ha intestato tutti i suoi beni Controparte_1 immobili in favore della ex moglie e delle figlie, reca un irreparabile pregiudizio alle ragioni creditorie delle attrici, privandole della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. D'altra parte, l'eventus damni può consistere anche in un atto dispositivo che, senza diminuire il patrimonio del debitore, determini una variazione anche solo qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ. sent. 31659/2019). Nel caso di specie, si osserva che l'atto dispositivo del convenuto non ha diminuito la consistenza patrimoniale immobiliare del debitore ma la ha addirittura annullata. Il convenuto, infatti, ha di fatto impedito alle parti attrici di recuperare in futuro il credito vantato distraendo integralmente il suo patrimonio immobiliare e rendendosi di fatto impossidente. Né risulta in alcun modo provata, sebbene l'onere probatorio cedesse a carico dello stesso convenuto, una sufficiente residualità patrimoniale tale da escludere il pregiudizio in parola.
Deve ritenersi, quindi, sussistente il nesso causale tra l'atto dispositivo e il danno arrecato alle ragioni di e . Parte_1 Parte_2
Con riguardo, poi, alla sussistenza degli elementi soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. si ravvisa anzitutto sussistente quello della “scientia damni, in capo al convenuto . Dalla Controparte_1 documentazione depositata in atti dalle parti attrici risulta che allorquando ha Controparte_5 posto in essere il trasferimento dell'intero suo patrimonio, aveva già ricevuto la notifica dell'atto di citazione contenete le domande di condanna al pagamento in favore delle attrici (cfr. doc. 3 produzione attorea) e poi decise poi con la menzionata sentenza, il che comporta che alla data dell'atto di trasferimenti (25.11.2021) il debitore era ben consapevole del pregiudizio che andava ad arrecare alle ragioni creditorie delle attrici. D'altra parte, va osservato che secondo gli insegnamenti della
Suprema Corte “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento dell'insorgenza del credito stesso e non già rispetto al suo accertamento giudiziale” (Cass. 22161/2019). Aggiungasi ancora che per i crediti, quali quelli in
7 esame, vantati a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, il credito è da ritenersi insorto nel momento della proposizione della relativa domanda per cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto dispositivo successivo alla proposizione di una tale domanda quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione (cfr. Cass. 25857/2020).
Quanto al requisito di cui al n. 2 dell'art. 2901 c.c., con particolare riguardo alla consapevolezza del pregiudizio in danno delle ragioni creditorie da parte delle convenute beneficiarie dei trasferimenti immobiliari, è preliminare la qualificazione dell'atto compito ovvero se a titolo oneroso, come eccepiscono i convenuti, oppure gratuito come sostenuto dalle parti attrici. In quest'ultimo caso, infatti, come già esposto in precedenza l'azione non postula e non richiede anche l'accertamento che il terzo beneficiario fosse a conoscenza del menzionato pregiudizio.
Nel caso in esame ad escludere la onerosità dell'atto pubblico impugnato depone proprio il tenore dello stesso poiché le cessioni risultano espressamente eseguite “a titolo completamente gratuito e senza spirito di liberalità” (cfr. doc. 4 pag.2). In disparte va anche osservato che riguardo ai trasferimenti di proprietà eseguiti nell'ambito delle pattuizioni tra coniugi in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione o di divorzio: Ai fini dell'applicazione della diversa disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito deriva dalla verifica, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione
Pur volendo prescindere dal dato letterale contenuto nell'atto impugnato, deve osservarsi che non si evincono dallo stesso elementi tali da ritenere che i trasferimenti immobiliari in favore delle convenute rivestano carattere “solutorio compensativo” in ragione degli asseriti presunti obblighi di mantenimento cedenti a carico di nei confronti della ex moglie e delle figlie. Controparte_5
Quanto ai trasferimenti immobiliari in favore della ex moglie lo stesso viene giustificato come compensazione dell'importo pattuito tra le parti a titolo di assegno divorzile pari ad €. 400,00 mensili.
Ai fini della verifica sul se l'atto, sotto tale profilo, possa qualificarsi come oneroso va tenuto conto, però, che per conforme giurisprudenza, (in ultimo ordinanza Cass. n. 16703 del 17.6.2024) l'assegno in parola assume esclusiva funzione assistenziale che ne giustifica l'attribuzione solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge, circostanza che non emerge dall'atto impugnato. A tanto aggiungasi l'evidente sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti in favore della moglie, pari ad oltre 1.000.000 di euro, con l'importo mensile dell'assegno asseritamente pattuito e pari a circa €. 400,00 mensili.
Quanto ai trasferimenti immobiliari nei confronti delle figlie e , ad CP_3 Controparte_4 escludere la onerosità dell'atto depone la pacifica circostanza che all'epoca della sua stipula entrambe le figlie erano già maggiorenni e coniugate, oltre che non conviventi (cfr. doc. 4) con la madre il che esclude qualsivoglia obbligo di mantenimento in capo a . Anche Controparte_6
8 dal complesso di dette circostanze può ragionevolmente escludersi che trattasi di cessioni a titolo oneroso.
Va de sé che la gratuità dell'atto compiuto successivamente alla stessa insorgenza del credito, integra le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. per l'utile esperibilità dell'actio pauliana, e che debba prescindersi da ogni indagine sull'elemento psicologico delle convenute. In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito ed a titolo gratuito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore.
In conclusione, ricorrono nel caso in esame tutti i presupposti dell'azione revocatoria. La domanda va pertanto accolta.
Sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalle parti attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha, infatti, natura extracontrattuale per cui la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'an e del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 9080/2013).
Nel caso in esame, inoltre, deve pur sempre considerarsi che nelle tesi difensive di tutte le parti convenute non si ravvisano elementi di mala fede dal momento che le stesse, pur risultando infondate, erano comunque spiegate secondo diritto ed in relazione ai fatti di causa prospettati dalle attrici. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. I e II, c.p.c., laddove possono in ogni caso dirsi assorbiti dal quantum delle spese di lite liquidate eventuali danni ex art. 96, co. III, c.p.c.
Spese
Quanto alle spese e competenze di lite deve rilevarsi che le stesse vanno poste a carico delle parti convenute in via solidale in ragione della unicità delle argomentazioni difensive, spiegate in punto di infondatezza della domanda, rispetto alla sussistenza dei requisiti per l'esperimento dell'actio pauliana.
Le stesse si liquidano in favore delle parti attrici come da dispositivo in applicazione, quanto alle competenze, dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (per le fasi di: studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, così provvede:
9 - dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti delle parti attrici dell'atto di trasferimento per
Notar del 25.11.2021 rep. 2294 racc. n. 1623, con il quale Persona_1 Controparte_1 ha donato in favore di e gli immobili sopra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 identificati;
- condanna , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento in favore delle parti attrici delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessive €. 14.684,34 (di cui €. 14.103,00per competenze ed €. 581,34 per spese), oltre spese generali nella misura del 15% sulle competenze, c.p.a. ed iva come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Valerio Ricciardi e Carlotta di Leva, dichiaratisi anticipatari;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare la presente sentenza a margine alla trascrizione dell'atto pubblico suddetto e della domanda giudiziale, con esonero di responsabilità
Così deciso in Torre Annunziata, lì 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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