CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 134 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 19.07.2023
da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti di Trieste
- appellante in riassunzione -
contro
e rappresentato e difeso, il secondo giusta CP_1 CP_2
procura alle liti depositata con la memoria di costituzione in appello dagli Avv.ti Avv.
Roberto Crasnich di Gorizia e Laura Canduss di Udine
- appellato in riassunzione -
e contro
, in persona del legale Controparte_3
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonella Gerin di Trieste, giusta procura generale alle liti depositata in atti
- appellato -
Oggetto della causa: opposizione avvisi di addebito (riforma sentenza Tribunale di
Gorizia n. 25/2017 di data 16.02.2017).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 11.04.2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
riformare la sentenza n. 25/2017 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Gorizia il 16.2.2017, rigettando il ricorso proposto dal sig. e dalla CP_2
con atto depositato nella Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale CP_1
di Gorizia il 23.12.2014 in relazione al solo addebito, contenuto nel verbale ispettivo
del 26.9.2014 opposto da controparte, della indennità di trasferta.
Si chiede pertanto di accertare che la in persona del liquidatore pro CP_1
tempore, sig. e lo stesso sig. sono tenuti a corrispondere CP_2 CP_2
la contribuzione dovuta a titolo di indennità di trasferta per il periodo gennaio 2013
– febbraio 2014 sull'imponibile determinato nel citato verbale ispettivo di €
28.028,60, o maggiore o minor somma da determinarsi in corso di causa o ritenuta
di giustizia, oltre sanzioni da calcolarsi al momento del versamento dei contributi.
Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso del
giudizio di legittimità, visto, tra l'altro, l'art. 152 disp. att. cpc come sostituito dall'art. 42, comma 11, del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella L. n.
326/03.
Per l'appellato CP_2
Pag.2 In principalità rigettarsi le domande dell'appellante in riassunzione per
inammissibilità od in subordine infondatezza sulla base delle ragioni esposte;
con
rifusione integrale delle spese e competenze di lite. In subordine ridursi la quantificazione dell'appellante in riassunzione sulla base degli importi che
risultassero effettivamente accertati (a titolo contributivo, nella misura eccedente all'esenzione consentita per legge); con compensazione (integrale o parziale) delle
spese e competenze di lite.
Per l'appellato CP_3
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza n. 25/2017
emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia il 16.2.2017, rigettando il
ricorso proposto dal sig. e dalla con atto depositato nella CP_2 CP_1
Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Gorizia il 23.12.2014 in relazione
al solo addebito, contenuto nel verbale ispettivo del 26.9.2014 opposto da
controparte, della indennità di trasferta, in applicazione del principio di diritto
determinato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16469 dd. 09.06.2023. Si
chiede pertanto di accertare che la in persona del liquidatore pro CP_1
tempore, sig. e lo stesso sig. sono tenuti a corrispondere CP_2 CP_2
la contribuzione dovuta a titolo di indennità di trasferta per il periodo gennaio 2013
– febbraio 2014 sull'imponibile determinato nel citato verbale ispettivo, o maggiore
o minor somma da determinarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre
sanzioni da calcolarsi al momento del versamento dei contributi. Con vittoria di
spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
La controversia trae origine da un verbale ispettivo congiunto di , Pt_1 CP_3
e di Gorizia del 30 luglio 2014, in cui venivano Parte_2
contestate alla società (rappresentata da alcune CP_1 CP_2
Pag.3 irregolarità riguardanti alcuni dipendenti e che avevano comportato una mancata contribuzione. Le contestazioni riguardavano principalmente le indennità di trasferta erroneamente registrate ma non effettuate e i riposi settimanali anche questi, registrati ma non goduti. sia in proprio che come amministratore di CP_2 CP_1
presentò quindi ricorso contro il suddetto verbale ispettivo avanti il Tribunale
[...]
di Gorizia che con sentenza n. 25/2017 accolse il ricorso, annullando il verbale di accertamento del 30.07.2014. La decisione di primo grado venne appellata avanti la
Corte di Appello di Trieste dagli Enti previdenziali, che contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dell'onere della prova. La Corte d'Appello di Trieste,
confermando la sentenza del Tribunale di Gorizia, respinse tuttavia l'appello. In
particolare, la Corte ritenne le somme erogate in occasione di trasferte, esenti dall'imponibile contributivo, poiché vi era prova che queste - trasferte - in effetti si erano verificate.
Solo l' proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Trieste e limitatamente al capo in cui il Collegio triestino aveva ritenuto non assoggettabili a contribuzione le somme erogate in occasione di trasferta. L' Pt_1
denunciava violazione di diverse disposizioni di legge, tra cui l'art. 12 della legge n.
153/1969 e l'art. 51, comma 5, del D.P.R. 917/1986 e con riferimento a quest'ultima disposizione, l'Ente contestava che la Corte d'Appello avesse ritenuto le somme totalmente esenti da contribuzione senza accertare se fossero rispettose dei limiti previsti dall'art. 51, comma 5, T.U. imposte sui redditi.
Esaminato il caso la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso dell' , cassando la Pt_1
sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione. I giudici di legittimità hanno ribadito che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione per le indennità di trasferta;
l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle Pt_1
somme erogate, mentre spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno.
Pag.4 Nel giudizio di rinvio quindi, l' chiede che venga accertata la pretesa creditoria Pt_1
relativa alle sole contestazioni sull'indennità di trasferta e conseguentemente riformata la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso di e di CP_2
in relazione all'addebito dell'indennità di trasferta. Entrambi gli Istituti CP_1
( e ) sostengono che, avendo fornito la dimostrazione che erano state Pt_1 CP_3
erogate somme non assoggettate a contribuzione, era onere del datore di lavoro provare il rispetto dei limiti di esenzione di cui all'art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986.
Resiste nel giudizio di riassunzione - la società è stata posta CP_2 CP_1
in liquidazione e non si è costituita nel giudio di riassunzione -ritenendo le domande svolte dall'Ente, inammissibili e infondate;
in particolare, contesta che l'ordinanza della Cassazione possa essere utilizzata per riproporre domande già respinte dalla
Corte d'Appello e sostiene che la Cassazione ha riconosciuto il diritto all'accertamento contributivo solo per gli importi eccedenti la misura di esenzione contributiva (lire 90.000/€ 45,00 giornaliere).
In sintesi quindi, la fattispecie riguarda la contestazione, da parte degli enti previdenziali, della corretta applicazione delle norme sull'esenzione contributiva per le indennità di trasferta erogate da ai propri dipendenti nel periodo CP_1
gennaio 2013 - febbraio 2014.
Come già scritto, la sentenza di rinvio che ha accolto il ricorso dell' , pur Pt_1
sottolineando che la sentenza impugnata, aveva correttamente individuato i requisiti delle trasferte, rileva che la stessa ha erroneamente presupposto un regime di esenzione integrale senza procedere alla necessaria verifica dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, scrive la Suprema Corte che la Corte di Appello
"presuppone in termini assoluti e indifferenziati un regime di esenzione integrale,
senza procedere in concreto alla necessaria verifica sui limiti e sulle condizioni cui
la legge subordina l'operatività dell'esenzione”.
A fronte della delineata situazione in fatto diritto e più specificatamente a fronte del principio di diritto affermato, era onere di parte ricorrente in primo grado dare la
Pag.5 prova non solo che le somme in contenzioso erano riferibili a trasferte (prova che è
stata fornita e quindi il punto non è in discussione in sede di rinvio), ma anche che le stesse erano legittime ai sensi della richiamata norma - all'art. 51, comma 5, d.P.R.
917/1986 - in punto limiti di esenzione. Di fatto, spettava ad e per essa CP_1
al proprio amministratore , provare che gli importi esenti da CP_2
contribuzione riconosciuti ai propri collaboratori a titolo di rimborso spese trasferta,
non superavano la soglia massima prevista per tale voce di esenzione.
Ebbene, esaminata la memoria di costituzione dell'appellato e rilevato che la documentazione “nuova” prodotta in giudizio solo con tale memoria (cfr. doc. 3/1,
3/2 e 4), è tardiva e dunque inammissibile, non si può che concludere che tale onere non è stato assolto dal ricorrente. Rileggendo infatti anche il ricorso introduttivo di primo grado e le note conclusive depositate dal ricorrente in data 01.02.2017, nonché
i documenti allora introdotti in giudizio, in nessuna parte di tali atti si individuano riferimenti ovvero argomenti a sostegno e prova di quanto la Cassazione ha chiesto.
La ditta si è unicamente premurata di dare prova della effettività delle trasferte, ma nulla ha mai scritto e provato per dimostrare che le somme corrisposte ai lavoratori,
erano rispettose dei limiti di legge per poter così essere legittimamente esenti da contribuzione. Il mancato assolvimento di tale onere, comporta quindi, all'esito della disposta riassunzione, la reiezione della opposizione svolta da e da CP_1
con riferimento alle “trasferte”. CP_2
L'esito complessivo del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite riferite a tutti i gradi del giudizio per la metà, con condanna di parte ricorrente in primo grado e oggi appellata, e , a rimborsare la restante CP_1 CP_2
quota a e , secondo la liquidazione contenuta nel dispositivo. Pt_1 CP_3
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione n. 16469/23 accerta e
Pag.6 dichiara come dovuti i contributi previdenziali e i premi assicurativi con le sanzioni civili e gli accessori di legge limitatamente alle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di trasferta e conferma, limitatamente a questa parte, il verbale unico di accertamento datato 30.07.2014; condanna parte appellata e Pt_1 CP_1 [...]
a rimborsare a e le spese di lite di tutti i gradi del giudizio CP_2 Pt_1 CP_3
compensati per la metà e liquidati nella quota, per ciascun Ente, quanto al primo grado in € 3.808,00, quanto al secondo grado in € 4.995,00 quanto al giudizio di legittimità € 2.757,00 e quanto al giudizio di rinvio € 3.473,00 sempre maggiorate di spese generali nella misura massima di Tariffa, Cpa ed IVA di legge.
Trieste, 11.04.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.7