Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2024, proposto da
PP CO, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli, Sezione 2^, n. 2786 del 08.05.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente PP CO ha chiesto la condanna del Comune di Afragola a dare attuazione al giudicato formatosi in relazione alla sentenza di questa Sezione nr. 2786 del 08.05.2023, pronunciata in relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 1046/2023.
Si è costituito l’ente resistente, depositando documentazione relativa al pagamento del dovuto.
All’udienza camerale in data 21 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito del ricorso, insistendo per la sola liquidazione delle spese processuali.
In ragione di quanto precede la materia del contendere deve dichiararsi cessata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, esse si liquidano come da dispositivo che segue in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara cessata la materia del contendere.
Liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite, nella misura di euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, ponendole a carico del Comune di Afragola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO