TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 9 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1488/2023 R.G. vertente
fra
CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Laieta e domiciliato nel di lui studio in Potenza alla Via IV Novembre n° 38 , giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. CP_1
Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 26.5.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere affetto da “sospetta tendinopatia sovra-spinoso a sinistra di origine traumatica, meniscopatia mediale del ginocchio destro e dolore alla tibio-tarsica destra” a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 2.4.2022 e denunciato all' che in data CP_1
30.12.2022 le riconosceva un danno biologico del 10%; deduceva la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta quale dipendente delle Ferrovie Appulo Lucane – FAL SRL, con la qualifica di “Operaio”, profilo professionale “Capo Treno pos. 1”, dal 5 dicembre 2011, CCNL
Autoferrotranvieri, e l'infortunio occorso nel mentre era intento a cambiare i segnali di coda del treno, alla fermata di S. Nicola di Pietragalla (PZ), allorquando, nello scendere dal marciapiede, viscido a causa della presenza di neve, scivolava e cadeva sulla massicciata. Il ricorrente era soccorso dal macchinista e, nonostante il dolore alla caviglia destra, alle ginocchia, alla spalla sinistra, al polso sinistro e al rachide, restava sul posto di lavoro ancora per circa un'ora.
Proposta opposizione sulle basi di perizia medico legale di parte che gli riconosceva un danno percentuale del 27%.
Concludeva pertanto per riconoscere il diritto all'aggravamento del danno biologico già riconosciuto sussistente in dipendenza dell'infortunio in data 2.4.2022 nella misura del 27% o in altra da accertare in corso di causa, e condannare l' alla corresponsione dei benefici economici dalla data della CP_1
prima domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio l' che pertanto veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della causa di lavoro della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e dell'esito della valutazione dell' e della CP_1
ctu in atti del primo giudizio, nonché sulla base delle dichiarazioni testimoniali, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, con valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ In considerazione della documentazione clinica esaminata, e dell'esame obiettivo, si ritiene che le lesioni patite in data 02.04.2022, incidono sulla integrità psico- fisica di tenendo anche conto delle preesistenze, con un grado complessivo Parte_1
di menomazione pari al 16% (sedici per cento) ai sensi dell'art. 13 d.lvo 23.02.2000, con decorrenza dalla data della denuncia”.
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' . CP_2
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre alle spese documentate dal ricorrente e accessori come per legge.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147 del 2022, e del protocollo in data 3.11.2022 del Tribunale di Potenza Sezione Civile sottosezione Lavoro
e Previdenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 26.5.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
delle patologie di cui risulta affetto, pari al 16%, per infortunio sul lavoro in data 2.4.2022;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa indennità a decorrere dalla denuncia di infortunio, oltre Parte_1
accessori come per legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2.769,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario, con distrazione;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro Eugenio Facciolla