Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/05/2022, n. 16766
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Ordinanza 24 maggio 2022

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In tema di controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, la legittimazione speciale all'impugnazione, attribuita all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dall'art. 211, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, radica la giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, anche se il committente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalla citata normativa, atteso che ciò rileva è la natura pubblica del soggetto per le esigenze del quale si ricorre alla procedura ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale soggetto abbia proceduto direttamente allo svolgimento della procedura o si sia avvalso all'uopo di privati intermediari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/05/2022, n. 16766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16766
    Data del deposito : 24 maggio 2022

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