CASS
Ordinanza 24 maggio 2022
Ordinanza 24 maggio 2022
Massime • 1
In tema di controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, la legittimazione speciale all'impugnazione, attribuita all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dall'art. 211, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, radica la giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, anche se il committente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalla citata normativa, atteso che ciò rileva è la natura pubblica del soggetto per le esigenze del quale si ricorre alla procedura ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale soggetto abbia proceduto direttamente allo svolgimento della procedura o si sia avvalso all'uopo di privati intermediari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/05/2022, n. 16766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16766 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 12261-2021 proposto da: ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato GI BE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ANTONIO MONACO;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 16766 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 24/05/2022 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 6787/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale VA TA HI, il quale conclude per il rigetto del ricorso. Pie. 2021 n. 12261 sez. SU - ud. 05-04-2022 -2- FATTI DI CAUSA 1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (in prosieguo AC o Autorità), nell'esercizio della legittimazione ad agire attribuitale dall'art. 211, commi 1 bis e 1 ter del d. Igs. n. 50 del 2016, adì il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento del bando di gara avente ad oggetto la «Procedura Aperta per l'affidamento di una o più Convenzioni Quadro ... per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led. Dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori smart city per gli Enti associati ASMEL CIG7998175ECB » e degli atti connessi. Il bando indicava AS TI S.C. a r.l. quale "centrale di committenza" e AS - Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali (da ora AS Associazione) quale "stazione appaltante". L'AC dedusse la illegittimità degli atti della procedura in quanto né AS Associazione né Asme! TI S.C. a r.l. possedevano i requisiti per bandire la gara per la stipula di Convenzioni Quadro per l'acquisizione di forniture a favore di pubbliche amministrazioni in quanto non iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, elenco istituito ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 66 del 2014 conv. in legge n. 89 del 2014; i soggetti aggregatori erano, infatti, i soli, oltre a Consip s.p.a., a poter stipulare Convenzioni Quadro ai sensi dell'art. 3, n. 1 d. Igs. n. 50 del 2016. L'Autorità dedusse, inoltre che né Asme! Associazione né AS TI S.C. a r.l. rientravano nel novero delle "amministrazioni aggiudicatrici" quali definite dalla lettera a) dell'art. 3 d. Igs. cit. o degli "organismi di diritto pubblico" di cui alla lettera d) dell'art. 3 cit. o delle associazioni o consorzi costituiti dai detti soggetti;
da tanto derivava l'impossibilità giuridica di assumere la qualifica di "centrale di committenza", qualifica riservata, ai sensi dell'art. 3 d. Igs. cit., lettera i), alle "amministrazioni aggiudicatrici" o agli enti aggiudicatori che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività' di committenza ausiliarie. Dedusse inoltre la esistenza di vizi intrinseci del bando tali da renderlo incompatibile con le previsioni del Codice dei contratti pubblici. 2. Il T.A.R. Lombardia accolse il ricorso. La decisione fu confermata dal Consiglio di Stato che respinse l'appello proposto da AS Associazione. Il Consiglio di Stato, per quel che qui rileva, confermò la valutazione di illegittimità della procedura attivata dai "soggetti AS" sul rilievo che né AS TI s.c. a r.I., che aveva indetto la procedura di gara spendendo la qualifica di "centrale di committenza", né AS Associazione, indicata nel bando come "stazione appaltante", potevano essere qualificate come "centrali di committenza" o "soggetti aggregatori" stante il difetto della prescritta iscrizione nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 66/ 2014 cit. conv. in legge n. 89/ 2014, cit., requisito indispensabile per poter bandire la gara ai fini della stipulazione delle Convenzioni Quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) d. Igs . n. 50/2016 cit.; rilevò, in particolare, la insufficienza a tal fine della iscrizione nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituita presso AC. Il giudice amministrativo respinse, inoltre, la eccezione di difetto di giurisdizione, svolta in via subordinata dall'appellante AS Associazione, osservando che il punto oggetto di accertamento non concerneva la natura di amministrazione aggiudicatrice (o, in alternativa, di soggetto di diritto privato di AS Associazione), ma solo il difetto di qualificazione come "centrale di committenza" o "soggetto aggregatore" e conseguentemente la incapacità a svolgere le relative funzioni;
tanto costituiva «specifico vizio della procedura di gara avviata da AS Associazione 2 (attraverso AS consortile), vizio maturato in un ambito pubblicistico, trattandosi di procedura di scelta del contraente posta in essere da soggetto che, in astratto, potrebbe essere tenuto all'applicazione dell'evidenza pubblica ma che in relazione alla concreta vicenda aveva illegittimamente esercitato il potere». In questa prospettiva, secondo la sentenza qui impugnata, divenivano non pertinenti i richiami alle pronunzie del Consiglio di Stato che avevano dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa dopo avere escluso in radice la natura di amministrazione aggiudicatrice (o di soggetto equiparato all'amministrazione aggiudicatrice) del soggetto che aveva adottato i provvedimenti impugnati.; diveniva, inoltre, irrilevante stabilire se AS Associazione fosse riconducibile alla definizione legale di "organismo di diritto pubblico" quale delineata dal Codice degli appalti pubblici. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. AS - Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. AC ha resistito con controricorso Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo parte ricorrente deduce violazione degli articoli 7 e 133, comma 1, lett. e), d. Igs. n. 104 del 2010 e dell'art. 3, comma 1, lett. d) d. Igs. n. 50/ 2016 cit.. Premette che a differenza di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella concreta fattispecie assumeva rilievo la corretta qualificazione giuridica di AS Associazione onde verificarne la riconducibilità al perimetro allargato delle pubbliche amministrazioni tenute al rispetto della normativa pubblicistica sull'affidamento dei contratti pubblici;
sostiene che solo in ipotesi di inquadramento del committente nelle 3 categorie di soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lett. a) d. Igs. n. 50/2016 cit. era infatti integrato il presupposto indispensabile per la devoluzione delle controversie alla giurisdizione amministrativa esclusiva. In questa prospettiva deduce che, come sostenuto dall'AC medesima nel proprio ricorso, essa AS Associazione, per la quale, con statuizione divenuta definitiva, il giudice amministrativo aveva escluso la natura di "amministrazione aggiudicatrice", presentava caratteristiche che non ne consentivano la riconduzione neppure all'ambito definito dalla nozione legale di "organismo di diritto pubblico"; AS Associazione era, infatti, un'associazione di diritto privato, costituita ai sensi dell'art. 36 cod. civ., priva di personalità giuridica, rispetto alla quale non era predicabile la sussistenza di alcun elemento (quale, ad esempio, un finanziamento pubblico maggioritario o un'influenza pubblica dominante, ecc.) destinato a connotarla quale organismo di diritto pubblico. Sottolinea, quindi, che essa AS Associazione non aveva mai sostenuto la sussistenza di un'ipotetica legittimazione all'affidamento di Convenzioni quadro di cui all'art. 26 legge n. 488 del 1999 e che già nelle difese di primo grado aveva chiarito che il nomen iuris del contratto oggetto di affidamento non intendeva in alcun modo fare riferimento alle prerogative di Consip s.p.a. e degli altri soggetti aggregatori. Sulla scorta di tali considerazioni contesta i presupposti per il radicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo osservando che: a) per la configurabilità dell'azione amministrativa era necessario, ai sensi dell'art. 103 Cost., che l'azione fosse proposta nei confronti di un soggetto riconducibile al perimetro allargato della pubblica amministrazione;
b) la giurisdizione esclusiva sancita dall'art. 133, 4 comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. amm. con riferimento alle controversie relative alle procedure di affidamento lavori, servizi, forniture presupponeva anch'essa determinate caratteristiche soggettive nella stazione appaltante. 2. Nel controricorso AC converge sostanzialmente con la ricostruzione fattuale dell'Associazione ricorrente relativa alle caratteristiche di AS Associazione che non ne consentirebbero la riconducibilità al novero delle pubbliche amministrazioni o ai soggetti ad esse equiparate, ma assume la inammissibilità del ricorso di controparte per inerire la censura formulata al concreto esercizio delle attribuzioni giurisdizionali ed essere in definitiva intesa a censurare un error in iudicando ovvero in procedendo. 3. Il ricorso è infondato. L'art. 133, comma 1, lett. e), punto 1 cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative. La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha affermato che per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, occorre che si verta in tema di appalto sottoposto all'applicazione del procedimento ad evidenza pubblica in ragione della riconducibilità del suo oggetto all'ambito di attività indicate negli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) nonché dell'inquadramento del committente nelle categorie di soggetti indicate dall'art.3 stesso decreto legislativo, sicché essa non è configurabile allorché la stazione appaltante, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime pubblicistico, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore (Cass. Sez. Un. 20/09/2019, n. 23541; Cass. Sez. Un. 01/03/2018, n. 4899; Cass. Sez. Un. 29/05/2012 n. 8511; Cass. Sez. Un, 20/03/2009, n. 6771). Secondo i richiamati precedenti, quindi, al fine del radicamento della giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo si richiede che ricorrano, cumulativamente, entrambi i presupposti, oggettivo e soggettivo. Tali requisiti ed in particolare quello soggettivo, devono ritenersi nello specifico entrambi sussistenti sulla base della lettura della previsione dell'art. 133, comma 1, lett. e), punto 1 cod. proc. amm., alla luce di indicazioni di sistema tratte dalla disciplina in tema di appalti pubblici e dalla stessa previsione della speciale legittiniazione ad agire riconosciuta all'AC dall'art. 211, commi 1 bis e 1 ter del Codice dei contratti pubblici. Occorre muovere dalla considerazione che il modello organizzativo prefigurato dal d. Igs. n. 50/2016 cit. riconosce la qualifica di «centrale di committenza» a un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività' di committenza ausiliarie (art. 3, comma 1 lett. i) d. Igs. cit.) e definisce
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 16766 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 24/05/2022 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 6787/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale VA TA HI, il quale conclude per il rigetto del ricorso. Pie. 2021 n. 12261 sez. SU - ud. 05-04-2022 -2- FATTI DI CAUSA 1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (in prosieguo AC o Autorità), nell'esercizio della legittimazione ad agire attribuitale dall'art. 211, commi 1 bis e 1 ter del d. Igs. n. 50 del 2016, adì il giudice amministrativo chiedendo l'annullamento del bando di gara avente ad oggetto la «Procedura Aperta per l'affidamento di una o più Convenzioni Quadro ... per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led. Dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori smart city per gli Enti associati ASMEL CIG7998175ECB » e degli atti connessi. Il bando indicava AS TI S.C. a r.l. quale "centrale di committenza" e AS - Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali (da ora AS Associazione) quale "stazione appaltante". L'AC dedusse la illegittimità degli atti della procedura in quanto né AS Associazione né Asme! TI S.C. a r.l. possedevano i requisiti per bandire la gara per la stipula di Convenzioni Quadro per l'acquisizione di forniture a favore di pubbliche amministrazioni in quanto non iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, elenco istituito ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 66 del 2014 conv. in legge n. 89 del 2014; i soggetti aggregatori erano, infatti, i soli, oltre a Consip s.p.a., a poter stipulare Convenzioni Quadro ai sensi dell'art. 3, n. 1 d. Igs. n. 50 del 2016. L'Autorità dedusse, inoltre che né Asme! Associazione né AS TI S.C. a r.l. rientravano nel novero delle "amministrazioni aggiudicatrici" quali definite dalla lettera a) dell'art. 3 d. Igs. cit. o degli "organismi di diritto pubblico" di cui alla lettera d) dell'art. 3 cit. o delle associazioni o consorzi costituiti dai detti soggetti;
da tanto derivava l'impossibilità giuridica di assumere la qualifica di "centrale di committenza", qualifica riservata, ai sensi dell'art. 3 d. Igs. cit., lettera i), alle "amministrazioni aggiudicatrici" o agli enti aggiudicatori che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività' di committenza ausiliarie. Dedusse inoltre la esistenza di vizi intrinseci del bando tali da renderlo incompatibile con le previsioni del Codice dei contratti pubblici. 2. Il T.A.R. Lombardia accolse il ricorso. La decisione fu confermata dal Consiglio di Stato che respinse l'appello proposto da AS Associazione. Il Consiglio di Stato, per quel che qui rileva, confermò la valutazione di illegittimità della procedura attivata dai "soggetti AS" sul rilievo che né AS TI s.c. a r.I., che aveva indetto la procedura di gara spendendo la qualifica di "centrale di committenza", né AS Associazione, indicata nel bando come "stazione appaltante", potevano essere qualificate come "centrali di committenza" o "soggetti aggregatori" stante il difetto della prescritta iscrizione nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 66/ 2014 cit. conv. in legge n. 89/ 2014, cit., requisito indispensabile per poter bandire la gara ai fini della stipulazione delle Convenzioni Quadro di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) d. Igs . n. 50/2016 cit.; rilevò, in particolare, la insufficienza a tal fine della iscrizione nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituita presso AC. Il giudice amministrativo respinse, inoltre, la eccezione di difetto di giurisdizione, svolta in via subordinata dall'appellante AS Associazione, osservando che il punto oggetto di accertamento non concerneva la natura di amministrazione aggiudicatrice (o, in alternativa, di soggetto di diritto privato di AS Associazione), ma solo il difetto di qualificazione come "centrale di committenza" o "soggetto aggregatore" e conseguentemente la incapacità a svolgere le relative funzioni;
tanto costituiva «specifico vizio della procedura di gara avviata da AS Associazione 2 (attraverso AS consortile), vizio maturato in un ambito pubblicistico, trattandosi di procedura di scelta del contraente posta in essere da soggetto che, in astratto, potrebbe essere tenuto all'applicazione dell'evidenza pubblica ma che in relazione alla concreta vicenda aveva illegittimamente esercitato il potere». In questa prospettiva, secondo la sentenza qui impugnata, divenivano non pertinenti i richiami alle pronunzie del Consiglio di Stato che avevano dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa dopo avere escluso in radice la natura di amministrazione aggiudicatrice (o di soggetto equiparato all'amministrazione aggiudicatrice) del soggetto che aveva adottato i provvedimenti impugnati.; diveniva, inoltre, irrilevante stabilire se AS Associazione fosse riconducibile alla definizione legale di "organismo di diritto pubblico" quale delineata dal Codice degli appalti pubblici. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. AS - Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. AC ha resistito con controricorso Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo parte ricorrente deduce violazione degli articoli 7 e 133, comma 1, lett. e), d. Igs. n. 104 del 2010 e dell'art. 3, comma 1, lett. d) d. Igs. n. 50/ 2016 cit.. Premette che a differenza di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella concreta fattispecie assumeva rilievo la corretta qualificazione giuridica di AS Associazione onde verificarne la riconducibilità al perimetro allargato delle pubbliche amministrazioni tenute al rispetto della normativa pubblicistica sull'affidamento dei contratti pubblici;
sostiene che solo in ipotesi di inquadramento del committente nelle 3 categorie di soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lett. a) d. Igs. n. 50/2016 cit. era infatti integrato il presupposto indispensabile per la devoluzione delle controversie alla giurisdizione amministrativa esclusiva. In questa prospettiva deduce che, come sostenuto dall'AC medesima nel proprio ricorso, essa AS Associazione, per la quale, con statuizione divenuta definitiva, il giudice amministrativo aveva escluso la natura di "amministrazione aggiudicatrice", presentava caratteristiche che non ne consentivano la riconduzione neppure all'ambito definito dalla nozione legale di "organismo di diritto pubblico"; AS Associazione era, infatti, un'associazione di diritto privato, costituita ai sensi dell'art. 36 cod. civ., priva di personalità giuridica, rispetto alla quale non era predicabile la sussistenza di alcun elemento (quale, ad esempio, un finanziamento pubblico maggioritario o un'influenza pubblica dominante, ecc.) destinato a connotarla quale organismo di diritto pubblico. Sottolinea, quindi, che essa AS Associazione non aveva mai sostenuto la sussistenza di un'ipotetica legittimazione all'affidamento di Convenzioni quadro di cui all'art. 26 legge n. 488 del 1999 e che già nelle difese di primo grado aveva chiarito che il nomen iuris del contratto oggetto di affidamento non intendeva in alcun modo fare riferimento alle prerogative di Consip s.p.a. e degli altri soggetti aggregatori. Sulla scorta di tali considerazioni contesta i presupposti per il radicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo osservando che: a) per la configurabilità dell'azione amministrativa era necessario, ai sensi dell'art. 103 Cost., che l'azione fosse proposta nei confronti di un soggetto riconducibile al perimetro allargato della pubblica amministrazione;
b) la giurisdizione esclusiva sancita dall'art. 133, 4 comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. amm. con riferimento alle controversie relative alle procedure di affidamento lavori, servizi, forniture presupponeva anch'essa determinate caratteristiche soggettive nella stazione appaltante. 2. Nel controricorso AC converge sostanzialmente con la ricostruzione fattuale dell'Associazione ricorrente relativa alle caratteristiche di AS Associazione che non ne consentirebbero la riconducibilità al novero delle pubbliche amministrazioni o ai soggetti ad esse equiparate, ma assume la inammissibilità del ricorso di controparte per inerire la censura formulata al concreto esercizio delle attribuzioni giurisdizionali ed essere in definitiva intesa a censurare un error in iudicando ovvero in procedendo. 3. Il ricorso è infondato. L'art. 133, comma 1, lett. e), punto 1 cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative. La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha affermato che per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010, occorre che si verta in tema di appalto sottoposto all'applicazione del procedimento ad evidenza pubblica in ragione della riconducibilità del suo oggetto all'ambito di attività indicate negli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) nonché dell'inquadramento del committente nelle categorie di soggetti indicate dall'art.3 stesso decreto legislativo, sicché essa non è configurabile allorché la stazione appaltante, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime pubblicistico, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore (Cass. Sez. Un. 20/09/2019, n. 23541; Cass. Sez. Un. 01/03/2018, n. 4899; Cass. Sez. Un. 29/05/2012 n. 8511; Cass. Sez. Un, 20/03/2009, n. 6771). Secondo i richiamati precedenti, quindi, al fine del radicamento della giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo si richiede che ricorrano, cumulativamente, entrambi i presupposti, oggettivo e soggettivo. Tali requisiti ed in particolare quello soggettivo, devono ritenersi nello specifico entrambi sussistenti sulla base della lettura della previsione dell'art. 133, comma 1, lett. e), punto 1 cod. proc. amm., alla luce di indicazioni di sistema tratte dalla disciplina in tema di appalti pubblici e dalla stessa previsione della speciale legittiniazione ad agire riconosciuta all'AC dall'art. 211, commi 1 bis e 1 ter del Codice dei contratti pubblici. Occorre muovere dalla considerazione che il modello organizzativo prefigurato dal d. Igs. n. 50/2016 cit. riconosce la qualifica di «centrale di committenza» a un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività' di committenza ausiliarie (art. 3, comma 1 lett. i) d. Igs. cit.) e definisce