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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/08/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2025
N. R.G. 1248/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1679/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa SAIONI, pubblicata il 24 maggio 2024, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ANDREA STICCA elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico PEC
Email_1 contro
Controparte_1
, con l'avv. DARIO BUZZELLI, elettivamente domiciliato
[...] presso lo studio del predetto difensore in Roma via Paulucci Fulcieri de'Calboli n. 5
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 All'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano sez. Lavoro, di riformare la Sentenza del
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1679/24 del 24 maggio 2024, resa nel giudizio portante il n. RG 7188/2023, non notificata, e per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, in via principale: accertare e dichiarare il diritto degli appellanti alla progressione al secondo livello differenziato di professionalità con effetti giuridici dal 1 gennaio 2012 ed effetti economici a partire 1 gennaio 2015.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittima mancata effettuazione delle selezioni annuali per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità a partire dall'anno 2010 ed in base alla disponibilità dei posti come evidenziata dalla Determina del
Direttore Centrale dell' n. 244 del 8.9.2021, conseguentemente accertare e dichiarare CP_1 che gli appellanti hanno subito la perdita della chance della relativa progressione di carriera, così come di percepire le differenze stipendiali e contributive riferite e riferibili al passaggio al secondo livello differenziato dei professionisti della selezione di cui sono CP_1 risultati vincitori e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al risarcimento del danno conseguente, eventualmente da valutarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per la PARTE APPELLATA
Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni diversa istanza e domanda, respinga l'appello perché infondato in fatto e diritto.
Con il favore delle spese di lite secondo Dm 55/14 e ss.mm.ii.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1679/2024, decidendo definitivamente sul ricorso depositato dagli odierni appellanti nei confronti di ha rigettato le domande dei ricorrenti CP_1
e li ha condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.600,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Con il ricorso introduttivo del giudizio , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno esposto di essere dipendenti dell' , presso gli uffici dell'Ente siti in
[...] CP_1
Milano, rispettivamente quali professionisti chimici e tecnico informatico, inquadrati nel secondo livello differenziato;
hanno evidenziato che, in data 8/09/2021, la resistente aveva
Pagina 2 indetto le procedure per il passaggio al “secondo livello differenziato” per tutte le strutture tecniche dell' con riferimento ad anni diversi a seconda dell'area di riferimento . CP_1
Le ricorrenti e avevano quindi inviato, rispettivamente nei giorni 12 e 13 Pt_1 Parte_1
Ottobre 2021, la propria domanda di partecipazione per la procedura concernente Ramo
Tecnico – Area Accertamento Rischi e Prevenzione – Anno di riferimento 2012 e il
13.10.2021, aveva inviato la domanda di partecipazione per la procedura concernente Pt_1 il Ramo Informatico- Area Consulenza Innovazione tecnologica- anno di riferimento 2012.
Ciò esposto, hanno rilevato che, all'esito della predetta procedura di selezione ed in seguito all'approvazione delle graduatorie per l'attribuzione del secondo livello differenziato, i ricorrenti erano risultati aventi diritto alla progressione, e che la graduatoria, indipendentemente dall'anno di riferimento e dalla conclusione della procedura, era stata pubblicata, unitamente a quelle delle altre aree, alla data del 28/12/2022 a mezzo intranet aziendale, con decorrenza del secondo livello differenziato dal 1/01/2022 per tutti i vincitori.
I ricorrenti, ciò premesso in fatto, hanno sostenuto in diritto che dalla lettura combinata dei contratti collettivi e integrativi applicabili al rapporto che si erano succeduti nel tempo risultava il diritto dei vincitori dei concorsi relativi ai passaggi di livelli differenziati di professionalità con decorrenza dalla data prevista dalla selezione e non dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione della graduatoria.
In particolare, hanno ricostruito la normativa contrattuale applicabile alla fattispecie nei seguenti termini:
- l'art.17 del « CCNL EPNE area VI (dirigenti e professionisti) relativo al biennio economico
1996-1997, stipulato il 10/7/97, prevedeva che “le amministrazioni indicono le selezioni previste dall'art. 87, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1 gennaio 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti da predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalità”
– l'art. 85 del contratto 2002-2005 biennio economico 2002-2003 area VI (dirigenti e CP_2 professionisti) regolamentava i concorsi per i passaggi di livello, abrogando esplicitamente l'art. 87 del CCNL relativo al biennio economico 1994- 1995 e lasciando valida per i passaggi di livello la decorrenza al 1° gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art 17 del CCNL 1996-
1997);
– l'art. 13, comma 2, del CCNL EPNE area VI (dirigenti e professionisti) quadriennio 2006-
2009, biennio economico 2006-2007, fissava esplicitamente la decorrenza delle progressioni economiche “al 1 gennaio di ciascun anno” ma non modificava l'allora vigente regime sulla
Pagina 3 decorrenza e, anzi, con l'art 31 confermava quanto sottoscritto nel contratto 1996-1997, stabilendo essere valide le previsioni, non esplicitamente abrogate, dei CCNL riportati nell'art
108 comma 4 del CCNL 1 agosto 2006 ove tra i CCNL ancora validi era elencato anche il contratto dei professionisti 1996-1997 contenente la decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno;
- a causa del blocco dei contratti dal 2010 al 2015, il CCNL non veniva rinnovato fino al 2016
(di fatto sottoscritto nel 2019), quando entrava in vigore il CCNL 2016-2018 FUNZIONI
CENTRALI (non più che non modificava la decorrenza delle progressioni CP_2 economiche, né per il personale amministrativo né per i professionisti, lasciando pertanto valida per tutti la decorrenza al 1° gennaio di ogni anno, così come fissata nel CCNL 1996-
1997 per i professionisti e nel CCNL 2006-2009 per tutto il personale del comparto CP_2
- il CCNL delle FUNZIONI CENTRALI relativo al biennio 2019-2021, modificava per la prima volta il regime sulla decorrenza delle progressioni orizzontali nelle aree fissandola al 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione del CIE con cui vengono allocati i fondi accessori necessari a finanziarli (analogamente a quanto previsto con il CCNL funzioni locali 2016-
2018);
- per l'area VI (dirigenti e professionisti) solo il 23/5/2023 veniva siglata una bozza di
Accordo con la previsione all'art. 55 che “È confermata la vigente disciplina dei livelli differenziati di professionalità prevista dai precedenti CCNL, ivi incluso l'art. 90 del CCNL
09/03/2020. Gli enti attivano, avendo a riferimento la dotazione organica, la procedura per il conferimento del livello differenziato di professionalità, con cadenza annuale”.
I ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità della decorrenza del passaggio di livello come stabilita dall' sostenendo alla luce della riportata normativa emergeva che la locuzione CP_1
“1 gennaio di ogni anno” fosse da riferirsi all'anno nel quale si erano verificate le disponibilità di posto nei contingenti e correlativamente erano state stanziate le risorse economiche per far fronte alla collocazione dei professionisti nella corretta fascia di livello differenziato e ciò indipendente dall'anno di svolgimento della selezione. Tale interpretazione secondo la tesi dei ricorrenti era confermata dalla circostanza che per ogni anno era stata prevista la selezione d'ufficio per la verifica, e la conseguente attribuzione del livello, dei contingenti degli aventi diritto che presupponeva l'effettuazione da parte dell' degli CP_1 adempimenti indicati nei CIE
Hanno altresì rilevato che, non avendo l' posto in essere per oltre dieci anni i predetti CP_3 adempimenti, aveva causato evidenti danni alla carriera dei professionisti aventi diritto al passaggio di fascia. Il bando in esame quindi era intervenuto a sanare la mancata effettuazione
Pagina 4 delle selezioni annuali, prevedendo in base al settore specialistico e per ciascun periodo nel quale si era verificata la disponibilità dei posti, un numero di aventi diritto alla progressione il cui diritto economico e giuridico al passaggio di fascia non poteva dunque decorrere dal 1 gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie ma doveva necessariamente decorrere dal
1 gennaio dell'anno di riferimento della selezione.
Hanno, infine, sostenuto che, in ogni caso, l' avrebbe avuto l'obbligo di procedere ad CP_1 effettuare le selezioni per il secondo livello differenziato ogni anno laddove si fossero verificate disponibilità dei posti dei professionisti previste dal CCNL e dal CIE. Quindi, nel caso in cui non fosse stato riconosciuto il diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del passaggio di livello, l'inerzia tenuta dal datore di lavoro per oltre 10 anni aveva comportato per i ricorrenti una chiara compromissione dei propri diritti di progressione di carriera con evidente perdita della chance di percepire le differenze stipendiali e contributive riferite e riferibili al passaggio al secondo livello differenziato sin dal momento in cui erano in possesso dei requisiti per accedere alla superiore categoria.
Concludevano dunque chiedendo il riconoscimento della decorrenza del secondo livello differenziato di professionalità dalla data prevista per la selezione a cui hanno partecipato, e non dal 1° gennaio 2022, come stabilito dall' , nonché il pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate tra il primo e il secondo livello, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata, hanno chiesto di accertare l'illegittimità della mancata effettuazione delle selezioni annuali dal 2010 in poi, come previsto dalla contrattazione collettiva, con condanna dell' al risarcimento del danno da perdita di chance per il CP_1 ritardo nella progressione di carriera.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande nel merito, e ha CP_1 eccepito la prescrizione delle pretese economiche anteriori al 2015.
Il Giudice di prime cure, ha ritenuto che la pretesa attorea muovesse da un quadro normativo diverso da quello effettivamente esistente e ha affermato che non sussisteva un obbligo per di selezione annuale per il secondo livello differenziato di professionalità. CP_1
Ha, in particolare, evidenziato che l'art 17 del CCNL EPNE per il biennio economico 1996-
97 è stato disapplicato nella sua interezza dall'art 13 comma 5 del CCNL biennio economico
2004-05 che, senza stabilire altra decorrenza per i livelli differenziati e senza prevedere una cadenza annuale per l'attribuzione degli stessi, esplicitamente ha stabilito ” Il presente articolo sostituisce l'art 17 del CCNL 10/7/97 che viene pertanto disapplicato”
Pagina 5 Ha rilevato, inoltre, che detta tesi trovava conferma nella previsione del CCNL 2016-2018 che all'art 55 aveva introdotto una previsione di cadenza annuale per le progressioni, il che dimostrerebbe che prima tale obbligo non esisteva.
A fronte di ciò, il Giudice di prime cure ha sostenuto che l' non aveva l'obbligo di CP_1 bandire le selezioni ogni anno, quindi il ritardo non era illegittimo.
Ha, infine, ritenuto contraddittoria l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui non esisteva un problema di prescrizione, dovendo ritenersi che il diritto azionato giudizialmente nascesse e fosse esercitabile solo all'esito dell'espletamento della selezione, avallando il tal modo la tesi di circa la natura costitutiva dell'atto di approvazione della graduatoria CP_1
Sulla base delle riportate argomentazioni ha ritenuto legittima la decorrenza del 1° gennaio
2022 fissata da per l'attribuzione del secondo livello differenziato a tutti i vincitori. CP_1
Il Giudice di primo grado ha respinto altresì in quanto infondata la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, nello specifico per il ritardo nelle selezioni, svolta in via subordinata dai ricorrenti, affermando che non vi era alcun obbligo legale di selezione annuale, che non si poteva configurare una "mora debendi" (cioè un ritardo colpevole dell' ) in assenza di un obbligo specifico, che il confronto tra e le organizzazioni CP_1 CP_1 sindacali sugli avanzamenti di carriera era stato costante nel tempo e non può essere considerato una condotta dilatoria.
Con atto del 18/11/2024, i lavoratori propongono ricorso in appello.
Con il primo motivo “Erroneità della Sentenza impugnata nell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie”, gli appellanti sostengono che il Giudice di prime cure ha errato nell'individuare il quadro normativo applicabile alla vicenda.
Ritengono che il bando della selezione a cui hanno partecipato (doc 6 fasc. di I grado) costituiva lex specialis e richiamava esplicitamente la disciplina del CCNL 2002-2005, CCNL
2006-2009 e CCNL 2016-2018, che prevedevano la decorrenza del secondo livello differenziato di professionalità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il CCNL 1996-1997 fosse stato integralmente disapplicato, quando in realtà l'art. 17 di quel contratto è stato esplicitamente eliminato solo con l'approvazione dell'art. 14 del CCNL 2019-2021.
Dunque, sottolineano che, per le procedure avviate nel 2021, come quella in questione, il regime di decorrenza precedente era ancora valido.
A tal riguardo, evidenziano che l' ha da sempre applicato tale decorrenza, e a sostegno CP_1 di quanto asserito richiamano le circolari interne dell'ente (es. Circolare n. 50 del 2014 CP_1
Pagina 6 e n. 16 del 2018) che prevedevano l'attribuzione del livello differenziato con effetto retroattivo.
Inoltre, rilevano che la contrattazione di Ente (CIE) dal 2012 al 2017 conferma che CP_1 aveva accantonato somme per coprire gli avanzamenti di livello dei professionisti, ma non ha mai indetto le selezioni, violando il CCNL.
Alla luce di ciò, gli appellanti eccepiscono che il Giudice di prime cure ha trascurato l'esistenza di norme contrattuali che imponevano una decorrenza retroattiva, avallando la decisione dell' di applicare un'unica decorrenza al 1° gennaio 2022 per tutti i vincitori, CP_1 creando disparità di trattamento.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono l'erroneità della valutazione del Giudice di prime cure in merito alla prescrizione del diritto oggetto di causa.
Più precisamente, evidenziano che il Tribunale ha ritenuto che il diritto fosse sorto già nel
2012, facendo decorrere la prescrizione quinquennale da quell'anno, ma che in realtà il diritto
è nato solo con la pubblicazione della graduatoria (dicembre 2022), perché la progressione economica non è automatica, ma subordinata a una procedura selettiva.
In base alla prospettazione degli appellanti, solo al completamento della procedura il lavoratore può vantare un “diritto pieno”.
Dunque, gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha anticipato erroneamente la decorrenza della prescrizione, respingendo contraddittoriamente la domanda degli appellanti.
Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno insistendo nell'affermare l'illegittimo mancato espletamento delle selezioni annuali.
In particolare, ritengono che, sulla base del CCNL e della contrattazione integrativa d'Ente,
l' era obbligata a indire selezioni annuali per l'assegnazione del secondo livello CP_1 differenziato di professionalità. Tuttavia, tra il 2010 e il 2021, nessuna selezione è stata effettuata.
A sostegno di ciò, richiamano le relazioni tecnico-finanziarie degli accordi integrativi del
2012-2017, che dimostrano che aveva stanziato fondi per le progressioni, ed il CCNL CP_1
2016-2018, che imponeva agli enti di avviare le selezioni entro sei mesi dalla firma del contratto (cosa che l' non ha fatto). CP_1
Inoltre, evidenziano gli effetti pregiudizievoli negativi conseguenti al mancato espletamento della selezione: i dipendenti con i requisiti maturati nel 2012, 2015 e 2016 hanno ottenuto il livello solo nel 2022, perdendo anni di anzianità e di benefici economici;
i colleghi che hanno
Pagina 7 ottenuto il livello nel 2010 hanno accumulato un'anzianità maggiore, creando una discriminazione tra lavoratori con lo stesso inquadramento.
A tal riguardo, precisano che l' ha poi creato una selezione unica per più anni, senza CP_1 rispettare l'obbligo di cadenza annuale previsto dal CCNL.
A fronte di ciò, i lavoratori appellanti sostengono che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l' non avesse l'obbligo di indire selezioni annuali, ignorando CP_1 le norme contrattuali e la prassi consolidata.
Gli appellanti eccepiscono anche l'illegittimità della decorrenza unica all'1/01/2022, rilevando che l' ha stabilito una decorrenza unica all'1/01/2022 per tutti i vincitori CP_1 della selezione, ignorando il fatto che molti di loro avevano maturato i requisiti da anni.
Evidenziano che in virtù di ciò si è verificata una disparità di trattamento, poiché i vincitori della selezione per gli anni 2012-2016 si trovano con minore anzianità rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il livello nel 2010, e questa scelta ha causato un danno economico, poiché gli appellanti avrebbero avuto diritto a differenze retributive per anni.
Infine, richiamano il principio della decorrenza annuale, in virtù del quale la contrattazione collettiva prevedeva che i passaggi di livello avessero effetto dal 1° gennaio dell'anno di maturazione dei requisiti, e non dalla data di approvazione della graduatoria.
Alla luce di ciò, gli appellanti eccepiscono che il Giudice di primo grado ha avallato l'imposizione di una decorrenza unica, creando disparità tra lavoratori con la stessa qualifica.
Gli appellanti sostengono quindi che il mancato avanzamento di livello ha causato un danno economico e di carriera ai ricorrenti: perdita di chance (il ritardo nelle selezioni ha impedito agli appellanti di ottenere il livello quando ne avevano diritto), danno retributivo (gli appellanti hanno percepito uno stipendio inferiore per anni, nonostante fossero in possesso dei requisiti per l'avanzamento), danno previdenziale (il ritardo nel riconoscimento del livello ha avuto un impatto anche sui contributi pensionistici).
A fronte di ciò, evidenziano che il Giudice ha negato il risarcimento, ignorando il principio secondo cui la violazione degli obblighi da parte della P.A. legittima il lavoratore a chiedere il risarcimento del danno per perdita di chance (Cassazione, Sentenza n. 7110/2023).
Pertanto, i lavoratori appellanti chiedono che venga accertato e dichiarato il diritto alla progressione al secondo livello differenziato di professionalità con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2012 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2015; in via subordinata, che venga accertata e dichiarata l'illegittima mancata effettuazione delle selezioni annuali;
per l'effetto, che l' sia condannato a risarcire gli appellanti per perdita di chance e per il danno CP_1
Pagina 8 economico subito. Inoltre, che l' sia condannato al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate ed al risarcimento del danno per la mancata progressione di carriera.
Con memoria difensiva del 19/02/2025, l' si costituisce in appello replicando a ciascun CP_1 motivo di gravame e chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondato.
In particolare, sostiene che l'art 17 del CCNL 1996-1997, che gli appellanti pongono a CP_1 fondamento della loro pretesa, deve essere disapplicato in applicazione dell'art 13 del CCNL
2004-2005.
Secondo la tesi dell' non esiste una norma contrattuale che imponga ad di indire CP_1 CP_1 annualmente le procedure di avanzamento.
Rappresenta che gli appellanti citano il CCNL 2016-2018 per sostenere che l'ente avrebbe dovuto attivare le procedure di progressione entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto ma che tale previsione non stabilisce alcuna perentorietà o automatismo nella progressione, ma solo un'indicazione procedurale, e che anche il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 è irrilevante, perché entrato in vigore dopo la procedura selettiva in discussione.
Eccepisce che le relazioni tecnico-finanziarie non hanno valore vincolante ai fini di dimostrare che la cadenza annuale era prevista nelle prassi contrattuali di : sostiene che CP_1 queste relazioni sono semplici documenti di natura programmatica e non possono avere valore normativo.
Infine, sottolinea l'irrilevanza delle circolari del 2014 e 2018, specificando che le CP_1 circolari non possono prevalere sui contratti collettivi, che questi documenti sono stati prodotti tardivamente dagli appellanti e quindi sono inammissibili come prove, e che, anche se fossero ammissibili, non dimostrerebbero un obbligo normativo.
Alla luce di ciò, l' evidenzia che il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la CP_1 pretesa degli appellanti, non imponendo il quadro normativo alcuna cadenza annuale per le progressioni.
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione, l'appellato rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato la prescrizione del diritto degli appellanti, affermando che il diritto non sarebbe sorto con l'approvazione della graduatoria, bensì dal 2012.
L'appellato sottolinea la contraddittorietà delle affermazioni dei lavoratori che da un lato hanno affermato che il loro diritto alla progressione economica risalirebbe al 2012 e dall'altro pretendono di fare decorrere la prescrizione solo dall'approvazione della graduatoria nel
2022.
Pagina 9 In ogni caso rileva che, anche se le pretese degli appellanti non si ritenessero prescritte, il
Giudice di primo grado stabilirebbe comunque che il diritto azionato non esisteva.
Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance, CP_1 rileva l'assenza di un obbligo giuridico in capo all'Istituto di indire le selezioni annuali, non esistendo alcuna norma che lo imponga;
dunque, sostiene che, se non vi è un obbligo, non vi può essere una condotta illecita che giustifichi un risarcimento.
A tal riguardo, sottolinea che la procedura è stata attuata nel rispetto delle norme vigenti, dal momento che ha seguito le previsioni del CCNL 2016-2018, avviando le selezioni nel 2021, e che la decorrenza fissata al 2021 è coerente con le regole di progressione previste per il pubblico impiego.
L'appellato eccepisce che il blocco della contrattazione pubblica non giustifica il risarcimento: gli appellanti affermano che, anche in presenza del blocco delle progressioni nel pubblico impiego, avrebbe dovuto comunque avviare le selezioni, ma sostiene CP_1 CP_1 che, se anche le procedure fossero state avviate prima, gli effetti economici sarebbero comunque stati posticipati;
di conseguenza, eccepisce che non esiste alcun danno concreto.
Più precisamente, evidenzia l'assenza di un danno reale e provato, citando la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 7110/2023) che stabilisce che il danno da perdita di chance deve essere provato in modo concreto, e rilevando che gli appellanti non hanno dimostrato che avrebbero effettivamente ottenuto la progressione se le selezioni fossero state indette prima.
Infine, rappresenta che le trattative con i sindacati escludono un ritardo colposo: espone che la tempistica delle selezioni è stata discussa con le rappresentanze sindacali (quindi rileva che non si può parlare di un ritardo imputabile a ), e che gli appellanti non possono CP_1 sostenere che l'ente abbia dolosamente ritardato le selezioni, perché il confronto con i sindacati è stato documentato e si è protratto fino al 2021.
Alla luce di ciò, l' sostiene che il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la CP_1 domanda risarcitoria, poiché non c'è stata alcuna condotta illecita da parte di , il danno CP_1 non è provato né dimostrabile, e il quadro normativo non prevedeva una cadenza annuale delle selezioni.
In conclusione, l'appellato domanda la reiezione integrale del ricorso in appello, alla luce dell'insussistenza di un obbligo normativo di attivare le selezioni annualmente, dell'assenza di un diritto degli appellanti ad una progressione automatica, della mancanza di prova del danno da perdita di chance, della sussistenza della prescrizione (che renderebbe inammissibili parte delle domande degli appellanti).
Pagina 10 All'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La questione controversa concerne l'individuazione della decorrenza degli effetti giuridici ed economici della progressione orizzontale derivante dall'attribuzione del secondo livello differenziato in relazione alle procedure indette con determina n. 244 del 8.9.2021.
Infondato è innanzi tutto il primo motivo con il quale gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere il giudice erroneamente individuato la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie.
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, a parere degli appellanti, l'art 17 del CCNL
EPNE parte economica 1996/1997, sottoscritto il 10.7.1997 secondo cui “le amministrazioni indicono le selezioni previste dall'art. 87, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1 gennaio 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti da predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalità” costituisce norma vigente all'epoca del bando della procedura esecutiva per cui è causa, e consente la retrodatazione del livello, essendo stato eliminato solo dall'art 14 del CCNL Funzioni centrali 2019/2021, non applicabile al bando de qua in quanto sottoscritto nel maggio 2022.
Il Collegio reputa non condivisibile la riportata argomentazione e aderisce invece alla ricostruzione del quadro normativo esposta nella sentenza impugnata.
Va innanzitutto osservato che l'art 17 cit. è stato abrogato dall'art 13 comma 5 del CCNL
2004/2005 che stabilisce «Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 10/7/1997 che viene pertanto disapplicato» (doc. 4 ). Gli appellanti contestano tale conclusione e CP_1 sostengono che l'art 13 non è applicabile nella fattispecie trattandosi di norma non richiamata dalla determinazione dirigenziale n 593 dell'11.11.2022 ( cd bando nell'atto di appello), che fa espresso riferimento, quale lex specialis, solo alla disciplina dei CCNL 2002/2005,
2006/2009 e 2016/2018.
Tale argomentazione non convince.
Osservando la normativa contrattuale indicata nella determina 244 del 2021 (doc 6 fasc I grado ricorrenti) va rilevato che il cd bando contiene i richiami:
Pagina 11 :
-al CCNL 2002/2005 del 1.08.2006 (doc 12 fasc I grado ricorrenti) “con particolare riguardo all'art 85 comma 6, lett a) e b)”.
La disposizione citata- rubricata Livelli differenziati di professionalità- al comma 6 stabilisce
“6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3: a) dell'esperienza acquisita nel primo livello;
b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza c) degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999, con riferimento ad un periodo pluriennale;
d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza”.
-al CCNL 21 luglio 2010 Area VI dirigenza biennio economico 2006-09 e biennio CP_2 econ 2006 2007 parte II separata sezione per i professionisti degli con particolare CP_2 riguardo all'art 12 recante la disciplina dei livelli differenziati di professionalità, che stabilisce:
1. Gli enti istituiscono, per il personale dell'Area professionisti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, due livelli differenziati di professionalità, con accesso dall'esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari rispettivamente al
60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste dall'ordinamento degli enti stessi. OMISSIS
4. Il passaggio dal primo livello al secondo livello avviene mediante apposita procedura selettiva. Le modalità della suddetta procedura di selezione nonché eventuali ulteriori criteri
e requisiti, aggiuntivi a quelli previsti dal comma 3, sono stabiliti dagli enti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali. OMISSIS
6. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina dell'art.13 del CCNL del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-
2005, dell'art.85 del CCNL del 1°agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del CCNL dell'11.10.1996 e dell'art. 14, commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990
(vd doc. 5 ) CP_1
-al CCNL 9 marzo 2020 relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-18 con particolare riguardo all'art 90 che al comma 1 testualmente prescrive che
Pagina 12 “
1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli enti attivano la procedura per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2. La procedura di cui al comma 1 è attivata mediante l'utilizzo di criteri semplificati rispetto a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 85, comma 6, lett. a) e b) del CCNL dell'Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 1/8/2006”.
Alla luce della specifica normativa contrattuale richiamata nella determina 244 (bando) osserva il Collegio:
che nulla il bando e le norme contrattuali collettive ivi richiamate stabiliscono in punto decorrenza, che risulta disciplinata esclusivamente dall'art 17 del CCNL 96-97 sopra riportato. che la normativa contrattuale è stata richiamata dal bando in particolare con riferimento ai criteri da utilizzare per il riconoscimento del livello differenziato, che, tuttavia, non appare rilevante, al fine di escluderne l'applicabilità, il mancato richiamo nel bando della disciplina contrattuale successiva intervenuta sull'art 17.
Come osservato dal primo giudice, pertanto, deve tenersi conto anche delle seguenti norme:
-dell'articolo 13, comma 5 del CCNL personale dirigente area VI biennio economico 2004-
2005, sottoscritto in data 1/8/2006 che esplicitamente ha previsto «Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 10/7/1997 che viene pertanto disapplicato» ( doc. 4 ) e CP_1 non indica più alcuna decorrenza per i livelli differenziati né prevede alcuna cadenza annuale.
- dell'art. 12 ancora dell CCNL AREA VI dirigenza e agenzie fiscali per il biennio CP_2 economico 2008-2009 sottoscritto il 21/7/2010, che al comma 6 ha abrogato tutte le norme precedenti in materia prevedendo che: «Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina dell'art.13 del CCNL del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-2005, dell'art.85 del CCNL del 1°agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del
CCNL dell'11.10.1996 e dell'art.43, commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990»
Con particolare riferimento a quest'ultima disposizione va condivisa l'osservazione contenuta nella sentenza del tribunale di Roma n. 2435/2025 pubblicata il 26.02.2025 (depositata dalla difesa ), che ha evidenziato : CP_1
L'art. 12 CCNL parte economica 2008/2009, sottoscritto il 21.7.2010, nel disciplinare la specifica materia ha “definitivamente disapplicato” tutte le precedenti disposizioni collettive
Pagina 13 che la regolamentavano e finanche l'art. 14 commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990 - decreto di recepimento degli accordi sindacali nel sistema previgente imposto dall'art. 28 L.
70/1975. (Il riferimento all'art. 43 commi da 12 a 15 DPR 43/90, contenuto nell'art. 12
CCNL cit. è chiaramente un refuso, posto che l'art. 43 non esiste e gli unici commi da 12 a 15 che disciplinavano la materia dei livelli differenziati di professionalità erano quelli del suddetto art.14).
E' vero che l'art. 12 CCNL parte economica 2008/2009 nulla ha sancito espressamente con riferimento all'art. 17 CCNL parte economica 1996/1997. Ma è altresì vero che tale art. 17 è del tutto incompatibile con l'art. 12 che, a decorrere dal 2009, ha definitivamente modificato la materia dei livelli differenziati di professionalità, mediante l'introduzione di soli due livelli
(sotto il vigore dei precedenti contratti infatti, vi era anche il livello “base”); la rideterminazione dei contingenti (pari rispettivamente al 60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità); l'individuazione di nuovi criteri per lo sviluppo dal primo al secondo livello;
la riserva alla contrattazione integrativa delle modalità delle procedure selettive e di eventuali criteri e requisiti aggiuntivi.
Non va poi trascurato il fatto che tale art. 12 è intervenuto nel momento in cui era appena entrato in vigore il blocco degli stipendi.
In tale contesto, l'art. 90 CCNL Area Funzioni Centrali del 9.3.2020, applicabile ratione temporis alla fattispecie, intervenuto all'esito del blocco della contrattazione conseguente al
DL 78/2010 e della connessa omessa indizione delle progressioni a decorrere dal 2011, in continuità con il citato art. 12, ha imposto agli enti l'attivazione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, delle procedure per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali (e cioè quelli previsti dall'art. 12, pari al 60% 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità).
Il citato art. 90 nulla prevede in punto decorrenza, al pari dell'art. 12.
Sicchè la pretesa retrodatazione delle progressioni economiche – bloccate dapprima per effetto del DL 78/2010 e successive proroghe e poi per effetto del blocco della contrattazione collettiva, in difetto di una espressa disposizione collettiva che l'autorizzi, equivarrebbe a vanificare quanto imposto dal DL 78/2020 i cui effetti sono invece stati “salvaguardati” dalla
Corte Costituzionale che ne ha imposto la rimozione senza efficacia retroattiva.
A supportare la correttezza di tale ricostruzione vi è la circostanza che, il successivo CCNL
Area Funzioni Centrali, stipulato in data 1.11.2023, preso atto della normalizzazione della situazione e del recupero delle progressioni bloccate, ha “ripristinato” (con l'art. 55)
Pagina 14 l'obbligo di cadenza annuale delle procedure per il conferimento del livello differenziato di professionalità. Obbligo che, se fosse stato ancora vigente l'art. 17 CCNL parte economica
1996/1997, sottoscritto il 10.7.1997, invocato dai ricorrenti, non sarebbe stato necessario introdurre espressamente. “
Deve, pertanto, escludersi la vigenza dell'art 17 CCNL 96/97 invocato dagli odierni appellanti quale presupposto del preteso diritto alla retrodatazione dell'inquadramento al secondo livello differenziato.
Irrilevanti appaiono poi le argomentazioni degli appellanti che desumono l'esistenza del diritto alla retrodatazione dall'uso applicativo e/o prassi e circolari cui l' si era sempre CP_1 attenuta dal momento che è noto che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la prassi aziendale non può costituire autonoma fonte del diritto all'attribuzione di emolumenti, stante la riserva legale della materia alla contrattazione collettiva, così come le circolari sono meri atti amministrativi interni privi di efficacia normativa.
L'accertamento dell'inesistenza del diritto degli odierni appellanti alla retrodatazione dell'inquadramento rende superfluo e assorbe l'esame del secondo motivo relativo alla decorrenza della prescrizione.
Infondato è, infine, il terzo motivo di gravame, relativo alla domanda subordinata di risarcimento del danno, che presuppone anch'essa la perdurante vigenza dell'art. 17 CCNL
Area VI per il biennio economico 1996-1997, e il conseguente inadempimento datoriale all'obbligo di indire le procedure selettive con cadenza annuale.
Il Collegio condivide la conclusione del primo giudice, che ha escluso che a decorrere dal
2010 sussistesse un obbligo contrattuale in capo a di indire con cadenza annuale le CP_1 procedure di attribuzione di livelli differenziati, stante la ridefinizione della materia ad opera dell'art. 12 CCNL parte economica 2008/2009, sottoscritto il 21.7.2010 e la contestuale entrata in vigore del DL 78/2010 che ha determinato il blocco degli stipendi e, di fatto, anche il blocco della contrattazione.
Come evidenziato da manca, in particolare, nella fattispecie la prova della condotta CP_1 antigiuridica che fonda il diritto al risarcimento del danno. Accertato, infatti, che non sussiste l'obbligo di indire le selezioni con cadenza annuale, non si configura un inadempimento di
. CP_1
Pagina 15 Non coglie nel segno neppure la tesi degli appellanti secondo cui sussisterebbe comunque la responsabilità datoriale per l'omessa indizione delle procedure selettive nel periodo
2011/2021, malgrado il “blocco stipendiale” imposto dal DL 78/2010, sul presupposto che ben avrebbe potuto indire le selezioni ai soli effetti giuridici. CP_1
Sotto un primo profilo va osservato che trattandosi di progressioni orizzontali di natura meramente economica non si comprende quale possa essere l'interesse (anche giuridico) ad una retrodatazione dei soli effetti giuridici;
in ogni caso nel periodo 2011/2020 si è verificato anche il blocco della contrattazione e all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 90 CP_1
CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, stipulato solo il 9.3.2020, ha indetto la selezione per cui
è causa.
Infine, puntualmente ha evidenziato che “Nel bando indetto per l'attribuzione dei CP_1 livelli differenziati, l'Ente ha distinto i posti disponibili per i diversi anni al fine di garantire agli interessati la partecipazione solo di chi avesse maturato i requisiti nello specifico anno, evitando così il potenziale pregiudizio che sarebbe conseguito alla partecipazione anche da parte di chi li avesse maturati successivamente.”
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità della normativa di settore, delle oscillazioni della giurisprudenza di merito e della novità della questione.
Considerato che per mero errore materiale nel dispositivo nulla è stato disposto con riferimento al versamento del doppio contributo unificato si procede a emendare tale errore materiale e si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n 1679/2024 del Tribunale di Milano sezione lavoro
Pagina 16 Compensa le spese di lite del grado
Milano, 17/06/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 17
N. R.G. 1248/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1679/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa SAIONI, pubblicata il 24 maggio 2024, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ANDREA STICCA elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico PEC
Email_1 contro
Controparte_1
, con l'avv. DARIO BUZZELLI, elettivamente domiciliato
[...] presso lo studio del predetto difensore in Roma via Paulucci Fulcieri de'Calboli n. 5
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 All'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano sez. Lavoro, di riformare la Sentenza del
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1679/24 del 24 maggio 2024, resa nel giudizio portante il n. RG 7188/2023, non notificata, e per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, in via principale: accertare e dichiarare il diritto degli appellanti alla progressione al secondo livello differenziato di professionalità con effetti giuridici dal 1 gennaio 2012 ed effetti economici a partire 1 gennaio 2015.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittima mancata effettuazione delle selezioni annuali per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità a partire dall'anno 2010 ed in base alla disponibilità dei posti come evidenziata dalla Determina del
Direttore Centrale dell' n. 244 del 8.9.2021, conseguentemente accertare e dichiarare CP_1 che gli appellanti hanno subito la perdita della chance della relativa progressione di carriera, così come di percepire le differenze stipendiali e contributive riferite e riferibili al passaggio al secondo livello differenziato dei professionisti della selezione di cui sono CP_1 risultati vincitori e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al risarcimento del danno conseguente, eventualmente da valutarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per la PARTE APPELLATA
Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni diversa istanza e domanda, respinga l'appello perché infondato in fatto e diritto.
Con il favore delle spese di lite secondo Dm 55/14 e ss.mm.ii.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1679/2024, decidendo definitivamente sul ricorso depositato dagli odierni appellanti nei confronti di ha rigettato le domande dei ricorrenti CP_1
e li ha condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.600,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Con il ricorso introduttivo del giudizio , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno esposto di essere dipendenti dell' , presso gli uffici dell'Ente siti in
[...] CP_1
Milano, rispettivamente quali professionisti chimici e tecnico informatico, inquadrati nel secondo livello differenziato;
hanno evidenziato che, in data 8/09/2021, la resistente aveva
Pagina 2 indetto le procedure per il passaggio al “secondo livello differenziato” per tutte le strutture tecniche dell' con riferimento ad anni diversi a seconda dell'area di riferimento . CP_1
Le ricorrenti e avevano quindi inviato, rispettivamente nei giorni 12 e 13 Pt_1 Parte_1
Ottobre 2021, la propria domanda di partecipazione per la procedura concernente Ramo
Tecnico – Area Accertamento Rischi e Prevenzione – Anno di riferimento 2012 e il
13.10.2021, aveva inviato la domanda di partecipazione per la procedura concernente Pt_1 il Ramo Informatico- Area Consulenza Innovazione tecnologica- anno di riferimento 2012.
Ciò esposto, hanno rilevato che, all'esito della predetta procedura di selezione ed in seguito all'approvazione delle graduatorie per l'attribuzione del secondo livello differenziato, i ricorrenti erano risultati aventi diritto alla progressione, e che la graduatoria, indipendentemente dall'anno di riferimento e dalla conclusione della procedura, era stata pubblicata, unitamente a quelle delle altre aree, alla data del 28/12/2022 a mezzo intranet aziendale, con decorrenza del secondo livello differenziato dal 1/01/2022 per tutti i vincitori.
I ricorrenti, ciò premesso in fatto, hanno sostenuto in diritto che dalla lettura combinata dei contratti collettivi e integrativi applicabili al rapporto che si erano succeduti nel tempo risultava il diritto dei vincitori dei concorsi relativi ai passaggi di livelli differenziati di professionalità con decorrenza dalla data prevista dalla selezione e non dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione della graduatoria.
In particolare, hanno ricostruito la normativa contrattuale applicabile alla fattispecie nei seguenti termini:
- l'art.17 del « CCNL EPNE area VI (dirigenti e professionisti) relativo al biennio economico
1996-1997, stipulato il 10/7/97, prevedeva che “le amministrazioni indicono le selezioni previste dall'art. 87, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1 gennaio 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti da predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalità”
– l'art. 85 del contratto 2002-2005 biennio economico 2002-2003 area VI (dirigenti e CP_2 professionisti) regolamentava i concorsi per i passaggi di livello, abrogando esplicitamente l'art. 87 del CCNL relativo al biennio economico 1994- 1995 e lasciando valida per i passaggi di livello la decorrenza al 1° gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art 17 del CCNL 1996-
1997);
– l'art. 13, comma 2, del CCNL EPNE area VI (dirigenti e professionisti) quadriennio 2006-
2009, biennio economico 2006-2007, fissava esplicitamente la decorrenza delle progressioni economiche “al 1 gennaio di ciascun anno” ma non modificava l'allora vigente regime sulla
Pagina 3 decorrenza e, anzi, con l'art 31 confermava quanto sottoscritto nel contratto 1996-1997, stabilendo essere valide le previsioni, non esplicitamente abrogate, dei CCNL riportati nell'art
108 comma 4 del CCNL 1 agosto 2006 ove tra i CCNL ancora validi era elencato anche il contratto dei professionisti 1996-1997 contenente la decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno;
- a causa del blocco dei contratti dal 2010 al 2015, il CCNL non veniva rinnovato fino al 2016
(di fatto sottoscritto nel 2019), quando entrava in vigore il CCNL 2016-2018 FUNZIONI
CENTRALI (non più che non modificava la decorrenza delle progressioni CP_2 economiche, né per il personale amministrativo né per i professionisti, lasciando pertanto valida per tutti la decorrenza al 1° gennaio di ogni anno, così come fissata nel CCNL 1996-
1997 per i professionisti e nel CCNL 2006-2009 per tutto il personale del comparto CP_2
- il CCNL delle FUNZIONI CENTRALI relativo al biennio 2019-2021, modificava per la prima volta il regime sulla decorrenza delle progressioni orizzontali nelle aree fissandola al 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione del CIE con cui vengono allocati i fondi accessori necessari a finanziarli (analogamente a quanto previsto con il CCNL funzioni locali 2016-
2018);
- per l'area VI (dirigenti e professionisti) solo il 23/5/2023 veniva siglata una bozza di
Accordo con la previsione all'art. 55 che “È confermata la vigente disciplina dei livelli differenziati di professionalità prevista dai precedenti CCNL, ivi incluso l'art. 90 del CCNL
09/03/2020. Gli enti attivano, avendo a riferimento la dotazione organica, la procedura per il conferimento del livello differenziato di professionalità, con cadenza annuale”.
I ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità della decorrenza del passaggio di livello come stabilita dall' sostenendo alla luce della riportata normativa emergeva che la locuzione CP_1
“1 gennaio di ogni anno” fosse da riferirsi all'anno nel quale si erano verificate le disponibilità di posto nei contingenti e correlativamente erano state stanziate le risorse economiche per far fronte alla collocazione dei professionisti nella corretta fascia di livello differenziato e ciò indipendente dall'anno di svolgimento della selezione. Tale interpretazione secondo la tesi dei ricorrenti era confermata dalla circostanza che per ogni anno era stata prevista la selezione d'ufficio per la verifica, e la conseguente attribuzione del livello, dei contingenti degli aventi diritto che presupponeva l'effettuazione da parte dell' degli CP_1 adempimenti indicati nei CIE
Hanno altresì rilevato che, non avendo l' posto in essere per oltre dieci anni i predetti CP_3 adempimenti, aveva causato evidenti danni alla carriera dei professionisti aventi diritto al passaggio di fascia. Il bando in esame quindi era intervenuto a sanare la mancata effettuazione
Pagina 4 delle selezioni annuali, prevedendo in base al settore specialistico e per ciascun periodo nel quale si era verificata la disponibilità dei posti, un numero di aventi diritto alla progressione il cui diritto economico e giuridico al passaggio di fascia non poteva dunque decorrere dal 1 gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie ma doveva necessariamente decorrere dal
1 gennaio dell'anno di riferimento della selezione.
Hanno, infine, sostenuto che, in ogni caso, l' avrebbe avuto l'obbligo di procedere ad CP_1 effettuare le selezioni per il secondo livello differenziato ogni anno laddove si fossero verificate disponibilità dei posti dei professionisti previste dal CCNL e dal CIE. Quindi, nel caso in cui non fosse stato riconosciuto il diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del passaggio di livello, l'inerzia tenuta dal datore di lavoro per oltre 10 anni aveva comportato per i ricorrenti una chiara compromissione dei propri diritti di progressione di carriera con evidente perdita della chance di percepire le differenze stipendiali e contributive riferite e riferibili al passaggio al secondo livello differenziato sin dal momento in cui erano in possesso dei requisiti per accedere alla superiore categoria.
Concludevano dunque chiedendo il riconoscimento della decorrenza del secondo livello differenziato di professionalità dalla data prevista per la selezione a cui hanno partecipato, e non dal 1° gennaio 2022, come stabilito dall' , nonché il pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate tra il primo e il secondo livello, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata, hanno chiesto di accertare l'illegittimità della mancata effettuazione delle selezioni annuali dal 2010 in poi, come previsto dalla contrattazione collettiva, con condanna dell' al risarcimento del danno da perdita di chance per il CP_1 ritardo nella progressione di carriera.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande nel merito, e ha CP_1 eccepito la prescrizione delle pretese economiche anteriori al 2015.
Il Giudice di prime cure, ha ritenuto che la pretesa attorea muovesse da un quadro normativo diverso da quello effettivamente esistente e ha affermato che non sussisteva un obbligo per di selezione annuale per il secondo livello differenziato di professionalità. CP_1
Ha, in particolare, evidenziato che l'art 17 del CCNL EPNE per il biennio economico 1996-
97 è stato disapplicato nella sua interezza dall'art 13 comma 5 del CCNL biennio economico
2004-05 che, senza stabilire altra decorrenza per i livelli differenziati e senza prevedere una cadenza annuale per l'attribuzione degli stessi, esplicitamente ha stabilito ” Il presente articolo sostituisce l'art 17 del CCNL 10/7/97 che viene pertanto disapplicato”
Pagina 5 Ha rilevato, inoltre, che detta tesi trovava conferma nella previsione del CCNL 2016-2018 che all'art 55 aveva introdotto una previsione di cadenza annuale per le progressioni, il che dimostrerebbe che prima tale obbligo non esisteva.
A fronte di ciò, il Giudice di prime cure ha sostenuto che l' non aveva l'obbligo di CP_1 bandire le selezioni ogni anno, quindi il ritardo non era illegittimo.
Ha, infine, ritenuto contraddittoria l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui non esisteva un problema di prescrizione, dovendo ritenersi che il diritto azionato giudizialmente nascesse e fosse esercitabile solo all'esito dell'espletamento della selezione, avallando il tal modo la tesi di circa la natura costitutiva dell'atto di approvazione della graduatoria CP_1
Sulla base delle riportate argomentazioni ha ritenuto legittima la decorrenza del 1° gennaio
2022 fissata da per l'attribuzione del secondo livello differenziato a tutti i vincitori. CP_1
Il Giudice di primo grado ha respinto altresì in quanto infondata la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, nello specifico per il ritardo nelle selezioni, svolta in via subordinata dai ricorrenti, affermando che non vi era alcun obbligo legale di selezione annuale, che non si poteva configurare una "mora debendi" (cioè un ritardo colpevole dell' ) in assenza di un obbligo specifico, che il confronto tra e le organizzazioni CP_1 CP_1 sindacali sugli avanzamenti di carriera era stato costante nel tempo e non può essere considerato una condotta dilatoria.
Con atto del 18/11/2024, i lavoratori propongono ricorso in appello.
Con il primo motivo “Erroneità della Sentenza impugnata nell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie”, gli appellanti sostengono che il Giudice di prime cure ha errato nell'individuare il quadro normativo applicabile alla vicenda.
Ritengono che il bando della selezione a cui hanno partecipato (doc 6 fasc. di I grado) costituiva lex specialis e richiamava esplicitamente la disciplina del CCNL 2002-2005, CCNL
2006-2009 e CCNL 2016-2018, che prevedevano la decorrenza del secondo livello differenziato di professionalità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il CCNL 1996-1997 fosse stato integralmente disapplicato, quando in realtà l'art. 17 di quel contratto è stato esplicitamente eliminato solo con l'approvazione dell'art. 14 del CCNL 2019-2021.
Dunque, sottolineano che, per le procedure avviate nel 2021, come quella in questione, il regime di decorrenza precedente era ancora valido.
A tal riguardo, evidenziano che l' ha da sempre applicato tale decorrenza, e a sostegno CP_1 di quanto asserito richiamano le circolari interne dell'ente (es. Circolare n. 50 del 2014 CP_1
Pagina 6 e n. 16 del 2018) che prevedevano l'attribuzione del livello differenziato con effetto retroattivo.
Inoltre, rilevano che la contrattazione di Ente (CIE) dal 2012 al 2017 conferma che CP_1 aveva accantonato somme per coprire gli avanzamenti di livello dei professionisti, ma non ha mai indetto le selezioni, violando il CCNL.
Alla luce di ciò, gli appellanti eccepiscono che il Giudice di prime cure ha trascurato l'esistenza di norme contrattuali che imponevano una decorrenza retroattiva, avallando la decisione dell' di applicare un'unica decorrenza al 1° gennaio 2022 per tutti i vincitori, CP_1 creando disparità di trattamento.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono l'erroneità della valutazione del Giudice di prime cure in merito alla prescrizione del diritto oggetto di causa.
Più precisamente, evidenziano che il Tribunale ha ritenuto che il diritto fosse sorto già nel
2012, facendo decorrere la prescrizione quinquennale da quell'anno, ma che in realtà il diritto
è nato solo con la pubblicazione della graduatoria (dicembre 2022), perché la progressione economica non è automatica, ma subordinata a una procedura selettiva.
In base alla prospettazione degli appellanti, solo al completamento della procedura il lavoratore può vantare un “diritto pieno”.
Dunque, gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha anticipato erroneamente la decorrenza della prescrizione, respingendo contraddittoriamente la domanda degli appellanti.
Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno insistendo nell'affermare l'illegittimo mancato espletamento delle selezioni annuali.
In particolare, ritengono che, sulla base del CCNL e della contrattazione integrativa d'Ente,
l' era obbligata a indire selezioni annuali per l'assegnazione del secondo livello CP_1 differenziato di professionalità. Tuttavia, tra il 2010 e il 2021, nessuna selezione è stata effettuata.
A sostegno di ciò, richiamano le relazioni tecnico-finanziarie degli accordi integrativi del
2012-2017, che dimostrano che aveva stanziato fondi per le progressioni, ed il CCNL CP_1
2016-2018, che imponeva agli enti di avviare le selezioni entro sei mesi dalla firma del contratto (cosa che l' non ha fatto). CP_1
Inoltre, evidenziano gli effetti pregiudizievoli negativi conseguenti al mancato espletamento della selezione: i dipendenti con i requisiti maturati nel 2012, 2015 e 2016 hanno ottenuto il livello solo nel 2022, perdendo anni di anzianità e di benefici economici;
i colleghi che hanno
Pagina 7 ottenuto il livello nel 2010 hanno accumulato un'anzianità maggiore, creando una discriminazione tra lavoratori con lo stesso inquadramento.
A tal riguardo, precisano che l' ha poi creato una selezione unica per più anni, senza CP_1 rispettare l'obbligo di cadenza annuale previsto dal CCNL.
A fronte di ciò, i lavoratori appellanti sostengono che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l' non avesse l'obbligo di indire selezioni annuali, ignorando CP_1 le norme contrattuali e la prassi consolidata.
Gli appellanti eccepiscono anche l'illegittimità della decorrenza unica all'1/01/2022, rilevando che l' ha stabilito una decorrenza unica all'1/01/2022 per tutti i vincitori CP_1 della selezione, ignorando il fatto che molti di loro avevano maturato i requisiti da anni.
Evidenziano che in virtù di ciò si è verificata una disparità di trattamento, poiché i vincitori della selezione per gli anni 2012-2016 si trovano con minore anzianità rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il livello nel 2010, e questa scelta ha causato un danno economico, poiché gli appellanti avrebbero avuto diritto a differenze retributive per anni.
Infine, richiamano il principio della decorrenza annuale, in virtù del quale la contrattazione collettiva prevedeva che i passaggi di livello avessero effetto dal 1° gennaio dell'anno di maturazione dei requisiti, e non dalla data di approvazione della graduatoria.
Alla luce di ciò, gli appellanti eccepiscono che il Giudice di primo grado ha avallato l'imposizione di una decorrenza unica, creando disparità tra lavoratori con la stessa qualifica.
Gli appellanti sostengono quindi che il mancato avanzamento di livello ha causato un danno economico e di carriera ai ricorrenti: perdita di chance (il ritardo nelle selezioni ha impedito agli appellanti di ottenere il livello quando ne avevano diritto), danno retributivo (gli appellanti hanno percepito uno stipendio inferiore per anni, nonostante fossero in possesso dei requisiti per l'avanzamento), danno previdenziale (il ritardo nel riconoscimento del livello ha avuto un impatto anche sui contributi pensionistici).
A fronte di ciò, evidenziano che il Giudice ha negato il risarcimento, ignorando il principio secondo cui la violazione degli obblighi da parte della P.A. legittima il lavoratore a chiedere il risarcimento del danno per perdita di chance (Cassazione, Sentenza n. 7110/2023).
Pertanto, i lavoratori appellanti chiedono che venga accertato e dichiarato il diritto alla progressione al secondo livello differenziato di professionalità con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2012 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2015; in via subordinata, che venga accertata e dichiarata l'illegittima mancata effettuazione delle selezioni annuali;
per l'effetto, che l' sia condannato a risarcire gli appellanti per perdita di chance e per il danno CP_1
Pagina 8 economico subito. Inoltre, che l' sia condannato al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate ed al risarcimento del danno per la mancata progressione di carriera.
Con memoria difensiva del 19/02/2025, l' si costituisce in appello replicando a ciascun CP_1 motivo di gravame e chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondato.
In particolare, sostiene che l'art 17 del CCNL 1996-1997, che gli appellanti pongono a CP_1 fondamento della loro pretesa, deve essere disapplicato in applicazione dell'art 13 del CCNL
2004-2005.
Secondo la tesi dell' non esiste una norma contrattuale che imponga ad di indire CP_1 CP_1 annualmente le procedure di avanzamento.
Rappresenta che gli appellanti citano il CCNL 2016-2018 per sostenere che l'ente avrebbe dovuto attivare le procedure di progressione entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto ma che tale previsione non stabilisce alcuna perentorietà o automatismo nella progressione, ma solo un'indicazione procedurale, e che anche il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 è irrilevante, perché entrato in vigore dopo la procedura selettiva in discussione.
Eccepisce che le relazioni tecnico-finanziarie non hanno valore vincolante ai fini di dimostrare che la cadenza annuale era prevista nelle prassi contrattuali di : sostiene che CP_1 queste relazioni sono semplici documenti di natura programmatica e non possono avere valore normativo.
Infine, sottolinea l'irrilevanza delle circolari del 2014 e 2018, specificando che le CP_1 circolari non possono prevalere sui contratti collettivi, che questi documenti sono stati prodotti tardivamente dagli appellanti e quindi sono inammissibili come prove, e che, anche se fossero ammissibili, non dimostrerebbero un obbligo normativo.
Alla luce di ciò, l' evidenzia che il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la CP_1 pretesa degli appellanti, non imponendo il quadro normativo alcuna cadenza annuale per le progressioni.
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione, l'appellato rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato la prescrizione del diritto degli appellanti, affermando che il diritto non sarebbe sorto con l'approvazione della graduatoria, bensì dal 2012.
L'appellato sottolinea la contraddittorietà delle affermazioni dei lavoratori che da un lato hanno affermato che il loro diritto alla progressione economica risalirebbe al 2012 e dall'altro pretendono di fare decorrere la prescrizione solo dall'approvazione della graduatoria nel
2022.
Pagina 9 In ogni caso rileva che, anche se le pretese degli appellanti non si ritenessero prescritte, il
Giudice di primo grado stabilirebbe comunque che il diritto azionato non esisteva.
Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance, CP_1 rileva l'assenza di un obbligo giuridico in capo all'Istituto di indire le selezioni annuali, non esistendo alcuna norma che lo imponga;
dunque, sostiene che, se non vi è un obbligo, non vi può essere una condotta illecita che giustifichi un risarcimento.
A tal riguardo, sottolinea che la procedura è stata attuata nel rispetto delle norme vigenti, dal momento che ha seguito le previsioni del CCNL 2016-2018, avviando le selezioni nel 2021, e che la decorrenza fissata al 2021 è coerente con le regole di progressione previste per il pubblico impiego.
L'appellato eccepisce che il blocco della contrattazione pubblica non giustifica il risarcimento: gli appellanti affermano che, anche in presenza del blocco delle progressioni nel pubblico impiego, avrebbe dovuto comunque avviare le selezioni, ma sostiene CP_1 CP_1 che, se anche le procedure fossero state avviate prima, gli effetti economici sarebbero comunque stati posticipati;
di conseguenza, eccepisce che non esiste alcun danno concreto.
Più precisamente, evidenzia l'assenza di un danno reale e provato, citando la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 7110/2023) che stabilisce che il danno da perdita di chance deve essere provato in modo concreto, e rilevando che gli appellanti non hanno dimostrato che avrebbero effettivamente ottenuto la progressione se le selezioni fossero state indette prima.
Infine, rappresenta che le trattative con i sindacati escludono un ritardo colposo: espone che la tempistica delle selezioni è stata discussa con le rappresentanze sindacali (quindi rileva che non si può parlare di un ritardo imputabile a ), e che gli appellanti non possono CP_1 sostenere che l'ente abbia dolosamente ritardato le selezioni, perché il confronto con i sindacati è stato documentato e si è protratto fino al 2021.
Alla luce di ciò, l' sostiene che il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la CP_1 domanda risarcitoria, poiché non c'è stata alcuna condotta illecita da parte di , il danno CP_1 non è provato né dimostrabile, e il quadro normativo non prevedeva una cadenza annuale delle selezioni.
In conclusione, l'appellato domanda la reiezione integrale del ricorso in appello, alla luce dell'insussistenza di un obbligo normativo di attivare le selezioni annualmente, dell'assenza di un diritto degli appellanti ad una progressione automatica, della mancanza di prova del danno da perdita di chance, della sussistenza della prescrizione (che renderebbe inammissibili parte delle domande degli appellanti).
Pagina 10 All'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La questione controversa concerne l'individuazione della decorrenza degli effetti giuridici ed economici della progressione orizzontale derivante dall'attribuzione del secondo livello differenziato in relazione alle procedure indette con determina n. 244 del 8.9.2021.
Infondato è innanzi tutto il primo motivo con il quale gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere il giudice erroneamente individuato la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie.
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, a parere degli appellanti, l'art 17 del CCNL
EPNE parte economica 1996/1997, sottoscritto il 10.7.1997 secondo cui “le amministrazioni indicono le selezioni previste dall'art. 87, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1 gennaio 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti da predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalità” costituisce norma vigente all'epoca del bando della procedura esecutiva per cui è causa, e consente la retrodatazione del livello, essendo stato eliminato solo dall'art 14 del CCNL Funzioni centrali 2019/2021, non applicabile al bando de qua in quanto sottoscritto nel maggio 2022.
Il Collegio reputa non condivisibile la riportata argomentazione e aderisce invece alla ricostruzione del quadro normativo esposta nella sentenza impugnata.
Va innanzitutto osservato che l'art 17 cit. è stato abrogato dall'art 13 comma 5 del CCNL
2004/2005 che stabilisce «Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 10/7/1997 che viene pertanto disapplicato» (doc. 4 ). Gli appellanti contestano tale conclusione e CP_1 sostengono che l'art 13 non è applicabile nella fattispecie trattandosi di norma non richiamata dalla determinazione dirigenziale n 593 dell'11.11.2022 ( cd bando nell'atto di appello), che fa espresso riferimento, quale lex specialis, solo alla disciplina dei CCNL 2002/2005,
2006/2009 e 2016/2018.
Tale argomentazione non convince.
Osservando la normativa contrattuale indicata nella determina 244 del 2021 (doc 6 fasc I grado ricorrenti) va rilevato che il cd bando contiene i richiami:
Pagina 11 :
-al CCNL 2002/2005 del 1.08.2006 (doc 12 fasc I grado ricorrenti) “con particolare riguardo all'art 85 comma 6, lett a) e b)”.
La disposizione citata- rubricata Livelli differenziati di professionalità- al comma 6 stabilisce
“6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3: a) dell'esperienza acquisita nel primo livello;
b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza c) degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999, con riferimento ad un periodo pluriennale;
d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza”.
-al CCNL 21 luglio 2010 Area VI dirigenza biennio economico 2006-09 e biennio CP_2 econ 2006 2007 parte II separata sezione per i professionisti degli con particolare CP_2 riguardo all'art 12 recante la disciplina dei livelli differenziati di professionalità, che stabilisce:
1. Gli enti istituiscono, per il personale dell'Area professionisti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, due livelli differenziati di professionalità, con accesso dall'esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari rispettivamente al
60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste dall'ordinamento degli enti stessi. OMISSIS
4. Il passaggio dal primo livello al secondo livello avviene mediante apposita procedura selettiva. Le modalità della suddetta procedura di selezione nonché eventuali ulteriori criteri
e requisiti, aggiuntivi a quelli previsti dal comma 3, sono stabiliti dagli enti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali. OMISSIS
6. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina dell'art.13 del CCNL del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-
2005, dell'art.85 del CCNL del 1°agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del CCNL dell'11.10.1996 e dell'art. 14, commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990
(vd doc. 5 ) CP_1
-al CCNL 9 marzo 2020 relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-18 con particolare riguardo all'art 90 che al comma 1 testualmente prescrive che
Pagina 12 “
1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli enti attivano la procedura per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2. La procedura di cui al comma 1 è attivata mediante l'utilizzo di criteri semplificati rispetto a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 85, comma 6, lett. a) e b) del CCNL dell'Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 1/8/2006”.
Alla luce della specifica normativa contrattuale richiamata nella determina 244 (bando) osserva il Collegio:
che nulla il bando e le norme contrattuali collettive ivi richiamate stabiliscono in punto decorrenza, che risulta disciplinata esclusivamente dall'art 17 del CCNL 96-97 sopra riportato. che la normativa contrattuale è stata richiamata dal bando in particolare con riferimento ai criteri da utilizzare per il riconoscimento del livello differenziato, che, tuttavia, non appare rilevante, al fine di escluderne l'applicabilità, il mancato richiamo nel bando della disciplina contrattuale successiva intervenuta sull'art 17.
Come osservato dal primo giudice, pertanto, deve tenersi conto anche delle seguenti norme:
-dell'articolo 13, comma 5 del CCNL personale dirigente area VI biennio economico 2004-
2005, sottoscritto in data 1/8/2006 che esplicitamente ha previsto «Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 10/7/1997 che viene pertanto disapplicato» ( doc. 4 ) e CP_1 non indica più alcuna decorrenza per i livelli differenziati né prevede alcuna cadenza annuale.
- dell'art. 12 ancora dell CCNL AREA VI dirigenza e agenzie fiscali per il biennio CP_2 economico 2008-2009 sottoscritto il 21/7/2010, che al comma 6 ha abrogato tutte le norme precedenti in materia prevedendo che: «Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina dell'art.13 del CCNL del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-2005, dell'art.85 del CCNL del 1°agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del
CCNL dell'11.10.1996 e dell'art.43, commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990»
Con particolare riferimento a quest'ultima disposizione va condivisa l'osservazione contenuta nella sentenza del tribunale di Roma n. 2435/2025 pubblicata il 26.02.2025 (depositata dalla difesa ), che ha evidenziato : CP_1
L'art. 12 CCNL parte economica 2008/2009, sottoscritto il 21.7.2010, nel disciplinare la specifica materia ha “definitivamente disapplicato” tutte le precedenti disposizioni collettive
Pagina 13 che la regolamentavano e finanche l'art. 14 commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990 - decreto di recepimento degli accordi sindacali nel sistema previgente imposto dall'art. 28 L.
70/1975. (Il riferimento all'art. 43 commi da 12 a 15 DPR 43/90, contenuto nell'art. 12
CCNL cit. è chiaramente un refuso, posto che l'art. 43 non esiste e gli unici commi da 12 a 15 che disciplinavano la materia dei livelli differenziati di professionalità erano quelli del suddetto art.14).
E' vero che l'art. 12 CCNL parte economica 2008/2009 nulla ha sancito espressamente con riferimento all'art. 17 CCNL parte economica 1996/1997. Ma è altresì vero che tale art. 17 è del tutto incompatibile con l'art. 12 che, a decorrere dal 2009, ha definitivamente modificato la materia dei livelli differenziati di professionalità, mediante l'introduzione di soli due livelli
(sotto il vigore dei precedenti contratti infatti, vi era anche il livello “base”); la rideterminazione dei contingenti (pari rispettivamente al 60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità); l'individuazione di nuovi criteri per lo sviluppo dal primo al secondo livello;
la riserva alla contrattazione integrativa delle modalità delle procedure selettive e di eventuali criteri e requisiti aggiuntivi.
Non va poi trascurato il fatto che tale art. 12 è intervenuto nel momento in cui era appena entrato in vigore il blocco degli stipendi.
In tale contesto, l'art. 90 CCNL Area Funzioni Centrali del 9.3.2020, applicabile ratione temporis alla fattispecie, intervenuto all'esito del blocco della contrattazione conseguente al
DL 78/2010 e della connessa omessa indizione delle progressioni a decorrere dal 2011, in continuità con il citato art. 12, ha imposto agli enti l'attivazione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, delle procedure per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali (e cioè quelli previsti dall'art. 12, pari al 60% 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità).
Il citato art. 90 nulla prevede in punto decorrenza, al pari dell'art. 12.
Sicchè la pretesa retrodatazione delle progressioni economiche – bloccate dapprima per effetto del DL 78/2010 e successive proroghe e poi per effetto del blocco della contrattazione collettiva, in difetto di una espressa disposizione collettiva che l'autorizzi, equivarrebbe a vanificare quanto imposto dal DL 78/2020 i cui effetti sono invece stati “salvaguardati” dalla
Corte Costituzionale che ne ha imposto la rimozione senza efficacia retroattiva.
A supportare la correttezza di tale ricostruzione vi è la circostanza che, il successivo CCNL
Area Funzioni Centrali, stipulato in data 1.11.2023, preso atto della normalizzazione della situazione e del recupero delle progressioni bloccate, ha “ripristinato” (con l'art. 55)
Pagina 14 l'obbligo di cadenza annuale delle procedure per il conferimento del livello differenziato di professionalità. Obbligo che, se fosse stato ancora vigente l'art. 17 CCNL parte economica
1996/1997, sottoscritto il 10.7.1997, invocato dai ricorrenti, non sarebbe stato necessario introdurre espressamente. “
Deve, pertanto, escludersi la vigenza dell'art 17 CCNL 96/97 invocato dagli odierni appellanti quale presupposto del preteso diritto alla retrodatazione dell'inquadramento al secondo livello differenziato.
Irrilevanti appaiono poi le argomentazioni degli appellanti che desumono l'esistenza del diritto alla retrodatazione dall'uso applicativo e/o prassi e circolari cui l' si era sempre CP_1 attenuta dal momento che è noto che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la prassi aziendale non può costituire autonoma fonte del diritto all'attribuzione di emolumenti, stante la riserva legale della materia alla contrattazione collettiva, così come le circolari sono meri atti amministrativi interni privi di efficacia normativa.
L'accertamento dell'inesistenza del diritto degli odierni appellanti alla retrodatazione dell'inquadramento rende superfluo e assorbe l'esame del secondo motivo relativo alla decorrenza della prescrizione.
Infondato è, infine, il terzo motivo di gravame, relativo alla domanda subordinata di risarcimento del danno, che presuppone anch'essa la perdurante vigenza dell'art. 17 CCNL
Area VI per il biennio economico 1996-1997, e il conseguente inadempimento datoriale all'obbligo di indire le procedure selettive con cadenza annuale.
Il Collegio condivide la conclusione del primo giudice, che ha escluso che a decorrere dal
2010 sussistesse un obbligo contrattuale in capo a di indire con cadenza annuale le CP_1 procedure di attribuzione di livelli differenziati, stante la ridefinizione della materia ad opera dell'art. 12 CCNL parte economica 2008/2009, sottoscritto il 21.7.2010 e la contestuale entrata in vigore del DL 78/2010 che ha determinato il blocco degli stipendi e, di fatto, anche il blocco della contrattazione.
Come evidenziato da manca, in particolare, nella fattispecie la prova della condotta CP_1 antigiuridica che fonda il diritto al risarcimento del danno. Accertato, infatti, che non sussiste l'obbligo di indire le selezioni con cadenza annuale, non si configura un inadempimento di
. CP_1
Pagina 15 Non coglie nel segno neppure la tesi degli appellanti secondo cui sussisterebbe comunque la responsabilità datoriale per l'omessa indizione delle procedure selettive nel periodo
2011/2021, malgrado il “blocco stipendiale” imposto dal DL 78/2010, sul presupposto che ben avrebbe potuto indire le selezioni ai soli effetti giuridici. CP_1
Sotto un primo profilo va osservato che trattandosi di progressioni orizzontali di natura meramente economica non si comprende quale possa essere l'interesse (anche giuridico) ad una retrodatazione dei soli effetti giuridici;
in ogni caso nel periodo 2011/2020 si è verificato anche il blocco della contrattazione e all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 90 CP_1
CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, stipulato solo il 9.3.2020, ha indetto la selezione per cui
è causa.
Infine, puntualmente ha evidenziato che “Nel bando indetto per l'attribuzione dei CP_1 livelli differenziati, l'Ente ha distinto i posti disponibili per i diversi anni al fine di garantire agli interessati la partecipazione solo di chi avesse maturato i requisiti nello specifico anno, evitando così il potenziale pregiudizio che sarebbe conseguito alla partecipazione anche da parte di chi li avesse maturati successivamente.”
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità della normativa di settore, delle oscillazioni della giurisprudenza di merito e della novità della questione.
Considerato che per mero errore materiale nel dispositivo nulla è stato disposto con riferimento al versamento del doppio contributo unificato si procede a emendare tale errore materiale e si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza n 1679/2024 del Tribunale di Milano sezione lavoro
Pagina 16 Compensa le spese di lite del grado
Milano, 17/06/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 17